Le novità introdotte dal decreto "Cura Italia", i chiarimenti Inps
Giovanni Dami
Con la pubblicazione della circolare 30.3.2020 n. 49 l'Inps fornisce chiarimenti in merito alle prestazioni in favore dei lavoratori dipendenti, autonomi e professionisti di cui al decreto legge 17.3.2020 n. 18.
Al fine di rendere maggiormente fruibile la lettura dell'elaborato si è deciso di strutturare il medesimo utilizzando la forma schematica piuttosto che il commento alla norma.
(Giovanni Dami)
***
LIBERI PROFESSIONISTI E LAVORATORI CON RAPPORTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA (Art. 27, c. 1)
Rientrano nella previsione di legge
- Liberi professionisti titolari di partita Iva attiva alla data del 23.2.2020;
- Partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo iscritti alla Gestione Separata;
- I collaboratori coordinati e continuativi con rapporto attivo al 23.2.2020 iscritti alla Gestione separata INPS (art. 2, c. 26 legge 8.8.1985 n. 335)
I soggetti di cui sopra non devono essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie alla data della domanda.
Esclusioni
I soggetti di cui sopra non devono essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie alla data della domanda.
Ne consegue che i collaboratori coordinati e continuativi devono essere quindi iscritti in via esclusiva alla Gestione separata con il versamento dell'aliquota contributiva pari al 34,23% (riferito all'anno 2020).
L'indennità
- è pari a 600 per il mese di marzo 2020; ·
- non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR;
Nel periodo di fruizione della indennità non è riconosciuto l'accredito della contribuzione figurativa ne il diritto a fruire dell'A.N.F.
L'indennità viene erogata nel limite di spesa di cui all'art. 27, c. 2 del decreto legge 18/2020
LAVORATORI AUTONOMI ISCRITTI ALLE GESTIONI SPECIALI (Art. 28, c. 1) Rientrano nella previsione di legge
- artigiani;
- coadiuvanti e coadiutori artigiani;
- commercianti;
- coadiuvanti e coadiutori commercianti;
- coltivatori diretti, coloni e mezzadri;
- imprenditori agricoli professionali iscritti alla gestione autonoma agricola;
- lavoratori agricoli iscritti nelle rispettive gestioni autonome
Hanno altresì diritto alla indennità di cui sopra i soggetti obbligatoriamente iscritti alla gestione autonoma commercianti oltre che alla previdenza integrativa obbligatoria Enasarco
Esclusioni
Le prestazioni di cui sopra sono riconosciute a condizione che i soggetti in precedenza richiamati:
- non siano titolari di trattamento pensionistico diretto;
- non siano iscritti, alla data della domanda ad altre forme previdenziali obbligatorie ad esclusione della Gestione separata (art. 2, c. 26 legge 8.8.1985 n. 335).
L'indennità
- è pari a 600 per il mese di marzo 2020;
- non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR;
Nel periodo di fruizione della indennità
- non è riconosciuto l'accredito della contribuzione figurativa;
- non c'è il diritto a fruire dell'A.N.F.
L'indennità viene erogata nel limite di spesa di cui all'art. 28, c. 2 del decreto legge 18/2020
LAVORATORI STAGIONALI DEL TURISMO E STABILIMENTI TERMALI (Art. 29, c. 1)
L'indennità
- è rivolta esclusivamente ai lavoratori stagionali dei settori turismo e stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 con un datore di lavoro rientrante nei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali come da specifica tabella;
- ammonta a 600 euro per il mese di marzo 2020; · non concorre alla formazione del reddito.
L'indennità spetta
- se il richiedente non è titolare di trattamento pensionistico diretto alla data del 17.3.2020;
- se il richiedente non ha in essere alcun rapporto di lavoro dipendente alla data del 17.3.2020.
Nel periodo di fruizione della indennità
- non è riconosciuto l'accredito della contribuzione figurativa;
- non c'è il diritto a fruire dell'A.N.F.
L'indennità viene erogata nel limite di spesa di cui all'art. 29, c. 2 del decreto legge 18/2020
SETTORE AGRICOLO (Articolo 30)
Rientrano nella previsione di legge
- gli operati agricoli a tempo determinato;
- piccoli coloni e compartecipanti familiari (art. 8 legge 12.3.1968, n. 334)
Esclusioni
Non hanno diritto i soggetti che siano titolari di trattamento pensionistico diretto alla data di entrata in vigore del decreto
L'indennità
- è pari a 600 per il mese di marzo 2020;
- non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR;
- spetta a condizione che il richiedente abbia svolto, nell'anno 2019 almeno 50 giornate di effettivo lavoro agricolo ·
Nel periodo di fruizione della indennità
- non è riconosciuto l'accredito della contribuzione figurativa;
- non c'è il diritto a fruire dell'A.N.F.
L'indennità viene erogata nel limite di spesa di cui al decreto legge 18/2020
LAVORATORI DELLO SPETTACOLO (Art. 38, c. 1)
L'indennità
- spetta ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati al Fondo nel 2019 da cui deriva un reddito, nel medesimo anno non superiore a 50.000 euro;
- non spetta se il richiedente, alla data del 17.3.2020 è titolare di un rapporto di lavoro dipendente;
- è pari a 600 per il mese di marzo 2020;
- non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR;
Nel periodo di fruizione della indennità
- non è riconosciuto l'accredito della contribuzione figurativa;
- non c'è il diritto a fruire dell'A.N.F.
L'indennità viene erogata nel limite di spesa di cui al decreto legge 18/2020
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Al punto 6 della circolare vengono descritte le modalità ripresentazione delle domande (esclusivamente in via telematica) ricordando che la stessa potrà essere presentata in modalità facilitata con gli strumenti a disposizione dei lavoratori (PIN - SPID - CIE - CNS).
Nel caso in cui gli stessi non siano in possesso delle credenziali di cui sopra potranno richiederle in via telematica tramite il sito INPS oppure tramite il Contact Center dell'Istituto (cfr. messaggio 1381/2020).
Il lavoratore può compilare e inviare la domanda con l'inserimento della sola prima parte del PIN.
Nella prima versione della circolare 49/2020 l'Inps non aveva previsto i Patronati tra i soggetti abilitati alla presentazione della domanda, fattispecie poi rettificata dall'istituto. Ne consegue che anche gli enti qui richiamati sono abilitati all'invio delle istanze.
INCUMULABILITÁ - INCOMPATIBILITÁ
Le indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 non sono cumulabili tra esse e non sono riconosciute ai percettori del reddito di cittadinanza (Dl 28.1.2019 n. 4 convertito in legge 28.3.2019 n. 26)
Le indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 sono incompatibili con: a) le pensioni dirette a carico (anche pro quota) dell'AGO e delle forme esclusive ed esonerative della stessa erogate dagli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 509/1994 e 103/1996;
b) l'Ape sociale;
c) l'assegno ordinario di invalidità (legge 12.6.1984 n. 222).
L'indennità per liberi professionisti di cui all'articolo 27 è compatibile e cumulabile con la indennità DIS-COLL.
L'indennità per i lavoratori dello spettacolo (art. 38) e per i lavoratori stagionali del settore turismo e stabilimenti balneari sono compatibili e cumulabili con l'indennità di disoccupazione NASpI.
Le indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 sono compatibili e cumulabili con:
a) erogazioni monetarie derivanti da stage, borse lavoro, tirocini professionali;
b) premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale;
c) premi conseguiti per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica;
d) prestazioni di lavoro occasionale (fino al limite di 5.000 euro per anno civile)
DISOCCUPAZIONE AGRICOLA (articolo 32)
Il termine di presentazione delle domande di disoccupazione agricola per l'anno 2019 è prorogato al 1° giugno 2020.
Le domande presentate dopo il 31 marzo e fino al 1° giugno 2020 saranno considerate validamente presentate.
Gli interessi legali se spettanti decorreranno:
a) Per le domande presentate entro il 31.3.2020 dal 121° giorno successivo alla pubblicazione degli elenchi agricoli nominativi (31.3.2020);
b) Per le domande presentate dal 1° aprile al 1° giugno 2020 dal 121° giorno successivo alla presentazione della domanda.
Il pagamento degli interessi legali è subordinato alla completezza della domanda (art. 16 legge 412/1991 modificata dall'art. 1 c. 783 della legge 296/2006)
NASpI e DIS-COLL (Art. 33, c. 1)
Il termine posto a decadenza per la presentazione delle domande NASpI e DIS-COLL viene ampliato da 68 giorni a 128 giorni. Il termine decorre dalla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro.
La proroga dei termini riguarda le domande di indennità NASpI e DIS-COLL per cessazione involontaria del rapporto di lavoro tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020.
Decorrenza delle prestazioni
a) dall'ottavo giorno successivo alla data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro, se la domanda è presentata entro l'ottavo giorno;
b) dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda, nel caso in cui la domanda sia stata presentata successivamente all'ottavo giorno;
c) dal sessantottesimo giorno successivo alla data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro, se la domanda è presentata oltre il termine ordinario di 68 giorni dalla data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro.
In ragione della previsione di cui al comma 1 del citato articolo 33, pertanto, le domande riferite ad eventi di cessazione involontaria intervenuti a fare data dal 1° gennaio 2020 che fossero state, nel frattempo, respinte perché presentate fuori termine (oltre il sessantottesimo giorno), devono essere riesaminate d'ufficio in attuazione delle disposizioni normative precedentemente illustrate.
L'istituto precisa inoltre che il comma 3 del medesimo articolo 33del decreto-legge n. 18/2020 stabilisce, inoltre, che sono ampliati di sessanta giorni anche i termini previsti dal decreto legislativo n. 22/2015:
- per la presentazione delle domande di incentivo all'autoimprenditorialità previsto dall'articolo 8, comma 3;
- per la dichiarazione di reddito annuo presunto, prevista dall'articolo 9, commi 2 e 3, cui è tenuto il lavoratore nel caso in cui, nel periodo in cui percepisca la NASpI, instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito corrisponda a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del TUIR, ai fini della conservazione del diritto alla NASpI;
- per la dichiarazione di reddito annuo presunto, prevista dall'articolo 10, comma 1, cui è tenuto il lavoratore nel caso in cui, nel periodo in cui percepisca la NASpI, intraprenda un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, dalla quale ricava un reddito che corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del TUIR, ai fini della conservazione del diritto alla NASpI;
- per la dichiarazione di reddito annuo presunto, prevista dall'articolo 15, comma 12, cui è tenuto il beneficiario di DIS-COLL che intraprenda un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, dalla quale derivi un reddito che corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del TUIR, ai fini della conservazione del diritto alla DIS-COLL.
In ragione della previsione di cui al comma 2 del citato articolo 33, pertanto, le domande di incentivo all'autoimprenditorialità (NASpI in forma anticipata) presentate per attività lavorativa autonoma avviata a fare data dal 1° gennaio 2020 e che sono state respinte per decorrenza del termine di trenta giorni previsto a pena di decadenza dall'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo n. 22/2015, devono essere riesaminate d'ufficio in attuazione delle richiamate disposizioni normative.
Si precisa altresì che le prestazioni di NASpI e DIS-COLL che sono state poste in decadenza per il mancato adempimento degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 9, commi 2 e 3, all'articolo 10, comma 1, e all'articolo 15, comma 12, del predetto decreto legislativo n. 22/2015, devono essere riesaminate d'ufficio qualora l'attività lavorativa per la quale è richiesta la comunicazione del reddito annuo presunto sia stata intrapresa a fare data dal 1° gennaio 2020.
(Giovanni Dami)
LaPrevidenza.it, 31/03/2020