Tribunale di Roma, sentenza 20 settembre 2010, n. 13437
Con ricorso depositato in data 3 maggio 2010 la “Capgemini Italia s.p.a.” proponeva opposizione avverso la cartella esattoriale n. 09720100026089810 con la quale era stato alla stessa intimato, ad opera di Equitalia Gerit (per conto dell’Inps), il pagamento di euro 16.199,17 per “somme aggiuntive ed interessi di mora per ritardato pagamento” per il complessivo periodo, nel corso del quale una dipendente della società era rimasta priva di copertura contributiva, dall’8/2005 (data del licenziamento) al 10/2008 (data della reintegra). Concludeva chiedendo dichiararsi – sul presupposto dell’operatività, nel caso, della decadenza, del difetto di motivazione della cartella, della infondatezza della pretesa – nulla e/o inammissibile e/o inefficace l’iscrizione a ruolo e la cartella esattoriale opposta.
L’Inps, anche nella qualità di mandatario della S.C.C.I. s.p.a. (e diversamente da Equitalia), si costituiva in giudizio chiedendo rigettarsi il ricorso.
All’odierna udienza la causa è stata discussa e decisa con la presente contestuale sentenza.
Ragioni della decisione
La ricorrente ha documentato (cfr. visura in atti) la qualità (contestata in memoria) di rapp.te legale della società del sig. x.
Va rigettata l’eccezione di inammissibilità dell’opposizione, essendo stato depositato il ricorso nei 40 giorni dalla notifica (i.e.: 24 marzo 2010) della cartella.
Nel merito la predetta opposizione va accolta, potendosi condividere l’indirizzo giurisprudenziale espresso da Cass. n. 7934 del 2009, secondo cui “l’omissione contributiva del datore di lavoro nel periodo compreso tra il licenziamento, dichiarato illegittimo, e la reintegrazione non rientra in alcuna delle fattispecie di evasione o omissione sanzionate (...), né alcuna sanzione può essere irrogata per il ritardato versamento adducendo l’efficacia retroattiva che esplica la reintegrazione in caso di licenziamento illegittimo, atteso che il rapporto assicurativo non è assistito dalla medesima “fictio iuris” che caratterizza il rapporto di lavoro (che si considera, “de iure”, come mai interrotto). Ne consegue che l’efficacia del licenziamento, costitutiva della cessazione del rapporto di lavoro, determina, nei rapporti tra datore obbligato ed ente previdenziale, l’impossibilità dei versamenti secondo le scadenze prefissate, e l’obbligazione contributiva non può, quindi, rivivere, retroattivamente, al momento della reintegra, sì da determinare la mora del debitore nei confronti dell’ente previdenziale e l’irrogazione della sanzione per la relativa omissione contributiva”.
Il suddetto principio vale non solo per le sanzioni ma, posta la identità di ratio, anche per gli interessi.
Le spese di lite vanno tuttavia compensate, posta la effettiva opinabilità, non venuta meno per effetto del pronunciato sopra riportato (allo stato unico in materia), della questione