Extracomunitari: diritto all'Assegno familiare dalla data di ingresso in Italia
Cassazione sezione Lavoro, Sentenza 16795/2004
Il motivo merita di essere accolto nei sensi delle considerazioni che seguono.
L’articolo 6 bis del dl. 13 marzo 1988, n. 69 (Norme in materia previdenziale, per il miglioramento delle pensioni degli enti portuali ed altre disposizioni urgenti) prevede che “Non fanno parte del nucleo familiare di cui al comma 6 il coniuge ed i figli ed equiparati di cittadino straniero che non abbiano la residenza nel territorio della Repubblica, salvo che dallo Stato di cui lo straniero è cittadino sia riservato un trattamento di reciprocità nei confronti dei cittadini italiani ovvero sia stata stipulata convenzione internazionale in materia di trattamenti di famiglia
E...)”.
Peraltro, l’art,4 della legge n. 943/1986 cit. dispone che “1. 1 lavoratori extracomunitari legalmente residenti in Italia ed occupati hanno diritto al ricongiungimento con il coniuge nonché con i figli a carico non coniugati, considerati minori dalla legislazione italiana, i quali sono ammessi nel territorio nazionale e possono soggiornarvi per lo stesso periodo per il quale è ammesso il lavoratore e sempreché quest’ultimo sia in grado di assicurare ad essi normali condizioni di vita. — 2. Dopo un anno di soggiorno regolare nello Stato, ai familiari del lavoratore indicati nel comma I è accordata l’autorizzazione al lavoro, con l’osservanza delle direttive e dei criteri di cui agli articoli 5 e 8, commi 3 e 4. - 3. Per motivi familiari è consentito l’ingresso e il soggiorno nello Stato, purché non a scopo di lavoro, dei genitori a carico.
LaPrevidenza.it, 20/09/2005