Estensione delle prestazioni del Fondo per le vittime dell'amianto ai malati di mesotelioma per esposizione non professionale
Inail, Circolare 6.11.2015 n. 76
Direzione generale Direzione centrale prestazioni economiche Sovrintendenza sanitaria centrale Avvocatura generale
Circolare n. 76
Roma, 6 novembre 2015
Al Dirigente generale vicario Ai Responsabili di tutte le Strutture centrali e territoriali
e p.c. a: Organi istituzionali Magistrato della Corte dei conti delegato all'esercizio del controllo Organismo indipendente di valutazione della performance Comitati consultivi provinciali
Oggetto Estensione delle prestazioni del Fondo per le vittime dell'amianto ai malati di mesotelioma per esposizione non professionale.
Quadro Normativo Legge 24 dicembre 2007, n. 244 "Legge finanziaria 2008", articolo 1, commi da 241 a 246 Decreto interministeriale del 12 gennaio 2011, n.30 Regolamento concernente il Fondo per le vittime dell'amianto di cui alla Legge finanziaria 2008 Circolare n. 32 del 5 maggio 2011 "Regolamento Fondo per le vittime dell'amianto. Decreto interministeriale del 12 gennaio 2011 n.30 (Legge 24 dicembre 2007, n. 244, articolo 1, commi da 241 a 246)" Legge 23 dicembre 2014, n. 190 "Legge stabilità 2015", articolo 1, comma 116 Decreto interministeriale del 4 settembre 2015
Premessa
Come noto, la legge finanziaria per il 2008 ha istituito presso l'Inail1, con contabilità autonoma e separata, il "Fondo per le vittime dell'amianto", finanziato con risorse provenienti per tre quarti dal bilancio dello Stato e per un quarto dalle imprese.
1 Art.1 Comma 241 2
La stessa legge ha previsto quali soggetti destinatari della prestazione economica del Fondo i lavoratori titolari, ai sensi del Testo Unico di cui al D.p.r. n.1124/1965 e s.m.i., di rendita diretta ai quali sia stata riconosciuta una patologia asbesto- correlata per esposizione all'amianto, nonché i familiari dei lavoratori vittime dell'amianto, titolari di rendita a superstiti.
L'art.1, comma 116, della legge di stabilità 2015 ha esteso le prestazioni erogate dal suddetto Fondo, in via sperimentale per gli anni 2015-2017, ai malati di mesotelioma riconducibile ad esposizione non professionale all'amianto.
Il successivo decreto interministeriale del 4 settembre 2015, pubblicato in data 12 ottobre 2015, ha fissato la misura e le modalità di erogazione della nuova prestazione, stabilendo che "in via sperimentale per gli anni 2015, 2016 e 2017 l'INAIL eroga ai malati di mesotelioma che abbiano contratto la patologia o per esposizione familiare a lavoratori impiegati nella lavorazione dell'amianto ovvero per esposizione ambientale comprovata, la prestazione assistenziale di importo fisso pari a euro 5.600,00 da corrispondersi una tantum, su istanza dell'interessato".
Con la presente circolare, si forniscono le prime istruzioni per l'erogazione della prestazione in parola.
Soggetti aventi diritto
Gli aventi diritto alla prestazione una tantum sono tutti i soggetti, indipendentemente dalla loro cittadinanza, che nel periodo 2015 - 2017 risultino affetti da mesotelioma contratto o per esposizione familiare a lavoratori impiegati in Italia nella lavorazione dell'amianto ovvero per esposizione ambientale avvenuta sul territorio nazionale.
Poiché il diritto in questione può essere esercitato dal soggetto avente diritto a far data dal 1° gennaio 20152, nell'ipotesi di decesso dello stesso avvenuto successivamente alla predetta data, la prestazione una tantum può essere corrisposta agli eredi, su richiesta degli stessi, solo nell'ipotesi in cui il de cuius abbia presentato la necessaria istanza prima della morte.
Ciò in ossequio al principio della domanda, peraltro enunciato nel decreto in oggetto, in base al quale la tutela del diritto può essere chiesta solo dal titolare del diritto stesso.
Prestazione
La prestazione economica è fissata nella misura di euro 5.600,00 ed è corrisposta una tantum su istanza dell'avente diritto nei limiti dello stanziamento previsto dal decreto.
Tale prestazione non è cumulabile con la prestazione aggiuntiva erogata dallo stesso Fondo ai lavoratori vittime dell'amianto per esposizione di natura professionale, di cui al decreto interministeriale del 12 gennaio 2011, n.30.
2 - Data di entrata in vigore della Legge di stabilità 2015
Esposizione familiare o ambientale all'amianto
Premesso che, come sopra rappresentato, l'esposizione all'amianto deve essere avvenuta sul territorio italiano, si evidenzia che i periodi di esposizione devono essere, comunque, compatibili, data la lunga latenza della patologia in questione, con l'insorgenza della malattia. A tale riguardo, sulla base delle evidenze della letteratura scientifica si ritiene di poter considerare utile, ai fini del riconoscimento del beneficio in oggetto, una latenza di almeno dieci anni dall'inizio dell'esposizione.
Con riferimento all' "[...] esposizione familiare a lavoratori impiegati nella lavorazione dell'amianto [...]", la sussistenza di tale esposizione deve risultare dalla documentazione attestante che il soggetto abbia convissuto in Italia con il familiare in un periodo in cui quest'ultimo era impiegato, sempre in Italia, in una lavorazione che lo esponeva all'amianto.
L'insorgenza della patologia deve essere compatibile con i periodi della predetta convivenza.
Riguardo all'esposizione ambientale, tenuto conto della presenza ubiquitaria delle fibre di amianto sul territorio, in relazione al largo uso fatto in passato di questa sostanza, in particolare da parte di insediamenti produttivi, nell'ambito di civili abitazioni, di altri edifici, ecc., la stessa può ritenersi comprovata ove non sussista una esposizione professionale, che abbia determinato il riconoscimento di una patologia asbesto-correlata, e in assenza di esposizione familiare nei termini surriferiti.
Per quanto sopra, quindi, ai fini del riconoscimento del diritto alla prestazione, l'esposizione ambientale è comprovata sulla base della documentazione attestante che il soggetto sia stato residente sul territorio nazionale in periodi compatibili con l'insorgenza della patologia medesima.
Accesso al beneficio
Per accedere alla prestazione, l'interessato deve presentare alla Sede territoriale o compartimentale Inail competente per domicilio, o trasmettere tramite raccomandata AR, apposita istanza sulla modulistica allegata alla presente circolare (Mod. 190).
Con la suddetta istanza, l'avente diritto autocertifica3 sotto la propria responsabilità i propri dati anagrafici, i periodi di residenza in Italia e gli elementi necessari comprovanti l'esposizione familiare e/o ambientale alle fibre di amianto sul territorio nazionale.
L'istanza deve essere corredata dal certificato medico, prodotto in originale, attestante che il soggetto è affetto da mesotelioma e contenere l'indicazione della data della prima diagnosi ai fini della valutazione della compatibilità dei periodi di esposizione familiare o ambientale all'amianto con l'insorgenza della patologia.
Il certificato deve essere rilasciato da un Ente ospedaliero pubblico o privato accreditato dal Servizio sanitario nazionale, ivi compresi gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS).
Qualora il richiedente sia impossibilitato, l'istanza può essere presentata da altro soggetto munito di specifica delega e documento originale dell'avente diritto.
Per quanto riguarda le richieste di accesso alla prestazione una tantum del Fondo già pervenute alle Unità territoriali, a seguito dell'emanazione della legge di stabilità 2015 e prima dell'emanazione della presente circolare, le stesse dovranno essere integrate con le informazioni e la documentazione richiesta ai fini dell'istruttoria.
Le dichiarazioni rilasciate con l'istanza dagli interessati, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000 e s.m.i., saranno oggetto dei controlli previsti dall'art. 71 dello stesso decreto, secondo le modalità già definite dall'Istituto per la generalità dei procedimenti amministrativi.
Finanziamento
La spesa per la prestazione una tantum trova copertura nella dotazione finanziaria del Fondo nel limite massimo di spesa, indicato nel decreto interministeriale, pari a complessivi euro 28.783.164,004.
Istruzioni operative
La prestazione una tantum verrà erogata secondo le istruzioni che saranno fornite con successiva nota operativa.
In attesa delle suddette istruzioni, le Unità territoriali, relativamente alle domande già pervenute, dovranno provvedere ad acquisire le istanze sull'apposito modulo (Mod. 190), inviando lo stesso all'interessato con lo specifico atto istruttorio allegato alla presente circolare (Mod. 191), previa verifica della conformità5 o meno del certificato medico già inviato all'Istituto che dovrà essere effettuata dalla funzione amministrativa ad eccezione di quella relativa alla completezza della diagnosi e alla indicazione della data della prima diagnosi che dovrà essere affidata alla funzione sanitaria. L'esito della suddetta verifica sarà riportato nell'atto istruttorio stesso.
Le eventuali problematiche, che dovessero emergere in merito alla conformità delle certificazioni mediche trasmesse alle Unità territoriali, potranno essere segnalate tempestivamente alla Sovrintendenza sanitaria centrale, al seguente indirizzo di posta elettronica sovrsancentrale@inail.it
Le Unità territoriali dovranno tenere evidenza di tutte le istanze pervenute e a tal fine è stata anche predisposta una specifica voce in procedura "gestione documentale" denominata "Fondo amianto Mesoteliomi non professionali".
Per quanto indicato nella presente circolare riguardo ai requisiti per l'accesso alla prestazione una tantum, si precisa che, prima della scansione dell'istanza, dovrà essere verificato che la certificazione medica sia pervenuta in originale. L'esito di tale verifica in ogni caso, che sia un certificato pervenuto in originale o in copia, dovrà essere riportato sul certificato stesso al fine di averne evidenza nella procedura documentale per il successivo iter istruttorio.
Il Direttore generale f.to Giuseppe Lucibello
LaPrevidenza.it, 16/11/2015