Sono considerati ciechi civili i soggetti affetti da cecità totale o con residuo visivo non superiore a un ventesimo in entrambi gli occhi, per causa congenita o contratta, indipendente dalla guerra, da infortunio sul lavoro o dal servizio.
I ciechi civili si distinguono nelle seguenti categorie (legge n. 138 del 3 aprile 2001):
- ciechi assoluti, con residuo visivo pari a zero in entrambi gli occhi, anche con correzione; ciechi parziali, con residuo visivo non superiore a un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione (ciechi ventesimisti); ciechi decimisti, con residuo visivo compreso tra un decimo e un ventesimo in entrambi gli occhi. La legge 66/1962 ha abolito l'indennità, mantenendola solo per i ciechi decimisti già in possesso del diritto alla prestazione.
Questa funzione di calcolo può essere utilizzata per le seguenti categorie di ciechi
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