(M.1.2) Sono considerati ciechi civili i soggetti affetti da cecità totale o con
residuo visivo non superiore a un ventesimo in entrambi gli occhi, per
causa congenita o contratta, indipendente dalla guerra, da infortunio
sul lavoro o dal servizio.
I ciechi civili si distinguono nelle seguenti categorie (legge n. 138 del 3 aprile 2001): -
ciechi assoluti, con residuo visivo pari a zero in entrambi gli
occhi, anche con correzione;
-
ciechi parziali, con residuo visivo
non superiore a un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale
correzione (ciechi ventesimisti);
-
ciechi decimisti, con residuo
visivo compreso tra un decimo e un ventesimo in entrambi gli occhi. La
legge 66/1962 ha abolito l'indennità, mantenendola solo per i
ciechi decimisti già in possesso del diritto alla prestazione.
Questa funzione di calcolo può essere utilizzata per i CIECHI ASSOLUTI NON RICOVERATI, CON LA SOLA PENSIONE (FASCIA 07)
***
Avvertenze: l'utilizzo del presente strumento di calcolo ha uno scopo meramente dimostrativo e informativo. I risultati sono determinati sulla base dei dati inseriti dall'utente. L'elaborazione del calcolo ed il risultato finale dovranno essere attentamente riscontrati. Si declina pertanto ogni responsabilità in caso di inesattezze prodotte dal sistema.