martedì, 13 ottobre 2026

Benefici per il reimpiego di lavoratori licenziati. Rimborso per i datori di lavoro

Inps, Circolare 13.3.2014 n. 32

 

INPS

Direzione Centrale Entrate Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici Direzione Centrale Bilanci e Servizi Fiscali

Roma, 13/03/2014 

 Ai Dirigenti centrali e periferici  Ai Responsabili delle Agenzie  Ai Coordinatori generali, centrali e  periferici dei Rami professionali  Al Coordinatore generale Medico legale e  Dirigenti Medici

Circolare n. 32 e, per conoscenza,

Al Commissario Straordinario  Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di  Indirizzo e Vigilanza  Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei  Sindaci  Al Magistrato della Corte dei Conti delegato  all'esercizio del controllo  Ai Presidenti dei Comitati amministratori  di fondi, gestioni e casse  Al Presidente della Commissione centrale  per l'accertamento e la riscossione  dei contributi agricoli unificati  Ai Presidenti dei Comitati regionali  Ai Presidenti dei Comitati provinciali

OGGETTO: Benefici per il reimpiego di lavoratori licenziati. Decreti direttoriali  del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 264 del 19 aprile  2013 e n. 390 del 3 giugno 2013. Istruzioni contabili. Variazioni al  piano dei conti. 

SOMMARIO: I datori di lavoro che nel 2013 hanno assunto lavoratori licenziati nei dodici  mesi precedenti per giustificato motivo oggettivo - connesso a riduzione,  trasformazione o cessazione di attività o di lavoro - possono essere ammessi  ad un beneficio mensile di 190 per sei mesi - per rapporti a tempo  determinato - ovvero per dodici mesi ­ per rapporti a tempo indeterminato.  A seguito di specifica istanza, l'incentivo è autorizzato dall'Inps nei limiti  delle risorse appositamente stanziate dal decreto. Si illustrano alcune  precisazioni inerenti la disciplina del beneficio e le modalità operative  concernenti l'invio delle istanze e la fruizione degli importi autorizzati.  L'incentivo è applicabile ad alcune forme di "apprendistato".

PREMESSA

Con il Decreto direttoriale n. 264 del 19 aprile 2013 (modificato dal Decreto n. 390 del 3 giugno 2013) il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha introdotto un beneficio, anche in considerazione della mancata proroga delle disposizioni concernenti l'iscrizione nelle liste di mobilità, di cui all'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223, dei lavoratori oggetto di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo e dei connessi benefici previsti dagli articoli 8 e 25 della medesima legge, in caso di assunzione.

 1. La disciplina del beneficio

Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 183 del 6 agosto 2013 è stato pubblicato l'avviso concernente l'adozione dei decreti direttoriali del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 264 del 19 aprile 2013 e n. 390 del 3 giugno 2013.

Con i citati decreti è stata prevista ­ nel limite complessivo di 20.000.000 di euro - la concessione di un beneficio economico in favore dei datori di lavoro privati che nel 2013 hanno assunto lavoratori, i quali, nei dodici mesi precedenti l'assunzione, siano stati licenziati da imprese che occupano anche meno di quindici dipendenti per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro.

Alla presente circolare è allegato il testo risultante dal combinato disposto dei due decreti (allegato n. 1).

Per quanto riguarda la disciplina dell'incentivo, si rinvia al testo allegato alla presente circolare. Si forniscono al riguardo le seguenti precisazioni.

Ai fini dell'applicazione del beneficio, si precisa che al lavoratore licenziato per giustificato motivo oggettivo è equiparato il lavoratore, il quale abbia accettato l'estinzione del rapporto, in sede di conciliazione successiva al preavviso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ai sensi dell'articolo 7, co. 7, della legge 15 luglio 1966, n. 604 (novellato dall'articolo 1, comma 40, della legge 92/2012 e successive modifiche e integrazioni; circa la suddetta equiparazione ­ ai fini dell'applicazione degli istituti di tutela del lavoratore ­ si veda il messaggio 20830/2012).

I decreti si applicano a decorrere dal primo gennaio 2013.

Il beneficio può essere riconosciuto anche in caso di proroga e trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto instaurato nel 2013 e già agevolabile ai sensi del decreto.

Il beneficio può altresì essere riconosciuto in caso di proroga e trasformazione a tempo indeterminato - effettuata nel 2013 - di un rapporto instaurato prima del 2013 con lavoratoriiscritti nelle allora vigenti liste della cosiddetta "piccola mobilità", secondo quanto prevedeva l'articolo 4, comma 1, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 e successive modifiche ed integrazioni; l'ammissione al beneficio presuppone che il lavoratore sia stato oggetto di licenziamento nei 12 mesi precedenti l'originaria assunzione. In osservanza dell'art. 4, co. 12, lett. a), legge 92/2012, il beneficio non è ammesso quando la trasformazione soddisfa un diritto di precedenza all'assunzione a tempo indeterminato del lavoratore; si evidenzia che il diritto di precedenza non è applicabile alle trasformazioni intervenute a decorrere dal 28 giugno 2013, ai sensi dell' articolo 10, co. 1, lett. c ter) , del d.l.vo. 368/2001, nel testo modificato, da ultimo, dall'articolo 7, co. 1 lett. d) , del dl 76/2013 (cfr. circolare 131/2013, nota 1).

Dopo una prima assunzione a termine, il lavoratore non perde i requisiti per essere nuovamente oggetto di un'altra assunzione agevolata, se ­ alla data della seconda o successiva assunzione ­ non sono ancora decorsi 12 mesi dal licenziamento (es.: Tizio è licenziato il 01.05.2012; Alfa assume Tizio a tempo determinato dal 01.02.2013 al 31.03.2013; se Beta ­ o lo stesso Alfa ­ assume Tizio il 01.05.2013 per tre mesi, può spettare il beneficio per entrambi i rapporti; se invece Beta ­ o lo stesso Alfa ­ assume Tizio il 01.06.2013, il beneficio può spettare solo per il primo rapporto).

Con riferimento ai rapporti a tempo determinato, si precisa che il beneficio spetta anche per rapporti di durata inferiore a sei mesi.

In caso di assunzione e trasformazione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione spetta il beneficio per 12 mesi in favore dell'agenzia, eventualmente diminuito per evitare che il singolo utilizzatore ne fruisca per un periodo complessivo superiore a dodici mesi, in conseguenza di precedenti godimenti diretti o indiretti dell'incentivo.

In considerazione della circostanza che il beneficio ­ come indicato nel preambolo del decreto ­ è finalizzato a promuovere la ricollocazione di lavoratori per i quali ­ in passato - era previsto un altro incentivo, il beneficio non si applica qualora sia comunque applicabile un diverso incentivo, previsto dalla normativa statale o regionale.

Ai sensi dell'articolo 1, commi 1175 e 1176, della legge 296/2006, il beneficio è subordinato alle condizioni di regolarità contributiva, di rispetto degli obblighi di sicurezza sul lavoro, di rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

I benefici sono subordinati anche all'applicazione dei principi stabiliti dall'articolo 4, commi 12, 13 e 15, della legge 92/2012.

Il decreto subordina i benefici al rispetto delle previsioni di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione e degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (« de minimis»).

I benefici sono altresì subordinati alla circostanza che il datore di lavoro non sia un'impresa in difficoltà (cfr. art. 1, par. 1, lett. h) , reg. (CE) 1998/2006; circa la nozione di impresa in difficoltà cfr. art. 1, par. 7, reg. (CE) 800/2008).

 Precisazioni circa la durata e misura del beneficio .

In caso di rapporto a tempo determinato di durata inferiore a sei mesi il bonus spetta per una misura e durata proporzionalmente ridotte.

In caso di proroga e trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto precedentemente agevolato ai sensi del decreto ministeriale, il bonus spetta per un periodo complessivo massimo rispettivamente di sei e dodici mesi.

In caso di proroga e trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto instaurato prima del 2013con lavoratori iscritti nelle allora vigenti liste della cosiddetta "piccola mobilità", il limite massimo del bonus è calcolato a decorrere rispettivamente dalla data della proroga e della trasformazione (es.: Alfa assume a tempo determinato per 6 mesi dal 01.08.2012 al 31.01.2013 Tizio, iscritto nelle liste della "piccola mobilità"; il 01.02.2013 il rapporto è trasformato a tempo indeterminato: ad Alfa può spettare il bonus per 12 mesi a decorrere dal 01.02.2013).

Per rapporti di durata inferiore al mese di calendario l'importo di 190 deve essere ridotto; si applica il criterio per cui si moltiplica l'importo convenzionale di 6,33 (un trentesimo di 190) per il numero di giorni complessivi del rapporto di lavoro. Per ogni mese di calendario interamente compreso nel rapporto di lavoro agevolato si riconosce l'importo di 190; per gli eventuali mesi di calendario non interamente compresi nel rapporto agevolato si riconosce un importo pari a 6,33 per ogni giorno compreso nel rapporto agevolato (es.: assunzione a tempo determinato dal 15 febbraio al 14 aprile: [6,33x14] + 190 + [6,33x14]; assunzione dal 15 al 20 febbraio: 6,33 x 6).

Per i rapporti di lavoro a tempo determinato degli operai agricoli (OTD) l'importo del beneficio mensile dovrà essere commisurato al numero di giornate effettivamente lavorate nel mese di riferimento; pertanto, per definire la misura del beneficio per ogni singolo mese si dovrà moltiplicare l'importo convenzionale di 6,33 per il numero di giorni lavorati. Le modalità di denuncia dell'incentivo spettante per gli operai agricoli a tempo determinato, sono illustrate nel paragrafo 2.3

In caso di rapporto a tempo parziale il beneficio è proporzionalmente ridotto.

Nelle ipotesi di aumento della percentuale oraria di lavoro ­ compreso il caso di assunzione a tempo parziale e successiva trasformazione a tempo pieno - il bonus mensile rimane fissato in proporzione alla percentuale dichiarata al momento dell'assunzione (il bonus mensile non può superare la misura originariamente autorizzata dall'Inps perché è intrinsecamente connesso alla graduatoria dei datori di lavoro ammessi al beneficio, formata in relazione alla complessiva risorsa disponibile); nelle ipotesi di diminuzione dell'orario di lavoro ­ compreso il caso di assunzione a tempo pieno e successiva trasformazione in part time - il datore di lavoro è tenuto a ridurre proporzionalmente il bonus (es.: Tizio è assunto dal 01.02.2013 al 30.04.2013 con orario pieno; a decorrere dal 01.03.2013 il rapporto è trasformato in part time al 50%; spetta il bonus di 190 per febbraio, 95 per marzo ed 95 per aprile).

Precisazioni riguardanti l'apprendistato.

Il beneficio previsto dal decreto non è applicabile ai rapporti di apprendistato, perché a questi si applica un regime contributo agevolato previsto da altre disposizioni dell'ordinamento.

Per quanto concerne i rapporti di apprendistato instaurati nel 2013, ex art. 7, comma 4, d.l.vo 167/2011, con lavoratori precedentemente licenziati per giustificato motivo oggettivo e comunque iscritti nelle liste di mobilità ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 e successive modifiche ed integrazioni, si precisa quanto segue.

A prescindere dalla circostanza se ­ a seguito mancata proroga delle disposizioni concernenti la cosiddetta piccola mobilità ­ tali rapporti possano essere qualificati come apprendistato,­ d'intesa con il Ministero del lavoro e a parziale scioglimento della riserva formulata con la circolare 150/2013 - si chiarisce che non è possibile riconoscere il regime contributivo agevolato di cui alla legge 223/1991, richiamato dall'articolo 7, comma 4, citato.

Pertanto, poiché il beneficio previsto dal decreto direttoriale è destinato a compensare parzialmente le conseguenze della mancata proroga delle disposizioni concernenti la cosiddetta piccola mobilità, qualora ne ricorrono le condizioni, è possibile riconoscere il beneficio previsto dal decreto; il beneficio spetta per 12 mesi.

 2. Indicazioni operative. 2.1 Domanda di ammissione ai benefici

Per accedere ai benefici è necessario inoltrare all'Inps specifica istanza; la domanda va presentata, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare.

La domanda di ammissione ai benefici potrà essere inviata esclusivamente in via telematica accedendo al modulo "LICE", disponibile all'interno del Cassetto previdenziale Aziende ovvero all'interno del Cassetto previdenziale Aziende agricole, presso il sito internet www.inps.it.

Per le cooperative e loro consorzi di trasformazione, manipolazione o commercializzazione di prodotti agricoli rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 2 della legge 15 giugno 1984, n. 240, la domanda di ammissione potrà essere presentata accedendo, esclusivamente, al Cassetto previdenziale Aziende e non anche tramite Cassetto previdenziale Aziende agricole.

In caso di proroga o trasformazione di un rapporto agevolato ai sensi del decreto deve essere presentata una nuova istanza.

Trascorsi 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare i sistemi informativi centrali dell'Istituto provvederanno a definire le istanze pervenute nei termini indicati.

Dell'avvenuta definizione verrà dato avviso mediante la pubblicazione di un apposito messaggio sul sito internet dell'Istituto; i singoli datori di lavoro riceveranno specifica comunicazione, con l'indicazione ­ in caso di accoglimento dell'istanza - dell'importo complessivo spettante e delle quote di ripartizione mensile; per i rapporti di lavoro a tempo determinato degli operai agricoli (OTD) sarà cura del datore di lavoro individuare, in base al numero di giornate effettivamente lavorate nel singolo mese, la quota di ripartizione mensile da esporre nella denuncia DMAG, secondo le indicazioni fornite nel paragrafo 2.2.

In caso di insufficienza delle risorse, l'ordine di priorità nell'accesso al beneficio è rappresentato dalla data dell'assunzione, proroga o trasformazione a tempo indeterminato.

Al fine di agevolare la conoscenza dei presupposti cui il decreto subordina gli incentivi, si allega il fac-simile del modulo telematico LICE (allegato n. 2).

I datori di lavoro ammessi al beneficio ne potranno fruire mediante conguaglio o compensazione con i contributi dovuti.

2.2 Datori di lavoro che operano con il sistema Uniemens

Le posizioni contributive relative ai datori di lavoro ammessi all'incentivo saranno contraddistinte dal codice di autorizzazione "4N " che, a decorrere dal 01.01.2013, assume il nuovo significato di "datore di lavoro ammesso al bonus previsto dai decreti direttoriali del ministero del lavoro n. 264 del 19 aprile 2013 e n. 390 del 3 giugno 2013 "; il codice autorizzazione è attribuito automaticamente dai sistemi informativi centrali, contestualmente all'attribuzione dell'esito positivo al modulo di istanza "LICE".

I datori di lavoro autorizzati, per esporre nel flusso Uniemens le quote mensili dell'incentivo da porre a conguaglio, valorizzeranno all'interno di < DenunciaIndividuale > < DatiRetributivi>, elemento < Incentivo > i seguenti elementi:

- nell'elemento dovrà essere inserito il valore "LICE" avente il significato di "bonus per assunzione lavoratori licenziati ­ DD n. 264 del 19.04.2013 "; - nell'elemento dovrà essere inserito il valore "H00" (Stato); - nell'elementodovrà essere indicato l'importo posto a conguaglio relativo al mese corrente; - nell'elemento < ImportoArrIncentivo > sarà indicato l'importo del beneficio spettante per periodi pregressi.

I dati sopra esposti nell'UniEmens saranno poi riportati, a cura dell'Istituto, nel DM2013 "VIRTUALE" ricostruito dalle procedure come segue:

- con il codice "L432 " avente il significato di "conguaglio bonus lavoratori licenziati ­ DD n. 264 del 19.04.2013 " e con il codice "L433 " avente il significato di "arretrati conguaglio bonus lavoratori licenziati ­ DD n. 264 del 19.04.2013 ";

Nel caso in cui debbano restituire importi non spettanti, i datori di lavoro valorizzeranno all'interno di, < DatiRetributivi>, < AltreADebito>, i seguenti elementi:

- nell' elemento < CausaleADebito > dovrà essere inserito il codice causale "M302 " avente il significato di "Restituzione bonus lavoratori licenziati DD n.264 del 19.04.2013 ; - nell'elemento < ImportoADebito >, indicheranno l'importo da restituire.

Per i lavoratori non più in forza i datori di lavoro, potranno fruire del beneficio valorizzando nella sezione individuale del primo flusso UniEmens utile gli stessi elementi previsti per i lavoratori in forza e cioè: - all'interno dell'elemento il valore "LICE"; - nell'elemento il valore "H00" (Stato); - nell'elemento l'importo del beneficio spettante per periodi pregressi.

Per tali lavoratori - non essendo più in forza - non saranno valorizzate le settimane, i giorni retribuiti ed il calendario giornaliero. Sarà invece valorizzato l'elemento con il codice di nuova istituzione "NFOR", che contraddistingue appunto i lavoratori non più in carico all'azienda.

I datori di lavoro che sono stati autorizzati al beneficio e che hanno sospeso o cessato l'attività, ai fini della fruizione dell'incentivo spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (UniEmens/vig).

Le cooperative e loro consorzi di trasformazione, manipolazione o commercializzazione di prodotti agricoli rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 2 della legge 15 giugno 1984, n. 240 dovranno attenersi, per la fruizione del beneficio, alle istruzioni operative descritte nel presente paragrafo.

2.3 Datori di lavoro agricoli

Le seguenti istruzioni operative saranno disponibili con la denuncia DMAG relativa al primo trimestre 2014. Allo scopo di poter usufruire del beneficio, il datore di lavoro - per un dato mese - dovrà, per il lavoratore agevolato per il quale sia stata approvata la propedeutica richiesta, obbligatoriamente indicare:

  nelle denunce principali ( P ) o sostitutive ( S ), oltre ai consueti dati retributivi per lo  stesso mese,:  per il Tipo Retribuzione, il valore Y ;  nel campo CODAGIO, il valore A1 :  nel campo della retribuzione, l'importo dell' incentivo spettante  nelle denunce di variazione ( V ), qualora il beneficio spetti per periodi pregressi per i  quali la retribuzione del lavoratore agevolato sia stata già denunciata con DMAG con  competenza 2013:  per il Tipo Retribuzione, il valore Y;  nel campo CODAGIO, il valore A1:  nel campo della retribuzione, l'importo dell' incentivo spettante.

 Si evidenzia che l'incentivo spettante - il cui importo complessivo e la quota di ripartizione mensile per gli OTI verranno comunicati nel caso di accoglimento dell'istanza - per gli OTD dovrà essere, a cura del datore di lavoro, calcolato con le modalità già descritte in precedenza ( par.1" Precisazioni circa la durata e misura del beneficio") .

La denuncia Dmag contenente l' agevolazione in esame sarà sottoposta, nella fase della trasmissione telematica, ad una verifica di coerenza tra i dati contenuti nella denuncia stessa e quelli della richiesta datoriale dell' incentivo.

La modalità di validazione sarà la medesima di quella utilizzata per il codice CIDA (cfr. circolare Inps n. 46/2011) e pertanto l' eventuale scarto della denuncia sarà motivato con l' opportuno messaggio d' errore.

 3. Istruzioni contabili.

Per la rilevazione contabile dell'incentivo ai datori di lavoro per il reimpiego di lavoratori licenziati, ai sensi dei decreti direttoriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 264 del 19 aprile 2013 e n. 390 del 3 giugno 2013, posto a carico dello Stato ed evidenziato nelle denunce con i codici "L432" e "L433", si istituisce nell'ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, evidenza contabile GAW ­ Gestione sgravi degli oneri sociali ed altre agevolazioni contributive, il nuovo conto:

GAW32137 ­ Incentivo ai datori di lavoro che, nel corso del 2013, assumono a tempo determinato o indeterminato, anche part-time o a scopo di somministrazione, lavoratori licenziati nel dodici mesi precedenti l'assunzione, per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro, ai sensi dei decreti direttoriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 264 del 19 aprile 2013 e n. 390 del 3 giugno 2013.

Gli importi dei benefici eventualmente restituiti dai datori di lavoro, poiché indebitamente conguagliati ed evidenziati nel flusso UniEmens con il codice "M302", dovranno essere imputati al conto GAW24137, anch'esso di nuova istituzione.

Il conto GAW32137 sopra citato dovrà essere utilizzato, altresì, per l'imputazione contabile del beneficio in questione spettante ai datori di lavoro agricoli.

I rapporti finanziari con lo Stato sono definiti direttamente dalla Direzione generale.

Nell'allegato n. 3 si riportano le variazioni al piano dei conti.

Il Direttore Generale  Nori 


ALLEGATO 1

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE ATTIVE E PASSIVE DEL LAVORO  GIA' DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE

IL DIRETTORE GENERALE



VISTO il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, recante "Interventi urgenti a sostegno  dell'occupazione", convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n.  236;

VISTI in particolare i commi 3-ter e 4 dell'articolo 9, i quali dispongono che il  Ministero del lavoro e delle politiche sociali possa prevedere misure di  sostegno al reddito per lavoratori disoccupati o a rischio di esclusione dal  mercato del lavoro con oneri a carico del Fondo di rotazione per la formazione  professionale e per l'accesso al Fondo sociale europeo previsto dall'articolo 25  della legge 21 dicembre 1978, n. 845, come modificato dal comma 5  dell'articolo 9 del decreto-legge n. 148 del 1993;

VISTO il Regolamento (CE) 15 dicembre 2006, n. 1998/2006, relativo all'applicazione  degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore "de minimis";

VISTO l'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, che prevede i casi di controllo  preventivo di legittimità della Corte dei Conti;

VISTA la nota del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 14.3.2013, prot.  2339 del 14.3.2013, con la quale viene manifestata la necessità di disporre, in  via amministrativa, interventi a favore dei datori di lavoro che assumano  lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo;

CONSIDERATO che l'introduzione di strumenti di incentivazione delle assunzioni, secondo il  principio della dote già sperimentato negli ultimi anni, consente la migliore  finalizzazione delle risorse tradizionalmente destinate ad interventi di sostegno  del reddito, vincolandole alla concreta creazione di posti di lavoro;

CONSIDERATO, altresì, che la crisi economica ha comportato, specie presso le piccole e medie  imprese, un notevole incremento di licenziamenti per giustificato motivo  oggettivo, i quali non danno luogo all'iscrizione dei lavoratori interessati nelle  liste di mobilità di cui all'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e ai  conseguenti benefici in caso di assunzione di cui agli articoli 8 e 25 della  medesima legge;

RITENUTO, pertanto, di dover prioritariamente agevolare il reimpiego dei lavoratori  licenziati da imprese che occupano anche meno di quindici dipendenti per  giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o  cessazione di attività o di lavoro;

RITENUTO necessario prevenire fenomeni di espulsione dal mercato del lavoro anche  mediante la realizzazione di politiche attive finalizzate al mantenimento della  professionalità o alla riqualificazione dei lavoratori licenziati;

RITENUTO, di conseguenza, di destinare alle finalità sopra citate la somma complessiva di  20.000.000,00 euro (ventimilioni/00), a valere sulle risorse disponibili sul  Fondo di rotazione per la formazione professionale e l'accesso al Fondo sociale  europeo, di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 e  successive modificazioni;



DECRETA

  Art. 1 1. Nel limite complessivo di spesa di 20.000.000,00 euro (ventimilioni/00) a valere sul Fondo  di rotazione per la formazione professionale e per l'accesso al Fondo sociale europeo  previsto dall'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, come modificato dal comma  5 dell'articolo 9 del decreto-legge n.148 del 1993, è concesso un beneficio a favore dei  datori di lavoro privati che nel corso del 2013 assumano, a tempo determinato o  indeterminato, anche part time o a scopo di somministrazione, lavoratori licenziati, nei  dodici mesi precedenti l'assunzione, da imprese che occupano anche meno di quindici  dipendenti per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o  cessazione di attività o di lavoro. 2. Per usufruire del beneficio di cui al comma 1, il datore di lavoro deve garantire interventi di  formazione professionale sul posto di lavoro a favore del lavoratore assunto anche mediante  il ricorso alle risorse destinate alla formazione continua di competenza regionale. 3. Il beneficio di cui al comma 1 è quantificato in 190,00 mensili per 12 mesi per i lavoratori  assunti a tempo indeterminato e in 190,00 mensili per 6 mesi per i lavoratori assunti a  tempo determinato. In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale il beneficio mensile è  moltiplicato per il rapporto tra l'orario di lavoro previsto e l'orario normale di lavoro. 4. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto altresì nel caso di lavoratori soci di cooperative  che stabiliscano con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto  associativo un ulteriore e distinto rapporto di lavoro, in forma subordinata. 5. Le disposizioni del presente decreto non si applicano al lavoro domestico.

  Art. 2 1. Al fine di fruire del beneficio di cui al presente decreto i datori di lavoro interessati  dovranno inoltrare la relativa istanza all'INPS esclusivamente in via telematica, indicando i  dati relativi all'assunzione effettuata, con le modalità definite dall'Istituto entro 30 giorni  dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 1 bis. L'istanza va presentata, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, sul  sito internet dell'INPS, dell'apposita circolare esplicativa, ovvero, se l'assunzione è  successiva alla data della pubblicazione della predetta circolare, entro 30 giorni dalla data  della stessa assunzione1.  2. L'INPS ­ positivamente accertati i requisiti dell'istanza tramite le comunicazioni  obbligatorie di assunzione e cessazione, nonché mediante le dichiarazioni contributive dei  datori di lavoro ­ autorizza la fruizione del beneficio.  3. A seguito dell'autorizzazione di cui al comma 2 l'erogazione del beneficio avviene mediante  conguaglio sulle dichiarazioni contributive.



Art. 3  1. Gli incentivi di cui al presente decreto sono fruiti nel rispetto delle previsioni di cui al  Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione e degli  articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis»).

  Art. 4  1. L'Inps autorizza il beneficio di cui al presente decreto nei limiti delle ri sorse disponibili,  sulla base della valutazione ex ante del costo legato ad ogni assunzione agevolata.  2. Il beneficio è autorizzato secondo l'ordine cronologico dell'assunzioni2.

  Art. 5  1. L'INPS rendiconta trimestralmente la spesa erogata al Ministero del lavoro e delle politiche  sociali, Direzione Generale per le politiche attive passive del lavoro, in vista del  trasferimento delle risorse a carico del Fondo di rotazione di cui all'articolo 25 della legge  21 dicembre 1978, n. 845, come modificato dal comma 5 dell'articolo 9 del decreto-legge  n.148 del 1993.  2. L'onere di cui al precedente comma 1 graverà sul bilancio di previsione dell'esercizio 2013  del Fondo di rotazione per la formazione professionale e per l'accesso al Fondo sociale  europeo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 e successive  modificazioni.



Il presente decreto verrà trasmesso ai competenti organi di controllo e, successivamente, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

  F.to Salvatore Pirrone


 Il presente testo è stato redatto dall'Ufficio competente al fine di agevolare la lettura del combinato disposto dei decreti direttoriali n. 264/Segr.D.G./2013 del 19.4.2013 e n. 390/Segr.D.G./2013 del 3.6.2013.

 1  Comma inserito dal D. D. 390/Segr.DG/2013 del 3 giugno 2013, registrato dalla Corte dei Conti in data 1 luglio 2013, Registro 10, foglio 105. 2  Comma così modificato dal D. D. 390/Segr.DG/2013 del 3 giugno 2013, registrato dalla Corte dei Conti in data 1 luglio 2013, Registro 10, foglio 105.

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