RIDUZIONE PER REDDITI DEL BENEFICIARIO - Anno 2022
Riferimento normativo: Articolo 1, comma 41 della legge 8/8/1995 n. 335 - Tabella G - All'assegno
di invalidità nei casi di cumulo con redditi da lavoro dipendente,
autonomo o di impresa si applicano le riduzioni di cui all'allegata
tabella G. Il trattamento derivante dal cumulo dei redditi con l'assegno
di invalidità ridotto non può essere comunque inferiore a quello che
spetterebbe allo stesso soggetto qualora il reddito risultasse pari al
limite massimo della fascia immediatamente precedente quella nella quale
il reddito posseduto si colloca. Le misure più favorevoli per i
trattamenti in essere alla data di entrata in vigore della presente
legge sono conservate fino al riassorbimento con i futuri miglioramenti.
Valuta utilizzata: Euro
Separatore decimale: Si può utilizzare indistintamente
sia il punto [.] che la virgola [,] - Ad esempio si potranno inserire i
valori 10336.26 e 10336,26.
Descrizione del calcolo - Dall'importo della pensione
in pagamento si applica una decurtazione del 25% dell'importo medesimo
quando l'ammontare dei redditi del beneficiario e' pari o superiore a 3
volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori
dipendenti, calcolato su 13 mensilita' alla data dell' 1.1. di ogni
anno.
Dall'importo della pensione in pagamento si applica una decurtazione
del 50% dell'importo medesimo quando l'ammontare dei redditi del
beneficiario e' pari o superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo
del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato su 13 mensilita'
alla data dell' 1.1. di ogni anno.
Avvertenze: l'utilizzo del presente calcolo ha uno
scopo meramente dimostrativo e informativo e viene elaborato sulla base
dei dati inseriti dall'utente. L'elaborazione del calcolo ed il
risultato finale dovranno essere attentamente riscontrati. Si declina
ogni responsabilità in caso di errore prodotto da questo sistema. In
caso di errori e anomalie generate dal sistema in fase di elaborazione o
risultato potete inviare una mail a info@laprevidenza.it