giovedì, 10 ottobre 2024

Chiarimenti in tema di "Aiuto alla crescita economica" (ACE)

Agenzia Entrate, Circolare 23.5.2014 n. 12/E

 

AGENZIA ENTRATE

CIRCOLARE N. 12/E

Direzione Centrale Normativa 

Roma, 23 maggio 2014


OGGETTO: Chiarimenti in tema di "Aiuto alla crescita economica" (ACE) -  Articolo 1 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con  modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e Decreto del  Ministro dell'economia e delle finanze del 14 marzo 2012  2

Premessa  L'articolo 1 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, rubricato "Aiuto alla crescita economica (ACE)", ha introdotto un incentivo alla capitalizzazione delle imprese al fine di riequilibrare il trattamento fiscale tra le imprese che si finanziano con debito e quelle che si finanziano con capitale proprio.  Come previsto dal comma 8 di tale articolo, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 14 marzo 2012, pubblicato nella GG.UU. n. 66 del 19 marzo 2012 (di seguito, decreto ACE), sono state emanate le disposizioni di attuazione della disciplina concernente l'Aiuto alla crescita economica (di seguito, ACE).  Come precisato nella relazione illustrativa del decreto (di seguito, relazione illustrativa) l'obiettivo perseguito con l'ACE, tenendo conto delle esigenze di rafforzamento dell'apparato produttivo del sistema Paese, è quello di incentivare le imprese che si finanziano con capitale di rischio mediante una riduzione della imposizione sui redditi.  In estrema sintesi, l'agevolazione consiste nell'ammettere in deduzione dal reddito complessivo netto dichiarato un importo corrispondente al rendimento nozionale del nuovo capitale proprio. Detto rendimento nozionale è stato fissato al 3% per i primi tre periodi d'imposta di applicazione della normativa in parola, mentre "per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014, al 31 dicembre 2015 e al 31 dicembre 2016 l'aliquota è fissata, rispettivamente, al 4 per cento, al 4,5 per cento e al 4,75 per cento" (cfr. modifiche apportate dall'articolo 1, comma 137, lett. a) e b), della legge 27 dicembre 2013, n. 147).  In questa sede, si forniscono alcune precisazioni in relazione alle modalità di applicazione dell'agevolazione ACE e chiarimenti in ordine alla disciplina antielusiva contenuta nell'articolo 10 del decreto ACE, avendo riguardo alle fattispecie sottoposte all'attenzione dell'Agenzia delle entrate.  In considerazione delle analogie che caratterizzano alcuni aspetti della norma sull'ACE con le disposizioni già previste per la DIT, devono considerarsi ancora attuali i chiarimenti forniti dall'amministrazione finanziaria in merito alle fattispecie che risultino assimilabili per le due discipline di riferimento (in primis, cfr. circolare n. 76/E del 6 marzo 1998 del Ministero delle finanze).

1 Ambito soggettivo di applicazione della disciplina ACE  
L'ambito soggettivo di applicazione dell'ACE include le società e gli enti residenti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito "TUIR"), nonché le società e gli enti non residenti di cui alla lettera d) del medesimo comma 1, con riguardo alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato Italiano.  Inoltre, rientrano nell'ambito di applicazione anche i soggetti IRPEF che, in regime di contabilità ordinaria - per natura o su opzione - esercitano attività d'impresa. Per tali soggetti sono previste specifiche modalità di funzionamento dell'agevolazione, che sono oggetto di trattazione nel presente documento di prassi con esclusivo riferimento alle modalità di applicazione dell'ACE alle imprese familiari.

1.1 Soggetto che cambia la residenza portandola dall'estero in Italia

In base all'articolo 73, comma 3, del TUIR, ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale dell'attività nel territorio dello Stato. 

Con particolare riferimento ai soggetti residenti all'estero che hanno trasferito la propria residenza fiscale in Italia nei periodi d'imposta successivi a quello di prima applicazione dell'ACE, si precisa che rientra nell'ambito soggettivo di applicazione dell'agevolazione una società estera che ha trasferito la propria residenza in Italia, dal momento in cui assume la qualifica di soggetto residente ai sensi dell'articolo 73 del TUIR.  A partire dal periodo d'imposta in cui acquisisce la qualifica di soggetto residente, la società potrà, pertanto, applicare le disposizioni contenute nel decreto ACE (comprese le disposizioni antielusive previste all'articolo 10), considerando tutti gli incrementi e decrementi di capitale proprio realizzati a partire dall'esercizio in corso al 31 dicembre 2011.  Ai fini della determinazione dell'agevolazione ACE, infatti, rilevano gli incrementi di capitale proprio realizzati a partire dal 2011 (per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare), a nulla rilevando il fatto che l'impresa - per propria scelta o per mancanza dei presupposti richiesti ex lege - abbia o meno fruito dell'ACE nei precedenti esercizi.  Resta ferma l'impossibilità di beneficiare dell'agevolazione per i periodi d'imposta precedenti a quello in cui il soggetto si deve considerare, ai fini fiscali, residente in Italia.

1.2 Società in amministrazione straordinaria  

Dall'ambito di applicazione dell'agevolazione ACE sono espressamente escluse, secondo quanto disposto all'articolo 9 del decreto ACE, le società assoggettate alle procedure di:  a) fallimento;  b) liquidazione coatta;  c) amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. In proposito, si evidenzia come tale esclusione dall'ACE sia ristretta alle società assoggettate a procedure concorsuali in quanto, come specificato nella Relazione illustrativa, si tratta "di procedure non finalizzate alla continuazione dell'esercizio dell'attività economica per le quali, peraltro, si applicano criteri di determinazione del reddito diversi da quelli ordinari".  Con particolare riferimento ai contribuenti assoggettati alla procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, si rileva che la procedura concorsuale in parola persegue finalità tra loro alternative (cfr. risoluzione del 12 aprile 2002, n. 115):  · il risanamento della società (con continuazione dell'esercizio d'impresa) o,  · qualora questo si riveli impossibile o economicamente non conveniente, la  liquidazione della medesima.

Solo in quest'ultima ipotesi si avrà l'esclusione dall'ambito soggettivo di applicazione dell'ACE. Diversamente, restano inclusi nel novero dei contribuenti per cui trova applicazione l'agevolazione tutti coloro per cui l'amministrazione straordinaria risulti finalizzata al risanamento della società.  Inoltre, non è interessata dalla preclusione di cui al citato articolo 9 e può, pertanto, fruire dell'ACE una società assoggettata all'amministrazione straordinaria di cui agli articolo 70 e ss. del TUB, in quanto l'ordinaria finalità del procedimento è il ritorno alla normale attività d'impresa, non trattandosi di una procedura finalizzata all'estinzione dell'attività economica.

1.3 Redditi determinati in maniera presuntiva: reddito minimo società di  comodo 

Nelle ipotesi di soggetti rientranti nell'ambito di applicazione del vigente disciplina delle società di comodo (articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e articolo 2 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazione con la legge 14 settembre 2011, n. 148), si rende necessario esaminare se la deduzione ACE possa essere portata in riduzione del cd. reddito minimo.  Come già chiarito nella circolare n. 3/E del 4 marzo 2013, in tema di maggiorazione IRES per le società non operative, si conferma che qualora la base imponibile sia costituita dal reddito minimo presunto ai sensi dell'articolo 30, comma 3, della L. n. 724 del 1994, questo deve essere ridotto delle eventuali agevolazioni fiscali spettanti (cfr. circolari n. 25/E del 4 maggio 2007 e n. 53/E del 21 dicembre 2009).  Pertanto, le società identificate come di comodo, nell'ipotesi in cui registrino una variazione patrimoniale rilevante ai fini dell'applicazione dell'agevolazione, dovranno ridurre il reddito minimo dichiarato per un importo pari al rendimento nozionale del capitale proprio.

1.4 Determinazione del tax rate domestico delle Controlled Foreign  Companies  

Come precisato in ordine all'ambito soggettivo l'agevolazione non spetta alle società non residenti in Italia prive di stabile organizzazione in Italia. Ciò rende necessario valutare se l'ACE debba, o meno, essere presa in considerazione al fine di stabilire se sussistono i presupposti per l'applicazione della disciplina di cui all'articolo 167 del TUIR in materia di imprese estere controllate e collegate.  Ciò detto, si ricorda che tale disciplina è stata estesa, ai sensi di quanto disposto all'articolo 167, comma 8-bis, del TUIR anche alle società controllate localizzate in Paesi a fiscalità ordinaria. Per tali soggetti, com'è noto, è necessario il  calcolo del tax rate (virtuale) domestico, partendo dall'ipotesi che la società controllata estera "non black list" sia residente in Italia.  Come già affermato in precedenti documenti di prassi per ragioni di semplificazione, si ritiene che tale valore vada calcolato applicando le disposizioni ordinariamente previste dal TUIR in materia di reddito d'impresa (cfr. circolari n. 51/E del 6 ottobre 2010 e n. 23/E del 26 maggio 2011). Non risulta, quindi, necessario considerare l'effetto dell'ACE nel calcolo del predetto tax rate (virtuale) domestico.  Tale interpretazione risulta coerente con quanto affermato nella relazione illustrativa in merito alle modalità di determinazione del reddito delle partecipate estere, tassate per trasparenza ai sensi dell'articolo 167 del TUIR.  Al riguardo, sempre secondo la citata relazione, non dovrà tenersi conto dell'agevolazione con riferimento alle imprese estere controllate (art. 167 del TUIR). Ciò in quanto, per tali società (...) la determinazione del reddito imputato ai soggetti residenti avviene secondo le specifiche regole domestiche espressamente previste dal medesimo articolo 167 e, in particolare, dall'art. 2 del DM 21 novembre 2001 n. 429.

2 Meccanismo generale di applicazione dell'agevolazione  

Per i soggetti IRES, ai sensi di quanto disposto all'articolo 5 del decreto ACE, la variazione in aumento di capitale proprio che assume rilevanza agli effetti della disciplina è l'incremento rispetto al patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010, con esclusione dell'utile di esercizio.  L'incremento di capitale proprio cui applicare il rendimento figurativo è determinato, ai sensi dell'articolo 5 del decreto ACE, da:  A. incrementi  conferimenti in denaro;  utili accantonati a riserva, ad esclusione di quelli destinati a riserve non  disponibili;  B. decrementi  riduzioni di patrimonio netto con attribuzione ai soci, a qualsiasi titolo  effettuate.  Come precisato nella relazione illustrativa, il meccanismo di calcolo dell'agevolazione prevede la somma algebrica degli elementi che concorrono a formare l'incremento di capitale proprio rilevante e cioè "gli accantonamenti di utili e gli apporti in denaro, da un lato (lett. A), e le attribuzioni ai soci, dall'altro (lett. B), senza alcuna rilevanza effettiva del dato concernente il capitale proprio esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010".  Con riferimento agli incrementi patrimoniali, l'articolo 5, comma 4, del decreto ACE stabilisce che:  · quelli derivanti da conferimenti in denaro rilevano, come detto, solo a partire  dalla data del versamento ed a condizione che, come rilevato nella relazione  illustrativa, la delibera di aumento del capitale cui sono riferiti i predetti  versamenti sia stata assunta successivamente all'esercizio in corso al 31  dicembre 2010;  · quelli derivanti da accantonamento di utili a riserva rilevano a partire  dall'inizio dell'esercizio in cui le relative riserve sono formate, vale a dire  dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale l'assemblea delibera di  destinare, in tutto o in parte, a riserva l'utile di esercizio.  La medesima disposizione del decreto ACE prevede che i decrementi patrimoniali si considerano a partire dall'inizio dell'esercizio in cui si sono verificati e rilevano per il loro intero ammontare senza, perciò, la necessità di operare alcun ragguaglio.  
L'esigenza di ragguagliare alla durata del periodo d'imposta è richiesta dal legislatore con esclusivo riferimento ai conferimenti in denaro. Diversamente, per quanto concerne la rilevanza degli utili, sia gli incrementi di base ACE a seguito del loro accantonamento a riserva disponibile sia i relativi decrementi per distribuzione degli utili stessi, si computano a partire dall'inizio dal periodo d'imposta in cui si sono formati.  Inoltre, mentre i conferimenti in denaro assumono rilievo dal momento dell'effettivo versamento, gli accantonamenti di utili, come precisato nella relazione illustrativa, assumono rilievo dall'inizio del periodo d'imposta in cui viene assunta la relativa delibera. Va da sé che anche la distribuzione di riserve di utili assume rilievo, quale riduzione del capitale proprio, a partire dall'inizio del periodo d'imposta in cui la stessa viene assunta.  Si pensi, ad esempio, al caso in cui un soggetto deliberi la distribuzione della riserva straordinaria il 22 dicembre 2012, ma operi la materiale erogazione dei dividenti ai soci nel 2013 (esercizio coincidente con l'anno solare).  Per quanto prima argomentato, il decremento del capitale proprio avrà effetto sin dal 1° gennaio 2012 in quanto si tratta del periodo d'imposta in cui è stata assunta la delibera di distribuzione degli utili.  Come indicato nella relazione illustrativa, il beneficio opera mediante una deduzione dal reddito complessivo netto dell'importo corrispondente al rendimento nozionale della variazione in aumento del capitale proprio, determinata con le modalità prima accennate.  L'ACE opera, dunque, dopo aver determinato il reddito complessivo netto - che, come precisato nella citata relazione illustrativa, risulta già ridotto di eventuali perdite pregresse ­ e, laddove l'importo del rendimento nozionale superi il reddito complessivo netto, l'eccedenza di rendimento nozionale può essere riportata nei periodi d'imposta successivi, senza alcun limite quantitativo e temporale.  Il meccanismo di funzionamento, incentrato sulla riportabilità illimitata delle eccedenze di rendimento nozionale, impone l'uso obbligatorio dell'ACE fino a concorrenza del reddito complessivo netto del periodo d'imposta cui si riferisce. Conseguentemente, nei predetti limiti, eventuali quote di ACE non utilizzate non potranno essere riportate nei periodi d'imposta successivi.

2.1 Determinazione dell'incremento di capitale proprio per i soggetti con  periodo d'imposta superiore o inferiore all'anno solare  

L'articolo 1, comma 9, del decreto legge n. 201 del 2011, prevedendo che "le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2011", fissa la decorrenza del regime dell'ACE.  Ne consegue che i contribuenti interessati possono usufruire dell'ACE dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2011, indipendentemente dal giorno in cui questo ha avuto inizio o fine, ovvero da un periodo d'imposta successivo se tali soggetti non esistevano ancora alla data del 31 dicembre 2011.  Ai fini della individuazione dei conferimenti che beneficiano dell'ACE, si sottolinea che l'articolo 5, comma 2, lettera a), secondo periodo, del decreto ACE, dispone che i "conferimenti ... eseguiti in attuazione di una delibera di aumento di capitale rilevano se tale delibera è assunta successivamente all'esercizio in corso al 31 dicembre 2010".  In proposito, la relazione illustrativa segnala che "l'esclusione è coerente con la finalità incentivante della misura agevolativa", che intende valorizzare solamente gli incrementi patrimoniali verificatisi da quando la normativa dell'ACE è divenuta efficace.  Infatti, per un soggetto con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, gli aumenti di capitale deliberati dopo il 31 dicembre 2010 sono, nella sostanza, quei conferimenti le cui delibere sono assunte a far data dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2011, ossia, a partire dal primo periodo d'imposta di applicazione dell'ACE.  Pertanto, può affermarsi che rilevano tutti i conferimenti la cui delibera è assunta a far data dal primo periodo d'imposta di applicazione dell'agevolazione ACE.  Si pensi, ad esempio, ad una nuova società costituita, in virtù di un conferimento in denaro, nell'ottobre 2010 il cui primo esercizio sociale si è prolungato fino al 31 dicembre 2011.  Nell'esempio di cui si tratta, il primo periodo di vita della società era "in corso al 31 dicembre 2011" e le norme in tema di ACE già producevano i propri effetti; per cui, il periodo che va da ottobre 2010 al 31 dicembre 2011 rappresenta l'esercizio di prima applicazione dell'ACE.  Inoltre, si evidenzia che l'operazione è stata definita ad ottobre 2010, ma, essendo tale periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2011, il predetto conferimento è caduto nel primo periodo d'imposta nel quale il regime dell'ACE ha cominciato ad avere efficacia. Tale circostanza consente di darne rilevanza ai fini della determinazione dell'incremento di capitale proprio, in quanto, in definitiva, il conferimento non è stato deciso in un esercizio antecedente a quello di prima applicazione dell'ACE.  Ai fini della quantificazione del beneficio ACE deve considerarsi quanto precisato dalla relazione illustrativa, secondo cui nell'ipotesi di periodo di imposta superiore o inferiore a un anno, il capitale proprio va ragguagliato "alla durata del periodo stesso al fine di rendere tale variazione omogenea con il coefficiente di rendimento nozionale ad essa applicabile determinato su base annuale".  In particolare, per operare la corretta determinazione dell'agevolazione ACE è necessario effettuare il seguente calcolo.......
Allegato: cir12e+del+23+05+2014x.pdf
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LaPrevidenza.it, 02/06/2014

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