Contributo addizionale per cassa in deroga legge 85/2023, precisazioni sulle modalità di versamento
Inps, messaggio 12.10.2023 n. 3575
Articolo 30 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. Precisazioni sull'obbligo di versamento del contributo addizionale ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Istruzioni contabili e variazioni al piano dei conti
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1. Premessa
L'articolo 30 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante "Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 4 maggio 2023 e convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, prevede una specifica misura di cassa integrazione salariale straordinaria in deroga. In particolare, il citato articolo 30 prevede per le aziende, anche qualora si trovino in stato di liquidazione, "che abbiano dovuto fronteggiare situazioni di perdurante crisi aziendale e di riorganizzazione e che non siano riuscite a dare completa attuazione, nel corso del 2022, ai piani diriorganizzazione e ristrutturazione originariamente previsti per prolungata indisponibilità dei locali aziendali, per cause non imputabili al datore di lavoro", la possibilità di inoltrare al Ministero del Lavoroe delle politiche sociali domanda di cassa integrazione salariale straordinaria. Il disposto normativo precisa altresì che il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali può autorizzare, con proprio decreto, "in via eccezionale e in deroga agli articoli 4 e 22 del decreto legislativo14 settembre 2015, n. 148, un ulteriore periodo, in continuità di tutele già autorizzate, di cassa integrazione salariale straordinaria fino al 31 dicembre 2023, al fine di salvaguardare il livello occupazionale e il patrimonio di competenze acquisito dai lavoratori dipendenti". Per espressa previsione normativa, inoltre, alla fattispecie in argomento non si applicano le disposizioni in materia di consultazione sindacale e di iter procedimentale per la presentazione della domanda, di cui agli articoli 24 e 25 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Il comma 2 dell'articolo 30 del decreto-legge n. 48/2023 prevede che i trattamenti di integrazione salariale in argomento sono riconosciuti nel limite di spesa di 13 milioni di euro per l'anno 2023 e di 0,9 milioni di euro per l'anno 2024 e demanda all'INPS il monitoraggio dei flussi di spesa. Con il messaggio n. 2512 del 4 luglio 2023, l'Istituto ha fornito indicazioni per l'applicazione della nuova misura di integrazione salariale, precisando, tra l'altro, che l'erogazione avviene esclusivamente con la modalità del pagamento diretto da parte dell'INPS ai lavoratori interessati. Con il citato messaggio è stato altresì precisato che, in forza di quanto disposto dall'articolo 7, comma 5-bis, del D.lgs n. 148/2015, in caso di pagamento diretto delle prestazioni, il datore di lavoro è tenuto, a pena di decadenza, a inviare all'INPS tutti i dati necessari al pagamento dell'integrazione salariale entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale o, se posteriore, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di autorizzazione. Il mancato adempimento, nei termini sopra precisati, comporta che rimangono a carico del datore di lavoro il pagamento della prestazione e gli oneri a essa connessi. Tanto rappresentato, con il presente messaggio si forniscono indicazioni in ordine all'obbligo del versamento del contributo addizionale, di cui all'articolo 5 del D.lgs n. 148/2015, a carico delle aziende che ricorrono al trattamento di integrazione salariale in commento.
2. Applicazione dell'articolo 5 del D.lgs n. 148/2015
Con la circolare n. 4 del 2 febbraio 2016, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha chiarito che non avendo il decreto interministeriale n. 83473 del 1 agosto 2014, che disciplina i criteri di concessione degli ammortizzatori sociali in deroga, nulla disposto in materia di contributo addizionale e considerando altresì che l'articolo 46, comma 1, lettera l), del D.lgs n. 148/2015 ha abrogato l'articolo 8, commi da 1 a 5, e 8, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160 il contributo addizionale di cui all'articolo 5 del D.lgs n. 148/2015, trova applicazione per tutte le tipologie di cassa integrazione, ivi comprese le prestazioni in deroga agli ordinari limiti di fruizione di cui agli articoli 4, 12 e 22 del medesimo decreto legislativo. Ne consegue che i datori di lavoro autorizzati alle integrazioni salariali di cui all'articolo 30 del decreto-legge n. 48/2023 sono tenuti al versamento del contributo addizionale secondo la disciplina prevista dal citato articolo 5 del D.lgs n. 148/2015 (cfr. le circolari n. 56/2016, n. 9/2017, n. 69/2022 e n. 76/2022, alle quali si rinvia anche per le ipotesi di esclusione dell'obbligo contributivo). In particolare, si ricorda che la suddetta contribuzione deve essere calcolata sulla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate (c.d. "retribuzione persa", quale base di calcolo dell'importo dell'integrazione salariale e, al contempo, della misura del contributo addizionale, maggiorata dei ratei di mensilità aggiuntive, a prescindere da ogni pattuizione negoziale che possa riguardare il trattamento retributivo dei lavoratori interessati da provvedimenti di integrazione salariale[1]) e che la misura dell'aliquota varia in funzione dell'intensità di utilizzo delle integrazioni salariali nell'ambito del quinquennio mobile.
Tenuto conto che per il trattamento di integrazione salariale oggetto del presente messaggio è prevista esclusivamente la modalità del pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS, le aziende autorizzate, ai fini del versamento del contributo addizionale, devono attenersi alle modalità applicative e alle scadenze indicate nel messaggio n. 6129 del 6 ottobre 2015, al quale si rinvia.
3. Datori di lavoro tenuti al versamento contributivo al Fondo di Tesoreria
Si ricorda che per i datori di lavoro tenuti al versamento al Fondo di Tesoreria di cui all'articolo 1, commi 755 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'obbligo contributivo sussiste anche durante il periodo di integrazione salariale, relativamente alle quote di TFR maturate sulla retribuzione persa a seguito della riduzione oraria o della sospensione dell'attività lavorativa.
4. Istruzioni contabili
In applicazione della normativa di riferimento, che impone ai datori di lavoro l'obbligo di versare tramite il modello F24 la contribuzione addizionale a titolo di finanziamento delle prestazioni straordinarie di integrazione salariale, si provvede all'istituzione dei relativi conti a titolo di accertamento del credito e di entrate per contribuzione addizionale dovuta per i trattamenti disciplinati dall'articolo 30 del decreto-legge n. 48/2023.
La procedura gestionale "RACE", identificata dal codice "RA" e dal tipo operazione "69", conferirà come di consueto il biglietto automatizzato di accertamento contabile del credito nei confronti delle aziende, con numero documento "0000000005". A tale biglietto saranno associati i seguenti conti:
- GAU00457 - credito accertato nei confronti delle aziende tenute al versamento del contributo addizionale, autorizzate al trattamento di integrazione salariale straordinario per un periodo massimo complessivo di 15 mesi erogato direttamente ai beneficiari - art.30 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85; - GAU21457 - contributo addizionale dovuto dalle aziende autorizzate al trattamento di integrazione salariale straordinario per un periodo massimo complessivo di 15 mesi, erogato direttamente ai beneficiari - art.30 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.
Si riportano nell'Allegato n. 1 le variazioni apportate al piano dei conti, ivi compreso l'aggiornamento delle denominazioni di quelli già istituiti con il messaggio n. 2512 del 4 luglio 2023, con indicazione della legge di conversione del decreto-legge in trattazione.
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
LaPrevidenza.it, 13/10/2023