venerdì, 11 ottobre 2024

Dichiarazione 730 precompilata: risposte a quesiti vari

Agenzia Entrate, Circolare 7.7.2015 n. 26/E

 

Circolare n. 26 /E

Roma, 07/07/2015



 OGGETTO: Dichiarazione 730 precompilata ­ Risposte a quesiti formulati nel corso dell'evento "Forum 730" Il Sole24ore e chiarimenti in ordine alla proroga recata dal DPCM 26 giugno 2015 



 SOMMARIO 1. Rettifica della dichiarazione presentata on line ............................................................................................ 5

2. 730 precompilato accettato senza l'indicazione di un reddito ...................................................................... 5

3. Presentazione della dichiarazione senza l'indicazione del numero dei giorni di lavoro dipendente o di pensione ............................................................................................................................................................. 6

4. Conservazione della documentazione da parte del contribuente ................................................................. 7

5. Rettifica della dichiarazione per scegliere di rateizzare il debito ................................................................. 7

6. Difformità tra la dichiarazione trasmessa e quella autocompilata ............................................................... 8

7. Delega per l'accesso alla dichiarazione precompilata ................................................................................ 9

8. Utilizzo del modello 730 in presenza di investimenti in imprese start-up .................................................... 9

9. Mancata presentazione del quadro RW - Responsabilità del soggetto che ha apposto il visto di conformità ......................................................................................................................................................................... 10

10. Riporto del credito ridotto in sede di controllo automatizzato - Responsabilità del soggetto che ha apposto il visto di conformità .......................................................................................................................... 11

11. Contributi di previdenza complementare dedotti due volte per errore commesso dal sostituto d'imposta nella compilazione della Certificazione Unica................................................................................................ 11

12. Utilizzo del modello 730 in presenza di redditi derivanti dalla partecipazione in società di persone...... 12

13. Rettifica della dichiarazione a seguito della ricezione di una nuova Certificazione Unica recante una ritenuta inferiore ............................................................................................................................................. 13

14. Termine per la trasmissione telematica delle Certificazioni Uniche contenenti esclusivamente redditi non dichiarabili mediante il modello 730............................................................................................................... 13

15. Verifiche dei Caf/professionisti in caso di spese che fruiscono della detrazione del 50 per cento o del 65 per cento effettuate dal comodatario ............................................................................................................... 14

16. Determinazione del reddito del familiare a carico in presenza di immobili assoggettati all'Imu ............ 14

17. Compilazione on line del modello 730 ­ Rilevanza del bonus di 80 euro in presenza di oneri deducibili 15

18. Certificazioni Uniche rilasciate dall'Inps e relative a prestazioni a sostegno del reddito ­ Assenza del numero dei giorni di durata del rapporto di lavoro ........................................................................................ 16

19. Assenza nella dichiarazione di un reddito di lavoro autonomo certificato informalmente ....................... 17

20. Modello 730 rettificativo trasmesso nei termini ........................................................................................ 18  

21. Modalità di versamento delle sanzioni in caso di presentazione di modello 730 rettificativo o di comunicazione ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 175 del 2014 .............................................. 18

22. Proroga del termine di trasmissione della dichiarazione ......................................................................... 19

23. Termine per la ritrasmissione delle dichiarazioni scartate ....................................................................... 19 


PREMESSA Con la presente circolare si forniscono chiarimenti su questioni interpretative formulate nel corso dell'evento "Forum 730" Il Sole24ore, riguardanti la dichiarazione dei redditi precompilata introdotta dal decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, che l'Agenzia delle entrate rende disponibile, in via telematica, entro il 15 aprile di ogni anno, ai titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere a), c) c-bis), d), g), con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, i) ed l), del Testo unico delle imposte sui redditi.

Si forniscono, inoltre, chiarimenti in ordine alla proroga recata dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 6 luglio 2015, in relazione all'attività di assistenza fiscale per l'anno in corso.

 1. Rettifica della dichiarazione presentata on line  Un contribuente modifica la dichiarazione, la integra e la accetta, ad  esempio il 30 giugno 2015. Poi si accorge di aver dimenticato di inserire un  reddito derivante da una collaborazione occasionale. Può rimediare entro  il 7 luglio senza dover presentare una dichiarazione integrativa?

Fino al 29 giugno il contribuente aveva la possibilità di correggere la  dichiarazione inviata tramite l'applicazione web disponibile sul sito internet  dell'Agenzia delle entrate, presentando una nuova dichiarazione on line  sostitutiva di quella già inviata. Il termine era anticipato al 21 giugno 2015 per  i contribuenti senza sostituto d'imposta e con saldo a debito. A partire dal 30  giugno, per correggere eventuali errori, occorre presentare un modello 730  integrativo ad un Caf o a un professionista abilitato, entro il 25 ottobre, oppure  un modello Unico correttivo nei termini o integrativo.

Nel caso specifico, trattandosi di una correzione che comporta un maggior  debito o un minor credito, è necessario presentare il Modello Unico, correttivo  o integrativo.

2. 730 precompilato accettato senza l'indicazione di un reddito  Un contribuente accetta una dichiarazione che non contiene un reddito  per il quale il sostituto d'imposta non ha inviato la Certificazione Unica.  In questo caso, quali sanzioni rischia il contribuente e quali il sostituto  d'imposta?

Al riguardo, si segnala che il contribuente ha l'obbligo di dichiarare i redditi  percepiti.

Nel caso di accettazione della dichiarazione senza modifiche direttamente da  parte del contribuente o tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza  fiscale, la circolare 11/E del 2015 ha chiarito che l'esclusione dal controllo  formale, opera esclusivamente sugli oneri indicati nella dichiarazione  precompilata forniti dai soggetti terzi all'Agenzia delle entrate (per il 2015 si  tratta degli interessi passivi sui mutui, dei premi assicurativi e dei contributi  previdenziali).  

Pertanto, in questi casi, il controllo formale potrà riguardare i dati comunicati  dai sostituti d'imposta mediante la Certificazione Unica.

Allo stesso tempo, nel caso in cui un reddito non viene indicato nella  dichiarazione precompilata a causa della mancata trasmissione della  Certificazione Unica da parte del sostituto d'imposta, il contribuente dovrà  integrare la dichiarazione precompilata. In caso contrario, sarà soggetto al  controllo da parte dell'Agenzia delle entrate per dichiarazione infedele.

Per quanto riguarda la responsabilità del sostituto d'imposta , è prevista una  sanzione di 100 euro per ogni certificazione errata, o trasmessa tardivamente o  non trasmessa.

3. Presentazione della dichiarazione senza l'indicazione del numero dei giorni di lavoro dipendente o di pensione  Un contribuente nel 2014 ha percepito redditi di lavoro dipendente e di  pensione. Il modello precompilato chiude erroneamente a debito perché  non considera le detrazioni per lavoro dipendente e il bonus Irpef. Il  contribuente accetta la dichiarazione. Come può rimediare all'errore? Se  si accorge dell'errore solo dopo aver pagato le maggiori imposte, come può  chiederne la restituzione?

L'assenza, nel 730 precompilato, dei giorni per i quali spettano le detrazioni di  lavoro dipendente e pensione in presenza di più Certificazioni Uniche  (derivante dalla difficoltà nel determinare in via automatica il numero dei  giorni nel caso di più rapporti di lavoro con periodi in parte sovrapposti) è stata  segnalata ai singoli contribuenti con un apposito avviso nell'applicazione web  del 730 precompilato. Qualora il contribuente abbia comunque inviato il  modello 730 senza indicare i giorni e non lo abbia corretto presentando un 730  sostitutivo entro il 29 giugno, riportando i giorni di detrazione e quindi  vedendosi riconosciuti, se spettanti, bonus Irpef e detrazioni di lavoro  dipendente o pensione, può rettificare la dichiarazione utilizzando gli strumenti  ordinari, quindi presentando entro il 25 ottobre un modello 730 integrativo a un  Caf o a un professionista abilitato (in tal caso le maggiori imposte versate  saranno rimborsate direttamente dal datore di lavoro entro il mese di dicembre)  oppure presentando un modello Unico entro il 30 settembre 2015  (dichiarazione correttiva nei termini) oppure entro il termine previsto per la presentazione del modello Unico relativo all'anno successivo (dichiarazione  integrativa a favore). Nel caso di presentazione del Modello Unico, il  contribuente potrà scegliere se chiedere il rimborso all'Agenzia o utilizzare in  compensazione l'eccedenza d'imposta oppure riportarla nella dichiarazione dei  redditi del prossimo anno.

4. Conservazione della documentazione da parte del contribuente  Un contribuente modifica e integra la dichiarazione precompilata via  internet senza l'intervento di un intermediario. Quanto tempo deve  conservare i documenti giustificativi?

La circolare 11/E del 2015 ha chiarito che nell'ipotesi di presentazione della  dichiarazione precompilata con modifiche e o integrazioni che incidono sulla  determinazione del reddito o dell'imposta direttamente da parte del  contribuente o tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale:

· il controllo documentale viene effettuato anche sui dati relativi agli oneri  indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi  (interessi passivi, premi assicurativi e contributi previdenziali);

· viene applicato il controllo preventivo sulle detrazioni per carichi di  famiglia in caso di rimborso superiore a 4.000 euro, anche se  quest'ultimo è determinato da eccedenze d'imposta.

Si segnala, inoltre, che resta in capo al contribuente il controllo dei requisiti  soggettivi che danno diritto alle agevolazioni.

Pertanto, è opportuno che la documentazione alla base della dichiarazione sia  conservata dal contribuente per il periodo previsto dall'articolo 43 del decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, fino al 31 dicembre  del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

5. Rettifica della dichiarazione per scegliere di rateizzare il debito  Un contribuente con sostituto d'imposta tenuto all'effettuazione dei  conguagli accetta la dichiarazione precompilata, con imposta a debito,  senza optare per la rateazione. Può tornare sui propri passi e scegliere di  rateizzare il pagamento? E, se sì, come?  Il contribuente che presenta il modello 730 può chiedere la suddivisione in rate  mensili, di uguale importo, delle somme dovute a titolo di saldo, primo acconto  Irpef e cedolare secca, addizionale comunale e regionale Irpef, acconto  dell'addizionale comunale e acconto del 20 per cento su alcuni redditi soggetti  a tassazione separata. In tal caso, il contribuente deve indicare nel rigo F6 del  modello 730 il numero delle rate, da un minimo di due a un massimo di cinque  (massimo quattro per i pensionati), in cui intende frazionare il debito: il  sostituto d'imposta calcolerà gli interessi dovuti per la rateizzazione, pari allo  0,33 per cento mensile. Sulla base del numero di rate indicato dal contribuente  e riportato nel modello 730-4 (comunicazione del risultato contabile al  sostituto d'imposta), il sostituto già a partire dal mese di luglio procede ad  effettuare il conguaglio. Pertanto, il contribuente che abbia accettato la  dichiarazione precompilata senza effettuare l'opzione per la rateazione poteva  operare tale scelta solo presentando un modello 730 sostitutivo entro il 29  giugno.

 6. Difformità tra la dichiarazione trasmessa e quella autocompilata  Un contribuente consegna a un intermediario un modello 730 cartaceo  compilato in ogni sua parte, compresi i documenti giustificativi, per la  trasmissione alle Entrate. L'intermediario, per errore materiale nella  digitazione dei dati nel computer, omette di inserire un reddito nella  dichiarazione. Chi risponderà dell'errore?

Il rilascio del visto di conformità non implica il riscontro della correttezza degli  elementi reddituali indicati dal contribuente (ad esempio, l'ammontare dei  redditi fondiari, dei redditi diversi e delle relative spese di produzione), salvo  l'ammontare dei redditi da lavoro dichiarati nel modello 730 che deve  corrispondere a quello esposto nelle Certificazioni Uniche.

Il contribuente è tenuto ad effettuare il controllo sui dati che ha indicato in  dichiarazione, mentre il Caf/professionista è tenuto al controllo della  documentazione rilevante ai fini del visto di conformità e al calcolo corretto  delle imposte sulla base dei dati dichiarati.

Successivamente il soggetto che presta l'assistenza consegna all'assistito la  dichiarazione elaborata.  

Pertanto, il contribuente ha l'obbligo di integrare la dichiarazione nel caso in  cui un reddito correttamente indicato nella dichiarazione autocompilata non è  stato poi riportato nella dichiarazione elaborata dal Caf/professionista. In caso  contrario, il contribuente sarà soggetto al controllo da parte dell'Agenzia delle  entrate per dichiarazione infedele, ma potrà rivalersi sul Caf/professionista per  le sanzioni nel caso in cui ritenga che la responsabilità possa essere attribuita al  soggetto che ha prestato l'assistenza.

7. Delega per l'accesso alla dichiarazione precompilata  La delega del contribuente al sostituto, a un Caf o a un intermediario, per  scaricare dal sito delle Entrate il 730 precompilato, può essere pluriennale  o fino a revoca o deve essere predisposta annualmente? È sufficiente un'e-  mail del contribuente?  La delega per l'accesso alla dichiarazione precompilata ha validità annuale e  può essere conferita, unitamente a una copia del documento di identità del  delegante, sia in formato cartaceo che in formato elettronico. La delega può  essere sottoscritta elettronicamente, nel rispetto delle regole tecniche adottate ai  sensi dell'art. 71 del Codice dell'Amministrazione digitale ( decreto legislativo  7 marzo 2005, n. 82). Pertanto è necessario che il delegante si identifichi,  attraverso le credenziali rilasciate dalla sua azienda per l'accesso alla rete  interna ovvero attraverso una firma avanzata, qualificata o digitale, a meno che  non si tratti di una casella di posta elettronica certificata con identificazione del  titolare (la cosiddetta PEC-ID).

8. Utilizzo del modello 730 in presenza di investimenti in imprese start-up  La detrazione per investimenti in start up di cui al rigo RP80 di Unico PF  è incompatibile con la presentazione del modello 730, atteso che in  quest'ultimo la detrazione non è presente?

L'articolo 29 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 consente, per gli anni  dal 2013 al 2016, ai soggetti passivi Irpef che effettuano investimenti in  imprese start-up innovative di portare in detrazione una parte della somma  versata.  Il meccanismo di fruizione di questa agevolazione risulta particolarmente  articolato in quanto richiede di considerare numerosi elementi (si distingue, ad esempio, investimento diretto o tramite organismi di investimento collettivo,  start up innovativa con detrazione al 19% o a vocazione sociale o in ambito  energetico con detrazione al 25%), individuare l'ammontare della detrazione  che può essere fruita nell'anno (investimento massimo detraibile pari a  500.000 euro), determinare l'eventuale importo residuo da riportare negli anni  successivi (in caso mancata fruizione per incapienza) e monitorare nelle  prossime dichiarazioni l'ammontare dei residui maturati nei diversi anni,  verificando che la detrazione sia fruita entro il terzo anno e inibendone la  fruizione in caso di decadenza (cessione dell'investimento prima di due anni).  Pertanto, considerato che il modello 730 è uno strumento dichiarativo  semplificato destinato a dipendenti e pensionati, la detrazione per investimenti  in start up è stata inclusa solo nel modello Unico e quindi può essere fruita  esclusivamente presentando quest'ultimo modello.

 9. Mancata presentazione del quadro RW - Responsabilità del soggetto che ha apposto il visto di conformità

Se un contribuente presenta il modello 730 correttamente ma dimentica di  presentare il quadro RW per un conto corrente estero che andrebbe  indicato sia per il monitoraggio che per il versamento dell'Iva fe ci sono  conseguenze sull'intermediario (Caf o professionista) che ha vistato il  modello?

Il quadro RW deve essere presentato se il contribuen te, nell'anno precedente,  ha detenuto investimenti all'estero o attività estere di natura finanziaria. Inoltre,  il quadro RW deve essere presentato dai contribuenti proprietari o titolari di  altro diritto reale su immobili situati all'estero o che possiedo no attività  finanziarie all'estero per il calcolo delle relative imposte dovute (Ivie e Ivafe).

Chi utilizza il modello 730, deve presentare il quadro RW insieme al  frontespizio del modello Unico Persone fisiche 2015, nei modi e nei termini  previsti per la presentazione dello stesso modello.

Si fa presente che il visto di conformità sul modello 730 non rileva ai fini degli  adempimenti dichiarativi relativi al quadro RW e, pertanto, le sanzioni per  l'omessa o tardiva presentazione di questo quadro non possono essere imputate  al soggetto che ha apposto il visto sul modello 730.

10. Riporto del credito ridotto in sede di controllo automatizzato - Responsabilità del soggetto che ha apposto il visto di conformità

Un contribuente presenta il modello 730 tramite un Caf/professionista,  riportando un credito del periodo precedente (da modello Unico).  Successivamente, questo credito si rivela in parte errato perché l'Ufficio  (in sede di controllo del modello Unico) scopre che parte degli acconti qui  indicati (e relativi all'anno precedente) non erano stati versati. In questo  caso cosa succede in sede di controllo formale del modello 730? Ci sono  conseguenze sull'intermediario che ha vistato il modello 730 del periodo  successivo? Si chiede di chiarire meglio quali controlli è tenuto ad  effettuare l'intermediario quando nel modello 730 viene riportato un  credito proveniente dalla dichiarazione precedente (non vistata dal  medesimo intermediario).

Se il contribuente ha trasmesso, tramite un intermediario, una dichiarazione dei  redditi nella quale sia stato riportato un credito derivante dal periodo  precedente che, a seguito di un successivo controllo ai sensi dell'art. 36 bis del  d. P.R. n. 600 del 1973, sia stato rilevato in parte errato a causa dell'omesso  versamento degli acconti relativi all'anno precedente, non si rilevano profili di  responsabilità in capo all'intermediario che abbia apposto il visto di  conformità. Quest'ultimo, infatti, è tenuto a verificare esclusivamente i  versamenti dell'anno in corso e l'eccedenza a credito risultante dalla  dichiarazione relativa al periodo d'imposta precedente.  Si precisa che, se al momento dell'elaborazione della dichiarazione  precompilata la dichiarazione relativa all'anno precedente è stata già liquidata,  nel 730 precompilato vengono inseriti i dati che risultano a seguito della  liquidazione automatizzata. Quindi, nel caso in esame, nel 730 precompilato  viene riportata l'eccedenza derivante dall'anno precedente, già diminuita degli  acconti non versati.

11. Contributi di previdenza complementare dedotti due volte per errore commesso dal sostituto d'imposta nella compilazione della Certificazione Unica

Nel 730 di un contribuente che ha aderito a un fondo complementare di  previdenza, i contributi extra trattenuti dal datore in busta paga sono  indicati come "non esclusi" dall'imponibile anziché come "già esclusi".  
Essi, quindi, vengono dedotti due volte per un errore del sostituto  d'imposta. Il controllo formale applicherà l'imposta e la sanzione al  contribuente o al Caf/professionista che ha vistato il modello 730 errato?

In questo caso è esclusa la responsabilità del Caf o professionista che ha  apposto il visto di conformità in quanto l'intermediario, nel verificare la  documentazione esibita dal contribuente, non entra nel merito di quanto  dichiarato dal sostituto d'imposta con la Certificazione Unica.

La responsabilità ricade sul contribuente che potrà, eventualmente, rivalersi sul  sostituto d'imposta, per l'importo delle sanzioni. Al sostituto è applicabile,  inoltre, la sanzione di 100 euro introdotta dal decreto legislativo 21 novembre  2014, n. 175 per la trasmissione di una certificazione errata.

12. Utilizzo del modello 730 in presenza di redditi derivanti dalla partecipazione in società di persone

Un pensionato, che è socio di una società di persone in liquidazione e con  redditi negativi, può presentare il modello 730?

Com'è noto i redditi prodotti dalle società di persone, residenti nel territorio  dello Stato, sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla effettiva  percezione, proporzionalmente alla loro quota di partecipazione agli utili,  secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 1, del Tuir (c.d. "principio di  trasparenza"). Pertanto, il reddito conseguito dall'organismo sociale nel  periodo d'imposta è direttamente e proporzionalmente riferito ai soci o  partecipanti, poiché si configura quale reddito di partecipazione, ed è tassato in  capo agli stessi.  Anche le perdite prodotte dalle società di persone vanno attribuite secondo il  c.d. "principio di trasparenza" (art. 8, comma 2, del Tuir).  Ciò premesso, come precisato nelle istruzioni per la compilazione del modello  730/2015, "devono presentare il modello Unico Persone fisiche 2015 e non  possono utilizzare il modello 730 precompilato o ordinario i contribuenti  che... nel 2014 hanno percepito... redditi d'impresa, anche in forma di  partecipazione." Pertanto, il socio (anche se pensionato) di una società di  persone anche con redditi negativi e in liquidazione, non può presentare il  Modello 730, ma deve esporre i redditi (o le perdite) di partecipazione in società di persone nel modello Unico Persone Fisiche e, in particolare, nel  quadro RH.

13. Rettifica della dichiarazione a seguito della ricezione di una nuova Certificazione Unica recante una ritenuta inferiore  Dopo la presentazione di una dichiarazione precompilata e accettata senza  modifiche, emerge da una nuova Certificazione Unica del sostituto  d'imposta che quella precedente era errata, poiché indicava una ritenuta  maggiore rispetto a quella realmente subita. Cosa rischia il contribuente e  cosa può fare per rimediare?

Qualora l'errore sia stato rilevato dopo il 29 giugno 2015, il contribuente è  tenuto a correggere la dichiarazione utilizzando gli strumenti ordinari. In  particolare, nel caso descritto, trattandosi di una rettifica che comporta un  minor credito o un maggior debito, il contribuente deve presentare il modello  Unico 2015 Persone fisiche:  entro il 30 settembre 2015 (dichiarazione correttiva nei termini);  entro il termine previsto per la presentazione del Modello Unico relativo  all'anno successivo (dichiarazione integrativa).  Il contribuente è tenuto anche al contestuale pagamento della maggiore  imposta, compresa la differenza rispetto all'importo del credito risultante dal  modello 730 che verrà comunque rimborsato dal sostituto d'imposta, dei  relativi interessi e delle sanzioni, in relazione alle quali si applicano le  disposizioni previste in materia di ravvedimento operoso.

 14. Termine per la trasmissione telematica delle Certificazioni Uniche contenenti esclusivamente redditi non dichiarabili mediante il modello 730

Qual è il termine per la trasmissione telematica delle Certificazioni Uniche  contenenti esclusivamente redditi non dichiarabili mediante il modello 730  (comunicato stampa 12 febbraio 2015)?

Con il comunicato stampa del 12 febbraio 2015 e con la circolare n. 6/E del 19  febbraio 2015, paragrafo 2.9, l'Agenzia delle entrate ha chiarito che, per il  primo anno, le Certificazioni Uniche contenenti esclusivamente redditi non  dichiarabili mediante il modello 730 (come i redditi di lavoro autonomo non occasionale) possono essere inviate anche dopo il 7 marzo 2015, senza  applicazione di sanzioni. Si ritiene che queste certificazioni debbano essere  trasmesse in via telematica all'Agenzia delle entrate entro il termine previsto  per la presentazione del modello 770 Semplificato.

15. Verifiche dei Caf/professionisti in caso di spese che fruiscono della detrazione del 50 per cento o del 65 per cento effettuate dal comodatario

Il Caf/professionista che vista il modello 730 di un comodatario di  immobili che ha sostenuto spese che fruiscono della detrazione del 50 per  cento o del 65 per cento deve verificare la registrazione del contratti di  comodato? E la sussistenza del consenso del proprietario ai lavori?

Con il provvedimento del 2 novembre 2011 è stata individuata la  documentazione da conservare ed esibire a richiesta dell'Agenzia delle entrate  in caso di richiesta delle agevolazioni per ristrutturazioni edilizie. Tra i  documenti da conservare rientra, in caso di lavori effettuati dal detentore  dell'immobile, se diverso dai familiari conviventi, una dichiarazione del  possessore di consenso all'esecuzione dei lavori.

Per quanto riguarda la registrazione, se i lavori sono effettuati dal conduttore o  comodatario, nel modello devono essere indicati, oltre ai dati catastali  identificativi dell'immobile anche gli estremi di registrazione del contratto di  locazione o di comodato. Pertanto il Caf/professionista è tenuto al controllo del  contratto e della relativa registrazione.

16. Determinazione del reddito del familiare a carico in presenza di immobili assoggettati all'Imu

L'Agenzia può confermare che nel reddito complessivo del familiare, che  non deve superare i 2.840,51 euro per essere considerato fiscalmente a  carico, non è da computare la rendita catastale riferita all'abitazione  principale e sue pertinenze (come pure di eventuali altri immobili non  locati e situati in comuni diversi da quello in cui si trova l'abitazione  principale da questi posseduti), dato l'effetto sostitutivo Imu (circolare  5/E/2013)? L'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 dispone  che l'Imu sostituisce, per la componente immobiliare, l'Irpef e le addizionali  dovute in relazione ai redditi fondiari riferiti ai beni non affittati o locati  soggetti ad Imu.  L'effetto sostitutivo dell'Imu, meglio definito dalla circolare n. 5/E dell'11  marzo 2013, con la conseguente esclusione dalla base imponibile Irpef, incide,  quindi, anche sulla determinazione del reddito complessivo del familiare, che  non deve superare i 2.840,51 euro per essere considerato fiscalmente a carico.  Di conseguenza, il reddito complessivo di quest'ultimo deve essere calcolato  senza tener conto della rendita catastale relativa agli immobili da questi  posseduti e non locati qualora gli stessi siano soggetti ad Imu (e siano situati in  un comune diverso da quello in cui si trova l'abitazione principale) .  Diversamente, il reddito dei fabbricati adibiti ad abitazione principale e relative  pertinenze, in quanto immobili per i quali non è dovuta l'Imu per l'anno 2014,  va computato ai fini del calcolo del reddito complessivo del familiare. In  quest'ultimo caso, tuttavia, ai fini della tassazione Irpef, spetta una deduzione  dal reddito pari all'ammontare della rendita catastale dell'unità immobiliare  adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze (art. 10, comma 3-  bis, del Tuir).  Infine, qualora l'immobile adibito ad abitazione principale sia classificato nelle  categorie catastali A/1, A/8, A/9 (appartamenti di lusso, castelli, ville, ecc.),  l'Imu continua ad essere dovuta e, quindi, il relativo reddito non confluisce nel  reddito complessivo del familiare in virtù dell'effetto sostitutivo dell'Imu.

 17. Compilazione on line del modello 730 ­ Rilevanza del bonus di 80 euro in presenza di oneri deducibili

Inserendo i dati nel 730 precompilato fornito dall'Agenzia delle entrate in  qualità di contribuente ho diminuito la base imponibile del mio reddito da  dipendente in quanto ho indicato degli oneri deducibili. Nell'anno 2014 ho  percepito il bonus di 80 euro su un imponibile più alto rispetto a quello ora  determinato in fase di 730. Nel prospetto di liquidazione il software  dell'Agenzia delle entrate non provvede a ricalcolare il bonus di 80 euro  sulla nuova base imponibile, è corretto? Se non fosse corretto come posso  intervenire visto che mi sembra di aver capito che solo un professionista  può rideterminare il calcolo (anche se la formula matematica è nota)  mentre il contribuente no. 

Anzitutto si rappresenta che, se il contribuente presenta il modello 730, chi  presta l'assistenza fiscale (o il software dell'Agenzia delle entrate in caso di  presentazione "diretta") calcola l'ammontare del bonus spettante tenendo conto  di tutti i redditi dichiarati e lo indica nel prospetto di liquidazione che rilascia  al contribuente dopo aver effettuato il calcolo delle imposte.  Pertanto, se il datore di lavoro non ha erogato, in tutto o in parte, il bonus Irpef,  chi presta l'assistenza fiscale riconosce l'ammontare spettante con il 730.  Se, invece, dal calcolo effettuato il bonus risulta, in tutto o in parte, non  spettante, l'ammontare riconosciuto dal datore di lavoro in mancanza dei  presupposti viene recuperato con il 730.  Per quanto riguarda il caso in esame, si evidenzia che con la circolare n. 8/E  del 28 aprile 2014 l'Agenzia delle entrate ha chiarito che il reddito  complessivo rilevante ai fini del riconoscimento del bonus Irpef è considerato  al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione princ ipale e  delle relative pertinenze, come previsto dal comma 6-bis dell'art. 13 del Tuir.  Nel caso descritto, il calcolo del software dell'Agenzia delle entrate è corretto  poiché per determinare l'ammontare del bonus Irpef spettante non rilevano gli  oneri deducibili sostenuti dal contribuente.

 18. Certificazioni Uniche rilasciate dall'Inps e relative a prestazioni a sostegno del reddito ­ Assenza del numero dei giorni di durata del rapporto di lavoro

In alcuni casi le Certificazioni Uniche rilasciate dall'Inps e relative a  prestazioni a sostegno del reddito (ad esempio Cig) non riportano il  numero dei giorni di durata del rapporto di lavoro per i quali il  percipiente ha diritto alle detrazioni di cui all'articolo 13, comma 1, del  Tuir (punto 6) pur in presenza dell'indicazione del periodo di lavoro  (punti 8 e 9) oppure non vi è coerenza tra il numero dei giorni e il periodo  di lavoro indicati. Si chiede come compilare il 730 anche ai fini del visto di  conformità.  In base alle istruzioni per la compilazione della Certificazione Unica, in  relazione ai punti 6 e 7 (numero dei giorni per i quali spettano le detrazioni per  redditi derivanti da lavoro dipendente e da pensione), il sostituto d'imposta  deve comunque indicare il numero dei giorni, anche nelle ipotesi in cui il  contribuente abbia richiesto la non applicazione delle detrazioni a lui spettanti.  I punti 8 e 9 della Certificazione Unica (rispettivamente, data di inizio e data di  cessazione del rapporto di lavoro) sono richiesti per il controllo sui diversi  rapporti intercorsi anche per individuare eventuali sovrapposizioni e, quindi, in  linea generale, questi dati non rilevano ai fini dell'individuazione dei giorni  utili per la determinazione delle detrazioni che devono sempre essere indicati  nei corrispondenti campi 6 e 7.  La circolare n. 7/E del 2015 ha chiarito che, tra i controlli che il soggetto che  appone il visto di conformità deve effettuare, rientra la verifica che le  detrazioni d'imposta non siano eccedenti i limiti previsti dalla legge e sussista  la corrispondenza tra le risultanze dei dati della dichiarazione e la relativa  documentazione esibita.  Ne deriva che, in presenza di Certificazioni Uniche che presentano  incongruenze tra il numero dei giorni di lavoro (campi 6 e 7) e il periodo di  lavoro (campi 8 e 9), nel modello 730 occorre sempre riportare il numero dei  giorni (campi 6 e 7) non tenendo conto di quanto emerge dai dati del periodo  (campi 8 e 9).  L'Inps, nelle ipotesi di erogazioni di prestazioni a sostegno del reddito, non  indica il dato relativo ai giorni se lo stesso non è stato comunicato dal datore di  lavoro. Questa situazione può derivare da una ulteriore Certificazione Unica  rilasciata dall'azienda con i giorni di detrazione valorizzati. In queste ipotesi,  nel 730 occorre riportare il dato indicato in quest'ultima Certificazione Unica.  Tuttavia, qualora si verifichi l'ipotesi in cui il contribuente sia in possesso di  una sola Certificazione Unica rilasciata dall'Inps senza indicazione di giorni e  in presenza dell'indicazione del periodo di lavoro, per il primo anno di avvio  sperimentale della dichiarazione precompilata, nel modello 730 va indicato il  numero dei giorni per i quali spettano le detrazioni desumendoli dal periodo  indicato.  Nell'ipotesi di Certificazione Unica relativa a indennità di mobilità, anche in  presenza di altre certificazioni, tenuto conto che l'erogazione dell'indennità  avviene in caso di cessazione del rapporto di lavoro, in assenza del numero dei  giorni nel punto 6 e in presenza dell'indicazione del periodo di lav oro, nel 730  va indicato il numero dei giorni per i quali spettano le detrazioni desumendoli  dal periodo indicato nella Certificazione Unica relativa all'indennità di  mobilità. Resta fermo che il numero complessivo dei giorni non può superare  365.

 19. Assenza nella dichiarazione di un reddito di lavoro autonomo certificato informalmente

Qualora nella dichiarazione precompilata non è ricompreso un reddito di  lavoro autonomo ma il contribuente è in possesso di una certificazione che  non rispetta i requisiti formali approvati con il provvedimento del 15  gennaio 2015, il Caf è tenuto ad indicare il reddito e scomputare le relative  ritenute se dai dati indicati nella certificazione si può desumere che la  tipologia di reddito appare dichiarabile nel modello 730?  
Nell'ipotesi di certificazioni di lavoro autonomo rilasciate in forma libera e  non trasmesse all'Agenzia delle entrate ai fini della predisposizione della  dichiarazione precompilata, si ritiene che i dati desunti dalla certificazione,  ancorché redatta informalmente, debbano essere riportati in dichiarazione, nel  caso in cui dalla certificazione emerga che il reddito rientra tra quelli che  possono essere dichiarati con il modello 730.

 20. Modello 730 rettificativo trasmesso nei termini

Si chiede di conoscere se il modello 730 rettificativo (o l'apposita  comunicazione) possa essere trasmesso anche prima della scadenza del  termine per la trasmissione del modello 730 e se, in questo caso, siano  dovute o meno le sanzioni per visto infedele.  Il decreto legislativo n. 175 del 2014 prevede che in caso di presentazione di  dichiarazione rettificativa entro il 10 novembre per eliminare errori derivanti  da un visto di conformità infedele, il Caf è tenuto al pagamento di una somma  pari all'importo della sola sanzione.  La sanzione è ridotta nella misura prevista dall'articolo 13, comma 1, lettera b),  del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se il versamento è effettuato  entro il 10 novembre.  Si ritiene che la sanzione non si applichi nel caso in cui la trasmissione del  modello 730 rettificativo o di comunicazione ai sensi dell'articolo 6 del decreto  legislativo 175 del 2014 sia effettuata entro il termine previsto ordinariamente  per l'invio del modello 730. Per il 2015, tenuto conto della proroga prevista dal  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 2015, pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 6 luglio 2015, in relazione all'attività di  assistenza fiscale per l'anno in corso, il termine per la trasmissione delle  dichiarazioni in rettifica senza applicazione di sanzioni deve considerarsi il 23  luglio 2015, purché siano rispettate le condizioni previste dallo schema di  decreto.

 21. Modalità di versamento delle sanzioni in caso di presentazione di modello 730 rettificativo o di comunicazione ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 175 del 2014

Si chiede di conoscere come effettuare il versamento delle sanzioni a carico  del Caf in caso di presentazione di modello 730 rettificativo o di  comunicazione ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 175 del  2014.  
Il decreto legislativo n. 175 del 2014 prevede che in caso di presentazione di  dichiarazione rettificativa entro il 10 novembre per eliminare errori derivanti  da un visto di conformità infedele, il Caf è tenuto al pagamento di una somma  pari all'importo della sola sanzione.  La sanzione è ridotta nella misura prevista dall'articolo 13, comma 1, lettera b),  del decreto legislativo n. 472 del 1997, se il versamento è effettuato entro la  stessa data del 10 novembre.  Per il versamento della sanzione, il Caf/professionista deve utilizzare il  modello F24 e indicare i propri dati anagrafici e il codice fiscale del  contribuente nel rigo "Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o  curatore fallimentare", indicando il "Codice Identificativo" e il codice tributo  in corso di istituzione.

 22. Proroga del termine di trasmissione della dichiarazione

Si chiede di conoscere il termine per la presentazione del 730 direttamente  all'Agenzia delle entrate tramite l'applicazione web dedicata in  considerazione della proroga dell'attività di assistenza fiscale recata dal  DPCM 26 giugno 2015.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 2015,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 6 luglio 2015, in relazione  all'attività di assistenza fiscale per l'anno in corso, è stato prorogato dal 7  luglio al 23 luglio 2015 il termine per la consegna al contribuente di copia della  dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione nonché per la  comunicazione del risultato contabile delle dichiarazioni e per la trasmissione  in via telematica all'Agenzia delle entrate dei modelli 730. La disposizione si  applica a condizione che entro il 7 luglio 2015 i Caf e i professionisti abbiano  effettuato la trasmissione di almeno l'ottanta per cento delle dichiarazioni.  Tenuto conto della necessità di agevolare l'adempimento dichiarativo per i  contribuenti nel primo anno di avvio sperimentale della dichiarazione  precompilata e considerato che le dichiarazioni on line sono immediatamente  disponibili all'Agenzia delle entrate, l'invio della dichiarazione 730 tramite  l'applicazione web disponibile sul sito internet dell'Agenzia delle entrate può  essere effettuato entro il 23 luglio 2015, stesso termine previsto per la  trasmissione da parte dei Caf e dei professionisti.

 23. Termine per la ritrasmissione delle dichiarazioni scartate

In considerazione della proroga dell'attività di assistenza fiscale recata dal  DPCM 26 giugno 2015, si chiede di conoscere il termine per la  ritrasmissione delle dichiarazioni trasmesse entro il 7 luglio e scartate.  
 In relazione all'attività di assistenza fiscale per l'anno in corso, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 6 luglio 2015, ha prorogato dal 7 luglio al 23 luglio 2015 il termine per la consegna al contribuente di copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione nonché per la comunicazione del risultato contabile delle dichiarazioni e per la trasmissione in via telematica all'Agenzia delle entrate dei modelli 730. La disposizione si applica a condizione che entro il 7 luglio 2015 i Caf e i professionisti abbiano effettuato la trasmissione di almeno l'ottanta per cento delle dichiarazioni. Nelle ipotesi in cui le dichiarazioni tempestivamente trasmesse e scartate siano correttamente ritrasmesse non oltre 5 giorni dalla data di restituzione delle ricevute che segnalano il motivo dello scarto, con circolare n. 195 del 24 settembre 1999, è stato chiarito che non si applica la sanzione prevista dall'articolo 7-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 in caso di tardiva o omessa trasmissione telematica delle dichiarazioni. Ciò premesso, si fa presente che al fine di agevolare l'attività degli intermediari ed evitare dubbi interpretativi, i chiarimenti sopra riportati trovano applicazione anche in caso di dichiarazioni tempestivamente trasmesse entro la data del 7 luglio 2015, scartate e correttamente ritrasmesse entro la predetta data del 23 luglio.

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 Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente circolare vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.


IL DIRETTORE DELL'AGENZIA  

Rossella Orlandi
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LaPrevidenza.it, 09/07/2015

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