Con questa funzione di calcolo si determina l'importo mensile lordo dell'assegno ordinario di invalidità ex legge 222/84 per l'anno 2018 secondo le previsioni dell'art. 1, comma 42 (tabella G) della legge 8.8.1995 n. 335 che recita:
"All'assegno
di invalidita' nei casi di cumulo con redditi da lavoro dipendente,
autonomo o di impresa si applicano le riduzioni di cui all'allegata
tabella G.
Il
trattamento derivante dal cumulo dei redditi con l'assegno di
invalidita' ridotto non puo' essere comunque inferiore a quello che
spetterebbe allo stesso soggetto qualora il reddito risultasse pari al
limite massimo della fascia immediatamente precedente quella nella quale
il reddito posseduto si colloca. Le misure piu' favorevoli per i
trattamenti in essere alla data di entrata in vigore della presente
legge sono conservate fino al riassorbimento con i futuri
miglioramenti".
Con questa funzione di calcolo si determina l'importo mensile lordo dell'assegno ordinario di invalidità ex legge 222/84 per l'anno 2018 secondo le previsioni dell'art. 1, comma 42 (tabella G) della legge 8.8.1995 n. 335 che recita:
"All'assegno
di invalidita' nei casi di cumulo con redditi da lavoro dipendente,
autonomo o di impresa si applicano le riduzioni di cui all'allegata
tabella G. Il
trattamento derivante dal cumulo dei redditi con l'assegno di
invalidita' ridotto non puo' essere comunque inferiore a quello che
spetterebbe allo stesso soggetto qualora il reddito risultasse pari al
limite massimo della fascia immediatamente precedente quella nella quale
il reddito posseduto si colloca. Le misure piu' favorevoli per i
trattamenti in essere alla data di entrata in vigore della presente
legge sono conservate fino al riassorbimento con i futuri
miglioramenti".
Informativa
Il
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valore di consulenza previdenziale certificata intesa nel più ampio
senso possibile, sono suscettibili di variazioni a causa di mutamenti
normativi, contrattuali, fiscali e non sono costitutive di alcun
diritto.