Corte di Appello di Firenze, Sentenza n° 723/2004
L’indennità di disoccupazione costituisce una prestazione previdenziale predisposta a tutela dello stato di disoccupazione involontaria ordinaria, di quella disoccupazione, cioè, che deriva dall’estinzione del rapporto di lavoro. Ne restano esclusi i lavoratori inoccupati alla ricerca di un primo lavoro. L’evento protetto è costituito, quindi, dalla disoccupazione involontaria: per la sua fruizione è anche richiesta l’iscrizione nelle liste di collocamento (articolo 75 del R.D.L. n. 1827/1935). L’indennità in esame è corrisposta a decorrere dall’ottavo giorno successivo a quello della cessa da/lavoro (articolo 73 del R.D.L. n. 1827/35). Anche la disoccupazione determinata da dimissioni e da licenziamento per giusta causa è soggetta a tutela, sia pure con diversa decorrenza delle prestazioni (art. 76 comma 3 del D.D.L. citato.). Tuttavia, con l’articolo 34 della Legge n. 448 del 1998, nell’ambito di una politica di contenimento della spesa pubblica, si è previsto che a decorrere dal 1999 la cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni non dà più titolo all’indennità ordinaria di disoccupazione.
LaPrevidenza.it, 16/09/2005
0823911023
3356042932
Avvocato
Diritto del Lavoro e della Previdenza Sociale - Diritto Agrario - Magistrato Onorario presso Sezione Lavoro e Previ...
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