venerdì, 07 febbraio 2025

Operatori della formazione professionale. Legittimo il licenziamento per superamento del periodo di comporto per sommatoria dei periodi di malattia

Consiglio di Stato sezione V, sentenza 29.10.2014 n. 5345

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  

Il Consiglio di Stato  in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente  SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1248 del 2005, proposto dalla sig.ra -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Severino Santiapichi, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Antonio Bertoloni, n. 44/46;  contro Il Comune di Tivoli, non costituitosi nel secondo grado del giudizio;  per la riforma della sentenza del T.A.R. Lazio - Roma, Sez., III-bis n. 10667/2004, resa tra le parti, concernente un provvedimento di licenziamento per superamento del periodo di comporto; Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'art. 52 D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, commi 1 e 2; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 ottobre 2014 il Cons. Fabio Franconiero e uditi per le parti l'avvocato Nicoletta Tradardi, su delega dell'avvocato Severino Santiapichi; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

Fatto

1. La sig.ra -OMISSIS-, già dipendente del Comune di Tivoli, con mansioni di docente del locale centro di formazione professionale, col ricorso n. 8256 del 2001 impugnava davanti al TAR Lazio - sede di Roma il provvedimento del Comune di Tivoli, in data 4 gennaio 1994 (prot. n. 27) e la presupposta delibera di giunta comunale del 20 dicembre 1993, n. 1861, con i quali l'amministrazione recedeva dal rapporto di lavoro per superamento del periodo di "comporto per sommatoria", previsto dall'art. 44 del vigente C.C.N.L. per gli operatori della formazione professionale.

2. Il TAR adito respingeva il ricorso, ritenendo verificato il presupposto alla base del licenziamento impugnato.

3. Il giudice di primo grado statuiva al riguardo che, essendo stata complessivamente assente dal servizio 400 giorni, nel periodo dal 15 luglio 1991 al 24 ottobre 1993, la sig.ra -OMISSIS- aveva in effetti superato il limite di 12 mesi previsto dalla contrattazione collettiva di comparto.

In contrario - soggiungeva il TAR - la ricorrente non poteva fondatamente dedurre di avere ripreso il servizio per un periodo di oltre 3 mesi, così da impedire la sommatoria di periodi di assenza ai sensi del comma 2 del citato art. 44.

Su questo specifico punto, la ricorrente aveva infatti sostenuto che l'ultimo periodo di assenza preso in considerazione dal Comune ai fini del recesso, e cioè dal 26 luglio al 24 ottobre 1993, non si sarebbe invece potuto computare. Ella ha rilevato che si è avvalsa delle ferie assentite e fruite dal 26 luglio al 6 settembre (periodo nel quale doveva comprendersi l'infortunio occorsole il 1° settembre 1993), tali da comportare, unitamente al periodo di servizio regolarmente prestato dal 6 maggio al 25 luglio, il raggiungimento del trimestre necessario ad impedire la sommatoria del comporto.

Il TAR respingeva tuttavia la deduzione della ricorrente, statuendo che il trimestre in questione dovesse essere <>, e che pertanto, dopo la precedente assenza del 5 maggio 1993, la lavoratrice aveva prestato servizio solo per 81 giorni, dal 6 maggio al 25 luglio.

4. La sig.ra -OMISSIS- ha proposto appello, nel quale reitera l'assunto secondo cui il periodo di ferie fruito, obbligatorio per via della contemporanea chiusura dell'istituto di formazione, non può essere considerato come assenza dal servizio rilevante ai fini del superamento del comporto.

5. Il Comune di Tivoli non si è costituito in giudizio.

6. All'udienza dell'8 ottobre 2014, la causa è stata trattenuta in decisione.

Diritto

1. Deve in primo luogo premettersi che la norma di contratto collettivo posta a base del recesso impugnato in primo grado è l'art. 44, comma 2, del CCNL per gli operatori della formazione professionale vigente all'epoca dei fatti, a mente del quale ai fini del superamento del comporto di 12 mesi di malattia possono essere sommati due periodi di assenza a tale titolo, se non interrotti <>.

2. Tanto precisato, il provvedimento impugnato in primo grado è conforme alla norma contrattuale in esame, per cui l'appello deve essere respinto.

I periodi di assenza indicati in esso determinano infatti il superamento dei 12 mesi di comporto previsti, senza che gli stessi risultino interrotti da un periodo di ripresa del servizio da parte della dipendente superiore a 3 mesi.

Ed infatti, occorre effettuare la sommatoria dei seguenti giorni di assenza per malattia della sig.ra -OMISSIS-: 3 (dal 15 al 17 luglio 1991); 313 (dal 23 settembre 1991 al 31 luglio 1992); 12 (dal 21 settembre al 2 ottobre 1992); 6 (dal 3 al 10 ottobre 1992); 2 (dal 23 al 24 novembre 1992); 8 (dal 1° all'8 febbraio 1992); 1 (il 23 febbraio 1992); 1 (5 maggio 1992); 21 (dal 1° al 21 settembre 1993).

Il risultato è di 365 giorni di assenza per malattia (o infortunio), pari a 12 mesi, ai quali poi si aggiungono altri periodi, fino al 24 ottobre 1993, per un totale di 400 giorni.

3. In contrario, la sig.ra -OMISSIS- deduce la rilevanza del periodo di ferie autorizzate e godute dal 26 luglio al 30 agosto, in corrispondenza della chiusura dell'istituto di formazione, e tali da comportare, sommati al periodo dal 6 maggio al 25 luglio precedente, regolarmente lavorato, un'interruzione superiore a 3 mesi, tale da impedire la sommatoria del comporto.

4. L'assunto non può essere condiviso e l'appello deve pertanto essere respinto.

Il TAR ha infatti correttamente negato idoneità interruttiva alle ferie godute tra il penultimo e l'ultimo episodio morboso sopra elencati, interpretando l'inciso <> del citato art. 44 come periodo concretamente lavorato. Questa interpretazione deve essere confermata perché, innanzitutto, conforme al tenore letterale della norma contrattuale in esame, ed inoltre anche alla relativa ratio, la quale consiste nel dare rilievo esclusivo, al fine di impedire il computo del comporto, a periodi di presenza in servizio e quindi a periodi in cui la prestazione principale del lavoratore è stata effettivamente adempiuta. Anche sul piano sistematico, la previsione contrattuale in esame risponde all'esigenza di contemperare il diritto di quest'ultimo alla conservazione del posto di lavoro con la contrapposta pretesa datoriale alla continuità delle prestazioni lavorative e, più in generale, di buona organizzazione ed andamento del servizio.

5. Si tratta dunque di una previsione che prescinde dalla causa della sospensione della prestazione lavorativa, quand'anche la stessa sospensione consegua all'esercizio di un diritto del lavoratore.

Sul punto sovviene la giurisprudenza della Cassazione.

Pur attribuendo alle ferie, in generale, idoneità ad impedire il comporto per sommatoria, la Sezione lavoro della Suprema Corte tende infatti ad interpretare le clausole di contratto collettivo della specie di quella applicabile al caso oggetto del presente giudizio nel senso finora esposto, e cioè come previsioni volte ad attribuire rilevanza al dato obiettivo dell'effettiva ripresa del lavoro e, per contro, a negarne a periodi di assenza per ferie, ancorché fruite in coincidenza con la chiusura estiva dell'azienda (sentenza 2 luglio 2009, n. 15501).

6. Conseguentemente, l'appello va respinto, poiché l'atto di licenziamento impugnato in primo grado risulta legittimo.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese del secondo grado, stante la mancata costituzione in giudizio del Comune di Tivoli.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello n. 1248 del 2005, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Nulla per le spese del secondo grado.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Rileva che sussistono i presupposti di cui all'art. 52, comma 1, d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, per procedere all'oscuramento delle generalità degli altri dati identificativi della ricorrente e dà incarico alla Segreteria di procedere all'annotazione di cui ai commi 1 e 2 della medesima disposizione, nei termini indicati.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2014 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Maruotti, Presidente

Francesco Caringella, Consigliere

Fabio Franconiero, Consigliere, Estensore

Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere

Raffaele Prosperi, Consigliere DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 29 OTT. 2014.
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LaPrevidenza.it, 27/11/2014

VALTER MARCHETTI
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