giovedì, 05 novembre 2026

La decadenza dei trattamenti previdenziali: i chiarimenti del Ministero

Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Circolare 22 .2.2006, n° 5

 

L’articolo 1-quinquies, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, nel dettare disposizioni in materia di decadenza dai trattamenti previdenziali e da altre indennità o sussidi, stabilisce obblighi nei confronti dei lavoratori beneficiari di interventi per il sostegno al reddito, sancendo la perdita dei trattamenti nei casi in cui i lavoratori medesimi rifiutino il percorso di reinserimento nel mercato del lavoro o di adeguamento formativo.
È evidente che l’obbligo lavorativo, come descritto nel paragrafo successivo, alla lettera B), è stato sancito dalla norma per tutte quelle ipotesi in cui la condizione giuridica è quella di lavoratore disoccupato o inoccupato beneficiario di sussidi o trattamenti previdenziali, ovvero quella di lavoratore sospeso in CIGS derivante da cessazione di attività o da provvedimenti in deroga alla vigente normativa. In buona sostanza l’obbligo lavorativo per i lavoratori in CIGS è contemplato quando la sospensione del lavoratore deriva da uno stato particolare dell’impresa di appartenenza tale da non consentire più alcuna stabile ripresa dell’attività lavorativa, ma solo l’accompagnamento ad un percorso di ricollocazione.
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LaPrevidenza.it, 27/03/2006

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