Termini di presentazione della dichiarazione e di effettuazione dei versamenti per le società di capitali che hanno subito danni dal sisma del 2012
Agenzia Entrate, Direzione Centrale Normativa Roma, Risoluzione 25.9.2013 n. 59/E
RISOLUZIONE N. 59/E
Direzione Centrale Normativa Roma, 25 settembre 2013
OGGETTO: Termini di presentazione della dichiarazione e di effettuazione dei versamenti per le società di capitali che hanno subito danni dal sisma del 2012 - Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2013
Sono pervenute alla scrivente, da parte di alcune associazioni di categoria, diverse richieste di chiarimenti in merito alla portata applicativa della delibera del 31 gennaio 2013 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2013), con la quale il Consiglio dei Ministri ha posticipato il termine per l'approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2012 delle società di capitali che hanno subito danni dal sisma del maggio 2012. In via preliminare si rappresenta che, nelle premesse della delibera in oggetto, viene chiarito che la proroga per l'approvazione dei bilanci è concessa a seguito della necessità di riconoscere, a favore delle società che alla data del 20 maggio 2012 avevano sede legale od operativa e svolgevano attività in uno dei comuni interessati dal sisma, la possibilità di approvare "in via eccezionale ... il bilancio dell'esercizio in corso alla predetta data entro il termine di 270 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale". L'articolo 1 della citata delibera stabilisce che "In deroga a quanto stabilito dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478 -bis, primo comma, del codice civile, il termine per la convocazione dell'assemblea dei soci per l'approvazione dei bilanci relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2012 delle società di capitali che hanno subito danni dal sisma, è fissato al 30 settembre 2013". Al riguardo, si rappresenta che i beneficiari della disposizione sono "i soggetti tenuti all'approvazione del bilancio", cui si applicano gli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis del codice civile (i.e., società di capitali) che, oltre ad avere sede legale od operativa e a svolgere attività in uno dei comuni interessati dal sisma, devono avere "subito danni dal sisma".
Fatta tale premessa, in merito alle conseguenze in ambito fiscale della posticipazione del termine per l'approvazione dei bilanci occorre fare riferimento alla norma contenuta nell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435. In particolare, per i soggetti all'Imposta sul reddito delle società, il secondo periodo del comma 1 stabilisce che "il versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all'imposta sul reddito delle persone giuridiche ed a quella dell'imposta regionale sulle attività produttive, compresa quella unificata, è effettuato entro il giorno 16 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta". Inoltre, il terzo periodo del medesimo comma 1 prevede che "i soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, versano il saldo ... entro il giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio". Tuttavia, il medesimo comma 1, precisa che "se il bilancio non è approvato nel termine stabilito, in base alle disposizioni di legge di cui al precedente periodo, il versamento è comunque effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso". Il successivo comma 2 dell'articolo 17 citato dispone che il versamento del saldo può essere effettuato, maggiorando l'importo dovuto dello 0,40% - a titolo di interesse corrispettivo - entro trenta giorni dal 16 del sesto mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta ovvero entro trenta giorni dal 16 del mese successivo alla data prevista dalla legge per l'approvazione del bilancio.
In base a quanto precede, i soggetti che posticipano l'approvazione del bilancio ai sensi della delibera del 31 gennaio 2013 versano il saldo dell'IRES e dell'IRAP entro il giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio ovvero entro i trenta giorni successivi applicando la maggiorazione dello 0,40%. In caso di bilancio approvato nel mese di settembre 2013, il versamento deve essere effettuato entro il 16 ottobre 2013 senza maggiorazione ovvero entro i trenta giorni successivi applicando la maggiorazione dello 0,40%. In merito ai versamenti degli acconti dell'imposta sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, il richiamato articolo 17 dispone, al comma 3, lettera a), che la prima rata deve essere versata entro il termine previsto per il saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all'anno d'imposta precedente mentre la seconda rata deve essere versata, ai sensi della successiva lettera b), "nel mese di novembre, ad eccezione di quella dovuta dai soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche e all'imposta regionale sulle attività produttive il cui periodo d'imposta non coincide con l'anno solare, che effettuano il versamento di tale rata entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese dello stesso periodo d'imposta". I soggetti che possono posticipare i termini per l'approvazione del bilancio in base alla della delibera in esame effettuano, quindi, il versamento della prima rata di acconto entro i termini sopra riportati per il versamento del saldo (i.e., entro il giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio ovvero entro i trenta giorni successivi applicando la maggiorazione dello 0,40%) mentre, in assenza di una specifica disposizione, i termini di effettuazione del versamento della seconda rata di acconto rimangono quelli fissati dall'articolo 17, comma 3, lettera b), del d.P.R. n. 435 del 2001. In merito al termine per presentare la dichiarazione in materia di imposte sui redditi e di IRAP, l'articolo 2 del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, prevede che i soggetti all'imposta sul reddito delle società, "presentano la dichiarazione secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 in via telematica, entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta".
Tale termine non è collegato al momento di approvazione del bilancio, per i soggetti tenuti per legge o per atto costitutivo a tale adempimento, in quanto è sempre riferito al momento di chiusura del periodo d'imposta. Pertanto, in assenza di diversa previsione, il termine per presentare la dichiarazione in materia di imposte sui redditi e di IRAP rimane anche nel caso delle società per le quali la delibera ha posticipato il termine per l'approvazione del bilancio - quello ordinario precedentemente indicato (i.e, "ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta"). Tanto premesso in ordine ai versamenti e agli adempimenti cui sono tenute le società destinatarie della delibera del 31 gennaio 2013, corre l'obbligo di formulare alcune considerazioni con riferimento ai versamenti dovuti dai soggetti che partecipano alle predette società. In particolare, si evidenzia che il differimento dei versamenti nei termini dianzi precisati trova applicazione anche in ordine al versamento dei contributi previdenziali dovuti dai soci, di società a responsabilità limitata non trasparenti, artigiane o commerciali, iscritti negli elenchi IVS che, ai fini previdenziali, sono tenuti alla compilazione del quadro RR del modello UNICO PF per liquidare i contributi previdenziali dovuti. Al riguardo, si ritiene, infatti, che possano trovare applicazione i principi sottesi a lle indicazioni fornite con la risoluzione n. 173 del 16 luglio 2007, concernente la proroga dei termini di versamento disposta per l'anno 2007 dal D.P.C.M. 14 giugno 2007 nei riguardi dei soggetti interessati dagli studi di settore. Il differimento previsto dall'articolo 17 del d.P.R. n. 435 del 2001 per motivi di ordine logico e sistematico trova quindi applicazione anche per i sopra detti contributi previdenziali dovuti dai soci delle società a responsabilità limitata non trasparenti che siano interessate dalla proroga dei bilanci, secondo la delibera citata.
I soci determinano, infatti, l'ammontare dei contributi dovuti su un reddito figurativo proporzionale alla loro quota di partecipazione nella società e quindi possono procedere alla loro corretta determinazione solo successivamente all'approvazione del bilancio della società. Naturalmente, il differimento interesserà esclusivamente il versamento dei contributi previdenziali, in quanto le imposte da essi dovute rimangono fissate alle scadenze ordinarie. Per le medesime ragioni, si ritiene che il differimento dei termini di effettuazione dei versamenti operi anche nei confronti dei soci di società di capitali trasparenti che in assenza di un bilancio approvato della società non possono conoscere l'ammontare del reddito di propria spettanza, nonché dei contribuenti che, pur essendo iscritti alle gestioni previdenziali per altra attività, sono soci di società rientranti nella proroga. In tale fattispecie, tuttavia, il socio potrà fruire del differimento dei termini di versamento derivanti dalla dichiarazione dei redditi limitatamente alla quota di versamenti afferente al reddito imputato per trasparenza dalla società che beneficia della posticipazione in argomento.
******
Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.
IL DIRETTORE CENTRALE
LaPrevidenza.it, 14/10/2013