CESSIONE DI QUOTE DAL COMMERCIALISTA
(Dott. Gabriele Turelli - Commercialista)
Con l’approvazione del Decreto Legge n.112/08 (convertito con la L. n.133/08 pubblicata sulla G.U. del 21 agosto 2008) a decorrere dal 22 agosto 2008 la cessione delle quote sociali può avvenire, oltre che per atto con firme autenticate, anche con firma digitale del cedente e del cessionario e quindi depositato al registro delle imprese da parte di un Dottore Commercialista o di un Ragioniere iscritti all’albo.
In altre parole, la cessione delle quote oggi diviene un’ordinaria pratica al registro delle imprese, analoga a quella, ad esempio, del cambiamento di amministratore: lo Studio è quindi oggi titolato per provvedere alle formalità necessarie e consequenziali alla cessione delle quote di una società.
Dal punto di vista pratico, questo comporta che oggi il socio che intende cedere una quota della società non è più tenuto ad avvalersi obbligatoriamente dell’attività di un notaio per le formalità necessarie, ma al contrario ha la possibilità di scegliere quale soluzione ritiene più semplice e conveniente:
recarsi dal notaio il quale provvederà alla redazione di un atto di cessione e quindi all’autentica delle firme del cedente e del cessionario, con conseguente deposito al registro delle imprese;
chiedere al commercialista che provveda a depositare un contratto di cessione della quota, sottoscritto dal cedente e dal cessionario con firma digitale.
Per una più completa trattazione dell’argomento e per i riferimenti alla normativa da ora vigente si rimanda alla circolare n. 5/IR del 18 settembre 2008 emanata dal Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili che è possibile scaricare dal sito www.cndcec.it nell’apposita area “circolari”.