venerdì, 06 dicembre 2024

Società cooperative, chiarimenti in ordine ai contributi di finanziamento FIS e CIGS

Inps, messaggio 19.3.2024 n. 1167

 

Riforma degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro  di cui ai titoli I e II del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.  148, introdotta dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234. Ulteriori  precisazioni in merito agli obblighi informativi e contributivi dei  datori di lavoro costituiti in forma di società cooperativa ai sensi del  decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602.  Istruzioni operative e contabili. Nuovi codici autorizzazione


***


1. Premessa   

Alla luce delle modifiche apportate al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dalla  legge 30 dicembre 2021, n. 234 (di seguito, legge di Bilancio 2022), in materia di trattamenti  di integrazione salariale ordinaria e straordinaria e di Fondi di solidarietà bilaterali, con la  circolare n. 101 del 12 dicembre 2023 sono stati illustrati gli aspetti di natura contributiva  afferenti ai datori di lavoro che svolgono attività di fornitura di lavoro temporaneo portuale,  nonchè è stato chiarito l'assetto contributivo in materia di integrazioni salariali dei medesimi  datori di lavoro costituiti in forma di cooperativa ai sensi del decreto del Presidente della  Repubblica 30 aprile 1970, n. 602. 

Nel paragrafo 4 della citata circolare, con specifico riferimento alle predette cooperative, è  stato precisato che l'impianto normativo in materia di ammortizzatori sociali in costanza di  rapporto di lavoro e, in particolare, la disciplina in materia di trattamenti di integrazione  salariale straordinaria (CIGS) risente degli effetti derivanti dal riordino operato dalla legge di  Bilancio 2022 e dalla ratio legis alla stessa sottesa. 

Infatti, a seguito della novella normativa dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 148/2015 e,  in particolare, per effetto di quanto disposto dal comma 3-bis del medesimo articolo, a fare  tempo dal 1° gennaio 2022, rientrano nel campo di applicazione della CIGS i datori di lavoro che abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti nel semestre di riferimento e che ­  non coperti dai Fondi di solidarietà bilaterali costituiti ai sensi degli articoli 26, 27 e 40 del  decreto legislativo n. 148/2015 ­ siano destinatari delle tutele del Fondo di integrazione  salariale (FIS).    Per effetto della richiamata disposizione legislativa e avuto riguardo alle finalità perseguite dal  legislatore ­ che, con il riordino attuato dalla legge di Bilancio 2022, ha inteso costruire un  sistema di protezione sociale più inclusivo, realizzato tramite il principio dell'universalismo  "differenziato" ­ anche i datori di lavoro costituiti in forma di società cooperative di cui al  D.P.R. n. 602/1970, che abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti nel semestre di  riferimento, sono attratti dalla disciplina in materia di CIGS e, conseguentemente, sono tenuti  al versamento della relativa contribuzione di finanziamento per i lavoratori dipendenti, siano  essi soci lavoratori subordinati o lavoratori subordinati non soci, esclusi i dirigenti. 

In tale senso, quindi, deve ritenersi integrata l'elencazione delle forme assicurative contenuta  nell'articolo 1 del D.P.R. n. 602/1970.    Pertanto, dal periodo di competenza gennaio 2024, successivo alla pubblicazione della citata  circolare n. 101/2023, la procedura di calcolo è stata aggiornata al fine di recepire il carico  contributivo come sopra descritto (contributo CIGS per lavoratori soci e non soci).    Con il presente messaggio, anche alla luce delle richieste pervenute, si forniscono i seguenti  chiarimenti in merito all'assetto assicurativo e contributivo relativo alle citate cooperative,  attualmente contraddistinte dal codice di autorizzazione "4B", nonché si illustrano i nuovi  codici di autorizzazione attribuiti alle medesime a decorrere da aprile 2024.


2. Cooperative previste dal D.P.R. n. 602/1970. Chiarimenti

Alla luce del quadro normativo richiamato in premessa, anche le cooperative in argomento  sono tenute al versamento dei contributi di finanziamento del FIS e della CIGS, come già  chiarito al paragrafo 4 della circolare n. 101/2023, a decorrere dal periodo di competenza  gennaio 2024.    Di seguito, si richiamano le disposizioni normative sulle quali si fonda l'obbligo di versamento  dei predetti contributi FIS e CIGS. 


2.1 Contributo FIS 

Ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 148/2015, le società cooperative in  argomento, contrassegnate dal citato codice di autorizzazione "4B", in quanto datori di lavoro  non ricompresi nella platea dei soggetti destinatari dei trattamenti ordinari di integrazione  salariale, se non coperti dalle tutele previste dai Fondi di solidarietà costituiti ai sensi degli  articoli 26, 27 e 40[1] del medesimo decreto legislativo, rientrano, a prescindere dal requisito  dimensionale, nell'ambito di applicazione del FIS.    Pertanto, tali datori di lavoro sono assoggettati all'obbligo di versamento della contribuzione  ordinaria al FIS e, conseguentemente, i relativi dipendenti, assunti con contratto di lavoro  subordinato, a eccezione dei dirigenti, incluso il personale assunto con qualsiasi tipo di  contratto di apprendistato e i lavoratori a domicilio, sono destinatari dell'assegno di  integrazione salariale garantito dal medesimo FIS.    Il FIS è finanziato da un contributo ordinario pari allo 0,50%, per i datori di lavoro che, nel  semestre di riferimento, occupano mediamente fino a 5 dipendenti, e da un contributo pari allo  0,80%, per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, occupano mediamente più di 5  dipendenti.

Le suddette aliquote ­ ripartite tra datori di lavoro e lavoratori nella misura, rispettivamente,  di due terzi e di un terzo ­ sono calcolate sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali dei  lavoratori dipendenti, compresi gli apprendisti con qualsiasi tipo di contratto e i lavoratori a  domicilio, a esclusione dei dirigenti espressamente esclusi dal decreto istitutivo del FIS. 


2.2 Contributo CIGS    

Nei confronti delle società cooperative in trattazione ­ rientranti nel campo di applicazione del  FIS e contraddistinte attualmente dal codice di autorizzazione "4B" ­ per effetto di quanto  disposto dall'articolo 20, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 148/2015, trova altresì  applicazione la disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale e dei  relativi obblighi contributivi, in relazione ai datori di lavoro che, nel semestre precedente la  data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti.    Pertanto, tali datori di lavoro sono tenuti al versamento del relativo contributo ordinario, pari  allo 0,90% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (cfr. l'art. 23 del D.lgs n.  148/2015), sia per i lavoratori soci che per i lavoratori non soci. 


3. Nuovi codici di autorizzazione. Istruzioni operative 

Sulle matricole contributive delle società cooperative in argomento, viene eliminato a livello  centrale il codice di autorizzazione "4B" e, contestualmente, vengono assegnati i codici di  autorizzazione "4A" e "0J".    A decorrere dal periodo di competenza "aprile 2024" la procedura di calcolo è adeguata al fine  di consentire il corretto carico contributivo previsto.  


3.1 Regolarizzazione periodo da gennaio 2024 a marzo 2024    

Ai fini del versamento del contributo FIS (0,50% o 0,80%) e del contributo CIGS (0,90%) per i  lavoratori soci e del versamento del contributo FIS (0,50% o 0,80%) e del recupero della  contribuzione CIGO (1,70% o 2%) per i lavoratori non soci relativo alle mensilità di  competenza da gennaio 2024 a marzo 2024, i datori di lavoro devono valorizzare all'interno di , , i seguenti elementi:   

 - nell'elemento deve essere inserito il valore:

  • "M032", già in uso, avente il significato di "Versamento contributo CIGS"; 
  • "M039", di nuova istituzione, avente il significato di "Versamento contributo FIS aziende  fino a 5 dipendenti"; 
  • "M052", di nuova istituzione, avente il significato di "Versamento contributo FIS aziende  più 5 dipendenti";
  • "L121", di nuova istituzione, avente il significato di "Recupero contribuzione CIGO";

- nell'elemento deve essere inserito per il codice già in uso  "M032", l'importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese di riferimento, mentre per  i codici di nuova istituzione "M039", "M052", "L121" il valore "N";   
- nell'elemento deve essere indicato l'"AnnoMese gennaio, febbraio e marzo  2024";  
- nell'elemento deve essere inserito, per i codici di nuova istituzione "M039",  "M052", "L121", l'importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese di riferimento;

 

  - nell'elemento deve essere indicato l'importo del contributo da  versare o recuperare relativo al singolo mese.    Si sottolinea che la valorizzazione dell'elemento con riferimento ai mesi da  gennaio 2024 a marzo 2024, può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di  competenza di aprile 2024, maggio 2024 e giugno 2024. 


4. Istruzioni contabili

Le rilevazioni contabili inerenti al versamento e al recupero dei contributi a carico delle società  cooperative in commento avvengono ai conti di seguito indicati in corrispondenza dei codici  esposti in dichiarazione:  

- "M032" - "versamento del contributo CIGS", ai conti già in uso GAU21015 (anni precedenti) e  GAU21075 (anno in corso); 
- "M039" e "M052" - "versamento del contributo FIS",rispettivamente da parte dei datori di  lavoro che occupano fino a 5 dipendenti o più di 5 dipendenti, ai conti già esistenti di  pertinenza del fondo;
- "L121" - "Recupero della contribuzione CIGO", ai conti abituali di pertinenza della gestione  delle prestazioni temporanee, (PT), nell'ambito delle evidenze contabili PTE/F/G/H movimentati  in sezione opposta (DARE). 

Il Direttore Generale 
Vincenzo Caridi


***


[1] Con specifico riferimento ai Fondi territoriali intersettoriali delle Province autonome di  Trento e di Bolzano - Alto Adige, i datori di lavoro in argomento che occupano almeno il 75%  dei propri dipendenti in unità produttive ubicate nel territorio delle menzionate Province  autonome avranno cura di comunicare alla Struttura territoriale INPS competente l'esistenza  del requisito occupazionale nel territorio. In relazione alle dichiarazioni rese, la medesima  Struttura provvederà a revocare il c.a. "0J" (FIS) e parallelamente ad attribuire il codice "7V"  (Fondo Trentino) oppure il codice "6P" (Fondo Bolzano - Alto Adige Sudtirol). 



Invia per email

LaPrevidenza.it, 20/03/2024

MAURIZIO DANZA
mini sito

Via Devich 72, 00143, Roma (RM)

Telefono:

0664522748

Cellulare:

3383901238

Professione:

Professore Avvocato

Aree di attività:

Diritto del lavoro e delle relazioni sindacali, diritto dell'Unione Europea; amministrativo; diritto scolastico; di...

ALESSANDRO BAVA
mini sito

Via Alla Porta Degli Archi 10/17, 16121, (GE)

Telefono:

0108686258

Professione:

Avvocato

Aree di attività:

tributario, giudizi responsabilità Corte dei conti, giudizi presso Cedu