Inps, Messaggio 29.11.2005 n° 39042
In seguito ad una precisazione del Ministero del Lavoro la rivalutazione della pensione per avvenuta esposizione a sostanze chimiche, ai sensi della legge 24 dicembre 2003, n. 350, articolo 3, comma 133 dovrà essere moltiplicata per il coefficiente 1,50 sia ai fini della rivalutazione contributiva sia ai fini dell'importo della pensione. Tale rivalutazione dovrà essere applicata indipendentemente dal numero di anni di esposizione. (Ludovico De Grigiis)
LaPrevidenza.it, 10/12/2005
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