Contratto di solidarietà c.d. espansivo ex art. 2, L. n. 863/1984 condizioni per il riconoscimento del contributo di legge
Agenzia Entrate, Interpello 23.10.2013 n. 28
AGENZIA ENTRATE
INTERPELLO N. 28/2013
Roma, 23 ottobre 2013
Direzione generale per l'Attività Ispettiva Al Consiglio nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro Prot. 37/0018462
Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 contratto di solidarietà c.d. espansivo ex art. 2, L. n. 863/1984 condizioni per il riconoscimento del contributo di legge.
Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Direzione generale in merito alla corretta interpretazione dell'art. 2, comma 1, D.L. 726/1984 (conv. dalla L. n. 863/1984) concernente l'istituto dei c.d. contratti di solidarietà espansivi. In particolare, l'istante chiede se il contributo erogato ai sensi della disposizione di cui sopra, in favore dei datori di lavoro che procedano ad una riduzione stabile dell'orario di lavoro del personale in forza e alla contestuale assunzione di nuovo personale, possa essere altresì concesso qualora alla riduzione di orario corrispondano assunzioni "in eccedenza" ossia tali da produrre un incremento complessivo degli occupati superiore al numero ipotetico dei posti di lavoro strettamente legati alla contrazione oraria. Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale per le Politiche Attive e Passive del Lavoro, si rappresenta quanto segue. Al fine di fornire la soluzione al quesito sollevato, occorre muovere dall'analisi della disciplina normativa afferente alla tipologia dei contratti di solidarietà espansivi. L'art 2, comma 1, sopra citato dispone che "nel caso in cui i contratti collettivi aziendali stipulati con i sindacati aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, al fine di incrementare gli organici, prevedano, programmandone le modalità di attuazione, una riduzione stabile dell'orario di lavoro, con riduzione della retribuzione, e la contestuale assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale con richiesta nominativa, ai datori di lavoro è concesso, per ogni lavoratore assunto sulla base dei predetti contratti collettivi e per ogni mensilità di retribuzione ad esso corrisposta, un contributo a carico della gestione
1 dell'assicurazione per la disoccupazione involontaria, pari, per i primi dodici mesi, al 15 per cento della retribuzione lorda prevista dal contratto collettivo di categoria per il livello di inquadramento. Per ciascuno dei due anni successivi il predetto contributo è ridotto, rispettivamente, al 10 e al 5 per cento". Dalla lettura della disposizione si evince che il Legislatore ha inteso concedere un'agevolazione alle aziende esclusivamente laddove queste ultime, programmando una riduzione dell'orario di lavoro per i dipendenti già in forza, provvedano contestualmente all'assunzione di nuovo personale in modo tale da "bilanciare" la predetta riduzione. Questa interpretazione risulta, peraltro, avallata dall'Istituto previdenziale che, in ordine all'erogazione del beneficio oltre a ribadire che lo stesso ex art. 2, comma 1, L. n. 863/1984 debba essere subordinato, ai sensi del comma 7 del medesimo articolo, al verificarsi contestuale della riduzione dell'orario e all'assunzione di nuovi lavoratori ha inoltre chiarito che "qualora l'assunzione di questi ultimi avvenga progressivamente i benefici potranno essere concessi soltanto allorquando sarà stato raggiunto nelle assunzioni il numero corrispondente alla riduzione complessiva dell'orario" (cfr. INPS mess. n. 7787 del 23 ottobre 1984; INPS circ. n. 1/1987). L'agevolazione costituisce pertanto un vero e proprio credito riconosciuto al datore di lavoro solo al verificarsi dei presupposti legali. Alla luce della norma richiamata, pertanto, si sottolinea che l'eventuale assunzione in eccedenza volta a produrre un incremento complessivo degli occupati superiore al numero dei posti di lavoro risultanti dalla contrazione oraria non rileva ai fini della fruizione dell'agevolazione. In altri termini ed in risposta al quesito avanzato si ritiene che il contributo in questione spetti limitatamente alle assunzioni corrispondenti alla complessiva riduzione dell'orario di lavoro.
Per delega IL SEGRETARIO GENERALE (f.to Paolo Pennesi)
DP
ADB/SC - 1471
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LaPrevidenza.it, 31/10/2013