Inps, Circolare 15.6.2010 n. 74
L’articolo 2, comma 131, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 ha inserito un comma 2-ter all’articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che prevede: «2-ter. In via sperimentale per l’anno 2010, per l’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali di cui all’articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, ai fini del perfezionamento del requisito contributivo si computano anche i periodi svolti nel biennio precedente in via esclusiva sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, nella misura massima di tredici settimane.» L’assicurato che presenta domanda di disoccupazione ordinaria non agricola a requisiti normali, per accedere alla prestazione, deve far valere almeno un anno di contribuzione ovvero 52 contributi settimanali che si collocano, anche non continuativamente, nel biennio precedente l’inizio del periodo di mancanza di lavoro....
LaPrevidenza.it, 16/06/2010
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