Reddito di cittadinanza, beneficiario non è obbligato a comunicare i redditi da lavoro agricolo fino alla soglia dei 2.000 euro
Inps, messaggio 12.6.2020 n. 2423
L'articolo 94 del "decreto rilancio" cita testualmente "In relazione all'emergenza epidemiologica i percettori di ammortizzatori sociali, limitatamente al periodo di sospensione a zero ore della prestazione lavorativa, di NASPI e DIS-COLL nonche' di reddito di cittadinanza possono stipulare con datori di lavoro del settore agricolo contratti a termine non superiori a 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 giorni, senza subire la perdita o la riduzione dei benefici previsti, nel limite di 2000 euro per l'anno 2020. Il lavoratore percettore del reddito di cittadinanza e' dispensato dalla comunicazione di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, con riferimento ai redditi percepiti per effetto dei contratti di cui al primo periodo".
In applicazione del citato decreto l'Inps, con messaggio 2423/2020 stabilisce che il soggetto fruitore di Rdc, in occasione di stipula di contratto di laoro agricolo a tempo determinato non è obbligato a trasmettere il modello RdC/PdC com Esteso fino al superamento di 2.000 euro.
***
Promozione del lavoro agricolo. Indicazioni operative per i percettori del Reddito di Cittadinanza (articolo 94 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)L'articolo 94 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio), prevede che i percettori di Reddito di Cittadinanza possano stipulare con datori di lavoro del settore agricolo contratti a termine non superiori a 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 giorni, senza subire la perdita o la riduzione dei benefici previsti, nel limite di 2.000 euro per l'anno 2020.
Si precisa pertanto che, in tali casi, il lavoratore percettore del Reddito di Cittadinanza non è tenuto alla trasmissione del modello "RdC/PdC com Esteso" per la comunicazione dei redditi percepiti.
A titolo di esempio, quindi, un percettore del Reddito di Cittadinanza che svolge attività di lavoro agricolo subordinato con contratto a termine, per il periodo 1° giugno 2020 30 giugno 2020, con un reddito previsto di 800 euro, non è tenuto ad effettuare alcuna comunicazione. In caso di rinnovo per il successivo mese di luglio, con un reddito previsto pari ancora a 800 euro, ugualmente non vi è obbligo di comunicazione tramite modello "RdC/PdC com Esteso".
In caso di ulteriore rinnovo, invece, il lavoratore interessato deve effettuare la comunicazione dei redditi presunti, in virtù del superamento del periodo massimo di durata del rapporto di lavoro previsto dalla legge.
Il Direttore generale vicario
Vincenzo Caridi
LaPrevidenza.it, 13/06/2020