Inps, Circolare 9.1.2006 n° 4
Il prolungamento del diritto all’indennità di maternità previsto nel caso in cui il congedo di maternità abbia inizio trascorsi sessanta giorni dalla risoluzione del rapporto di lavoro e la lavoratrice si trovi all’inizio del periodo di congedo disoccupata ed in godimento dell’indennità di disoccupazione (comma 4 dell’art. 24, D.Lgs. 151/2001) spetta anche alla lavoratrice che abbia maturato il diritto all’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti.
LaPrevidenza.it, 12/01/2006
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