martedì, 13 ottobre 2026

Obbligo assicurativo dei tirocinanti e relativa determinazione del premio

Inail, Circolare 4.3.2014 n. 16

 

Direzione generale Direzione centrale rischi

Circolare n. 16

Roma, 4 marzo 2014

Al Direttore generale vicario  Ai Responsabili di tutte le Strutture centrali e  territoriali  e p.c. a: Organi istituzionali  Magistrato della Corte dei conti delegato  all'esercizio del controllo  Organismo indipendente di valutazione  della performance  Comitati consultivi provinciali


Oggetto Obbligo assicurativo dei tirocinanti e relativa determinazione del premio.


Quadro di riferimento  

Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno  1965: "Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro  gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali" (G.u. n. 257 del 13  ottobre 1965);  Decreto ministeriale del 26 ottobre 1970: "Retribuzione convenzionale  giornaliera relativa agli allievi dei corsi, anche aziendali, di istruzione  professionale comunque finanziati o gestiti" (G.u. n. 305 del 2 dicembre  1970);  Legge 196 del 24 giugno 1997: "Norme in materia di promozione  dell'occupazione" (G.u. n. 154 del 4 luglio 1997);  Decreto ministeriale 142 del 25 marzo 1998: "Regolamento recante  norme di attuazione dei princìpi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge  24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento" (G.u.  n.108 del 12 maggio 1998);

Decreto legislativo 38 del 23 febbraio 2000: "Disposizioni in materia di  assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a  norma dell'art. 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144" (G. u.  n.50 del 1° marzo 2000);  Decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 12  dicembre 2000: "Nuove tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli  infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni: industria,  artigianato, terziario, altre attività, e relative modalità di applicazione" (G.  u. n.17 del 22 gennaio 2001);  Decreto legge 138 del 13 agosto 2011: "Decreto convertito, con  modificazioni, in legge 14 settembre 2011 n. 148. - Ulteriori misure urgenti  per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo" (G. U. n. 188 del 13  agosto 2011);  Decreto legge n. 1 del 24 gennaio 2012 convertito, con  modificazioni, in legge n. 27 del 24 marzo 2012: "Disposizioni urgenti  per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività" (G.u.  n.19 del 24 gennaio 2012);  Legge n. 92 del 28 giugno 2012: "Disposizioni in materia di riforma del  mercato del lavoro in una prospettiva di crescita" (G.u. n.153 del 3 luglio  2012);  Decreto del Presidente della Repubblica 137 del 7 agosto 2012:  "Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma  dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,  convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148" (G.u.  n. 189 del 14 agosto 2012);  Sentenza della Corte costituzionale n. 287 del 19 dicembre 2012:  "Illegittimità costituzionale dell'art. 11 del d.l. n. 138 del 2011, convertito,  con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011";  Decreto legge 76 del 28 giugno 2013: "Decreto convertito, con  modificazioni, in legge 9 agosto 2013, n. 99 - Primi interventi urgenti per la  promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione  sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (Iva) e altre  misure finanziarie urgenti" (G.u. n. 150 del 28 giugno 2013);  Linee guida in materia di tirocini: emanate, in data 24 gennaio 2013, in  sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le  province autonome di Trento e Bolzano;  Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 24 del  12 settembre 2011: "Articolo 11 del decreto legge 13 agosto 2011, n.  138, livelli essenziali di tutela in materia di tirocini formativi: primi  chiarimenti";  Circolare Inail 14 del 19 marzo 2013: "Limiti minimi di retribuzione  imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi. Determinazione  per l'anno 2013";


Premessa 

L'approvazione, in data 24.01.2013, delle Linee guida in materia di tirocini nell'ambito dell'accordo della Conferenza unificata Stato/Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano e il susseguirsi delle discipline regionali in materia pongono l'esigenza di dettare uniformi indirizzi alle sedi, specie con riferimento alla vigenza o meno della disciplina prevista dall'art.3 del d.m. 142/1998 contenente il regolamento di attuazione dell'art.18 della legge 196/1997 in tema di classificazione tariffaria e retribuzione imponibile ai fini del calcolo del premio assicurativo dovuto per le lavorazioni svolte dai tirocinanti.

1. Quadro normativo in materia di tirocini 

La Corte costituzionale, con la sentenza 287/2012,1 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 11 del d.l. n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, sul presupposto che la norma censurata configuri un'indebita invasione dello Stato in una materia di competenza residuale delle Regioni, per violazione dell'art. 117, quarto comma, della Costituzione, secondo cui "spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato." Tale indebita invasione, secondo la Consulta, è confermata dal comma 2 del censurato art. 11, il quale stabilisce la diretta applicazione - in caso di inerzia delle Regioni - di una normativa statale, ossia l'art. 18 della legge n. 196 del 1997 - peraltro risalente ad un momento storico antecedente l'entrata in vigore della riforma costituzionale del 2001 - che prevede l'adozione di una disciplina volta a realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, attraverso iniziative di tirocini pratici e stages a favore di soggetti che hanno già assolto l'obbligo scolastico. Per effetto della sentenza della Corte costituzionale, quindi, è venuta meno la norma di diritto transitorio che consentiva, in assenza di "regolamentazioni regionali", di continuare ad applicare l'art.18 della legge 196/1997 e il relativo regolamento di attuazione.2 Il d.l. 76/2013 ha reintrodotto invero la possibilità di ricorrere ai tirocini formativi e di orientamento, in via transitoria fino al 31.12.2015, applicando la normativa statale,3 ma tale previsione è stata soppressa in sede di conversione.

2. Tirocini oggetto delle Linee guida 

Le "Linee guida in materia di tirocini" approvate, in data 24 gennaio 2013, nell'ambito dell'accordo della Conferenza unificata Stato/Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, hanno definito, in linea con la riforma del lavoro,6 principi e standard minimi condivisi, al fine di uniformare, sul piano nazionale, la disciplina dei tirocini formativi e di orientamento e consentire così alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano di dettare la regolamentazione in materia. Formano oggetto delle Linee guida i tirocini extracurriculari e, in particolare:  i tirocini formativi e di orientamento. Sono tirocini finalizzati ad agevolare le  scelte professionali e l'occupabilità dei giovani nella transizione scuola lavoro  e non possono avere durata superiore a sei mesi. Destinatari sono i soggetti  che hanno conseguito un titolo di studio entro 12 mesi;  i tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro. Sono tirocini finalizzati a  percorsi di recupero occupazionale a favore di inoccupati e disoccupati,  anche in mobilità, nonché a beneficiari di ammortizzatori sociali sulla base di  specifici accordi in attuazione di politiche attive del lavoro e non possono  avere una durata superiore a 12 mesi;  i tirocini di orientamento e formazione oppure di inserimento/reinserimento  in favore di disabili, persone svantaggiate e richiedenti asilo politico o titolari  di protezione internazionale. I tirocini in favore di persone svantaggiate non  possono durare più di 12 mesi, mentre per i disabili la durata del tirocinio  può arrivare fino a 24 mesi.

3. Tirocini estranei alle Linee guida  

Restano estranee all'ambito di applicazione dell'accordo tra il Governo, le  Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 24 gennaio 2013,  le seguenti esperienze:  

A. Tirocini curriculari promossi da università, istituzioni scolastiche, centri  di formazione professionale, ovvero tutte le fattispecie non soggette a  comunicazioni obbligatorie ai centri per l'impiego, in quanto esperienze  previste all'interno di un percorso formale di istruzione o di formazione.  
B. Periodi di pratica professionale nonché tirocini previsti per l'accesso alle  professioni ordinistiche.  
C. Tirocini transnazionali quali, ad esempio, quelli attuati nell'ambito dei  programmi comunitari per l'istruzione e per la formazione.  
D. Tirocini per soggetti extracomunitari promossi all'interno delle quote di  ingresso.  
E. Tirocini estivi.


4. Regime assicurativo

4.a Tirocini  

In tema di garanzie assicurative, coerentemente con i criteri definiti dalle  Linee guida concordate tra Stato, Regioni e Province autonome in data  24.01.2013,7 le normative regionali stabiliscono:  l'obbligo, per il soggetto promotore, di garantire, salvo diversa  previsione della convenzione, la copertura assicurativa dei tirocinanti  contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail di tutte le attività rientranti  nel progetto formativo;  la possibilità che le Regioni e Province autonome assumano a proprio  carico gli oneri connessi a tale copertura assicurativa;  la definizione, nell'ambito di apposite convenzioni, delle modalità  attraverso le quali il soggetto ospitante può eventualmente assumere a  suo carico l'onere della copertura assicurativa, nel caso in cui il soggetto  promotore sia una pubblica amministrazione.  

Pertanto, le Regioni che hanno legiferato in tema di tirocini ­ come pure le  Regioni che non hanno ancora ottemperato - sono tenute ad assicurare i  tirocinanti oggetto delle linee guida e ciò nella forma prevista per gli allievi  dei corsi di istruzione professionale impegnati in esperienze tecnico-  scientifiche, esercitazioni pratiche o di lavoro.

8  I tirocini extracurriculari,9 infatti, venuta meno l'applicabilità dell'art. 18, l.  196/1997 e dell'art.3 del regolamento di attuazione di cui al d.m.  142/1998, a seguito della citata pronuncia 287/2012 della Corte  costituzionale, rientrano, ai fini del regime assicurativo, nella fattispecie  degli allievi dei corsi di qualificazione, riqualificazione e addestramento  professionale, tenuto conto delle finalità dei soggetti promotori e dei  percorsi formativi.  In proposito, l'art. 3 del d.m. 142/1998 prevedeva al comma 3 che "ai fini  dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, il premio assicurativo è  calcolato sulla base della retribuzione minima annua valevole ai fini del  calcolo delle prestazioni Inail e sulla base del tasso del nove per mille  corrispondente alla voce 0720" della tariffa dei premi, approvata con d.m.  del 18 giugno 1988.  Per effetto dell'evoluzione normativa, come sopra riassunta, a partire dalla  data di ricezione della presente circolare pertanto, i tirocini sono classificati allo stesso modo dei corsi di istruzione e formazione professionale, con  applicazione del tasso di tariffa proprio della voce 061110 delle varie  gestioni, con esclusione dei corsi che comportano partecipazione alle  lavorazioni esercitate dall'azienda, per i quali fare riferimento alle voci che  competono alle lavorazioni stesse.  Resta comunque invariata la retribuzione imponibile ai fini del premio  assicurativo, per i tirocinanti, calcolato ­ così come prevede il d.m.  26.10.1970 per gli allievi dei corsi, anche aziendali, di istruzione  professionale comunque finanziati o gestiti - sulla retribuzione  convenzionale annuale pari al minimale di rendita rapportata alle giornate  di presenza.11  Lo stesso regime assicurativo in tema di retribuzione imponibile e  classificazione tariffaria illustrato per i tirocini extracurriculari si applica  anche ai tirocini curriculari,12 che non rientrano nell'ambito di applicazione  delle Linee guida. Ciò in presenza dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti  dagli artt. 1, n.28) e 4, n.5, del d.p.r. 1124/65, trattandosi di esperienze  riconducibili ai corsi di qualificazione, riqualificazione e addestramento  professionale.

4.b Periodi di pratica e tirocini per l'accesso alle professioni  In merito a tali fattispecie, si rendono necessarie le seguenti precisazioni.  In linea generale, il praticantato è gratuito e non dà luogo ad un rapporto di  lavoro strutturato, anche in presenza di un rimborso spese forfettariamente  concordato.13 Tale esperienza, però, oltre che nella pratica presso il  professionista, può consistere anche nella frequenza di corsi di formazione  professionale organizzati da ordini o collegi, associazioni di iscritti e da altri  soggetti. Sul punto, si ribadisce l'indirizzo tenuto dall'Istituto che esclude  dall'obbligo assicurativo colui il quale, ai fini dell'ammissione all'esame di stato per l'abilitazione all'esercizio della professione, è tenuto a svolgere un  periodo obbligatorio di "praticantato", tenuto conto della gratuità del  rapporto e dunque dell'assenza del requisito soggettivo ai fini assicurativi ai  sensi dell'art. 4, n.1) del d.p.r. 1124/65,14 dato che il rimborso spese  comunque non ha natura corrispettiva.  In ogni caso, l'obbligo assicurativo Inail sussiste laddove il praticante, oltre  a svolgere la pratica presso lo studio del professionista:  esegua lavorazioni rischiose in esecuzione di un rapporto di lavoro  subordinato vero e proprio o di un rapporto di lavoro parasubordinato per  conto del professionista ossia in presenza dei requisiti oggettivi e  soggettivi previsti dagli artt. 1 e 4, n.1) del d.p.r. 1124/65 ovvero  dall'art. 5 del d.lgs. 38/2000;  partecipi alla formazione professionale organizzata da ordini o collegi,  associazioni di iscritti e da altri soggetti,15 trovandosi esposto, in qualità  di allievo di un corso di qualificazione o di addestramento professionale,16  ad un rischio specifico connesso alle esperienze od alle esercitazioni  pratiche o di lavoro.17 In tal caso, l'obbligo di assicurare le lavorazioni  svolte dai praticanti nell'ambito della formazione professionale è posto a  carico dei soggetti che curano i corsi.

5. Istruzioni operative  

A partire dalla data di ricezione della presente circolare, le strutture in  indirizzo dovranno provvedere ad acquisire dai clienti interessati le denunce  di aggiornamento, al fine di valutare la corretta voce di tariffa applicabile in  relazione a quanto più sopra disposto.  La riclassificazione sarà trattata secondo quanto previsto dalle modalità per  l'applicazione delle tariffe in tema di rettifica d'ufficio della classificazione  delle lavorazioni19 e decorrerà dal primo giorno del mese successivo al  provvedimento adottato.  Si fa riserva di fornire specifiche istruzioni per le fattispecie di cui alle  lettere C., D. ed E. del punto 3 della presente circolare.

Il Direttore generale  f.to Giuseppe Lucibello
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LaPrevidenza.it, 15/03/2014

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