Percorsi di tutela per i minori stranieri non accompagnati.
articolo di Cesira Cruciani
I milioni di minori che ogni anno attraversano le frontiere internazionali del mondo, rappresentano uno dei gruppi maggiormente vulnerabili del crescente numero di persone che si spostano da un paese all’altro in cerca di protezione o di migliori condizioni di vita. Viaggiano da soli o all’interno di nuclei familiari. Possono essere stati vittime di persecuzioni e di altre gravi violazioni dei diritti umani, aver vissuto un conflitto bellico, essere stati costretti a usare le armi, essere stati vittime di sfruttamento lavorativo o di traffico di esseri umani. Spesso costretti a partire senza avere il tempo di organizzare il viaggio e decidere dove andare. I rifugiati, i richiedenti asilo e le persone costrette a migrare a causa delle loro condizioni economiche , hanno diritti umani come tutte le persone.
Una volta nel paese di residenza i richiedenti asilo, rifugiati e migrati, si trovano spesso a vivere in condizioni precarie, senza poter fruire di servizi di base e di un adeguato standard di vita, rischiando di non avere accesso a eque procedure di asilo o a un ricorso in caso di espulsione, o di essere soggetti a serie minacce alla loro integrità fisica e mentale nel posto di lavoro, nelle comunità o mentre si trovano in detenzione.
Le politiche italiane in materia di migrazioni sembrano sempre più orientate a scoraggiare i migranti dal raggiungere il territorio italiano, anche se ciò significa adoperare strumenti che contravvengono al diritto internazionale e agli standard dei diritti umani. Accade di frequente che si ignorino i bisogni specifici di protezione dei gruppi vulnerabili. Tra questi ultimi vi sono i minori, che spesso diventano oggetto di pratiche come l’applicazione di routine della detenzione. Vulnerabili per molti motivi: perché minori, perché migranti, perché individui in detenzione.
In Italia, i minori migranti e richiedenti asilo vengono detenuti per motivi legati al controllo dell’immigrazione soprattutto dopo l’avvio alla frontiera marittima. Status di minori non adeguatamente verificato dalle istituzioni sulla base di un provvedimento scientifico, sicuro, equo e sensibile alle situazioni dei minori e delle ragazze.
La detenzione alla frontiera marittima non è applicata caso per caso, ma di routine, senza considerare se legittima, necessaria, proporzionata allo scopo da raggiungere e rispettosa del diritto a una revisione del caso da parte di una autorità imparziale e indipendente. Strutture collettive dalle quali negli ultimi anni sono emerse denunce e testimonianze di violazioni e di indeguatezza.
Nel 2006 sono sbarcati sulle nostre coste 1.335 minorenni stranieri di cui 972 non accompagnati. Nei primi sei mesi del 2007 sono invece giunti in Italia dal mare 529 minori, 446 di questi erano soli, a cui vanno aggiunti 96 ragazzi passati dagli uffici di polizia di frontiera.
Dal gennaio del 2006 al giugno di quest’anno 63 minori hanno inoltre avanzato richiesta di asilo politico, giovanissimi migranti che in solitudine proseguono un percorso fuori dalla loro terra d’origine e senza la loro famiglia. Essi sono vulnerabili in quanto minori, stranieri e soli, troppe volte l’isolamento di questi ragazzi diventa sfruttamento. Come nell’isola che non c’è questi bimbi sperduti sopravvivono, ma hanno bisogno di qualcuno che si metta al loro fianco per non farli rimanere “invisibili”.
In Europa il numero dei bambini e delle bambine vittime, della “tratta di esseri umani”1 è cresciuto costantemente negli ultimi dieci anni. E’ una forma complessa di sfruttamento, che include diversi gradi di violenza e coercizione (prostituzione, sfruttamento lavorativo, accattonaggio) e che rappresenta, nel caso dei minori, una delle peggiori forme di violazione dei loro diritti riconosciuti universalmente. Nei paesi di destinazione esiste, ed è in crescita, un’economia fiorente che poggia le sue basi su una forte domanda in termini di servizi di carattere sessuale (prostituzione minorile, pedo-pornografia), di servizi lavorativi a basso costo (lavoro nero), di servizi molto remunerativi quali l’accattonaggio e i piccoli crimini (borseggio, furti, vendita di droghe).
La tratta degli esseri umani è un fenomeno criminale che si innesta sui flussi di immigrazione clandestina, tanto che si può affermare che non vi sia tratta senza immigrazione clandestina. In effetti, il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, che sostanzia le attività di mero traffico di persone, rappresenta il necessario presupposto della tratta di esseri umani, ossia di quelle diversificate attività di successivo sfruttamento delle persone ridotte e trattenute in condizioni di schiavitù.
Queste forme di criminalità sono radicate nei Paesi di origine dei flussi migratori, in genere molto poveri dal punto di vista economico e sociale e dove le istituzioni non sono adeguatamente sviluppate
L’obiettivo di favorire lo sviluppo di strategie d’azione innovative e più efficaci nel contrasto all’immigrazione clandestina e di gestire le problematiche inerenti la presenza degli stranieri sul territorio nazionale, ha portato alla creazione presso il Ministero dell’Interno di una apposita Direzione centrale dedicata all’immigrazione e alla frontiera. La Direzione centrale dell’immigrazione e della polizia delle frontiere presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, nata dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, elabora strategie d’intervento collegate alle dinamiche dell’immigrazione, favorisce l’azione di impulso e di controllo in modo più rapido ed efficace che nel passato, valorizza la professionalità e la specializzazione degli operatori. La gestione della presenza degli stranieri sul territorio fa capo, invece, ai centri di permanenza temporanea2 del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione
Il Piano Nazionale per l’accoglienza e la tutela dei minori non accompagnati, previsto dal disegno di legge approvato il 24 aprile 2007 dal Consiglio dei Ministri, introduce una serie di iniziative volte a non lasciare soli questi ragazzi al momento del compimento della maggiore età.
La direttiva del 7 dicembre 20063 emanata dal Ministero dell’Interno, d’intesa con il Ministero della Giustizia, da la possibilità ai minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo di entrare direttamente nel servizio di protezione dell’Anci a prescindere dalla formalizzazione della loro domanda di protezione. E’ stata diffusa alle questure una circolare prot. 17272/7 del 9 luglio 2007 in cui si riafferma la necessità di applicare, in caso di incertezza sulla maggiore età del soggetto straniero, i benefici di legge previsti per i minori. Va supportato altresì, il lavoro di accoglienza, svolto in questi anni dai comuni italiani, attraverso la creazione di uno specifico fondo dedicato al finanziamento dei servizi. Questi minori, che ormai vivono la loro solitudine nelle piccole e nelle grandi città italiane, dopo un periodo di emersione spesso si perdono nella clandestinità.
In costante aumento la presenza in Italia di ragazzi soli provenienti dall’Egitto, dalla Palestina e dall’Iraq, da qui l’esigenza di rafforzare le iniziative per l’identificazione dei minori non accompagnati che nel 70% dei casi rimangono senza un nome certo. Straordinaria la concentrazione di questi giovani stranieri in Sicilia, pari al 30% del totale, sia la necessità di una ristrutturazione organizzativa che apra il Comitato per i minori ai rappresentanti delle Regioni.
Un rapporto elaborato dall’Anci sui minori non accompagnati, ha rilevato come lo scorso anno 746 comuni abbiano accolto nelle loro strutture 6.740 minori non accompagnati. Di questi 5.484 si sono fermati ai servizi di prima accoglienza rendendosi, nel 64% dei casi, irreperibili, 3.385 ragazzi hanno invece proseguito la loro esperienza utilizzando i servizi di seconda accoglienza. In questa fascia gli abbandoni per irreperibilità sono calati al 21%.
Importante anche il compito del Ministero degli Esteri per la creazione di un dialogo internazionale con i paesi di provenienza dei minori non accompagnati, un’opera di mediazione che mobilita anche la rete diplomatico-consolare per l’individuazione delle soluzioni più idonee e sicure atte a garantire l’eventuale rientro in patria dei ragazzi. In questo ambito il Ministero degli Esteri è impegnato nella individuazione di un percorso che consenta la creazione di un organismo centrale di raccordo, facente capo al Ministero dell’Interno, finalizzato alla tutela dei minori stranieri comunitari. A tal proposito è allo studio un accordo quadro con la Romania per la gestione dei giovani rumeni presenti sul territorio italiano.
Relativamente proprio all’aumento di minori rumeni non accompagnati, mancano ancora in Italia normative specifiche per trattare queste presenze che rimangono ai margini della nostra società. Per i ragazzi rumeni l’azione del giudice italiano, che provvede a nominare il tutore provvisorio del minore non accompagnato, spesso si ferma, dopo un primo contatto con il consolato rumeno, di fronte al mancato intervento della magistratura del paese d’origine che dovrebbe prendere in mano la tutela del ragazzo.
Fra le 3.000 segnalazioni di bambini scomparsi rilevate ogni anno in Italia, due su tre riguardano minori stranieri. Nonostante il 54% dei ragazzi detenuti negli istituti penali per i minorenni abbiano nazionalità straniera, il 71% di quelli denunciati dalle procure sono però italiani, alla luce di questi dati, il sistema della procedura penale minorile è discriminante fra i ragazzi stranieri e quelli italiani che più agevolmente possono attingere a risorse logistiche che consentono l’applicazione di misure non detentive.
Indispensabile garantire anche ai minori stranieri in stato di detenzione la non interruzione dei processi educativi, in fase preparatoria l’accordo bilaterale fra il Ministero della Giustizia italiano e quello rumeno. L’intesa consentirà di accompagnare i minori rumeni che transitano nell’area penale italiana, nel loro percorso e nell’eventuale viaggio di ritorno verso il paese di origine.
1 Seminario Internazionale “un network europeo per condividere informazioni e buone pratiche nella lotta alla tratta di bambini e bambine” Sve the Children.
2 La presenza sul territorio dello Stato italiano è consentita allo straniero in regola con le disposizioni relative all’ingresso e al soggiorno. Lo straniero, se si è sottratto ai controlli di frontiera, se irregolare o se è rimasto in Italia senza averne il diritto, è considerato clandestino, pertanto deve essere respinto o espulso (artt. 10 e 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”.
3 La direttiva sui minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo stabilisce all’art. 1 che all’arrivo siano subito date al minore tutte le informazioni necessarie sui suoi diritti e le opportunità legali esistenti. Dopo la presa in carico del giudice tutelare, il minore viene immediatamente affidato al Sistema nazionale di protezione per richiedere asilo e non a una struttura qualsiasi, impedendo che possa finire nella rete dello sfruttamento o che rimanga senza alcuna tutela giuridica. Il Sistema di protezione, infatti, ha una quota di posti che ogni anno vengono destinati alle categorie vulnerabili e ha competenza e formazione per seguire il minore aiutandolo a inserirsi in un contesto culturale nuovo.