venerdì, 07 febbraio 2025

Esonero contributivo totale fino a 36 mesi, escluso INAIL per chi assume ex dipendenti Alitalia

Inps, circolare 22.3.2024 n. 47

 

Articolo 12, comma 6, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104,  convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136.  Esonero contributivo per le assunzioni con contratto di lavoro  subordinato a tempo indeterminato di ex lavoratori dipendenti di  Alitalia - Società aerea italiana S.p.a. e di Alitalia Cityliner S.p.a.,  effettuate dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024. Prime indicazioni  operative  


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Al fine di accompagnare i processi di ricollocazione e reimpiego dei lavoratori  di Alitalia - Società aerea italiana S.p.a. e di Alitalia Cityliner S.p.a., ai datori  di lavoro privati che, nel periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024,  assumono, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, i  predetti lavoratori è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi,  l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione  dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro  gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 6.000  euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Con la presente  circolare, l'Istituto fornisce le prime indicazioni per la gestione degli  adempimenti previdenziali connessi alla predetta misura di esonero  contributivo.


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INDICE

1. Premessa
2. Datori di lavoro che possono accedere al beneficio
3. Rapporti di lavoro incentivati
4. Assetto e misura dell'esonero
5. Condizioni di spettanza dell'esonero
6. Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato
7. Coordinamento con altri esoneri
8. Portale delle agevolazioni
9. Istruzioni operative e istruzioni contabili. Rinvio


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1. Premessa 

Il decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre  2023, n. 136, all'articolo 12, comma 6, ha previsto un esonero contributivo totale in favore dei  datori di lavoro privati che, nel periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024, assumono,  con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, i lavoratori precedentemente  occupati presso Alitalia - Società aerea italiana S.p.a. e Alitalia Cityliner S.p.a.,al fine di  accompagnare i processi di ricollocazione e reimpiego dei medesimi.    L'esonero contributivo in oggetto spetta, per un periodo massimo di 36 mesi, nella misura del  100 per cento della contribuzione datoriale complessivamente dovuta,con esclusione dei premi  e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro  (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e  applicato su base mensile, nel limite di spesa di 1,3 milioni di euro per l'anno 2024, di 3,1  milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 1,8 milioni di euro per l'anno 2027.  Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.    La disposizione in esame chiarisce altresì che l'agevolazione in trattazione è concessa ai sensi  e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione (regime generale), del  regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione (settore agricolo) e del regolamento (UE)  n. 717/2014 della Commissione (settore della pesca e dell'acquacoltura), relativi  all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli  aiuti "de minimis". 

Ai fini del monitoraggio della spesa, l'INPS verifica con cadenza mensile i flussi di spesa e,  qualora dal monitoraggio medesimo, effettuato anche in via prospettica, emerga che è stato  raggiunto o sarà raggiunto il limite di spesa, l'Istituto non prende in considerazione ulteriori  domande per l'accesso alla misura in esame, dandone comunicazione al Ministero del Lavoro e  delle politiche sociali e al Ministero dell'Economia e delle finanze.    Con la presente circolare si forniscono le prime indicazioni riguardanti l'ambito di applicazione  dell'esonero in argomento. Si precisa che, con apposito messaggio, saranno fornite le istruzioni  per la fruizione della misura agevolativa in oggetto, con particolare riguardo al procedimento  di richiesta di ammissione all'esonero e alle modalità di compilazione delle dichiarazioni  contributive da parte dei datori di lavoro beneficiari.     


2. Datori di lavoro che possono accedere al beneficio

L'esonero in oggetto è riconosciuto in favore di tutti i datori di lavoro privati, a prescindere  dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, ivi compresi i datori di  lavoro del settore agricolo[1].    Pertanto, la misura in trattazione non si applica nei confronti della pubblica Amministrazione,  individuabile assumendo a riferimento la nozione e l'elencazione di cui all'articolo 1, comma 2,  del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 


3. Rapporti di lavoro incentivati 

L'articolo 12, comma 6, del decreto-legge n. 104/2023, prevede che l'esonero in argomento sia  riconosciuto: "Al fine di accompagnare i processi di ricollocazione e reimpiego dei lavoratori di  Alitalia - Società aerea italiana S.p.a. e di Alitalia Cityliner S.p.a., ai datori di lavoro privati che,  nel periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024, assumono, con contratto di lavoro  subordinato a tempo indeterminato, i predetti lavoratori [...]". 

Tale disposizione deve essere raccordata con la previsione contenuta al comma 1 del  medesimo articolo 12, laddove viene precisato che la disciplina ivi recata trova applicazione:  "Al fine di accompagnare i processi di ricollocazione dei lavoratori dipendenti di Alitalia -  Società aerea italiana S.p.a. e di Alitalia Cityliner S.p.a., coinvolti dall'attuazione del  programma della procedura di amministrazione straordinaria di cui all'articolo 79, comma 4-  bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile 2020, n. 27 ". 

Ne deriva che l'esonero in oggetto può essere riconosciuto in relazione alle nuove assunzioni  dei soli lavoratori, precedentemente occupati presso Alitalia - Società aerea italiana S.p.a. e  Alitalia Cityliner S.p.a., coinvolti dall'attuazione del programma della procedura di  amministrazione straordinaria sopra richiamata. 

Considerata la ratio sottesa all'agevolazione in trattazione, consistente nella volontà di  accompagnare i processi di ricollocazione e reimpiego della platea dei lavoratori sopra  descritta, non rientra fra le tipologie incentivate l'assunzione con contratto di lavoro  intermittente o a chiamata, di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno  [2]  2015, n. 81, ancorché stipulato a tempo indeterminato .    Inoltre, in difetto di una espressa previsione legislativa, devono ritenersi esclusi dal beneficio i  rapporti di lavoro con contratto di apprendistato e quelli di lavoro domestico, in relazione ai  quali il quadro normativo in vigore già prevede l'applicazione di aliquote previdenziali in misura  ridotta rispetto a quella ordinaria.    L'esonero contributivo è, invece, applicabile ai rapporti di lavoro subordinato a tempo  indeterminato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di  lavoro ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 142.   

Rientrano, inoltre, nell'ambito di applicazione della previsione normativa in trattazione anche le  trasformazioni dei rapporti di lavoro a tempo determinato in rapporti a tempo indeterminato, a  condizione che la stipula dell'originario contratto di lavoro a tempo determinato, nonché la  successiva conversione a tempo indeterminato avvengano nel periodo di incentivabilità  previsto dall'articolo 12, comma 6, del decreto-legge n. 104/2023, ossia tra il 1° gennaio 2024  e il 31 ottobre 2024.    Considerata, infine, la sostanziale equiparazione, ai fini del diritto alla fruizione degli incentivi all'occupazione, dell'assunzione a scopo di somministrazione ai rapporti di lavoro subordinato,  da ultimo affermata con il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, l'esonero contributivo  in argomento spetta anche per le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di  somministrazione, ancorché la somministrazione sia resa verso l'utilizzatore nella forma a  tempo determinato.   

4. Assetto e misura dell'esonero 

La misura agevolativa in oggetto è pari, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni  pensionistiche, all'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi  previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro  annui, da riparametrare e applicare su base mensile. 

La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è,  pertanto, pari a 500 euro ( 6.000/12) e, per i rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso  del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 16,12 euro (  500/31) per ogni giorno di fruizione dell'esonero contributivo.    Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell'agevolazione deve essere  proporzionalmente ridotto. 

Nella determinazione delle contribuzioni oggetto dello sgravio è necessario fare riferimento a  quanto può essere effettivamente esonerabile.    Si ricorda, in particolare, che non sono oggetto di sgravio le seguenti contribuzioni: 

- i premi e i contributi dovuti all'INAIL, come espressamente previsto dall'articolo 12, comma  6, del decreto-legge n. 104/2023;

- il contributo, ove dovuto, al "Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore  privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile" di cui all'articolo  1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per effetto dell'esclusione  dall'applicazione degli sgravi contributivi operata dall'articolo 1, comma 756, ultimo periodo,  della medesima legge;

- il contributo, ove dovuto, ai Fondi di cui agli articoli 26, 27 e 29 del decreto legislativo 14  settembre 2015, n. 148, per effetto dell'esclusione dall'applicazione degli sgravi contributivi  prevista dall'articolo 33, comma 4, del medesimo decreto legislativo, nonché al Fondo di  solidarietà territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento e al Fondo di  solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige Sudtirol di cui all'articolo  40 del decreto legislativo n. 148/2015, nonché il contributo al Fondo di solidarietà per il  settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, previsto dal decreto interministeriale 7  aprile 2016, n. 95269, adottato ai sensi dell'articolo 40, comma 9, del decreto legislativo n.  148/2015;

- il contributo previsto dall'articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845,  in misura pari allo 0,30 per cento della retribuzione imponibile, destinato, o comunque  destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua istituiti  dall'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.    Sono, inoltre, escluse dall'applicazione dell'esonero in esame le contribuzioni che non hanno  natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle  gestioni previdenziali di riferimento. 

Pertanto, come già chiarito con riferimento ad altri esoneri contributivi, si precisa che non sono  oggetto di agevolazione le seguenti forme di contribuzione:

- il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai  fondi di assistenza sanitaria, di cui al decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con  modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n. 166;    - il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo, di cui all'articolo 1, commi 8 e  14, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182;

- il contributo di solidarietà per gli sportivi, di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, del decreto  legislativo 30 aprile 1997, n. 166. 

Si precisa, inoltre, che, trattandosi di una contribuzione previdenziale a carico del datore di  lavoro, il contributo aggiuntivo per l'invalidità, vecchiaia e superstiti (IVS), previsto dall'articolo  3, quindicesimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, destinato al finanziamento  dell'incremento delle aliquote contributive del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti in  misura pari allo 0,50 per cento della retribuzione imponibile, è soggetto all'applicazione  dell'esonero contributivo. Al riguardo, si sottolinea che il successivo sedicesimo comma della  medesima disposizione di legge prevede contestualmente l'abbattimento della quota annua del  trattamento di fine rapporto in misura pari al predetto incremento contributivo. Pertanto, una  volta applicato l'esonero dal versamento del contributo aggiuntivo IVS, il datore di lavoro non  deve operare l'abbattimento della quota annua del trattamento di fine rapporto o deve  effettuare detto abbattimento in misura pari alla quota del predetto contributo esclusa, per  effetto dell'applicazione del massimale annuo di 6.000 euro, dalla fruizione dell'esonero  contributivo. 

Poiché, inoltre, l'esonero contributivo in oggetto opera sulla contribuzione effettivamente  dovuta, in caso di applicazione delle misure compensative di cui all'articolo 10, commi 2 e 3,  del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 ­ destinazione del trattamento di fine rapporto  ai fondi pensione e al fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei  trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del c.c. - l'esonero stesso è calcolato sulla  contribuzione previdenziale dovuta, al netto delle riduzioni che scaturiscono dall'applicazione  delle predette misure compensative.    Come espressamente previsto dall'articolo 12, comma 6, in commento, le agevolazioni  spettano nei limiti delle risorse specificatamente stanziate. In particolare, l'esonero spetta nel  limite di spesa di:

- 1,3 milioni di euro per l'anno 2024;

- 3,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026;

- 1,8 milioni di euro per l'anno 2027. 

Con riferimento alla durata del periodo di fruizione dell'agevolazione, si chiarisce che l'esonero  contributivo in oggetto spetta per un periodo massimo di trentasei mesi a partire dalla data  dell'evento incentivato, che deve collocarsi nel periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre  2024.    Infine, come già chiarito per altre agevolazioni, il periodo di fruizione dell'esonero può essere  sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, ivi comprese  le ipotesi di interdizione anticipata dal lavoro, consentendo, in tali ipotesi, il differimento  temporale del periodo di godimento del beneficio. 


5. Condizioni di spettanza dell'esonero

Il diritto alla legittima fruizione dell'esonero contributivo di cui all'articolo 12, comma 6, del  decreto-legge n. 104/2023, è subordinato al rispetto dei principi generali in materia di incentivi  all'assunzione, da ultimo disciplinati dall'articolo 31 del decreto legislativo n. 150/2015;  dall'altro, delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell'assicurazione obbligatoria dei lavoratori. 

Per quanto riguarda i principi generali di fruizione degli incentivi stabiliti dall'articolo 31 del  decreto legislativo n. 150/2015, l'esonero contributivo in oggetto, costituendo un incentivo  all'assunzione, deve rispettare congiuntamente le seguenti condizioni:

a) l'assunzione non costituisce attuazione di un obbligo preesistente , stabilito da  norme di legge o della contrattazione collettiva, anche nel caso in cui il lavoratore avente  diritto all'assunzione viene utilizzato mediante contratto di somministrazione. A titolo  meramente esemplificativo, non può fruire dell'esonero contributivo in oggetto il datore di  lavoro che, in attuazione dell'obbligo previsto dall'articolo 24 del decreto legislativo n.  81/2015, assuma a tempo indeterminato e con le medesime mansioni, entro i successivi dodici  mesi, il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato presso la  stessa azienda, ha prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi e ha  manifestato la volontà di essere riassunto.    Allo stesso modo, non ha diritto all'esonero contributivo in oggetto il datore di lavoro che, nella  sua qualità di acquirente o affittuario di azienda o di ramo aziendale, in attuazione di quanto  previsto dall'articolo 47, comma 6, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, entro un anno dalla  data del trasferimento aziendale (o nel periodo più lungo previsto dall'accordo collettivo,  stipulato ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 47), assuma a tempo indeterminato  lavoratori che non sono passati immediatamente alle sue dipendenze.    Tale condizione ostativa, stabilita dall'articolo 31, comma 1, lettera a), del decreto legislativo  n. 150/2015, non si applica alle norme speciali che regolano le assunzioni obbligatorie dei  lavoratori disabili ai sensi dell'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, per cui, nei limiti  delle condizioni fissate dallo specifico quadro normativo che riguarda dette assunzioni - e  allorquando permanga in capo al datore di lavoro la discrezionalità di scelta del contraente  lavoratore disabile - l'incentivo in trattazione risulta legittimamente applicabile;

b) l'assunzione non viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto  collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo  indeterminato o cessato da un rapporto a termine. Tale previsione si applica anche nel caso in  cui, prima dell'utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l'utilizzatore  abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza  per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato  da un rapporto a termine. Circa le modalità di esercizio del suddetto diritto di precedenza, si  rinvia a quanto stabilito nell'interpello n. 7 del 12 febbraio 2016 del Ministero del Lavoro e  delle politiche sociali, secondo il quale, in mancanza o nelle more di una volontà espressa per  iscritto da parte del lavoratore entro i termini di legge (pari a sei mesi dalla cessazione del  rapporto nella generalità dei casi e tre mesi per le ipotesi di rapporti stagionali), il datore di  lavoro può legittimamente procedere all'assunzione di altri lavoratori;

c) presso il datore di lavoro o l'utilizzatore con contratto di somministrazione non  sono in atto sospensioni dal lavoro connesse a una crisi o riorganizzazione  aziendale , salvi i casi in cui l'assunzione o la somministrazione siano finalizzate all'assunzione  di lavoratori inquadrati a un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da  impiegare in unità produttive diverse da quelle interessate dalla sospensione;

d) l'assunzione non riguarda lavoratori licenziati nei sei mesi precedenti da parte di  un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava elementi di relazione  con il datore di lavoro che assume , sotto il profilo della sostanziale coincidenza degli  assetti proprietari o della sussistenza di rapporti di controllo o collegamento. Tale condizione si  applica anche all'utilizzatore del lavoratore somministrato. Pertanto, nel caso in cui il  lavoratore somministrato, nell'arco dei sei mesi precedenti la decorrenza della  somministrazione, abbia avuto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato o una precedente  somministrazione con l'utilizzatore, il datore di lavoro (agenzia di somministrazione) per la nuova assunzione non può fruire dell'esonero contributivo in oggetto. Anche in questo caso, la  nozione di datore di lavoro va intesa tenendo in considerazione gli elementi di relazione,  controllo e collegamento sopra illustrati, che vanno opportunamente riferiti al datore di lavoro  effettivo, coincidente con l'utilizzatore. 

Si ricorda, inoltre, che l' inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie  inerenti all'instaurazione del rapporto di lavoro o di somministrazione incentivato produce la  perdita di quella parte dell'incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del  rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione (cfr. l'art. 31, comma 3, del decreto  legislativo n. 150/2015). 

Con riferimento al rispetto delle norme fondamentali in materia di condizione di lavoro e di  assicurazione sociale obbligatoria, la fruizione dell'esonero contributivo in oggetto è  subordinata al rispetto, da parte del datore di lavoro che assume, delle condizioni fissate  dall'articolo 1, comma 1175, della legge n. 296/2006, di seguito elencate:

- regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia  di documento unico di regolarità contributiva (DURC);

- assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto  degli altri obblighi di legge; 

- rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o  aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori  comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. 


6. Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato

Ai sensi dell'articolo 12, comma 6, del decreto-legge n. 104/2023, "le agevolazioni di cui al  presente comma sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della  Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del  Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», del regolamento (UE)  n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli  107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel  settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014,  relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione  europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura ". 

La citata disposizione, pertanto, subordina l'efficacia dell'esonero contributivo in argomento al  rispetto della disciplina in materia di aiuti "de minimis" o di importanza minore, secondo  quanto disposto dai regolamenti dell'Unione europea in materia, ossia i regolamenti n.  1407/2013 (regime generale), n. 1408/2013 (settore agricolo) e n. 717/2014 (settore della  pesca e dell'acquacoltura). 

Per la concessione di tali aiuti non è necessaria la preventiva autorizzazione da parte della  Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento  dell'Unione europea. 

Si evidenzia che, per effetto dei nuovi regolamenti "de minimis", pubblicati nella Gazzetta  Ufficiale dell'Unione europea (GUCE), serie L, del 15 dicembre 2023, che hanno sostituito i  regolamenti (UE) n. 1407/2013 (settore generale) e n. 360/2012 (servizi di interesse  economico generale o SIEG), i massimali di aiuto concedibili all'impresa unica nel triennio, a  decorrere dal 1° gennaio 2024, sono così fissati:

- regolamento (UE) 2023/2831 del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107  e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" (settore generale) - nuovo massimale 300.000 euro;

- regolamento (UE) 2023/2832 del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107  e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" concessi a  imprese che forniscono servizi di interesse economico generale (SIEG) - nuovo massimale  750.000 euro.    Inoltre, con il regolamento (UE) 2023/2391 del 4 ottobre 2023, sono state introdotte modifiche  al regolamento (UE) n. 717/2014 relativo agli aiuti "de minimis" concessi nel settore della  pesca e dell'acquacoltura. Nello specifico, il massimale concedibile alle imprese operanti nel  settore della produzione primaria di prodotti della pesca e dell'acquacoltura è stato aumentato  da 30.000 euro a 40.000 euro. 

Per quanto concerne, infine, gli aiuti concessi nell'ambito del settore della produzione dei  prodotti agricoli, il regolamento (UE) n. 1408/2013, come modificato dal regolamento (UE)  2019/316, stabilisce il massimale concedibile di aiuti "de minimis" in misura pari a 25.000 euro  nel triennio. Tali importi si pongono, quindi, come limite all'applicazione dello sgravio in esame.    Si evidenzia che i suddetti massimali devono essere rispettati avuto riguardo al momento  dell'assunzione del lavoratore ex dipendente di Alitalia - Società aerea italiana S.p.a. e di  Alitalia Cityliner S.p.a., in quanto a decorrere dall'assunzione sorge il diritto del datore di  lavoro alla fruizione dell'esonero.    Pertanto, l'esonero contributivo in argomento potrà essere fruito solo se l'intero importo -  quantificato tenendo conto di tutto il periodo di tempo in cui lo stesso è utilizzabile -non  supera il massimale concedibile previsto dai citati regolamenti relativi agli aiuti "de minimis" di  settore nell'arco di tre anni (l'anno in corso e i due anni precedenti). 

Ai fini della verifica del rispetto dei massimali di aiuto concedibili nel triennio di riferimento,  dovranno essere presi in considerazione gli aiuti "de minimis" a qualsiasi titolo concessi,  incluso l'importo dell'esonero in argomento, in favore del soggetto individuato quale "impresa  unica", ai sensi di quanto disposto dai citati regolamenti disciplinanti gli aiuti di importanza  minore.

In base alle relative norme dei citati regolamenti, per "impresa unica" si intende l'insieme delle  imprese, fra le quali intercorre almeno una delle seguenti relazioni:

a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra  impresa;

b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di  amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;

c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di  un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di  quest'ultima;

d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo  stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli  azionisti o soci di quest'ultima. Le medesime disposizioni precisano che le imprese, fra le quali intercorre una delle relazioni di  cui sopra, per il tramite di una o più di altre imprese, sono anch'esse considerate come  impresa unica.

Inoltre, in considerazione della natura dell'agevolazione in trattazione quale aiuto de minimis,  l'INPS provvederà a registrare gli esoneri contributivi concessi nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato o nei registri Sian e Sipa per gli aiuti rispettivamente del settore agricolo e del settore  della pesca e dell'acquacoltura.    Con specifico riferimento alle assunzioni a scopo di somministrazione, si precisa che  l'agevolazione verrà registrata nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato e l'onere di non  superare il massimale previsto sarà a carico dell'utilizzatore, secondo quanto già previsto  dall'articolo 31, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 150/2015, in forza del quale,  con riferimento al contratto di somministrazione, i benefici economici legati, come nel caso  dell'esonero in commento, all'assunzione sono trasferiti in capo all'utilizzatore e, in caso di  incentivo soggetto al regime "de minimis", il beneficio viene computato in capo all'utilizzatore.


7. Coordinamento con altri esoneri

L'esonero contributivo previsto dall'articolo 12, comma 6, del decreto-legge n. 104/2023, è  pari al 100 per cento della contribuzione complessivamente dovuta dal datore di lavoro, nel  limite di 6.000 euro annui, da riparametrare e applicabile su base mensile.    Come già chiarito al precedente paragrafo 4, la soglia massima di esonero della contribuzione  datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 500 euro ( 6.000/12) e, per i  rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata  assumendo a riferimento la misura di 16,12 euro ( 500/31) per ogni giorno di fruizione  dell'esonero contributivo.    L'esonero in oggetto, dunque, risulta cumulabile con altri sgravi della contribuzione a carico  del datore di lavoro, previsti dalla legislazione vigente, laddove , nel singolo mese di fruizione,  sussista un residuo di contribuzione esonerabile.    Al riguardo, si rammenta inoltre che, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del citato regolamento  (UE) 2023/2831, "gli aiuti «de minimis» [...] non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per  gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del  rischio qualora tale cumulo superi le intensità o gli importi di aiuto più elevati stabiliti, per le  specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento di esenzione per categoria o in una  decisione della Commissione. Gli aiuti «de minimis» che non sono concessi per specifici costi  ammissibili o non sono a essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato  concessi a norma di un regolamento d'esenzione per categoria o di una decisione adottata  dalla Commissione ".    L'esonero in oggetto è, infine, cumulabile con le agevolazioni consistenti in una riduzione della  contribuzione previdenziale a carico del lavoratore. A titolo esemplificativo, la misura in  oggetto è cumulabile con l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la  vecchiaia e i superstiti (quota IVS) a carico del lavoratore previsto dall'articolo 1, comma 15,  della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di Bilancio 2024).


8. Portale delle agevolazioni    

Allo scopo di conoscere con certezza l'ammontare del beneficio spettante, il datore di lavoro  deve inoltrare all'INPS - avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line  appositamente predisposto dall'Istituto, e reperibile sul sito internet www.inps.it, nella sezione  denominata "Portale delle agevolazioni" - la domanda di ammissione all'agevolazione. Al  riguardo, si precisa che verrà data comunicazione della pubblicazione del suddetto modulo con  apposito messaggio.

L'INPS, una volta ricevuta la domanda telematica, mediante i propri sistemi informativi  centrali: 

- consulterà, qualora ricorrano le condizioni previste dai citati regolamenti in materia di aiuti  "de minimis", il Registro Nazionale degli aiuti di Stato per verificare che per quel datore di  lavoro vi sia la possibilità di riconoscere l'agevolazione richiesta;

- fornirà, qualora risulti che vi sia sufficiente capienza di aiuti "de minimis" in capo al datore  di lavoro e vi sia sufficiente capienza di risorse finanziarie, un riscontro di accoglimento della  domanda. 

L'importo dell'esonero riconosciuto dalle procedure telematiche costituirà l'ammontare  massimo dell'agevolazione che potrà essere fruita attraverso le denunce contributive. 


9. Istruzioni operative e istruzioni contabili. 

Rinvio    Come anticipato in premessa, le istruzioni operative per la fruizione dell'esonero contributivo di  cui all'articolo 12, comma 6, del decreto-legge n. 104/2023, con riguardo a tutte le gestioni  previdenziali dell'INPS interessate, saranno fornite con apposito messaggio, nell'ambito del  quale saranno indicate anche le istruzioni per l'adeguamento del sistema di contabilità  dell'Istituto.


Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi 


***


[1] Con riferimento all'individuazione dei datori di lavoro privati, si rinvia alla circolare n. 40  del 2 marzo 2018, relativa all'esonero contributivo previsto dalla legge 27 dicembre 2017, n.  205 (legge di Bilancio 2018), per l'assunzione a tempo indeterminato di giovani.

[2] Al riguardo, si osserva come il lavoro intermittente, anche laddove preveda la  corresponsione di un compenso continuativo in termini di indennità di disponibilità (la cui  misura è, peraltro, rimessa alla pattuizione fra le parti), costituisce pur sempre una forma  contrattuale strutturalmente concepita allo scopo di fare fronte ad attività lavorative di natura  discontinua (cfr. l'art. 13, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2015, ai sensi del quale:"[...]  prestazione lavorativa in modo discontinuo o intermittente [...] anche [...] in periodi  predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno"); difatti, sul piano generale, la  durata della prestazione lavorativa è soggetta a limitazioni di legge (cfr. l'art. 13, comma 3,  del decreto legislativo n. 81/2015, ai sensi del quale: "[...] con l'eccezione dei settori del  turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo, il contratto di lavoro intermittente è ammesso,  per ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro, per un periodo complessivamente non  superiore a quattrocento giornate di effettivo lavoro nell'arco di tre anni solari"). Infine,  l'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa, nell'an e nel quantum , è soggetto alla  totale discrezionalità delle esigenze produttive del datore di lavoro (cfr. l'art. 13, comma 1, del  decreto legislativo n. 81/2015, "[...] un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro  che ne può utilizzare la prestazione lavorativa "). 
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LaPrevidenza.it, 23/03/2024

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