Studi di settore: legittimo l'accertamento e l'applicazione degli standards anche in presenza di mancati ricavi
Cassazione civile, Sezione VI, Sottosezione T, Sentenza 1.6.2016 n. 11436
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE T
ORDINANZA
sul ricorso 28124-2014 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), - ricorrente -
contro
F.A., elettivamente domiciliato in ROMA, Via VITO GIUSEPPE GALATI 100-C, presso lo studio dell'avvocato ENZO GIARDIELLO, rappresentato e difeso dall'avvocato GIOVANNI ANTONIO CILLO, giusta procura speciale a margine del controricorso; - controricorrente-
avverso la sentenza n. 4083/12/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA-SEZIONE DISTACCATA di SALERNO, depositata il 29/04/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/04/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA CRUCITTI.
Fatto
Nella controversia avente ad oggetto l'impugnazione di avviso di accertamento, portante maggiori IRAP, IVA ed IRPEF, con il quale l'Ufficio aveva riscontrato il discostamento del reddito dichiarato da F.A., per l'anno 2004, da quello determinato mediante applicazione degli studi di settore, l'Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza, indicata in epigrafe, con la quale la Commissione Tributaria Regionale della Campania ne aveva rigettato l'appello avverso la decisione di primo grado la quale, in parziale accoglimento del ricorso del contribuente, aveva rideterminato i ricavi accertati e ridotto al minimo le sanzioni.
In particolare, il Giudice di appello, accogliendo l'appello incidentale del contribuente, rilevava che, nel caso di specie, non erano state contestate irregolarità contabili e non erano stati forniti elementi ulteriori rappresentativi della conferma di non congruità ed antieconomicità mentre il contribuente aveva eccepito una (verosimile) crisi di settore e, soprattutto, la mancanza di motivazione nell'avviso di accertamento circa le origini e la causa dell'intrapreso accertamento presuntivo.
Il ricorso è affidato ad unico motivo.
Il contribuente resiste con controricorso.
A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c. è stata fissata l'adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti.
Diritto
1.Con l'unico motivo -rubricato: violazione e / o falsa applicazione del D.L. n. 331 del 1993, art. 62 sexies e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d) in combinato disposto con l'art. 2967 c.c. - si censura la sentenza impugnata per avere ritenuto l'illegittimità dell'avviso di accertamento, laddove, a fronte della non congruità ed antieconomicità risultante dall'applicazione dello studio di settore ed essendo stato invitato il contribuente al contraddittorio, nessun altro onere incombeva all'Ufficio.
1.1. La censura, ammissibile, è anche fondata. Nella specifica materia, infatti, questa Corte ha chiarito che la procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è "ex lege" determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli "standard" in sè considerati - meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività - ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell'accertamento, con il contribuente. In tale sede, quest'ultimo ha l'onere di provare, senza limitazione alcuna di mezzi e di contenuto, la sussistenza di condizioni che giustificano l'esclusione dell'impresa dall'area dei soggetti cui possono essere applicati gli "standards" o la specifica realtà dell'attività economica nel periodo di tempo in esame, mentre la motivazione dell'atto di accertamento non può esaurirsi nel rilievo dello scostamento, ma deve essere integrata con la dimostrazione dell'applicabilità in concreto dello "standard" prescelto e con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente. L'esito del contraddittorio, tuttavia, non condiziona l'impugnabilità dell'accertamento, potendo il giudice tributario liberamente valutare tanto l'applicabilità degli "standards" al caso concreto, da dimostrarsi dall'ente impositore, quanto la controprova offerta dal contribuente che, al riguardo, non è vincolato alle eccezioni sollevate nella fase del procedimento amministrativo e dispone della più ampia facoltà, incluso il ricorso a presunzioni semplici, anche se non abbia risposto all'invito al contraddittorio in sede amministrativa, restando inerte. (cfr. Cass. S.U. 26635/2009, Cass. 12558/2010, Cass. 12428/2012, Cass. 23070/2012). In termini di onere della prova, poi, nella citata sentenza delle Sezioni unite, si è affermato, che "l'onere della prova (...) è così ripartito: a) all'ente impositore fa carico la dimostrazione dell'applicabilità dello standard prescelto al caso concreto oggetto dell'accertamento;
b) al contribuente (...) fa carico la prova della sussistenza di condizioni che giustificano l'esclusione dell'impresa dall'area dei soggetti cui possano essere applicati gli standard o della specifica realtà dell'attività economica nel periodo di tempo cui l'accertamento si riferisce".
In particolare, poi, in ordine all'irrilevanza della mancata produzione da parte dell'Agenzia delle Entrate di elementi ulteriori a conferma della non congruità ed antieconomicità risultanti dallo studio di settore appare sufficiente richiamarsi ai precedenti di questa Corte (ord.n.457/2014; sentenze n.ri 5977/2007 e 26919/2006).
3. Alla luce dei superiori principi la sentenza impugnata nell'addossare ulteriori incombenti probatori all'Amministrazione finanziaria, pur avendo questa invitato, senza esito, il contribuente al contraddittorio - appare manifestatamente erronea.
4. Ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata con rinvio al Giudice di merito il quale, adeguandosi ai superiori principi, provvederà al riesame ed a regolare le spese di questo giudizio.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 27 aprile 2016.
Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2016
LaPrevidenza.it, 06/06/2016