NASpI per i lavoratori sportivi professionisti e dilettanti. DIS-COLL ai titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, il quadro aggiornato
Inps, Circolare 20.5.2024 n. 67
Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, recante il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo. Accesso alla prestazione di disoccupazione NASpI in favore dei lavoratori sportivi del settore professionistico e dei lavoratori sportivi subordinati del settore dilettantistico. Accesso alla prestazione di disoccupazione DIS-COLL in favore dei lavoratori sportivi del settore dilettantistico titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa. Istruzioni contabili
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Con la presente circolare si forniscono istruzioni amministrative in ordine alle novità introdotte dal decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, che ha previsto l'accesso alla prestazione di disoccupazione NASpI in favore dei lavoratori sportivi del settore professionistico e dei lavoratori sportivi subordinati del settore dilettantistico, nonché l'accesso alla prestazione DIS- COLL per i lavoratori sportivi del settore dilettantistico titolari di contratto di collaborazione coordinata e continuativa.
INDICE
1. Premessa e quadro normativo
2. Tutela contro la disoccupazione involontaria a favore dei lavoratori sportivi subordinati
3. Indennità di disoccupazione NASpI a favore dei lavoratori sportivi subordinati
4. Indennità di disoccupazione DIS-COLL a favore dei lavoratori sportivi del settore dilettantistico titolari di contratto di collaborazione coordinata e continuativa
5. Indennità NASpI/DIS-COLL e redditi da lavoro sportivo dilettantistico
6. Istruzioni contabili
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1. Premessa e quadro normativo
Il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, ha dato attuazione all'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante "Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione".
La riforma recata dal citato decreto legislativo ha innovato la disciplina dei rapporti di lavoro degli sportivi prevedendo, tra l'altro, l'ampliamento delle tutele previdenziali per il settore del professionismo e l'estensione delle stesse al dilettantismo, settore in precedenza privo di una specifica regolamentazione.
In particolare, le disposizioni contenute al Capo I del Titolo V del decreto legislativo n. 36 del 2021 sono entrate in vigore, ai sensi dell'articolo 51 del citato decreto legislativo, con decorrenza dal 1° luglio 2023 e sono state illustrate con la circolare n. 88 del 31 ottobre 2023, alla quale si rinvia, relativamente alle disposizioni che comportano l'iscrizione al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e ai relativi obblighi contributivi in capo agli enti sportivi professionistici e dilettantistici.
In relazione all'ambito soggettivo di riferimento, l'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo n. 36 del 2021 stabilisce che: "È lavoratore sportivo l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico , esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo [...]". Il secondo periodo del citato comma 1 dell'articolo 25, oltre alle richiamate figure tipizzate, individua le condizioni che devono sussistere per essere considerati lavoratori sportivi, attribuendo tale qualifica a "ogni altro tesserato, ai sensi dell'articolo 15, che svolge verso un corrispettivo [...] le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo- gestionale".
Il successivo comma 2 dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 36 del 2021 prevede che: "Ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3 del codice di procedura civile".
Infine, l'articolo 29 del decreto legislativo in argomento riconosce alle società e alle associazioni sportive dilettantistiche, alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate, nonché agli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, al CONI, al CIP e alla società Sport e salute S.p.A., la facoltà di avvalersi, nello svolgimento delle proprie attività istituzionali, di volontari che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.
Per effetto delle disposizioni richiamate, il rapporto di lavoro sportivo si individua in presenza di un'attività che, al ricorrere di tutti gli altri presupposti, sia di natura onerosa, si svolga nel settore professionistico o dilettantistico e sia riconducibile alle tipologie di lavoro subordinato, autonomo e di collaborazione coordinata e continuativa.
Tanto premesso, con la presente circolare si illustrano le disposizioni che introducono la tutela contro la disoccupazione in favore dei lavoratori sportivi del settore professionistico, dei lavoratori sportivi subordinati del settore dilettantistico e dei lavoratori sportivi del settore dilettantistico titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa e si forniscono le istruzioni amministrative per l'accesso alle relative prestazioni (NASpI e DIS-COLL).
2. Tutela contro la disoccupazione involontaria a favore dei lavoratori sportivi subordinati
Nell'ambito della disciplina previgente al decreto legislativo n. 36 del 2021, per i lavoratori sportivi professionisti, sia subordinati che autonomi, era prevista l'assicurazione ai soli fini dell'invalidità, della vecchiaia e dei superstiti (IVS), ai sensi del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 166, mentre gli stessi non beneficiavano delle tutele previste per la generalità dei lavoratori in relazione alle cosiddette assicurazioni "minori" quale, tra le altre, l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria.
Con il decreto legislativo n. 36 del 2021 è stata ampliata la tutela previdenziale per il settore del professionismo ed è stata prevista una regolamentazione specifica per il settore dilettantistico in materia previdenziale.
Con particolare riferimento alla tutela della Nuova Prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI), il comma 5 dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 36 del 2021 ne prevede l'estensione in favore dei lavoratori subordinati sportivi, laddove dispone che: "Ai lavoratori subordinati sportivi si applicano le tutele previste dalla Nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpl), di cui al Titolo I del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. La misura dei contributi dovuti dai datori di lavoro per il finanziamento delle indennità erogate dalla predetta assicurazione è quella determinata dall'articolo 2, commi 25 e 26 della legge 28 giugno 2012, n. 92. I medesimi datori di lavoro non sono tenuti al versamento dei contributi di cui all'articolo 2, commi 28 e 31 della legge 28 giugno 2012, n. 92 ".
In ragione della richiamata disposizione di cui al comma 5 dell'articolo 33 del citato decreto legislativo, la disciplina della NASpI si applica ai lavoratori sportivi subordinati, iscritti al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi, a prescindere dal settore professionistico o dilettantistico in cui essi svolgono la prestazione.
Con riferimento, infine, ai lavoratori sportivi, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa o che svolgono prestazioni autonome nel settore del dilettantismo, l'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo n. 36 del 2021, dispone l'iscrizione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, e il rinvio alla relativa disciplina rispetto all'assicurazione previdenziale e assistenziale a essi riconosciuta.
3. Indennità di disoccupazione NASpI a favore dei lavoratori sportivi subordinati
L'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, individua quali destinatari della prestazione di disoccupazione NASpI i lavoratori dipendenti, ivi compresi gli apprendisti, i soci lavoratori di cooperativa che abbiano stabilito, con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un rapporto di lavoro in forma subordinata, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142, il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato, nonché, a decorrere dal 1° gennaio 2022, gli operai agricoli a tempo indeterminato delle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci, di cui alla legge 15 giugno 1984, n. 240.
La disposizione sopra richiamata esclude, invece, espressamente dalla tutela dell'indennità di disoccupazione NASpI i dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché gli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato (salvo le categorie richiamate al precedente capoverso), per i quali trovano applicazione le norme di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, all'articolo 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, all'articolo 7 della legge 16 febbraio 1977, n. 37, e all'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247.
L'articolo 33, comma 5, del decreto legislativo n. 36 del 2021, amplia, con decorrenza dal 1° luglio 2023, la platea dei destinatari della disciplina della NASpI, comprendendo anche i lavoratori sportivi subordinati, iscritti al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi, a prescindere dal settore professionistico o dilettantistico in cui svolgono l'attività lavorativa.
Pertanto, per tali lavoratori, ai fini dell'accesso all'indennità di disoccupazione NASpI ciò che rileva è la natura giuridica subordinata del rapporto di lavoro, indipendentemente dalla tipologia del settore sportivo in cui il lavoratore opera.
Si precisa che, alla luce delle specificità che connotano il settore dello sport e "nell'ottica della valorizzazione della formazione dei giovani atleti", all'articolo 30 del decreto legislativo n. 36 del 2021 è stata prevista una disciplina in deroga del contratto di apprendistato, nei casi di stipula dei relativi contratti da parte di "società o associazioni sportive dilettantistiche e le società professionistiche"con riferimento alle fattispecie dell'" apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 "e dell'" apprendistato di alta formazione e di ricerca, di cui all'articolo 45 del medesimo decreto legislativo ". D'altra parte, l'articolo 1, comma 154, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, ha introdotto, dal 1° gennaio 2022, per le sole società sportive operanti nel professionismo, la possibilità, alle condizioni ivi previste, di stipulare contratti di apprendistato professionalizzante di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (cfr. la circolare n. 91 del 10 novembre 2023). Al riguardo, si evidenzia che i lavoratori sportivi assunti con contratto di apprendistato secondo le disposizioni sopra richiamate, sono iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) e sono, pertanto, destinatari della tutela dell'indennità di disoccupazione NASpI secondo le regole generali.
In attuazione della richiamata disposizione di cui all'articolo 33, comma 5, del decreto legislativo n. 36 del 2021, i lavoratori sportivi subordinati possono accedere alla prestazione NASpI per gli eventi di disoccupazione involontaria intervenuti a fare data dal 1° luglio 2023, qualora soddisfino tutti i requisiti legislativamente previsti. Per i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, la tutela NASpI e la relativa contribuzione di finanziamento decorrono, invece, dal 1° gennaio 2022 (cfr. la circolare n. 91 del 2023).
A tale riguardo si evidenzia, pertanto, che i lavoratori sportivi come sopra individuati possono accedere alla NASpI qualora soddisfino - oltre al requisito dello stato di disoccupazione di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 - il requisito contributivo di tredici settimane di contribuzione contro la disoccupazione nel quadriennio antecedente la data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro, corrispondenti a 78 contributi giornalieri versati/accreditati nel Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi, secondo i criteri di conversione della contribuzione settimanale INPS e della contribuzione giornaliera ex ENPALS, previsti ai sensi dell'articolo 16, comma 6, del D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420, nonché degli articoli 4 e 5 della Convenzione INPS/ENPALS stipulata in data 3 dicembre 1973 e illustrata con la circolare dell'Istituto n. 713 Prs. - n. 4871 C. e V.- n. 7870 O.- n. 54 I.B./85 del 16 aprile 1974.
Con specifico riferimento al menzionato requisito contributivo di tredici settimane si fa presente che sono fatti salvi, e quindi sono considerati utili per l'accesso alla NASpI, i contributi contro la disoccupazione presenti nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, come precisato dalla circolare n. 94 del 12 maggio 2015 al paragrafo 2.2, punto b), cui si rinvia.
I predetti contributi versati precedentemente al 1° luglio 2023 non potranno, tuttavia, essere considerati utili ai fini della durata della NASpI nel caso in cui gli stessi siano stati già utilizzati per la fruizione dell'indennità di disoccupazione.
L'importo della NASpI è pari al 75 per cento della retribuzione mensile, calcolata secondo le indicazioni dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 22 del 2015, nel caso in cui tale retribuzione sia pari o inferiore, per l'anno 2023, all'importo di 1.352,19 euro e, per l'anno 2024, pari o inferiore a 1.425,21 euro, importo annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intercorsa nell'anno precedente.
Nel caso in cui la retribuzione suddetta sia superiore al predetto importo, la misura della NASpI è pari al 75 per cento dell'importo di 1.352,19euro (1.425,21 europer il 2024), incrementata di una somma pari al 25 per cento della differenza tra la retribuzione mensile e il predetto importo di 1.352,19 euro (1.425,21 europer il 2024).
L'importo massimo mensile dell'indennità NASpI non può in ogni caso superare, per il 2023, 1.470,99 euro e, per il 2024, 1.550,42 euro.
La NASpI è corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni.
Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo all'erogazione della prestazione di disoccupazione.
Nei confronti dei lavoratori sportivi di cui all'articolo 33, comma 5, del decreto legislativo n. 36 del 2021, beneficiari della prestazione NASpI, trovano applicazione le relative disposizioni normative, nonché le circolari attuative dell'Istituto in materia di NASpI, a cui si rinvia e che si intendono integralmente richiamate.
Con particolare riferimento alle modalità di presentazione della domanda di NASpI, si precisa che i potenziali beneficiari devono inoltrare istanza all'INPS esclusivamente in via telematica, accedendo con la propria identità digitale (SPID di almeno livello 2, Carta di identità elettronica 3.0 o Carta nazionale dei servizi) e utilizzando i consueti canali messi a disposizione nel sito internet dell'Istituto (www.inps.it). Inoltre, è possibile presentare domanda attraverso gli Istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.
In alternativa al sito web dell'Istituto, l'indennità NASpI può essere richiesta tramite il servizio di Contact Center multicanale, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).
4. Indennità di disoccupazione DIS-COLL a favore dei lavoratori sportivi del settore dilettantistico titolari di contratto di collaborazione coordinata e continuativa
L'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo n. 36 del 2021 prevede che nell'area del dilettantismo i lavoratori sportivi, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, hanno diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziale e che a tale fine sono iscritti, con decorrenza dal 1° luglio 2023, alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995.
Come chiarito con la circolare n. 88 del 2023, ai sensi dell'articolo 35, comma 8-bis, del citato decreto legislativo n. 36 del 2021, l'obbligo contributivo presso la Gestione separata per tale categoria di lavoratori sorge al superamento dell'importo di compensi pari a 5.000 euro annui, concorrendo a tale fine i compensi erogati dal 1° luglio 2023.
Per tali lavoratori è dovuta, pertanto, la contribuzione derivante dall'applicazione, sui compensi relativi ai rapporti di lavoro sportivo, delle aliquote pari al 2,03 per cento per la tutela della maternità, della malattia e della disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata (DIS-COLL).
Per gli aspetti contributivi si rinvia a quanto illustrato nella richiamata circolare n. 88 del 2023.
In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 36 del 2021, i lavoratori sportivi dell'area del dilettantismo, titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, possono accedere alla prestazione DIS-COLL per gli eventi di disoccupazione involontaria intervenuti a fare data dal 1° luglio 2023, qualora soddisfino tutti i requisiti previsti dall'articolo 15 del decreto legislativo n. 22 del 2015.
A tale riguardo si evidenzia, pertanto, che alla richiamata categoria di lavoratori può essere riconosciuta l'indennità DIS-COLL qualora sia soddisfatto - oltre al requisito dello stato di disoccupazione di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 150 del 2015 - il requisito di un mese di contribuzione in Gestione separata nel periodo che va dal 1° gennaio dell'anno civile precedente l'evento di cessazione dal lavoro al predetto evento (cfr. l'articolo 15, comma 15-bis, del decreto legislativo n. 22 del 2015).
L'indennità DIS-COLL è rapportata al reddito imponibile ai fini previdenziali risultante dai versamenti contributivi effettuati - derivante dai rapporti di collaborazione - relativo all'anno civile in cui si è verificato l'evento di cessazione dal lavoro e all'anno civile precedente, diviso per il numero di "mesi di contribuzione, o frazione di essi", ottenendo così l'importo del reddito medio mensile.
Esclusivamente ai fini del calcolo della misura e della durata della indennità DIS-COLL in conformità a specifico indirizzo fornito dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali - per "mesi di contribuzione o frazioni di essi" si intendono i mesi o le frazioni di mese di durata del rapporto di collaborazione.
Pertanto, il reddito imponibile ai fini previdenziali che rappresenta la base di calcolo della prestazione deve essere diviso per un numero di mesi, o frazione di essi, corrispondente alla durata dei rapporti di collaborazione presenti nel periodo di riferimento come sopra individuato, ossia l'anno civile in cui si è verificato l'evento di cessazione dal lavoro e l'anno civile precedente.
L'indennità DIS-COLL, rapportata al reddito medio mensile come sopra determinato, è pari al 75 per cento del suddetto reddito medio mensile nel caso in cui tale reddito sia pari o inferiore, per l'anno 2023, all'importo di 1.352,19 euro e, per l'anno 2024, pari o inferiore a 1.425,21 euro, importo annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente.
Nel caso in cui il reddito medio mensile sia superiore al predetto importo, la misura della DIS- COLL è pari al 75 per cento del predetto importo di 1.352,19 euro (1.425,21 europer il 2024), incrementata di una somma pari al 25 per cento della differenza tra il reddito medio mensile e il predetto importo di 1.352,19 euro (1.425,21 europer il 2024).
L'indennità DIS-COLL non può in ogni caso superare l'importo massimo mensile di 1.470,99 euro, per l'anno 2023, e 1.550,42 euro, per l'anno 2024.
L'indennità DIS-COLL è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari ai mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal 1° gennaio dell'anno precedente l'evento di cessazione del lavoro al predetto evento; ai fini della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo all'erogazione della prestazione.
In merito alla disciplina di calcolo della prestazione DIS-COLL si ribadisce che, nonostante l'articolo 15 del decreto legislativo n. 22 del 2015 faccia riferimento ai "mesi di contribuzione, o frazione di essi" quale parametro di riferimento per determinare la durata della prestazione, in conformità al predetto indirizzo del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, per "mesi di contribuzione o frazioni di essi" si intendono i mesi o le frazioni di mese di durata del rapporto di collaborazione.
Pertanto, l'indennità DIS-COLL è corrisposta mensilmente per un periodo pari ai mesi o frazioni di essi di durata del rapporto o dei rapporti di collaborazione presenti nel periodo che va dal 1° gennaio dell'anno precedente l'evento di cessazione dal lavoro al predetto evento.
La prestazione non può, comunque, superare la durata massima di 12 mesi.
Nei confronti dei lavoratori sportivi dell'area del dilettantismo, titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e beneficiari della prestazione DIS-COLL, trovano applicazione le relative disposizioni normative, nonché le circolari attuative dell'Istituto in materia di DIS-COLL, cui si rinvia e che si intendono integralmente richiamate.
Con particolare riferimento alle modalità di presentazione della domanda di DIS-COLL, si precisa che i potenziali beneficiari devono inviare istanza all'INPS esclusivamente in via telematica, accedendo con la propria identità digitale (SPID di almeno livello 2, Carta di identità elettronica 3.0, Carta nazionale dei servizi), utilizzando i consueti canali messi a disposizione nel sito internet dell'Istituto (www.inps.it).
Inoltre, è possibile presentare domanda attraverso gli Istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.
In alternativa al sito web dell'Istituto, l'indennità DIS-COLL può essere richiesta tramite il servizio di Contact Center multicanale, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).
5. Indennità NASpI/DIS-COLL e redditi da lavoro sportivo dilettantistico
I percettori di NASpI che in corso di fruizione della prestazione esercitano, indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, attività sportiva in ragione della titolarità di un rapporto di lavoro subordinato, autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa, sono tenuti a comunicare all'INPS il relativo reddito annuo presunto. La predetta comunicazione - ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 22 del 2015 - deve essere effettuata entro i termini legislativamente previsti, a pena di decadenza, dai medesimi articoli 9 e 10, decorrenti dall'inizio dell'attività o dalla presentazione della domanda di NASpI se la suddetta attività era preesistente.
Per quanto concerne i percettori della prestazione DIS-COLL - considerato che le disposizioni di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 22 del 2015 ammettono la fruizione della prestazione e la contestuale produzione di reddito derivante dalla sola attività autonoma/parasubordinata - gli stessi sono tenuti alla comunicazione del reddito annuo presunto nel caso di svolgimento di una attività lavorativa autonoma, di impresa individuale o di una attività parasubordinata, sempre nel rispetto del termine legislativamente previsto a pena di decadenza dall'articolo 15, comma 12, del medesimo decreto legislativo.
Nelle richiamate ipotesi trovano applicazione, ai fini della riduzione della prestazione NASpI in funzione del reddito presunto comunicato, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 22 del 2015, mentre, ai fini della riduzione della prestazione DIS-COLL, le disposizioni di cui all'articolo 15, comma 12, del medesimo decreto legislativo.
Sulla tematica della rioccupazione con rapporto di lavoro subordinato e/o svolgimento di attività autonoma/parasubordinata in corso di fruizione delle prestazioni di disoccupazione NASpI e DIS-COLL, si rinvia alle relative circolari dell'Istituto attuative del citato decreto legislativo n. 22 del 2015.
Con specifico riferimento allo svolgimento, in corso di fruizione di prestazione di disoccupazione NASpI/DIS-COLL, di attività sportiva nel settore dilettantistico con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, si precisa che l'obbligo della comunicazione del reddito annuo presunto finalizzato all'abbattimento dell'indennità di disoccupazione sorge al superamento dell'importo annuo di 5.000 euro, concorrendo a tale fine i compensi erogati dal 1° luglio 2023.
Si chiarisce altresì che, nel caso in cui concorrano più rapporti di lavoro, il suddetto limite di 5.000 euro annui opera nel momento in cui viene raggiunto tale importo quale somma dei compensi erogati a ciascun prestatore dalla totalità dei committenti. Infine, si evidenzia che concorrono al raggiungimento del predetto limite di 5.000 euro annui anche i compensi erogati per lo svolgimento di lavoro autonomo occasionale di cui all'articolo 44 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
6. Istruzioni contabili
La contabilizzazione delle prestazioni NASpI e DIS-COLL, descritte nella presente circolare, avviene, per la NASpI, ai conti in uso PTA30166 e, per la parte di onere a carico dello Stato, GAU30197, istituiti con la circolare n. 94 del 2015 e, per l'indennità DIS-COLL, al conto PAR30170, istituito con la circolare n. 115 del 19 luglio 2017. Con riferimento all'evento di rioccupazione, per l'avvio di un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha a oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio, per la rilevazione dell'onere per la liquidazione anticipata in unica soluzione dell'indennità NASpI, a titolo di incentivo all'autoimprenditorialità di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 22 del 2015, è utilizzato il conto GAU30198, istituito con la circolare n. 94 del 2015. Per le istruzioni contabili si fa, comunque, rinvio alle circolari sopra citate.
Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga
LaPrevidenza.it, 20/05/2024