martedì, 11 agosto 2026

Lavoranti a domicilio inoccupati: no alla indennità disoccupazione

Corte di Appello di Firenze, Sentenza 723/2004

 

Alla luce del quadro normativo sopra delineato, i lavoratori a domicilio hanno diritto alla indennità per la disoccupazione involontaria sempre che il loro rapporto si estingua per licenziamento o (però solo prima del 1999) per dimissioni.
Il requisito contributivo ridotto, introdotto con le sopra richiamate discipline normative, non consente di superare, per i lavoratori a domicilio, la necessità, ai fini della fruizione della indennità di disoccupazione, della estinzione del rapporto di lavoro e della iscrizione alle liste di collocamento (in tal senso, v. Cass.Sez.Lav. 10 ottobre 2002 n. 14127; Cass.Sez.Lav. 18 febbraio 1991 n. 1697).
Né si può ritenere che l’estensione del trattamento di disoccupazione ai lavoratori precari ed occasionali ed a quelli “stagionali (ai sensi dei citati art. 7 di. n. 86/88, conv. in legge n. 160/88 e dell’articolo 1 del dl. n. 108/91, conv. in legge n. 108/91) riguardi anche il lavoro a domicilio: per esso, infatti, nessuna norma consente la corresponsione della indennità di disoccupazione durante i periodi di inoccupazione tra una commessa e l’altra e, comunque, durante i periodi di sospensione o diminuzione dell’attività della committente, nella perdurante esistenza del rapporto stesso. Infatti, la situazione del lavoratore a domicilio che non riceva commesse tali da “procurargli una prestazione continuativa corrispondente all’orario normale di lavoro secondo le disposizioni vigenti e quelle stabilite dal contratto collettivo di lavoro di categoria” (articolo 11 della legge n. 877/73) non è assimilabile a quella del lavoratore occasionale, che presti saltuariamente la sua opera alle dipendenze altrui, o stagionale, impossibilitato a svolgere l’attività al di fuori di un determinato periodo annuo — inferiore ai sei mesi , durante il quale vengono effettuate determinate lavorazioni.
Del resto, il lavoro a domicilio, per la sua assoluta specie è caratterizzato da una sua intrinseca precarietà, da una mancanza di continuità nelle commesse, tanto che il lavorante a domicilio può operare contemporaneamente per più imprenditori.
Il riconoscere al lavoratore a domicilio per i periodi non lavorati tra una commessa e l’altra ( quale ne sia la causa: motivi personali, ragioni tecnico-produttive aziendali, situazioni più o meno transitorie di mercato etcc.. ) il diritto alla percezione dell’indennità di disoccupazione involontaria significa attribuire a detta indennità “una funzione ad essa estranea: quella di integrazione dei guadagni del lavoratore a domicilio non sufficientemente occupato, una funzione del tutto analoga a quella propria delle garanzie previdenziali di integrazione salariale, dalle quali il lavoratore a domicilio è espressamente escluso (articolo 9 /1° comma L. 877/73) “(v.Cass.Sez.Lav. a. 1412/02). Una conferma della non spettanza al lavoratore a domicilio dell’indennità di disoccupazione in caso di temporanea/e sospensione/i dell’attività lavorativa del committente, la si ricava dalla sentenza n. 106 del 12 marzo 2001 delle SS. UU della Cassazione, con la quale viene affermata la spettanza del beneficio per i lavoratori a domicilio iscritti nelle liste di mobilità, ai sensi dell’articolo 16 della Legge n. 223/1991, perché in questo caso vi è stata la risoluzione definitiva del rapporto di lavoro, che determina una situazione di disoccupazione involontaria non temporanea, ben più meritevole di tutela previdenziale di quella del lavoratore solo temporaneamente sospeso dal lavoro. Nell’affermare il principio i giudici di legittimità si Preoccupano di evidenziare che a questa conclusione non è di ostacolo la norma che prevede l’inapplicabilità ai lavoratori a domicilio della disciplina del!’integrazione salariale, dal momento che l’indennità di mobilità di cui all’arI. 7 della legge n. 223/91 “non presuppone necessariamente un previo intervento della cassa integrazione potendo tale indennità essere riconosciuta in caso di riduzione di personale (articolo 16) o della cessazione dell’attività di impresa (articolo 24 comma 2), nei quali manca la preventiva sospensione dei rapporti di lavoro.
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LaPrevidenza.it, 21/09/2005

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