sabato, 15 novembre 2025

Recupero delle quote di TFR maturate in costanza di contratto di solidarietà INPGI

Inps, messaggio 22.4.2025 n. 1348

 

Imprese editoriali. Recupero delle quote di TFR maturate in regime di  contratto di solidarietà con trattamento di integrazione salariale  straordinaria (CIGS) in vigenza del regime assicurativo e  regolamentare dell'INPGI. Istruzioni operative. Istruzioni contabili   

1. Premessa     

L'articolo 21, comma 5, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, che disciplina la concessione del trattamento di integrazione salariale straordinario (CIGS) a seguito della stipula di un contratto di solidarietà, prevede che: "[...] Le quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione dell'orario di lavoro sono a carico della gestione di afferenza, ad eccezione di quelle relative a lavoratori licenziati per motivo oggettivo o nell'ambito di una procedura di licenziamento collettivo, entro novanta giorni dal termine del periodo di fruizione del trattamento di integrazione salariale, ovvero entro novanta giorni dal termine del periodo di fruizione di un ulteriore trattamento straordinario di integrazione salariale concesso entro centoventi giorni dal termine del trattamento precedente".   

Come precisato al paragrafo 9 della circolare n. 76 del 30 giugno 2022, la citata norma non contempla un termine di decadenza. Tuttavia, il diritto di credito del datore di lavoro è sottoposto a una condizione sospensiva, consolidandosi solo se i lavoratori interessati non sono destinatari di un provvedimento di licenziamento per motivo oggettivo o collettivo "entro novanta giorni dal termine del periodo di fruizione del trattamento di integrazione salariale, ovvero entro novanta giorni dal termine del periodo di fruizione di un ulteriore trattamento straordinario di integrazione salariale concesso entro centoventi giorni dal termine del trattamento precedente".   L'articolo 21, comma 5, del decreto legislativo n. 148/2015 in esame non prevede, quindi, né uno specifico termine a decorrere dal quale il datore di lavoro può esercitare il diritto di ripetizione, né un termine di decadenza.   

Conseguentemente, il datore di lavoro può procedere al recupero delle quote di TFR maturate sulla retribuzione persa solo dopo il decorso del termine sospensivo previsto dalla disposizione in esame.   Il suddetto termine di sospensione si applica anche con riferimento alla decorrenza del termine di prescrizione decennale del diritto di credito del datore di lavoro.   Per quanto riguarda, nello specifico, le imprese del settore dell'editoria, ai fini del recupero delle quote di TFR maturate sulla retribuzione persa in regime di contratto di solidarietà con erogazione della CIGS, dai lavoratori assunti con la qualifica di giornalisti, secondo la disciplina assicurativa e regolamentare vigente presso l'INPGI alla data del 30 giugno 2022[1], si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, 23 novembre 2017, n. 100495, adottato ai sensi dell'articolo 25-bis, comma 10, del decreto legislativo n. 148 del 2015.   

In particolare, l'articolo 4 del D.I. n. 100495 del 2017, prevede, tra le causali in presenza delle quali le imprese editoriali possono presentare istanza per l'ammissione al trattamento di integrazione salariale straordinaria in favore dei propri dipendenti, il contratto di solidarietà difensivo, secondo le modalità di cui all'articolo 21, comma 5, del decreto legislativo n. 148 del 2015 e, dunque, anche alla disciplina che pone le quote di accantonamento del TFR relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione dell'orario di lavoro a carico della gestione di afferenza.   Pertanto, alla luce delle disposizioni sopra richiamate, sussiste il diritto al recupero delle quote di TFR anche per le imprese dell'editoria che, relativamente ai dipendenti con qualifica di giornalisti, abbiano fruito della CIGS per la causale contratti di solidarietà in relazione a periodi per i quali vigeva il regime assicurativo e regolamentare dell'INPGI e che non abbiano potuto effettuare tale recupero presso l'INPGI alla data del 30 giugno 2022.   Tanto premesso, con il presente messaggio si forniscono istruzioni operative per il recupero, tramite conguaglio, delle quote di TFR in argomento, nonché le relative istruzioni e contabili.         

2. Istruzioni operative   

Per quanto attiene alle istruzioni operative, si rinvia alle indicazioni fornite per la generalità dei datori lavoro con la circolare n. 9 del 19 gennaio 2017 (cfr. il paragrafo 6.2, nel quale viene specificato che il codice di conguaglio da esporre nel flusso Uniemens è "L045", avente il significato di "Quote TFR ex articolo 21, comma 5, D.lgs. n. 148/2015").   Gli importi esposti sono oggetto di puntuali controlli di coerenza da parte dell'Istituto.

3. Istruzioni contabili   

Ai fini delle rilevazioni contabili delle quote di TFR maturate dai lavoratori poste a carico dello Stato, si rinvia alle istruzioni fornite con la citata circolare n. 9/2017, con la quale è stato istituito il conto di onere GAU30211.      


Il Direttore generale vicario
Antonio Pone   


***


[1] L'articolo 1, commi da 103 a 118, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022), ha stabilito che, al fine di garantire la tutela delle prestazioni previdenziali in favore dei giornalisti, la funzione previdenziale svolta dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «Giovanni Amendola» (INPGI) ai sensi dell'articolo 1 della legge 20 dicembre 1951, n. 1564, in regime sostitutivo delle corrispondenti forme di previdenza obbligatoria, viene trasferita - con effetto dal 1° luglio 2022 e limitatamente alla gestione sostitutiva - all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), che succede nei relativi rapporti attivi e passivi.
Invia per email

LaPrevidenza.it, 29/04/2025

MAURIZIO RICIGLIANO
mini sito

Via Matese, 81016, Piedimonte Matese (CE)

Telefono:

0823911023

Cellulare:

3356042932

Professione:

Avvocato

Aree di attività:

Diritto del Lavoro e della Previdenza Sociale - Diritto Agrario - Magistrato Onorario presso Sezione Lavoro e Previ...

SERGIO BENEDETTO SABETTA
mini sito

Professione:

Avvocato