luned́, 25 settembre 2023

Via libera alla procedura di mobilità comunicata alla sola RSU

Cassazione civ., sez. lavoro, Sentenza 25.9.2013 n. 21910

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. LAMORGESE Antonio - Presidente - Dott. VENUTI Pietro - Consigliere - Dott. MAISANO Giulio - rel. Consigliere - Dott. BERRINO Umberto - Consigliere - Dott. BLASUTTO Daniela - Consigliere - ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso 2253/2011 proposto da: G.R. (OMISSIS), + ALTRI OMESSI tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 268/A, presso lo studio dell'avvocato MANDRA' LIDIA, rappresentati e difesi dall'avvocato BALDASSINI Rocco, giusta delega in atti; - ricorrenti - contro CARTIERE xx S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIALOIA N. 3, presso lo studio dell'avvocato PERLINI Italico, che la rappresenta e difende giusta delega in atti; CARTOTECNICA xxx S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIALOIA N. 3, presso lo studio dell'avvocato PERLINI ITALICO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 3073/2009 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 12/01/2010 R.G.N. 11213/2007; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/04/2013 dal Consigliere Dott. GIULIO MAISANO; udito l'Avvocato FORTE BRUNO per delega ROCCO BALDASSINI; udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ROMANO Giulio, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

Fatto

Con sentenza dell'8 aprile 2009 pubblicata il 12 gennaio 2010 la Corte d'appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Cassino del 2 luglio 2007 che ha rigettato la domanda proposta dagli attuali ricorrenti indicati in epigrafe ed intesa ad ottenere la dichiarazione di nullità del licenziamento collettivo adottato nei loro confronti dalla Cartotecnica Industriale Nuova Cisa s.r.l. con decorrenza 31 dicembre 2004 a causa della pretesa cessazione dell'attività nello stabilimento di (OMISSIS). La Corte territoriale ha motivato tale pronuncia condividendo le argomentazioni del giudice di primo grado riguardo all'assenza di ogni sanzione normativa per il superamento del termine di 45 giorni previsto dalla L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 6; ha pure condiviso la motivazione del primo giudice circa la legittimità, ai fini della procedura di mobilità, della mancata partecipazione di tutti i rappresentanti interni dei lavoratori alla procedura stessa, rilevando solo sotto il profilo della condotta antisindacale la scelta di effettuare l'esame con una sola rappresentanza sindacale. La Corte romana ha pure condiviso il giudizio di esclusione di ogni violazione delle norme di correttezza e buona fede da parte datoriale nella procedura in questione, sulla base delle prove documentali acquisite. Riguardo alla sussistenza dei presupposti di fatto per la dichiarazione di crisi aziendale, la corte territoriale ha confermato pure la carenza di prova dell'assunto dei ricorrenti secondo cui la società formale datrice di lavoro sarebbe stata un mero ramo di azienda della società Cartiere Paolo Pigna che avrebbe di fatto proseguito l'attività produttiva.

I ricorrenti propongono ricorso per cassazione avverso tale sentenza articolato su cinque motivi.

Resistono con controricorso la Cartotecnica xxx s.r.l. in liquidazione, e la xxx s.p.a..

Diritto

Con il primo motivo si lamenta omessa motivazione della sentenza di secondo grado circa il rigetto dei motivi di appello; omesso esame dei motivi di appello; nullità della sentenza di secondo grado;

violazione dell'art. 111 Cost. e artt. 138 e 118 disp. att. cod. proc. civ.. In particolare si deduce che la sentenza impugnata si sarebbe limitata ad una motivazione per relationem senza alcun esame critico della sentenza di primo grado e senza tenere conto delle censure mosse.

Con il secondo motivo si assume violazione della L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 3, in relazione all'art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3 e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza di secondo grado in merito alla mancata comunicazione dell'avvio della procedura alle rappresentanze sindacali della CISL, CGIL e UIL; omessa indicazione delle precise e circostanziate informative a tutte le rappresentanza sindacali per consentire il pieno svolgimento dell'esame congiunto ai sensi del citato art. 4.

Con il terzo motivo si lamenta violazione degli artt. 2927 e 2702 cod. civ. e artt. 214 e 215 cod. proc. civ.; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 5, con riferimento alla circostanza relativa alla consegna della comunicazione ad una sola delle sigle sindacali presenti in azienda.

Con il quarto motivo si assume violazione e falsa applicazione degli artt. 1175 e 1375 cod. civ., relativi ai doveri di correttezza e buona fede; violazione e falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, art. 4; violazione e falsa applicazione della L. n. 52 del 1996, art. 40 e della Direttiva 92/56/CEE in relazione all'art. 360 cod. proc. civ., n. 3; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all'art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 5, sull'insussistenza dei presupposti per l'avvio della procedura di mobilità, inesistenza, falsità ed ambiguità dei fatti posti alla base della valutazione della necessità della procedura con conseguente illegittimità, nullità ed irritualità della stessa; carenza della documentazione posta alla base della procedura.

Con il quinto motivo si lamenta violazione e falsa applicazione di legge in relazione all'art 360 cod. proc. civ., n. 3, con riferimento all'illegittimità della procedura ex lege n. 223 del 1991, effettuata ex art. 24 anzichè ex art. 3 della stessa L. n. 223;

violazione e falsa applicazione dell'art. 2094 cod. civ.; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 5, per avere la sentenza gravata considerato l'attività cessata invece che, di fatto, ceduta e/o continuata al Gruppo Cartiere Paolo Pigna s.p.a. società controllante l'intero capitale della Cartotecnica Industriale Nuova Cisa s.r.l.; per non avere correttamente ed adeguatamente motivato la sentenza gravata, di fronte alla produzione documentale dei ricorrenti e alle richieste istruttorie degli stessi in merito al trasferimento di fatto della azienda Cartotecnica Industriale Nuova Cisa s.r.l. alla società Cartiere Paolo Pigna s.p.a. e/o ad altre imprese del gruppo poi incorporate nella Cartiera Paolo Pigna s.p.a.; per non avere affatto deciso la Corte d'Appello in merito alla sostanziale compenetrazione delle aziende resistenti e all'esistenza di un unico complesso aziendale e/o centro di imputazione di interessi ai fini dell'applicazione delle norme a tutela della stabilità del posto di lavoro e di legittimità del recesso dallo stesso; omessa istruttoria ed omessa e carente motivazione sul punto.

Il primo motivo è generico. D'altra parte la motivazione per relationem, censurata dal ricorrente, è ammissibile, purchè il rinvio venga operato in modo tale da rendere possibile ed agevole il controllo della motivazione, essendo necessario che si dia conto delle argomentazioni delle parti e dell'identità di tali argomentazioni con quelle esaminate nella pronuncia oggetto del rinvio. Nel caso in esame il giudice dell'appello ha considerato che l'appellante non ha censurato punti specifici della sentenza di primo grado ma si è limitato a riproporre le argomentazioni svolte nel primo grado di giudizio rigettate dal primo giudice, per cui legittima e sufficiente appare la motivazione della sentenza di appello che ha fatto riferimento a quella di primo grado in assenza di specifiche censure nelle argomentazioni svolte.

Il secondo ed il terzo motivo possono esaminarsi congiuntamente riferendosi entrambi alla omessa comunicazione dell'avvio della procedura di mobilità a tutte le sigle sindacali. Osserva il collegio che la consultazione delle RSU non implica quella con tutte le sigle sindacali presenti, nell'unità produttiva. La L. 20 maggio 1970 n. 300 devolveva i diritti sindacali posti nel titolo 3^ della stessa legge alle rappresentanze sindacali aziendali costituite nell'ambito delle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale (art. 19 lett. a), nonchè alle associazioni sindacali non affiliate alle suddette confederazioni ma risultanti firmatarie di contratti collettivi nazionali o provinciali di lavoro applicati nell'unità produttiva. La norma risultava fondata su un criterio selettivo della rappresentanza sindacale perchè era volta a riconoscere ampi poteri alle organizzazioni dei lavoratori storicamente collaudate, quali quelle espresse dal sindacalismo confederale, e ad estendere detti poteri anche a quelle associazioni, per le quali la stipula di contratti "nazionali o provinciali" dimostrava nei fatti una non marginale capacità di consenso in non ristretti ambiti territoriali. Come è noto, su tale normativa, cui era stato riconosciuto un indubbio carattere definitorio atto ad individuare i soggetti titolari dei singoli diritti sindacali disciplinati dall'art. 20 e segg. stat. lav., si è innestata la disciplina sulle "rappresentanze sindacali unitarie" (r.s.u.), previste dal Protocollo di Intesa trilaterale (Governo - Confindustria - Sindacato) del 23 luglio 1993, e regolate dall'accordo (delle tre Confederazioni con la Confindustria e con l'Intersind) del 20 dicembre 1993. Come risulta dagli atti difensivi delle parti in causa, detto accordo, da un lato, dispone che le organizzazione firmatarie o quelle che ad esso aderiscono successivamente acquistino il diritto di promuovere la formazione delle r.s.u. e di partecipare alle relative elezioni, rinunziando così alla costituzione di proprie r.s.a., e, dall'altro, contempla che le r.s.u. subentrino alle r.s.a. "nella titolarità dei diritti, dei permessi e libertà sindacali" del titolo 3^ dello statuto (art. 4, parte 1^) nonchè nella "titolarità dei poteri e nell'esercizio delle funzioni attribuite dalla legge" (art. 5, parte 1^). Da ultimo a rendere la materia in oggetto fonte di complesse problematiche - come attesta del resto la presente controversia - ha contribuito l'esito del referendum, svoltosi l'11 luglio 1995, di approvazione del secondo quesito diretto ad investire la lett. a) e le parole "nazionali o provinciali" della lettera b) dell'art. 19 stat. lav., con il risultato che oggi le rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva solo nell'ambito delle associazioni "che siano firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nell'unità produttiva".

E' stato osservato in dottrina che l'abrogazione referendaria della qualificazione, come nazionale o provinciale, dei contratti collettivi la cui stipulazione da titolo alla costituzione delle r.s.a. ha portato ad un allargamento delle maglie selettive attraverso le quali misurare la legittimazione delle organizzazioni ad esercitare le loro prerogative nelle diverse unità produttive. La validità di un tale assunto appare incontestabile se si osserva come attraverso l'abrogazione della lettera a) dell'art. 19 stat. lav. possa in astratto diminuirsi l'operatività a livello di singole unità produttive anche di organizzazioni sindacali che, pur maggiormente rappresentative sul piano nazionale, non risultino però firmatarie di contratti collettivi applicabili all'unità produttiva, e come di contro possano notevolmente ampliarsi nei luoghi di lavoro i poteri di organismi non collaudati sul piano storico e con seguito unicamente in un ristretto ambito territoriale. La rappresentatività utile per l'acquisto dei diritti sindacali nell'azienda viene così ad essere condizionata unicamente da un dato empirico di effettività dell'azione sindacale concretizzantesi nella stipula di qualsiasi contratto collettivo (nazionale, provinciale o aziendale) applicato nell'unità produttiva. Criterio questo che - come è doveroso ricordare in una ricostruzione storica delle diverse forme di "rappresentatività sindacale" - ha superato lo scrutinio di legittimità costituzionale (con riferimento agli artt. 3 e 39 Cost.) sul rilievo che "l'esigenza di oggettività del criterio legale di selezione comporta una interpretazione rigorosa della fattispecie dell'art. 19 tale da far coincidere il criterio con la capacità del sindacato di imporsi al datore di lavoro direttamente o attraverso la sua associazione, come controparte contrattuale", sicchè non è "sufficiente la mera adesione formale a un contratto negoziato da altri sindacati, ma occorre una partecipazione attiva al processo di formazione del contratto" e "nemmeno è sufficiente la stipulazione di un contratto qualsiasi, ma deve trattarsi di un contratto normativo che regoli in modo organico i rapporti di lavoro, almeno per un settore o un istituto importante della loro disciplina, anche in via integrativa, livello aziendale, di un contratto nazionale provinciale già applicato nella stessa unità produttiva" (in tali esatti sensi Corte Cost. 12 luglio 1996 n. 244 cui adde, per la statuizione che la rappresentatività negoziale valorizza l'effettività dell'azione sindacale, Corte Cost. 4 dicembre 1995 n. 492). Corollario di quanto sinora detto è che alla stregua della nuova normativa ben possono le rappresentanze sindacali aziendali essere costituite da una organizzazione sindacale di non rilevanza nazionale - perchè radicata in una specifica realtà geografica ma che sia tuttavia sottoscrittrice di un accordo collettivo applicato nell'unità produttiva di riferimento.

Il quarto motivo è pure infondato. I ricorrenti deducono la fittizia chiusura dell'attività da parte della Cartotecnica Industriale Nuova Cisa s.r.l. la cui attività sarebbe stata sostanzialmente proseguita con la società Cartiere Paolo Pigna. L'assunto è stato esaminato dal giudice dell'appello che, con valutazione di fatto non censurabile in sede di legittimità, ha escluso la circostanza.

D'altra parte il collegamento economico - funzionale tra imprese gestite da società del medesimo gruppo, non è sufficiente a far ritenere che gli obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro formalmente intercorso con una società si debbano estendere anche all'altra ameno che non sussistano elementi di fatto che possano indurre a ritenere che le società in questione costituiscano un unico centro di imputazione. Tale valutazione, come detto, compete al giudice del merito che, nel caso in esame l'ha escluso con motivazione compiuta e logica non censurabile in sede di legittimità.

Anche il quinto motivo è infondato per le medesime ragioni esposte a proposito del motivo precedente. La valutazione del collegamento e dei rapporti fra le due società in questione costituisce valutazione di fatto riservata al giudice del merito. Nè possono censurarsi gli accertamenti istruttori svolti o omessi, nell'accertamento delle circostanze di fatto rilevanti ai fini in questione.

Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso;

Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Euro 50,00 per esborsi ed Euro 3.000,00 per compensi professionali oltre accessori di legge per ciascuna delle parti resistenti.

Così deciso in Roma, il 4 aprile 2013.

Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2013

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LaPrevidenza.it, 22/10/2013

SERGIO BENEDETTO SABETTA
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