(M.1.2) Sono
considerati ciechi civili i soggetti affetti da cecità totale o con
residuo visivo non superiore a un ventesimo in entrambi gli occhi, per
causa congenita o contratta, indipendente dalla guerra, da infortunio
sul lavoro o dal servizio.
I ciechi civili si distinguono nelle seguenti categorie (legge n. 138 del 3 aprile 2001):
- ciechi assoluti, con residuo visivo pari a zero in entrambi gli occhi, anche con correzione; ciechi parziali, con residuo visivo non superiore a un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione (ciechi ventesimisti);
- ciechi decimisti,
con residuo visivo compreso tra un decimo e un ventesimo in entrambi
gli occhi. La legge 66/1962 ha abolito l'indennità, mantenendola solo
per i ciechi decimisti già in possesso del diritto alla prestazione.
Questa funzione di calcolo può essere utilizzata per le seguenti categorie di ciechi
07 - Ciechi assoluti, non ricoverati, con la sola pensione
Si possono effettuare calcoli dal 2012 al 2023 compreso.
Avvertenze:
l'utilizzo del presente strumento di calcolo ha uno scopo meramente
dimostrativo e informativo. I risultati sono determinati sulla base dei
dati inseriti dall'utente. L'elaborazione del calcolo ed il risultato
finale dovranno essere attentamente riscontrati. Si declina pertanto
ogni responsabilità in caso di inesattezze prodotte dal sistema. Per
qualsiasi malfunzionamento o suggerimento potete inviarci una mail a
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