Malattia: visita fuori orario ambulatoriale giustifica assenza a controllo
Sentenza 23 novembre 2004, n. 22065
Risulta gravemente erronea, in quanto costituisce capovolgimento della gerarchia dei valori protetti sopra cennati, l'affermazione del primo giudice, la cui motivazione il giudice d'appello condivide, secondo cui la lavoratrice avrebbe dovuto farsi seguire non dal medico specialista prescelto, ma da uno qualsiasi prossimo alla propria abitazione, in modo da potere essere reperibile nelle fasce orarie, cos� attribuendo a tale funzione una posizione prioritaria rispetto alla cura della salute.
La sentenza impugnata � afflitta poi da varie contraddizioni ed illogicit�: omette di considerare che la visita dal medico di fiducia era stata fissata fuori dalle fasce orarie, ed addebita illogicamente all'assistita il ritardo dovuto agli impegni del medico; cade poi in contraddizione, quando ripete, con il primo giudice, che la M.C., scegliendo un medico lontano 30 km dalla propria abitazione, aveva assunto il rischio del ritardo o dell'assenza alla visita fiscale, in quanto la stessa sentenza riferisce che la M.C. si era premurata di far presente ad una precedente visita di controllo (positiva) la sua esigenza di continui controlli presso il proprio medico, ricevendone risposta rassicurante.
Non considera poi la sentenza impugnata se, date le fasce orarie (10-12 e 17-19), dati i tempi di percorrenza e di attesa nell'ambulatorio privato, dati gli orari consueti dei medici privati e quelli specifici del dr. D.S., dati i possibili contrattempi evocati dallo stesso giudice del merito, fosse stato possibile fissare siffatta visita privata in modo da non interferire con le fasce. Infine, posto che la visita fiscale pu� essere effettuata in qualsiasi giorno del periodo di assenza per malattia, se corrisponde a un criterio logico l'affermazione che il lavoratore avrebbe potuto differire la visita dal medico di fiducia ad altro giorno dello stesso periodo di malattia.
Esula dalla presente causa la tematica dell'eventuale onere di preavviso da parte dell'ammalato all'ente previdenziale per assenza di breve momento (per una fattispecie di trasferimento dell'abitazione vedi Cassazione 15766/2002), e dei correlativi oneri di organizzazione allo scopo dell'ente ed informativa al lavoratore.
LaPrevidenza.it, 10/12/2004