LEGGE 29
ottobre 2005, n.229
Disposizioni in materia di indennizzo a favore dei
soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di
vaccinazioni obbligatorie.
(G.U. n. 258 del 5-11-2005)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica
hanno approvato;
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la
seguente legge:
Art. 1.
1. Ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n.
210, e' riconosciuto, in relazione alla categoria gia' loro assegnata dalla
competente commissione medico-ospedaliera, di cui all'articolo 165 del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n.
1092, un ulteriore indennizzo. Tale ulteriore indennizzo consiste in un assegno
mensile vitalizio, di importo pari a sei volte la somma percepita dal
danneggiato ai sensi dell'articolo 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, per
le categorie dalla prima alla quarta della tabella A annessa al testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e
successive modificazioni, a cinque volte per le categorie quinta e sesta, e a
quattro volte per le categorie settima e ottava. Esso e' corrisposto per la
meta' al soggetto danneggiato e per l'altra meta' ai congiunti che prestano o
abbiano prestato al danneggiato assistenza in maniera prevalente e
continuativa. Se il danneggiato e' minore di eta' o incapace di intendere e di
volere l'indennizzo e' corrisposto per intero ai congiunti conviventi di cui al
precedente periodo. Rimane fermo il diritto al risarcimento del danno
patrimoniale e non patrimoniale derivante da fatto illecito.
2. In caso di morte dei congiunti di cui al comma 1, l'indennizzo e' erogato al
danneggiato e, se minore o incapace di intendere e di volere, ai familiari
conviventi che prestano assistenza in maniera prevalente e continuativa, per
tutto il periodo di esistenza in vita del danneggiato.
3. Qualora a causa della vaccinazione obbligatoria sia derivato il decesso in
data successiva a quella di entrata in vigore della presente legge, l'avente
diritto puo' optare tra l'ulteriore indennizzo di cui al comma 1 e un assegno
una tantum pari a 150.000 euro, da corrispondere in cinque rate annuali di
30.000 euro ciascuna. Ai fini della presente legge sono considerati aventi
diritto nell'ordine i seguenti soggetti a carico: il coniuge, i figli, i
genitori, i fratelli minorenni, i fratelli maggiorenni inabili al lavoro.
4. L'intero importo dell'indennizzo, stabilito ai sensi del presente articolo,
e' rivalutato annualmente in base alla variazione degli indici ISTAT.
Art. 2.
1. Con decreto del Ministro della salute, da emanare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' istituita, senza nuovi
o maggiori oneri a carico dello Stato, una commissione per la definizione degli
importi da erogare di cui agli articoli 1 e 4.
2. All'istituzione e al funzionamento della commissione di cui al comma 1 si fa
fronte con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a
legislazione vigente. La partecipazione all'attivita' della commissione non da'
luogo alla corresponsione di alcun compenso o rimborso spese.
Art. 3.
1. I soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie che usufruiscono dei
benefici di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, aventi in corso contenziosi
giudiziali, ai sensi della medesima legge, in qualsiasi stato e grado del
giudizio, ivi compresa la fase esecutiva, i quali intendono accedere ai
benefici previsti dalla presente legge, debbono rinunciare con atto formale
alla prosecuzione del giudizio.
2. Gli atti di rinuncia degli interessati sono trasmessi alla commissione di
cui all'articolo 2.
Art. 4.
1. Ai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 1 e' ulteriormente riconosciuto
il beneficio di un assegno una tantum, il cui ammontare e' determinato dalla
commissione di cui all'articolo 2, sino alla misura massima di dieci annualita'
dell'indennizzo di cui al medesimo comma 1 dell'articolo 1, per il periodo
compreso tra il manifestarsi dell'evento dannoso e l'ottenimento
dell'indennizzo medesimo. Esso e' corrisposto per la meta' al soggetto
danneggiato e per l'altra meta' ai congiunti che prestano o abbiano prestato al
danneggiato assistenza in maniera prevalente e continuativa.
2. Le annualita' pregresse sono definite con tabelle di conversione al 50 per
cento del periodo intercorrente tra la data del manifestarsi dell'evento
dannoso e la data di ottenimento dell'indennizzo.
3. Gli importi, determinati ai sensi del presente articolo, sono erogati in
cinque rate annuali, a decorrere dall'anno successivo alla data di entrata in
vigore della presente legge.
Art. 5.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 15,2
milioni di euro per l'anno 2005 e in 30 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
salute.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli
oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, anche ai fini
dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n.
468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite
relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo
comma, n. 2), della citata legge n. 468 del 1978.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato,
sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 ottobre 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 4865):
Presentato dall'on. Volonte' ed altri il 30 marzo
2004.
Assegnato alla XII commissione (Affari Sociali), in sede referente,il 24 maggio
2004 con pareri delle commissioni I, II e V.
Esaminato dalla commissione, in sede referente, l'11, 17 novembre 2004; 8, 16
marzo; 10 maggio; 6, 26 e 27 luglio 2005.
Assegnato nuovamente alla commissione in sede legislativa, il 13 settembre
2005.
Esaminato dalla commissione, in sede legislativa il 15 e 20 settembre 2005 e
approvato il 21 settembre 2005 in un testo unificato con l'atto n. 5020
(Castellani ed altri).
Senato della Repubblica (atto n. 3603):
Assegnato alla 12ª commissione (Igiene e Sanita), in sede deliberante, il 28
settembre 2005 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª e 5ª.
Esaminato dalla Commissione il 4 ottobre 2005 e approvato l'11 ottobre 2005.