Inps, Circolare 8 luglio 2005 n° 87
Articolo 13 del decreto legge n. 35 del 14 marzo 2005. La durata dell’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali è elevata a 7 mesi per i lavoratori con età anagrafica inferiore a 50 anni e a 10 mesi in favore dei lavoratori con età pari o superiore a 50 anni. La percentuale di commisurazione alla retribuzione è elevata, per i lavoratori di età inferiore a 50 anni, al 50% per i primi 6 mesi e per il settimo mese è fissata al 30%; per i lavoraori di età pari o superiore a 50 anni è elevata al 50% per i primi 6 mesi, per i successivi 3 mesi al 40% e per il decimo mese al 30%.. Riconoscimento del diritto all’indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali ai lavoratorisospesi, la prestazione spetta nel limite di 65 giornate annue nella misura del 50% della retribuzione. Indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti in favore dei lavoratori del settore artigianato, la prestazion spetta nel limite di 65 giornate l’anno nella misura del 30% della retribuzione
LaPrevidenza.it, 18/07/2005
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