REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI MARSALA

SEZIONE CIVILE

in persona del dott. Pier Luigi Tomaiuoli, in funzione di Giudice unico, ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 237 del r.g.a.c. 1997 (cui è riunita la causa iscritta al n. 354 del r.g.a.c. 1998) vertente

T R A

G.A., elettivamente domiciliato in Marsala, Piazza Borsellino n. 8, presso lo studio dell’Avv. Maurizio Signorello, rappresentante e difensore unitamente all’Avv. Carmelo Cuppari, come da procura a margine dell’atto di citazione;

·         attore –

E

P.D., elettivamente domiciliato in Marsala, Via Frisella n. 29, presso lo studio dell’Avv. Andrea Pellegrino Linares, rappresentato e difeso dall’Avv. Abele Aiello, come da procura a margine della comparsa di risposta;

·         convenuto –

NONCHE’

M.E., elettivamente domiciliato in Palermo, Via Marchese di Villabianca n. 111, presso lo studio dell’Avv. Antonino Giunta, rappresentante e difensore, come da procura a margine della comparsa di risposta;

·         convenuto –

NONCHE’

A.S., elettivamente domiciliato in Marsala, Via Massimo D’Azeglio n. 25, presso lo studio degli Avv. Erino Lombardo ed Ettore Calandrino Salvato, rappresentanti e difensori, come da mandato in calce alla copia notificata dell’atto di citazione;

·         convenuto –

NONCHE’

F.M., elettivamente domiciliato in Marsala, Via Sarzana n. 30, presso lo studio dell’Avv. Stefano Pellegrino, rappresentato e difeso dall’Avv. Giovanni Lentini, come da procura in calce alla copia notificata dell’atto di chiamata in causa;

·         chiamato in causa –

NONCHE’

A.R., B.G., M.S., R,F,, elettivamente domiciliati in Marsala, Piazza Piemonte e Lombardo n. 25/a, presso lo studio dell’Avv. Mauro Marchello, rappresentante e difensore come da procura in calce alle copie notificate degli atti di chiamata in causa;

- chiamati in causa -

NONCHE’

C,S., elettivamente domiciliato in Mazara del Vallo, Lungomare Mazzini n. 19, presso lo studio dell’Avv. Walter Marino, rappresentante e difensore unitamente all’Avv. Giandolfo Rendini, come da procura in calce alla copia notificata dell’atto di chiamata in causa;

- chiamato in causa -

NONCHE’

S.M., elettivamente domiciliato in Marsala, Piazza Amendola, presso lo studio dell’Avv. Buffa, rappresentante e difensore come da procura in calce alla copia notificata dell’atto di chiamata in causa;

- chiamato in causa -

NONCHE’

S.M., residente in Marsala, Viale Isonzo Pal. Messina, rappresentato e difeso dall’Avv. Gioacchino Pipitone, come da procura in calce alla copia notificata dell’attO di citazione;

·         chiamato in causa –

M.R., C.M., M.G., G.I., rispettivamente residenti in Palermo, Via Sciuti 87/c; Pastrengo (Va) Via Poggio Pol. Località Telegrafo n. 2; Piana degli Albanesi (Pa) via z/1 n. 2; Palermo Via Arimondi n. 2/q;

- chiamati in causa -

ISTITUTO REGIONALE DELLA VITE E DEL VINO, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente dociliato in Marsala, Via Roma n. 68, presso lo studio dell’Avv. Pietro Basile, unitamente all’Avv. Salvatore Sangiorgi, come da procura in calce alla comparsa;

- convenuto e chiamato in garanzia -

OGGETTO: Risarcimento danni da infortunio sul lavoro.

CONCLUSIONI per l’attore: “piaccia all’On.le Tribunale ritenere e dichiarare l’Istituto Regionale della Vite e del Vino, in persona del suo legale rappresentante, responsabile in via aquiliana ed in solido con i signori D.P., E.M. e S.A. o con alcuni o alcuno di essi, dell’infortunio sul lavoro occorso al dott. G.A. in data 2.6.1992; in conseguenza condannarlo in solido con i predetti D.P., E.M., S.A. moroso o con alcuni o alcuno di essi, al risarcimento di tutti i danni subiti nelle sue varie componenti: patrimoniali (spese sostenute, danno patrimoniale differenziale, perdite di chances e di aumenti di stipendio collegati anche a progressioni nella carriera), biologiche e non patrimoniali (intesi come danni da lesione di valori inerenti la persona e non più solo come danno morale soggettivo come da Cass. 31.5.2003 nn. 8827 e 8828, utilizzando i criteri liquidativi adottati l’1.12.1004 dal Tribunale di Milano, che si indicano nella complessiva somma di € 1.242.000,00 o in quell’altra maggiore o minore che il Tribunale riterrà equa, oltre rivalutazione ed interessi fino al soddisfo; con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio e successive occorrenti, con iva e cpa in rivalsa; emettere ogni altro provvedimento di Giustizia”; per il convenuto Istituto Regionale della Vite e del Vino: “preliminarmente, ove occorra, in via istruttoria disporre in ordine alle richieste ed i rilievi formulati avverso la c.t.u. dal convenuto dott. E.M. (richieste e rilievi che l’Istituto fa propri) nel verbale di udienza del 18.11.2004. Sempre in via istruttoria disporre in ordine alle richieste formulate dall’Istituto nelle deduzioni depositate all’udienza del 25.5.2001 e nel giudizio portante il n. 345/98, giudizio successivamente riunito al presente, richieste reiterate nel predetto verbale del 18.11.2004. Nel merito, dichiarare inammissibile e comunque rigettare le domande proposte contro l’Istituto dall’attore dott. G.A. o, subordinatamente, ridurre congruamente l’ammontare della condanna, alla stregua di quanto risulta dall’istruttoria e da quanto dedotto; dichiarare inammissibili o comunque rigettare le domande proposte contro l’istituto dal dott. E.M.; dichiarare inammissibili o comunque rigettare le domande proposte contro l’istituto dai Sigg. P.A., G.B., S.C.; M.F., S.M., F.R., M.S. e M.S. e riconvenzionalmente e subordinatamente all’ipotesi di condanna dell’istituto a favore del dott. G.A. e/o del dott. E.M., condannarli a rivalere e tenere indenne l’istituto per sorte, interessi e spese che lo stesso potrebbe essere condannato a corrispondere ai predetti Sigg. G.A. ed E.M., emettendo corrispondente condanna a favore dell’Istituto predetto; dare atto che, conformemente a quanto già dedotto, l’Istituto Regionale della Vite e del Vino fa salvo ogni diritto ed azione che possa spettargli nei confronti dei sigg. S.A., E.m. e D.P. per il caso in cui l’Istituto stesso dovesse subire una condanna emessa a favore dell’attore G.A.. Condannare i Sigg. G.A., E.M., P.A., G.B., S.C., M.F., S.M., F.R., M.S. e M.S., in solido, alle spese del giudizio; per i convenuti P. e M.: “insistendo nelle rispettive comparse di risposta ed atti di chiamata in garanzia nonché per l’accoglimento di tutte le domande, eccezioni e difese spiegate nel corso del giudizio e di cui ai relativi verbali di causa. Chiede altresì termine per l’eventuale deposito di comparse conclusionali e memorie di replica. Chiede di essere autorizzato al ritiro dei fascicoli di parte”; per il convenuto C.: “come da precedenti scritti difensivi e verbali di causa e chiede termine per il deposito di comparsa conclusionale”; per il convenuto F.: “come in comparsa di risposta; vinte le spese”; per il convenuto S.: “conclude affermando che nessuna responsabilità può essere ascritta al convenuto chiamato in garanzia quale mero componente del consiglio di amministrazione dell’I.R.V.V., atti e verbali di causa. Si contesta in quanto eccessiva e non sufficientemente rigorosa nelle sue qualificazioni conclusive la c.t.u. redatta ed acquisita in giudizio; in subordine si chiede comunque che il concludente venga tenuto indenne ex art. 1720, II comma, c.c., dalle richieste avanzate dall’attore con effetto di condanna esclusiva del mandante I.R.V.V. con conseguente condanna alle spese”; per i convenuti A., B., R.e M.: “si associano alle eccezioni e contestazioni sollevate dall’Avv. Giunta sia in ordine alla documentazione oggi prodotta che per quanto riguarda l’incompletezza del fascicolo d’ufficio. Chiede termine per l’esame della documentazione oggi prodotta e comunque conclude come in comparsa di costituzione”; per le altre parti: “come da comparsa di costituzione”.

P R O C E S S O

Con atto di citazione notificato il 6.2.1997 G.A. conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Marsala D.P., S.A. ed E.M., chiedendo di accertare la loro responsabilità aquiliana per i danni patiti in occasione dell’infortunio sul lavoro occorsogli in data 2.6.1992 e consequenzialmente condannarli in solido al pagamento, a titolo di risarcimento, della somma di £ 2.338.446.808 o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione, interessi e spese legali.

A sostegno della propria domanda l’attore deduceva che con deliberazione del 25.7.1989 era stato assunto con la qualifica di dirigente tecnico chimico in prova dall’Istituto Regionale della Vite e del Vino e, inserito nel settore VII (tecnico-laboratorio ed assistenza enologica), aveva prestato servizio dall’1.10.1989 presso la sezione di Marsala dell’Istituto, occupandosi delle attività pertinenti alla propria qualifica professionale ed in particolare dell’acquisizione di campioni di sostanze vinose e della loro analisi, chimica e con risonanza magnetica; che il 2.6.1982, dopo aver preso in consegna nel suo ufficio a piano terra da due finanzieri in forza alla Sezione di P.G. presso la Procura della Repubblica di Brindisi, una borsa frigo contenente dei campioni da analizzare, aveva iniziato a salire la rampa di scale che portava al primo piano dell’edificio, ove si trovava il laboratorio di RMN, per riporre i campioni nell’armadio blindato e redigere il verbale di consegna, tenendo con la mano destra il detto contenitore e con la sinistra un borsello ed una cartella di cuoio; che, all’improvviso, era inciampato e, perdendo l’equilibrio ed infilandosi nello spazio vuoto tra due montanti di sostegno del passamano della scala, da un’altezza di mt. 3.50 era precipitato sul pavimento dell’atrio a capo in giù, restando privo di conoscenza; che, trasportato al locale pronto soccorso e riscontrato un trauma cranico con otorragia a destra, ferite lacero-contuse regione parietale destra, frattura in regione temporo-parietale destra, frattura 4,5,6, e 7 costa e clavicola destra, veniva trasferito con prognosi riservata presso l’Ospedale Civico di Palermo; che ivi veniva sottoposto ad intervento chirurgico al cranio per ematoma extradurale centro temporale destro con ematoma perdurale contro temporale parietale sottostante, e quindi trasferito al reparto rianimazione, ove dopo 10 giorni era stato sottoposto a tracheotomia; che aveva ripreso conoscenza solo dopo 22 giorni e, dimesso dal detto noscomio, si era trasferito presso la casa di cura Latteri di Palermo, ove era rimasto degente sino al 10.7.1992; che il 12 luglio era stato nuovamente ricoverato, con dolori addominali e diarrea sanguinolenta, all’Ospedale di Salemi e indi nuovamente al Civico di Palermo sino al 20.7.1992; che dal 24.9.1992 al 26.7.1993 aveva frequentato il Centro Medico di Fisiochinesiterapia ortopedica di Castelvetrano per rieducazione neuromotoria per esiti emiparesi dx; che in seguito si era sottoposto ad altre cure e visite specialistiche; che il 12.1.1993 l’Inail l’aveva riconosciuto invalido al 100% e gli aveva comunicato la costituzione di una rendita vitalizia; che in data 30.7.1993 la Commissione Medica Ospedaliera del Civico di Palermo aveva riconosciuto la dipendenza della malattia da causa di servizio e la sua inidoneità permanente ed assoluta allo stesso, escludendo qualsiasi colpa o dolo dell’infortunato; che il consiglio di amministrazione dell’Istituto Regionale della Vite e del Vino aveva deliberato di rinviare l’adozione della deliberazione di riconoscimento della causa di servizio in attesa della conclusione del procedimento penale; che in data 29.4.1994 il Tar Sicilia aveva sospeso tale deliberazione e l’Istituto riconosciuto la causa di servizio; che in data 20.5.1994 l’Istituto l’aveva dispensato dal servizio; che il danno biologico riportato era valutabile nella misura dell’85%, con totale compromissione della capacità lavorativa, invalidità temporanea totale di giorni 198 e parziale di giorni 222; che il detto infortunio aveva sconvolto la sua vita, lasciando segnI indelebili anche sulle normali abitudini, precludendogli un’esistenza normale e riducendo drasticamente la qualità della stessa; che dagli accertamenti operati dalla polizia giudiziaria, dalla Procura della Repubblica e dall’Ispettorato del Lavoro, consacrati nei rapporti giudiziari del 6.7.1992 e 4.12.1992, era stata acclarata la responsabilità dell’Istituto datore di lavoro e dei convenuti P., presidente del consiglio d’amministrazione e legale rappresentante dell’Istituto, M., direttore generale, A., dirigente del settore amministrativo e personale con competenza sulla gestione degli immobili, i quali tutti avevano omesso di adottare le misure antinfortunistiche previste dalla legge o di quelle altre necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori; che, infatti, l’A., dopo aver inciampato in un gradino della scala, era precipitato a capo in giù nel piano sottostante da un’altezza di circa mt. 3.5, dallo spazio compreso tra due montanti verticali posti a sostegno del passamano e della scala, strisciando con le scarpe lungo la parete; che i gradini della scala fissa in c.a., autoportante, a forma elicoidale, rivestiti con materiale marmifero, all’atto dell’accesso ispettivo si presentavano sdrucciolevoli; che a protezione della scala, nei due lati prospicienti il vuoto, vi era un corrimano in ferro, avente un’altezza dai gradini di mt. 0.95, sostenuto da una serie di montanti verticali che lasciavano nei due lati della rampa ampi spazi verso il vuoto; che l’infortunio non si sarebbe verificato se la scala fosse stata provvista di appropriato parapetto “normale”, aventi le caratteristiche previste dagli artt. 26, lett. c), I e II comma e 27, II comma del d.p.r. 27.4.1955 n. 547; che l’istituto dopo l’incidente aveva provveduto ad adeguare la scala alla normativa sopra richiamata; che l’A. in precedenza aveva più volte fatto presente ai responsabili la pericolosità della scala e la necessità di apportare modifiche al passamano; che, nonostante l’ing. C. avesse segnalato sin dal 18.11.1991 la necessità di eseguire alcune opere, tra le quali l’installazione di elementi protettivi della scala per renderla conforme alla normativa antinfortunistica, i responsabili dell’istituto non avevano provveduto, se non dopo il verificarsi dell’infortunio per cui è causa; che il procedimento penale contro i convenuti P., M. ed A. si era concluso con l’applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p.; che l’A. con ricorso depositato il 30.1.1995 innanzi al Pretore di Marsala, Giudice del lavoro, aveva convenuto l’Istituto ed i sopra detti responsabili, chiedendo il risarcimento dei danni patiti; che con sentenza del 29.2.1996 il Pretore aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo in ordine alla domanda spiegata nei confronti dell’Istituto e la competenza del Tribunale ordinario per le domande spiegate nei confronti degli altri convenuti, assegnando termine per la loro riassunzione; che l’attore aveva proposto appello avverso la statuizione relativa al difetto di giurisdizione; che la Procura della Corte dei Conti aveva archiviato l’istruttoria per danno erariale nei propri confronti; che aveva diritto al risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c., ricorrendo i presupposti di cui all’art. 10 del T.U. 1124/65; che per il danno alla salute e quello morale, peraltro, non operava l’esonero di responsabilità di cui all’art. 10 citato; che il danno patrimoniale andava liquidato siccome differenziale, tenendo conto cioè del valore capitale della rendita vitalizia riconosciuta all’infortunato dall’Inail.

Si costituiva il convenuto P., eccependo l’assenza di responsabilità in capo a se stesso, poiché, nella qualità di presidente del consiglio di amministrazione dell’ente, egli non aveva alcuna competenza funzionale in materia antinfortunistica, attribuita per contro dallo statuto dell’Ente al direttore e per delibera interna al funzionario addetto al settore amministrativo e personale, unità “gestioni patrimoniali e servizi generali”; che, in assenza di segnalazioni sulla pericolosità della scala, nessuna responsabilità poteva ricadere su se stesso; che, a voler ritenere diversamente, dovevano considerarsi responsabili tutti i membri del consiglio di amministrazione; che l’immobile in questione era stato sottoposto a ristrutturazione negli anni 1977/1978, senza che fosse stata evidenziata alcuna irregolarità; che il danneggiato aveva colpevolmente concorso alla produzione dell’evento per i seguenti motivi: 1) pur consapevole della pericolosità della scala, non ne aveva vietato, in qualità di dirigente più anziano, l’uso, 2) nella detta qualità avrebbe dovuto apprestare i rimedi provvisori del caso, comportanti una spesa minima e compatibile con la dotazione finanziaria del servizio economato, 3) nel salire la scala non aveva usato quella minima prudenza che la situazione gli imponeva, rifiutando l’aiuto offerto dai sottufficiali della guardia di finanza, 4) in quanto afflitto da verosimili limitazioni funzionali del rachide in seguito ad infortunio occorsogli nel 1990, avrebbe dovuto adottare ancora maggiori cautele; che dai danni lamentati dovevano essere scomputate le somme percepite a titolo di rendita vitalizia costituita dall’Inail, a titolo di pensione privilegiata e di indennizzo, corrisposto dalla compagnia assicurativa per gli infortuni in forza di polizza stipulata dall’Istituto datore di lavoro; che i criteri di quantificazione del danno indicati in citazione erano eccessivi; tutto quanto sopra premesso, concludeva per l’autorizzazione alla chiamata in causa dei membri del consiglio di amministrazione dell’Istituto e nel merito per il rigetto delle domande avversarie; in via subordinata, per la riduzione del quantum debeatur in ragione del concorso di colpa dell’attore stimabile intorno al 70%; per la condanna degli altri convenuti A. e M., nonché i chiamandi in causa, alla refusione in proprio favore delle somme eventualmente dovute all’A., secondo le rispettive colpe di ciascuno; con vittoria di spese.

Si costituiva in giudizio il convenuto M., eccependo l’assenza di responsabilità in capo a se stesso per l’accaduto, non rientrando tra i compiti del direttore dell’Ente l’attuazione delle misure di sicurezza; che il relativo controllo era di spettanza del servizio di gestione patrimoniale diretto dal convenuto A.; che nessuna responsabilità poteva a lui ascriversi in difetto di segnalazione della situazione pericolosa; che la sentenza penale di applicazione della pena su richiesta delle parti non valeva ad individuare in capo al medesimo alcuna responsabilità; che il danneggiato aveva colpevolmente concorso alla produzione dell’evento per i seguenti motivi: 1) pur consapevole della pericolosità della scala, non ne aveva vietato, in qualità di dirigente più anziano, l’uso, 2) nella detta qualità avrebbe dovuto apprestare i rimedi provvisori del caso, comportanti una spesa minima e compatibile con la dotazione finanziaria del servizio economato, 3) nel salire le scale non aveva usato quella minima prudenza che la situazione gli imponeva, rifiutando l’aiuto offerto dai sottufficiali della guardia di finanza, 4) in quanto afflitto da verosimili limitazioni funzionali del rachide in seguito ad infortunio occorsogli nel 1990, avrebbe dovuto adottare ancora maggiori cautele; che dai danni lamentati dovevano essere scomputate le somme percepite a titolo di rendita vitalizia dall’Inail, a titolo di pensione privilegiata ed a titolo d’indennità dalla compagnia assicurativa per gli infortuni (in forza di polizza stipulata dall’Istituto datore di lavoro); che i criteri di quantificazione del danno indicati in citazione erano eccessivi; che in forza del C.C.N.L. applicabile al proprio rapporto di lavoro egli doveva essere tenuto indenne dal datore da ogni responsabilità civile verso terzi; tutto quanto sopra premesso, instava per l’autorizzazione alla chiamata in garanzia dell’Istituto Regionale della Vite e del Vino e concludeva per il rigetto delle domande avversarie; in via subordinata, per l’accertamento in via di regresso della responsabilità di ciascuno; in via più subordinata, per l’accertamento del concorso di colpa dell’attore, con riduzione del risarcimento dovuto; in via ancora più gradata, per l’accoglimento della domanda di manleva nei confronti dell’Istituto datore di lavoro; con vittoria di spese.

Si costituiva il convenuto A., eccependo di non essere responsabile degli immobili dell’Istituto, da considerarsi sotto il diretto controllo del consiglio di amministrazione; che dai lavori di ristrutturazione eseguiti nel 1975 non era emersa la necessità di un adeguamento della scala alla normativa antinfortunistica; che il danneggiato doveva considerarsi concorrente colposo nella causazione del danno, non avendo provveduto a segnalare all’Istituto la pericolosità della scala, non avendovi posto rimedio con i mezzi a disposizione dell’economato della sede di Marsala a lui affidata, nonché per aver assunto il rischio elettivo di salire le scale con le mani impegnate, pur essendo consapevole di soffrire di capogiri a causa di un pregresso incidente; tutto quanto sopra premesso, concludeva per il rigetto della domanda avversaria, con vittoria di spese.

I convenuti venivano autorizzati alle richieste chiamate in causa.

Si costituiva F.M., eccependo la prescrizione dell’azione risarcitoria nei propri confronti, l’assenza di responsabilità in capo a sé, quale membro del consiglio di amministrazione, la responsabilità del preposto A.o, il difetto d’integrità del contraddittorio nei confronti dell’Istituto Regionale della Vite e del Vino, il concorso di colpa del danneggiato e l’eccessività della quantificazione dei danni; tutto quanto sopra premesso, concludeva per il rigetto della domanda avversaria; con vittoria di spese.

Si costituivano A.R., B.G., M.S. e R.F., eccependo l’infondatezza della domanda nei propri confronti, in quanto membri del consiglio di amministrazione, irresponsabili in ragione dell’autonomia patrimoniale dell’Ente pubblico; la necessità di sospensione necessaria in attesa della definizione del giudizio pendente in appello in ordine alla responsabilità dell’Istituto, contraddittore necessario; l’assenza di colpa in capo al c.d.a. per avere lo stesso deliberato - a seguito di missiva del 18.11.1991 dell’ing. C., segnalante la necessità di adottare misure antinfortunistiche adeguate in relazione alla scala de qua – l’effettuazione dei lavori necessari, poi caduti nel dimenticatoio; che la responsabilità di tale omissione era da ascriversi al presidente del consiglio d’amministrazione ed al direttore della sezione; il concorso di colpa del danneggiato nella verificazione del danno; tutto quanto sopra premesso, concludevano per il rigetto della domanda avversaria, con vittoria di spese.

Si costituiva C.S., anch’egli membro del consiglio di amministrazione, eccependo la propria completa estraneità alla vicenda e la prescrizione dell’azione nei propri confronti; instava, in via pregiudiziale, per la chiamata in garanzia dell’Istituto Regionale della Vite e del Vino, e concludeva nel merito per il rigetto delle domande avversarie e, in via subordinata, per la condanna del chiamato a tenerlo indenne da ogni conseguenza negativa dell’azione spiegata nei propri confronti; con vittoria di spese.

Si costituiva S.M., consigliere del c.d.a., eccependo l’incompetenza del consiglio all’effettuazione dei lavori di adeguamento alla normativa antinfortunistica, la mancanza di iniziativa in capo ai singoli consiglieri; la responsabilità del settore amministrativo e personale; il concorso di colpa del danneggiato (per gli stessi motivi indicati dagli altri convenuti); l’eccessività della richiesta risarcitoria; il proprio diritto ad essere manlevato dal datore di lavoro in forza di apposita clausola del C.C.N.L.; tutto quanto sopra premesso, concludeva per il rigetto della domanda avversaria; in via subordinata, per l’accertamento del diritto ad essere tenuto indenne dall’Istituto Regionale della Vite e del Vino già chiamato in causa; con vittoria di spese.

Si costituiva S.M., altro componente del consiglio di amministrazione, eccependo l’estraneità alle funzioni del detto consiglio delle decisioni di adeguamento alla normativa antinfortunistica; l’avvenuta tempestiva deliberazione di adeguamento da parte del medesimo; la colpa esclusiva del danneggiato nella causazione del sinistro o quanto meno la colpa concorrente; il proprio diritto ad essere tenuto indenne dall’I.R.V.V.; tutto quanto sopra premesso, concludeva per il rigetto della domanda avversaria e, in via subordinata, per l’accertamento del proprio diritto ad essere tenuto indenne dal detto Ente; con vittoria di spese.

Si costitutiva, infine, l’Istituto Regionale della Vite e del Vino, eccependo l’infondatezza della chiamata in garanzia da parte del convenuto M. e dei consiglieri di amministrazione A., B., M. e R., e spiegando, in via riconvenzionale, azione di rivalsa nei confronti di costoro nell’ipotesi di sua condanna al risarcimento nei confronti dell’attore; con vittoria di spese.

All’udienza del 25.2.2001 veniva disposta la riunione al procedimento iscritto al r.g. n. 237/97 di quello iscritto al r.g. n. 354/98, originato da atto di citazione in riassunzione dell’attore nei confronti dell’Istituto Regionale della Vite e del Vino per i medesimi fatti e con la medesima richiesta risarcitoria, a seguito di sentenza del Tribunale di Marsala (poi confermata in Cassazione), che aveva riformato la pronunzia del 29.2.1996 Pretore di Lavoro statuente il proprio difetto di giurisdizione.

La causa, istruita con produzione di documenti, audizione di testimoni, interrogatori formali ed esperimento di consulenza medica d’ufficio sulla persona dell’attore, veniva trattenuta in decisione all’udienza del 25.2.2005, previa assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c..

M O T I V I

Va pregiudizialmente dichiarata la contumacia dei consiglieri d’amministrazione chiamati in causa R.M., M.C., G.M., I.G., i quali, sebbene regolarmente raggiunti dalla notificazione dell’atto di citazione di terzo, non si sono costituiti.

Sgombrato il campo dal superiore incombente processuale, è opportuno da subito ricostruire la dinamica dell’infortunio sul lavoro occorso all’attore, siccome invero sostanzialmente pacifica tra le parti e chiaramente emersa al seguito dell’istruttoria (vedi dichiarazioni testi Melcarne, Tommasi, Ragona, nonché atti del procedimento penale conclusosi con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti nei confronti dei convenuti P., M. ed A., in particolare decreto di citazione a giudizio del 5.3.1993, comunicazione di notizia di reato del 10.6.1991, rapporto di servizio dei militi Melcarne e Tommasi del 2.6.1992 e, soprattutto, rapporto Ispettorato del Lavoro dell’8.7.1992).

In data 2.6.1992 l’A., dirigente tecnico chimico alle dipendenze dell’Istituto Regionale della Vite e del Vino, in servizio presso la sede di Marsala, ricevette all’interno della stessa due finanzieri della polizia giudiziaria presso la Procura della Repubblica di Brindisi, incaricati di recapitargli una borsa frigo contenente dei campioni di vino da analizzare per ordine dell’Autorità giudiziaria.

Ricevuti i finanzieri, l’attore, preceduto dal perito chimico Ragona e seguito dai militi, cominciò a salire la rampa di scale conducente al primo piano dell’edificio, ove si trovava il laboratorio di RMN, avendo seco la detta borsa frigo in una mano ed un borsello ed una cartella di cuoio nell’altra.

Giunto quasi al termine della detta scala, ad un’altezza di circa mt. 3,5 dal suolo, l’. inciampò e dallo spazio vuoto che vi era tra il corrimano della scala e la stessa precipitò a terra a testa in giù, rimanendo privo di sensi.

Dalla relazione dell’ispettore del lavoro prodotta in giudizio e dalle fotografie versate nel fascicolo del Pubblico Ministero nel processo per lesioni colpose a carico degli odierni convenuti si evince (e la circostanza, del resto, non è contestata dalle parti) che la scala dalla quale ebbe a precipitare l’attore era “sprovvista di appropriato parapetto normale avente le caratteristiche previste dagli artt. 26 lett. c), I e II comma e 27, II comma del d.p.r. 27.4.1955 n. 547, che, rispettivamente, così recitano: agli effetti del presente decreto è considerato normale un parapetto che soddisfi alle seguenti condizioni: …sia costituito da almeno due correnti di cui quello intermedio posto a circa metà distanza tra quello superiore ed il pavimento…E’ considerato parapetto normale con arresto al piede il parapetto definito al comma precedente completato con fascia continua poggiante sul piano di calpestio ed alta almeno 15 cm. Le impalcature, le passerelle, i ripiani, le rampe di accesso, i balconi ed i posti di lavoro o di passaggio sopraelevati devono essere provvisti, su tutti i lati aperti, di parapetti normali con arresto al piede o di difesa equivalenti…”.

La scala in questione, dunque, non era conforme alla normativa antinfortunistica, lasciando spazi aperti e verso il vuoto tra il corrimano ed i gradini di 0.95 mt. in altezza ed essendo intervallata da alcuni montanti posti a distanza tra loro.

Di tale situazione pericolosa, tanto il presidente del c.d.a ed i consiglieri, quanto l’A., erano sicuramente a conoscenza.

Il P., infatti, come eccepito dai convenuti consiglieri A. R., B. G., M. S. e R. F., aveva rappresentato all’assemblea “la necessità” di realizzare dei lavori di adeguamento della sede dell’istituto, definiti “necessari ed urgenti” dall’ing. C. con nota indirizzata all’Istituto (e depositata presso l’Ente in data 20.11.1991 con relativo progetto di realizzazione), tra i quali “l’installazione di fasce in lamiera sulla ringhiera di protezione della scala elicoidale per renderla conforme alla normativa antinfortunistica”, e l’assemblea “dopo ampia discussione” aveva deliberato di dare mandato all’Ing. C. perché provvedesse alla progettazione dei lavori necessari (vedi estratto del verbale n. 11 del 10.12.1991 prodotto agli atti dai chiamati A., B., M. e R.).

La conoscenza della pericolosità della scala da parte dell’Amoroso si ricava dalla nota del C. sopra detta indirizzata, oltre che all’Istituto, anche all’A. stesso, con il quale l’ingegnere scrive di aver avuto dei colloqui in ordine ai lavori da compiersi.

Ciò premesso in punto di fatto, deve poi osservarsi che l’azione risarcitoria intrapresa dall’attore, tanto nei confronti dell’Istituto datore di lavoro, quanto dei convenuti P., M. ed A., è aquiliana, - come risulta dal tenore dell’atto di citazione e come ritenuto dalle sentenze passate in giudicato del Pretore del Lavoro del 29.2.1996 e del Tribunale di Marsala in grado di appello del 19.12.1997 (confermata in Cassazione) - e si fonda sulla prospettazione della colpevole omissione da parte di costoro delle misure antinfortunistiche e di quelle necessarie alla tutela dell’integrità psico-fisica del lavoratore.

Venendo in esame un contegno omissivo, va verificato su chi gravasse l’obbligo di impedire l’evento dannoso infortunio, e quindi l’obbligo di adottare le necessarie misure antinfortunistiche e cautelari generali.

Va rammentato, al riguardo, che nella giurisprudenza di legittimità esistono due orientamenti, ispirati rispettivamente alla tipicità ed alla atipicità dell’illecito omissivo.

Secondo il primo, ai fini della ravvisabilità di una responsabilità per danni da condotta omissiva, non è sufficiente richiamarsi al principio del neminem laedere od ad una generica antidoverosità sociale dell’inerzia, ma occorre individuare, caso per caso, un vero obbligo giuridico di impedire l’evento che può derivare, oltre cha dalla norma, da uno specifico rapporto negoziale o di altra natura che leghi danneggiato e soggetto chiamato a risponderne (Cass. Civ., 25.9.1998, n. 9590; Cass. Civ., 6.4.1992, n. 2134; Cass. Civ., 9.1.1979, n. 116).

Secondo l’altro orientamento, un obbligo giuridico di impedire l’evento può derivare anche da una specifica situazione che esiga una determinata attività a tutela di un diritto altrui (Cass. Civ., Sez. III, 29.7.2004, n. 14484; Cass. 9.7.1998, Sez. III n. 6691; Cass 8.1.1997, n. 72; Cass. Civ., Sez. III, 14.10.1992, n. 11207), laddove vi sia un rapporto di fatto con la fonte di pericolo, tale per cui è nella possibilità del soggetto, con un minimo di diligenza comune, elidere le sue potenzialità dannose, ovvero laddove vi sia un ragionevole principio di affidamento dei terzi nell’intervento altrui ingenerato da situazioni pregresse.

Il Tribunale condivide quest’ultimo orientamento, in ragione della struttura aperta della clausola generale di cui all’art. 2043 c.c., incentrata sull’esigenza solidaristica di tutela del danneggiato, che consente di pretermettere la necessità di rinvenire un fondamento normativo o negoziale specifico, ragione particolarmente sentita – e per ovvie ragioni di garanzia – nell’ordinamento penale, ove la tematica nasce e si sviluppa.

Essa, nella misura in cui è volta ad individuare in primo luogo un obbligo giuridico “normativo” di impedire l’infortunio, finisce con l’interferire con quella dell’individuazione del soggetto “debitore di sicurezza”, ovverosia tenuto per legge all’adozione delle misure antinfortunistiche, nell’ambito degli Enti pubblici, questione anch’essa scandagliata dalla giurisprudenza penale.

Prima dell’avvento della legislazione di derivazione comunitaria (in particolare il d. lg.vo 626/1994) - che ha avuto il pregio di codificare normativamente i soggetti tenuti all’adozione delle dette misure -, la giurisprudenza della Cassazione era costante, partendo dal principio di effettività e concretezza delle mansioni svolte (ex multis: Cass. SS.UU., 14.10.1992, n. 9874; Cass. Pen., Sez. IV, 6.2.1989; Cass. Pen., Sez. III, 4.5.1983), nel ritenere che, in ipotesi di datore di lavoro pubblico, il soggetto tenuto all’osservanza della normativa di cui al d.p.r. 547/1955 dovesse essere individuato avendo riguardo all’articolazione dell’Ente ed al riparto di competenze e funzioni gravanti statutariamente e normativamente sui diversi organi ed uffici (Cass. Pen., Sez. III, 27.3.1998, n. 5889; Cass. Pen., 22.3.1991, n. 3272; Cass. Pen., 1.7.1983, n. 6204).

Ciò sulla base dell’ovvio principio – che oggi peraltro consente l’imputazione delle responsabilità alla stregua della 626 ai singoli dirigenti pubblici, ormai titolari, in forza delle riforme legislative succedutesi negli ultimi anni, di ampi poteri deliberativi e di spesa – che nessuno può essere considerato responsabile dell’omissione di un’azione che non è in grado, per carenza di autonomia decisionale o finanziaria, di porre in essere.

Nel caso di specie, in difetto di espressa attribuzione dell’obbligo in questione ad organi diversi ed alla stregua del tessuto statutario, deve ritenersi che di esso facesse capo al consiglio d’amministrazione, poiché lo statuto dell’Istituto Regionale della Vite e del Vino assegna al medesimo l’amministrazione dell’Ente (art. 3) ed i compiti deliberativi in ordine alla destinazione dei fondi (art. 14: “Il presidente cura l’amministrazione dei fondi dell’Istituto nei limiti di previsione ed in base alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione”); ciò anche in considerazione che le carenze strutturali (quale deve essere considerata la tenuta della scala per cui è causa senza barriere protettive) sono sicuramente addebitabili ai vertici dell’Ente (Cass. Civ., Sez. III, 27.3.1998, n. 5889; Cass. SS. UU., 4.10.1992, n. 9874).

Tale obbligo, quindi, deve ritenersi gravante in via primaria sul c.d.a. (ivi compreso il presidente) ed in via secondaria anche su quest’ultimo singolarmente, in forza della disposizione di cui all’art. 5, comma IV, dello Statuto, a mente della quale “il presidente esegue e fa eseguire le deliberazioni del consiglio e adotta eccezionalmente provvedimenti di urgenza salvo ratifica del consiglio stesso”, dovendosi ravvisare l’urgenza di provvedere nella situazione de qua caratterizzata da un permanente e notevole pericolo per l’integrità fisica dei lavoratori.

Non può invece esso (scilicet: l’obbligo di adozione delle misure antinfortunistiche) ravvisarsi in capo al convenuto Marzullo, direttore dell’Istituto.

Come si evince dalla lettura congiunta della legge istitutiva dell’Ente e dello statuto, questi - pur sovrintendendo al funzionamento dell’Istituto (art. 5 della legge istitutiva) e dovendone assicurare il normale funzionamento con l’osservanza delle disposizioni di legge, dei regolamenti e delle norme deliberate dal consiglio d’amministrazione (art. 9 dello Statuto), e pur essendo il consegnatario di tutto il materiale mobile ed immobile appartenente all’Ente - non risultava essere titolare di alcun potere decisionale in ordine alle determinazioni (quali quelle di adeguamento della struttura alla normativa antinfortunistica) comportanti impegni di spesa dell’Ente.

Esso è titolare, invece, di compiti di vigilanza ed attuazione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, dietro le direttive del presidente e nel rispetto delle norme di legge (art. 5 legge istitutiva e 9 regolamento citati).

Diverso discorso è quello dell’interferenza dell’obbligo di impedire l’evento infortunio con la sussistenza di un obbligo in capo al direttore (come al presidente) di portare ad esecuzione le delibere del c.d.a. e quindi, in particolare, quella sopra citata di affidare l’incarico di progettazione dei lavori di ristrutturazione e di adeguamento della scala alla normativa antinfortunistica.

Al riguardo la responsabilità del M.e del P. può escludersi sul diverso piano della prova del nesso causale (su cui si ritornerà a proposito del concorso colposo del danneggiato), poiché la stipulazione del contratto di progettazione non avrebbe comportato l’adozione immediata delle misure antinfortunistiche, all’uopo necessitando un’ulteriore delibera del c.d.a. di realizzazione delle misure e di impegno di spesa, nonché l’effettuazione dei lavori.

Ciò nonostante, deve ritenersi, alla stregua dell’orientamento giurisprudenziale sopra detto, che in capo al M. sussistesse l’obbligo di impedire l’evento sulla base della situazione concreta di pericolo determinatasi.

A tal fine, va considerata innanzitutto la posizione del convenuto di direttore dell’Istituto (pure non sufficiente a farlo ritenere soggetto “debitore di sicurezza” alla stregua della normativa antinfortunistica), in una con la natura di consegnatario del patrimonio immobiliare, di direttore del personale, di garante del “normale funzionamento” dell’Ente e di partecipante alle determinazioni dell’assemblea “con voto consultivo” (vedi art. 5, ultimo comma, legge istitutiva).

In derivazione di tale complessa posizione statutaria deve riconoscersi un dovere del M. informazione e conoscenza della situazione concreta delle condizioni di lavoro del personale dipendente e delle fonti di pericolo cui esso risultava esposto (con conseguente obbligo di segnalazione al c.d.a. per le iniziative di spettanza).

Alla posizione complessiva del M. ed al suo dovere di informazione sopra tratteggiato, deve aggiungersi poi la possibilità dello stesso, a fronte di una situazione di costante e macroscopico pericolo per il personale posto alle sue dipendenze, di adottare – attingendo al fondo cassa di £ 1.000.000 gestito dall’economo P. (vedi dichiarazioni testimoniali di quest’ultimo) – con un minimo di diligenza non costosi e non impegnativi rimedi pratici (quali, a titolo meramente esemplificativo, l’installazione provvisoria di semplici reti di protezione), atti a scongiurare il pericolo di pregiudizio all’integrità psico-fisica dei lavoratori nelle more della decisione del c.d.a., e comunque, in caso di non praticabilità degli stessi, di segnalare agli organi di vertice la necessità di inibire l’accesso alla scala sino alla effettiva rimozione della situazione pericolosa.

Tale situazione concreta deve ritenersi sufficiente a radicare in capo al M. l’obbligo giuridico di evitare l’evento.

Resta da esaminare la posizione dell’A., all’epoca dei fatti dirigente superiore responsabile del settore amministrativo e personale con competenza anche sulla gestione degli immobili e sulla manutenzione dei locali e relativi impianti, come da delibera del consiglio d’amministrazione del 13.12.1988 n. 116, che aveva approvato l’organigramma dell’ente (prodotto agli atti; si veda anche nota del 25.6.1992 inviata all’ispettorato del lavoro dal direttore M., pure prodotta agli atti sub allegato 11 del fascicolo di parte attrice).

La responsabilità del convenuto, nella prospettazione attorea, viene fondata sulla circostanza che questi, nella qualità sopra detta, avesse tra i propri compiti quello di “amministrazione e gestione del personale” e di “gestione patrimoniale e sevizi generali”, ricadendo in quest’ultimo anche quelli di “gestione beni mobili ed immobili” e “manutenzione locali e relativi impianti”.

Tali obblighi, tuttavia, ad avviso di questo giudice, non ricomprendevano quello di adozione delle misure antinfortunistiche e di tutela della integrità fisica e morale dei lavoratori.

Dalla lettura dell’organigramma dell’Ente emerge che l’ambito di attività riferibile alla “amministrazione e gestione personale” riguardava esclusivamente il diverso profilo del trattamento amministrativo del personale (si leggono quali compiti esplicativi dell’attività in questione: “studio normativa e trattamento economico dipendenti regionali, gestione pratiche assunzioni, concorsi, trasferimenti, progressioni di carriera, cessazione rapporti di impiego, riscatti, riconoscimenti, gestione trattamento retributivo et cetera…); mentre l’ambito di attività riferibile alla gestione patrimoniale riguardava il profilo della vigilanza e cura della consistenza materiale delle strutture mobiliari ed immobiliari dell’ente (tra i compiti esplicativi dell’attività in questione vi sono: gestione beni mobili ed immobili, gestione servizi generali dell’istituto, manutenzione locali e relativi impianti, controllo pulizia locali e contratti ditte addette, tenuta chiavi locali, archivi, magazzini ed ambienti vari et cetera….) e non già quello della loro conformità alle regole tecniche e di prudenza poste a tutela dell’integrità dei dipendenti.

In altri termini, in capo all’A., era configurabile una posizione di garanzia rispetto alla consistenza patrimoniale dell’Istituto, nei limiti peraltro degli impegni di spesa deliberati dal c.d.a., e non già un obbligo di adozione di misure antinfortunistiche, rispetto alla cui adozione, al pari del direttore dell’Istituto, egli non aveva alcun potere decisionale e di spesa.

Né in capo al convenuto può ravvisarsi il detto obbligo di impedire l’evento sulla base della situazione concreta – come ritenuto invece per il M. -, proprio in ragione della sua posizione residuale e settoriale, rispetto al potere di determinazione del c.d.a., a quello di adozione di provvedimenti urgenti da parte del presidente ed all’obbligo di intervento del M., ravvisato in forza degli elementi sopra detti (ed in particolare della circostanza, “specializzante” rispetto alla posizione dell’A. ora in esame, che il personale “dipendeva” da quegli, alla stregua dell’art. 9, comma IV dello Statuto), nonché in ragione della mancata prova che lo stesso fosse a conoscenza del perdurare della situazione di pericolosità della scala, una volta rimessa la questione alle determinazioni del c.d.a., conoscenza che invece deve presumersi in capo al M. per il già detto obbligo di prendere cognizioni delle deliberazioni dell’organo amministrativo da portare ad esecuzione (cui è funzionale il diritto di intervenire alle riunioni del c.d.a. previsto dall’art. 5 dello Statuto).

Individuato in capo ai consiglieri di amministrazione, al presidente ed al direttore M., l’obbligo giuridico di impedire l’evento infortunio occorso all’A., può procedersi oltre nell’accertamento delle responsabilità.

Per opportunità di trattazione deve essere esaminata separatamente quella dell’Ente pubblico da una parte e dei suoi funzionari dall’altra, principiando da costoro, i quali, è noto, in applicazione dell’art. 28 della Costituzione e 22 e 23 d.p.r. 1957 n. 3, sono chiamati a rispondere nei confronti dei terzi esclusivamente in ipotesi di colpa grave, ossia in ipotesi di “elevata” negligenza, imprudenza od imperizia (ex multis: Cass. Civ., Sez. III, 25.11.2003, n. 17914; Cass. Civ., Sez. Lav., 18.2.2000 n. 1890; Cass. Civ., Sez. I, 1.4.1996, n. 2995 Cass. Civ. Sez. I, 5.12.1995, n. 12505; Corte Conti, Sez. II, 18.10.1998, n. 210; Corte Conti, Sez. II, 14.11.1997, n. 216).

Ritiene il Tribunale che le condotte del presidente del consiglio d’amministrazione, dei singoli consiglieri e del direttore dell’Istituto, siano connotate da colpa (omissiva) grave.

La gravità della colpa dei consiglieri e del presidente sta nel fatto che essi, resi edotti della necessità ed urgenza di adeguare la scala alla normativa antinfortunistica, come ammesso dai consiglieri A. R., B., M. e R. (e come si evince dal collegamento tra lo stralcio di delibera prodotto agli atti e la precedente nota a firma dell’ing. C. di cui si è detto sopra), si limitarono a deliberare l’affidamento a quest’ultimo del progetto di realizzazione dei lavori (in particolare, per quanto qui rileva, di adeguamento della scala) pur potendo (e dovendo) adottare ben altre misure, quali l’immediata esecuzione dei lavori di adeguamento od il divieto di utilizzo della scala in attesa del loro compimento, a tutela dell’integrità fisica dei lavoratori.

Il tutto nonostante si fosse di fronte ad una situazione di fatto denotante una macroscopica pericolosità per l’incolumità del personale dipendente, già alla stregua di comuni basilari norme di prudenza, prima ancora che di norme tecniche, situazione da ravvisarsi nel caso di scala che si innalza sino a circa 4 metri di altezza, ordinariamente adoperata dal personale dipendente e sprovvista di basilari sistemi di protezione, peraltro adottabili in brevissimo tempo (come evidenziato dalla circostanza, risultante dalla nota del 19.6.2002 a firma del C. sub 11 della produzione di parte attrice, che essa fu adeguata alle norme antinfortunistiche nel giro di pochissimi giorni in seguito all’infortunio per cui è causa) e con una spese modestissima (nel progetto redatto dall’ing. C. quella preventivata era di £ 1.600.000).

Lo stesso è a dirsi per il M., direttore della sede, anch’egli investito dell’obbligo di impedire l’evento alla stregua delle considerazioni sopra indicate.

Né questi può far valere, ad esclusione della colpa od ad attenuazione della medesima, lo stato di ignoranza della delibera de qua.

Si deve in primo luogo presumere la sua conoscenza dell’operato del c.d.a., proprio in ragione del suo diritto di partecipare alle riunioni dello stesso (diritto, questo, funzionale alla realizzazione dell’obbligo di assicurare l’osservanza e l’attuazione delle sue determinazioni), ed in secondo luogo, tale ignoranza, quand’anche effettiva, non potrebbe a sua volta che qualificarsi gravemente colposa, perché violativa dell’obbligo su di lui gravante di informazione dell’oggetto delle deliberazioni dell’assemblea, corollario implicito e necessario di quello sopra detto di attuazione delle medesime.

La conoscenza (o la mancata conoscenza colposa) della situazione di fatto microscopicamente pericolosa sopra descritta e l’assenza d’iniziative da parte del M. vale a connotare in termini di gravità anche la sua condotta omissiva.

Appurata l’esistenza della condotta omissiva gravemente colposa in capo ai convenuti P. e M., non v’è dubbio alcuno (nemmeno in tesi tra le parti) sul nesso di causalità tra essa e l’infortunio occorso all’A..

Può passarsi all’esame della responsabilità dell’Istituto convenuto, fondata anch’essa, non già sull’inadempimento contrattuale del datore di lavoro, ma sul dovere del neminem laedere di cui alla clausola generale dell’art. 2043 c.c..

E’ noto che la responsabilità della Pubblica Amministrazione per i fatti illeciti compiuti dai suoi funzionari o dipendenti è, in ragione del rapporto organico immedesimante l’attività dei primi con quella dell’Ente, di natura diretta ex art. 28 Cost. e 2043 c.c. e viene meno soltanto se la persona fisica abbia agito con dolo, ovvero perseguendo un fine personale ed egoistico (ex multis: Cass. Civ., Sez. III, 9.2.2004, n. 2423; Cass. Civ., Sez. III, 5.9.1985, n. 4620; Cass. Civ., Sez. III, 5.1.1979, n. 31).

Essa presuppone esclusivamente l’accertamento di un nesso di causalità tra il fatto illecito del dipendente, debitore solidale con la P.A. ex art. 2055 c.c., e l’evento dannoso.

Accertati nei termini di cui sopra sia il detto fatto illecito dei dipendenti che il nesso eziologico tra le loro condotte e l’infortunio occorso al lavoratore (salva la concreta individuazione dei danni patiti, rimessa al prosieguo della motivazione), può ritenersi acclarata la responsabilità solidale anche dell’Istituto Regionale della Vite e del Vino.

Deve, peraltro, rilevarsi, ai fini della estensione della responsabilità dell’Ente pubblico al c.d. danno patrimoniale differenziale ex art. 10 del d.p.r. 30.6.1965 n. 1124 – e non già con riferimento al danno biologico e morale autonomamente risarcibili secondo le regole generali -, che le sopra descritte condotte, in quanto tenute in violazione di norme antinfortunistiche, integrano gli estremi del reato di lesioni colpose aggravate, oltre che del reato omissivo di cui agli artt. 26,27 e 399 lett. a d.p.r. 547/55 (sul regime giuridico del c.d. danno differenziale si tornerà dappresso), entrambi procedibili d’ufficio.

Ritenuta la responsabilità del P., dei consiglieri d’amministrazione, del M. e dell’Istituto, deve passarsi all’esame dell’eccezione di interruzione del nesso di causalità e/o di concorso di colpa dell’attore, questione sollevata, sotto diversi profili, da tutti i convenuti.

Va dato atto, in punto di diritto, di un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, che evidenzia come le norme dettate in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, tese ad impedire l’insorgenza di situazioni di pericolo, siano dirette a tutelare l’incolumità del lavoratore anche in relazione ad incidenti che possano derivare dalla loro disattenzione, imprudenza, imperizia e negligenza, per cui la responsabilità del datore di lavoro per le violazioni di tali norme ovvero delle disposizioni cautelari in via generale imposte dall’art. 2087 c.c., non viene meno anche di fronte ad una condotta colposa dell’infortunato.

All’imprenditore che abbia provocato un infortunio sul lavoro per violazione delle relative prescrizioni non può derivare alcun effetto esimente dall’eventuale concorso di colpa del lavoratore, e la condotta del dipendente può comportare l’esonero del datore di lavoro da responsabilità solo quando presenti i caratteri dell’abnormità, inopinabilità ed esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, come pure dell’eccezionalità, così da porsi come causa esclusiva dell’evento (ex multis: Cass. Civ., Sez. Lav. 17.4.2004, n. 7328; Cass. Civ., Sez. Lav., 21.5.2002, n. 7454; Cass. Civ., Sez. Lav. 8.4.2002, n. 5024; Cass. Civ., Sez. Lav., 17.2.1998, n. 1687; Cass. Civ., Sez, Lav., 19.8.1996, n. 7626).

Tali considerazioni, in quanto diretta applicazione dei principi generali in tema di nesso di causalità e di interruzione del medesimo, non possono che essere condivise.

Alcune pronunzie, tuttavia, giungono ad affermare che la condotta colposa del lavoratore che non presenti i sopra detti requisiti dell’abnormità ed imprevedibilità sarebbe in ogni caso irrilevante in punto di concorso, atteso il dovere gravante sul datore di lavoro di proteggere l’incolumità del dipendente, di guisa che la condotta del danneggiato assumerebbe l’efficacia di mera occasione o modalità dell’iter produttivo dell’evento (Cass. Civ., Sez. Lav. 18.2.2004, n. 3213; Cass. Civ., Sez. Lav. 16.7.1998, n. 6993).

Tale assunto non può essere condiviso nella sua assolutezza, perché finisce per attribuire valore di rango occasionale alla condotta colposa del lavoratore, escludendone la rilevanza causale in presenza di una condotta omissiva del datore di lavoro dotata di maggiore “disvalore giuridico”, sol perché questi avrebbe una posizione di garanzia nei confronti del lavoratore.

La detta circostanza, tuttavia, alla stregua degli ordinari criteri regolanti il principio di causalità non appare in alcun modo indonea a tratteggiare dall’esterno la condotta omissiva del datore siccome fatto interruttivo del nesso eziologico, ma solo a connotarla, in astratto e salvo verifica nel caso concreto, siccome condotta “maggiormente” colposa rispetto a quella del lavoratore.

Deve condividersi, allora, quel diverso orientamento della Suprema Corte che ritiene configurabile il concorso di colpa del lavoratore danneggiato (Cass. Civ., Sez. Lav., 17.4.2004, n. 7328; Cass. Civ., Sez. Lav., 19.4.2993 n. 6377; Cass. Pen., Sez. IV, 18.4.1985), salva l’ipotesi in cui la condotta colposa sia stata posta in essere in adempimento di uno specifico ordine datoriale (Cass. Civ., Sez. Lav., 17.4.2004, n. 7238; Cass. Civ., Sez. Lav., 8.4.2002, n. 5024), ovverosia imposta dal creditore, potendo essa solo in tale caso essere considerata una mera “modalità dell’iter produttivo del danno”, ascrivibile per intero al datore di lavoro e rispetto al quale il lavoratore riveste esclusivamente il ruolo di “esecutore mediato”.

Ritiene questo giudice, peraltro, che nel caso ora detto, a ben vedere, la responsabilità concorrente del lavoratore vada esclusa, non tanto per mancanza di apporto causale efficiente, ma per assenza di colpa, stante l’inesigibilità, alla stregua di ordinari criteri di diligenza media, di una condotta alternativa a quella “imposta”.

Ciò premesso in punto di principi, può passarsi all’esame delle diverse circostanze prospettate dai convenuti come integranti altrettante condotte colpose dell’A..

L’eccezione è infondata con riferimento al contegno tenuto dall’attore in occasione dell’infortunio.

Come già detto sopra, è emerso dalle risultanze istruttorie, in particolare dalle dichiarazioni dei testimoni presenti ai fatti, che l’A. ebbe a salire la scala dalla quale precipitò, tenendo nella mano destra la valigetta frigo contenente 6 campioni (da un litro ciascuno secondo il Ragusa) ed in quella sinistra un borsello ed una cartella in cuoio (come ammesso in citazione).

L’attore, quindi, decise di salire la scala con entrambe le mani impegnate, pur conoscendo la pericolosità della stessa (anche tale circostanza ammessa in citazione), e ciò integrerebbe, secondo i convenuti, una condotta imprudente, nella misura in cui precluse all’A. la possibilità di reagire prontamente alla caduta, tentando l’appiglio al corrimano o cercando di recuperare l’equilibrio perduto, impresa evidentemente difficoltosa a mani non libere.

Tanto fece, peraltro, sempre secondo l’assunto dei convenuti, pur potendo tenere una condotta alternativa, affidando la borsa frigo ai militi presenti, che si erano offerti di aiutarlo.

Le dette argomentazioni possono essere condivise, laddove evidenziano una minima imprudenza dell’A. nel contegno sopra descritto, poiché è vero che il convenuto, pur consapevole della pericolosità della scala, decise di salirla con entrambe le mani impegnate, nonostante avesse la possibilità di affidare ai militi, se non la borsa frigo (che l’A. ha riferito di non aver voluto consegnare per scrupolo professionale, ritenendola ormai sotto la sua responsabilità), quanto meno il borsello e la cartella di cuoio, in maniera da avere una mano libera e poter così fronteggiare un’eventuale perdita d’equilibrio.

Con la precisazione che certo non può essere considerata (lievemente) colposa la scelta di non affidare tanto la valigetta quanto il borsello e la cartella ai militi, perché ciò si sarebbe tradotto in un contegno liberatorio da qualsiasi peso a colpevole discapito di costoro, ma solo la scelta di non gravare altri quanto meno del borsello e della cartella, oggetti di piccole dimensioni (vedi dichiarazioni del teste Ragona), sì da avere comunque almeno una sola mano libera.

Tali considerazioni, tuttavia, non sono idonee a fornire la prova che la detta condotta imprudente sia stata casualmente efficiente rispetto alla produzione del danno.

Va ricordato che alla stregua dei principi generali in tema di nesso di causalità, tanto la condotta attiva, quanto quella omissiva, possono ritenersi eziologicamente rilevanti, laddove vi sia la prova che abbiano concorso al meccanismo naturalistico di produzione dell’evento.

In caso di condotta omissiva ciò si traduce nel necessario accertamento giudiziale che la condotta imposta dalle norme generali di prudenza o diligenza o perizia o da norme specifiche ed omessa, sarebbe stata idonea, se tenuta, ad escludere, secondo un giudizio di probabilità logica da effettuarsi alla stregua delle risultanze fattuali, il verificarsi del danno (Cass. Civ., Sez. III, 4.2.2004, n. 4400, che ribadisce i principi già affermati da Cass. Pen., Sez. IV, 3.10.2002, n. 38334).

Alla luce di quanto testé detto in punto di teoria generale, deve rilevarsi come, nel caso di specie, non si possa logicamente ritenere che l’attore non sarebbe inciampato, se avesse avuto una mano libera, poiché, innanzitutto, deve ritenersi altamente probabile che la causa di tale “inciampo” sia riconducibile alla natura “sdrucciolevole” dei gradini di marmo (sprovvisti di nastri antiscivolo), per come rilevato dall’ispettore del lavoro all’atto dell’accesso (pg. 5 del verbale del 7.7.1992); né, comunque, è emersa alcuna circostanza concreta atta a far ritenere efficiente rispetto allo “inciampo” la presenza del borsello e della cartella in una mano (e, del resto, è noto, si inciampa generalmente con i piedi).

Né può sostenersi che l’attore, se avesse avuto la mano libera dal borsello e dalla cartella, avrebbe potuto riacquistare l’equilibrio, poiché è da escludersi, già sul piano del notorio, che un oggetto di piccole dimensioni nelle mani possa alterare la capacità di fronteggiare un’improvvisa perdita di equilibrio, capacità affidata da madre natura (anche) agli arti superiori.

Né, infine, può ritenersi, sulla scorta delle emergenze processuali, che con una mano libera l’attore avrebbe potuto aggrapparsi al corrimano (posto che le barriere di protezione non v’erano), poiché non vi è la prova che, cadendo, sia stato nella condizione concreta di compiere tale gesto di estremo ancoraggio ad un sostengo posto a circa un metro di altezza dai gradini, ed anzi la repentinità dell’accaduto e la detta notevole distanza del corrimano dal piano di calpestio inducono piuttosto ad escludere siffatta possibilità.

Non è ravvisabile poi un concorso di colpa nelle altre condotte ascritte all’A. dai convenuti.

Con riferimento all’omissione di adozione dei provvedimenti provvisori del caso, atti a rendere la scala sicura o al divieto di vietare il suo utilizzo, è da escludersi che in capo all’attore sussistessero rispettivamente un obbligo giuridicamente rilevante o una facoltà, atteso che il suo inquadramento di dirigente tecnico chimico non giustifica in alcun modo l’adozione di provvedimenti di tal fatta, che presuppongono, per contro, un potere decisionale relativo alle misure antinfortunistiche ed all’utilizzo in sicurezza dei locali lavorativi.

Né può condividersi l’assunto secondo cui l’imprudenza dell’attore starebbe nell’essere salito con entrambe le mani impegnate anche (ed a maggior ragione) alla luce di disturbi pregressi al rachide cervicale con possibili perdite d’equilibrio, derivanti da un precedente infortunio occorsogli nel 1990.

Di tale infortunio e degli asseriti disturbi non v’è alcuna prova ed essi, del resto, devono ritenersi presuntivamente inesistenti, poiché non risulta che l’A., che ogni giorno saliva la scala in questione, avesse avuto simili problemi nell’anno intercorrente tra l’asserito incidente pregresso ed il momento dell’infortunio per cui è causa.

Esclusa la ravvisabilità di un concorso colposo efficiente dell’A. nell’infortunio occorsogli, si può passare alla individuazione dei danni, con riferimento in primo luogo a quello biologico.

Il c.t.u. ha appurato che l’attore, in evidente conseguenza del sinistro per cui è causa, ha purtroppo riportato, quali postumi permanenti conseguenti al trauma cranico ad al relativo danno organico cerebrale in sede fronto-temporo-parietale, “esiti neurologici, rappresentati dalla bradilalia, dalla bradicinesia, dall’ipostenia dell’emisoma destro ed incertezza della marcia, instabilità in Romberg con sindrome vertiginosa persistente ed alterazione della stereognosia; esiti neuropsichici conistenti in turbe mnesiche, deficit dell’attenzione con difficoltà di concentrazione, rallentamento ideativo e della capacità di critica, disurbi intellettivi con rallentamento psico-motorio e scarsa partecipazione emotiva, disturbi dell’udito da probabile interessamento corticale”; nonché “esiti relativi alle polifratture che hanno interessato l’emitorace destro consistenti in lieve asimmetria toracica, dimorfismo doloroso della clavicola destra per consolidazione della frattura con accavallamento dei monconi e riduzione della motilità della spalla omolaterale”; nonché “disturbi alla funzione sessuale con difficoltà nel rapporto sessuale a causa di deficit nell’erezione…”; nonché “frequenti recidive di ostruzione dell’uretra” che hanno reso necessaria “un’uretrotomia con legatoria dei dotti deferenti”, causa di “una sterilità per interruzione delle vie escretrici spermatiche”.

In altri e conclusivi termini, l’attore ha riportato “ipostenia all’emisoma destro, sindrome vertiginosa e turbe dell’equilibrio, ipoacusia, tube della stereognosia, encefalopatia post-traumatica con sindrome prefontrale psico-organica di grado lieve, bradilalia, torocoalgie e severo deficit funzionale alla spalla destra in esito a polifratture costali e frattura della clavicola consolidata con accavallamento dei monconi, sterilità chirurgica e difficoltà al rapporto sessuale”.

La quantificazione di tale gravissimo danno all’integrità psicofisica dell’A. è stata operata dal c.t.u., con motivazione congrua ed immune da vizi logici, in misura pari all’85%, posto che “la precarietà nella deambulazione, il grave stato melanconico con turbe della memoria, della capacità di critica e dell’attenzione, il ridotto residuo motorio a carico dell’arto superiore, il grave disturbo a carico degli organi sessuali che non solo pregiudicano la capacità riproduttiva ma anche quella di soddisfacimento della libido, il deficit uditivo e le alterazioni streognosiche sono condizioni che rendono il sign. A. soggetto che si sposta autonomamente solo in ambiente domestico, che non guida più, che non espleta più alcuna attività lavorativa”.

La liquidazione del detto danno biologico deve essere fatta con criterio equitativo e, in assenza di parametri oggettivi di riferimento, a tal fine ben può utilizzarsi il sistema della liquidazione tabellare c.d. “a punto”, cui il Tribunale di Marsala da tempo fa ricorso in casi analoghi, consistente nell’attribuire - in base a tabella adottata dal Tribunale di Palermo aggiornata a cadenza annuale - ad ogni punto di invalidità permanente un certo valore, crescente in funzione del crescere dell’invalidità accertata.

Secondo tale sistema per un’invalidità del 85% va riconosciuto un valore di € 5897,21 in ragione di punto.

Il valore così complessivamente determinato deve, poi, essere ridotto, applicando un coefficiente di abbattimento proporzionato all’età della persona lesa, in considerazione della presumibile durata media della vita (coefficiente che, per il caso di specie, in base alla tabella e tenuto conto dell’età – 41 anni - del danneggiato al momento dell’accadimento lesivo, è pari a 0,840).

Si perviene, così, all’importo attuale di € 421.061,07, che rappresenta il danno biologico permanente patito dall’attore.

Il danno per inabilità temporanea, invece, va liquidato attribuendo un giusto ristoro per ogni giorno di durata della malattia, proporzionato alla gravità della lesione.

Al riguardo, appare equo riconoscere per ogni giorno di I.T. assoluta l’importo di € 37,95, e per ogni giorno di I.T. parziale una frazione percentuale della detta somma.

Il c.t.u. ha riconosciuto un’I.T. assoluta di giorni 60; un’incapacità temporanea parziale al 75% per mesi due, una parziale al 50% per mesi 3 ed una parziale al 35% per mesi 5.

All’Ancona, pertanto, spettano per i 60 giorni di IT assoluta € 2.277,00; nonché € 1.707,75 per i 60 giorni al 75%, € 1.707,75 per i 90 giorni al 50% ed € 1.423,13 per i 150 giorni al 25%, per un ammontare di € 7.115,63.

Il danno biologico da risarcire all’attore, dunque, ammonta all’attualità a complessivi € 428.176,7.

Ritenuto sussistente l’elemento psicologico della colpa e ritenuta integrata pertanto la fattispecie di reato delle lesioni colpose (a prescindere, dunque, dalla condivisibilità o meno del recente orientamento giurisprudenziale della Corte di legittimità, secondo cui il danno morale va risarcito anche in assenza di integrazione di un fatto reato, laddove vi sia lesione di interessi della persona di rango costituzionale), deve liquidarsi il danno morale patito dall’attore, inteso come sofferenza contingente occasionata dal fatto illecito e distinto dal danno non patrimoniale da lesione di interessi costituzionalmente garantiti di cui si dirà meglio dappresso.

Esso, desumibile inoppugnabilmente dalle stesse gravissime condizioni dell’A. sopra descritte e dettagliatamente riferite dal c.t.u. medico, può essere liquidato - in ragione, da un lato, della presumibile intensità legata al decorso particolarmente accidentato della malattia (vedi c.t.u.) ed alla definitiva compromissione di tutte le normali attività di vita del danneggiato e, dall’altro, dell’età matura (che fa presumere una maggiore “tenuta” alle res adversae) alla quale gli occorse il sinistro - in metà del danno biologico complessivo stimato e quindi in € 214.088,35 (in una scala che va da un terzo ai due terzi del danno biologico).

Deve poi, passarsi all’esame della voce di danno non patrimoniale per lesione di interessi costituzionalmente garantiti.

Va disattesa, al riguardo, l’eccezione di tardività della domanda sollevata dall’Ente convenuto in conclusionale.

Come condivisibilmente ritenuto dalla Cassazione con sentenza n. 10035 del 25.5.2004 (partendo dal presupposto che, prima delle storiche sentenze della stessa Corte di legittimità n. 8827 ed 8828/2003, l’area del danno morale e del danno non patrimoniale risarcibile ex art. 2059 c.c. erano ritenute in giurisprudenza pacificamente coincidenti, con la conseguenza che la richiesta di danno morale equivaleva alla richiesta di risarcimento di tutto il danno previsto dall’art. 2059 c.c., sotto i diversi profili che il caso concreto presentava), nel valutare la novità o meno della domanda di liquidazione del danno non patrimoniale da lesione di interessi costituzionalmente garantiti, si deve guardare al contenuto delle richieste della parte, per verificare se con la locuzione del danno morale l’attore abbia chiesto il solo ristoro del danno da sofferenza contingente od anche di quello non patrimoniale legato a pregiudizi ulteriori.

Nel caso di specie, l’attore in citazione ha richiesto il risarcimento “dei danni morali, ai sensi dell’art. 2059 c.c. (giacchè nel fatto lesivo ricorrevano gli estremi del reato di lesioni colpose)…”, chiedendo che si tenesse conto “…delle gravissime sofferenze inflitte al ricorrente dall’entità delle menomazioni subite e dall’irreversibilità delle stesse, della situazione di continua dipendenza dagli altri in cui egli si è venuto a trovare, dal lungo periodo di coma e di degenza ospedaliera, ed infine dai numerosi, dolorosi e delicatissimi interventi subiti…in altri termini, va tenuto presente che il ricorrente dovrà confrontarsi giorno per giorno, e per tutta la vita, con le proprie menomazioni”.

Dalla lettura del passo sopra riportato si evince chiaramente che l’A. ha chiesto il risarcimento di tutto il danno non patrimoniale ricompresso nell’alveo di cui all’art. 2059 c.c., facendo riferimento alla lesione di pregiudizi ulteriori rispetto al mero dolore transeunte.

Ciò premesso in punto di ammissibilità della domanda ed in adesione alla più recente evoluzione giurisprudenziale anche della Corte di legittimità, deve liquidarsi il danno non patrimoniale, consistito nel caso di specie nella definitiva compromissione delle normali potenzialità di esplicazione e realizzazione della personalità umana dell’A., tanto in ambito familiare (ivi compreso il diritto all’esplicazione della sessualità, seriamente compromesso in conseguenza del sinistro per come accertato dal c.t.u.), quanto in ambito professionale e di relazione verso soggetti terzi, in violazione degli artt. 2, 4 e 29 della Costituzione, compromissione desumibile inequivocabilmente dalle sopra riferite condizioni di vita nelle quali egli versa ed è destinato a permanere.

Tanto a prescindere dai rapporti concettuali e dogmatici tra le distinte figure del danno morale, esistenziale e da lesione di interessi costituzionalmente protetti, questione teoricamente rilevante, ma meramente nominalistica, una volta riconosciuta la loro comune ascrivibilità al genus del danno non patrimoniale di cui all’art. 2059 c.c., nonché la risarcibilità anche al di fuori delle ipotesi di reato, laddove incidenti su interessi costituzionalmente protetti, con la precisazione, però, che in ipotesi di contestuale liquidazione del danno morale e di altra voce di danno non patrimoniale devono essere evitati fenomeni di duplicazione delle poste risarcitorie e, quindi, di iniusta locupletatio del danneggiato (si vedano in subiecta materia le storiche Cass. Civ., Sez. III. 31.5.2003, n. 8827 e 8828; nonché, in seguito, Corte Cost. 11.7.2003, n. 233; Cass. Civ., Sez. III, 7.11.2003 n. 16716; Cass. Civ., Sez. III, 18.11.2003, n. 17429; Cass. Civ., Sez. III, 12.12.2003 n. 19057; Cass. Civ., Sez. III, 1.6.2004, n. 10482; Cass. Civ., Sez., Sez. III, 29.7.2004, n. 14488; Cass. Civ., Sez. III, 18.3.2005, n. 5677; Cass. Civ., Sez. III, 30.3.2005, n. 6732; Cass. Civ., Sez. I, 10.5.2005, n. 9801).

Alla luce, da un lato, dei gravissimi postumi riportati dall’Ancona e comportanti un totale stravolgimento delle sue abitudini di vita, della stessa autonomia di movimento e della totale compromissione delle potenzialità relazionali esplicantisi in ambito professionale, e dall’altro della non completa elisione di quelle in ambito familiare e verso il mondo esterno, oltre che della già avvenuta liquidazione del danno morale, si stima equo determinare il risarcimento di tale voce di pregiudizio in metà del danno biologico pari ad € 214.088,35 (in una scala che va, come per il danno morale, da un terzo ai due terzi del danno biologico).

L’attore ha poi chiesto la liquidazione del danno patrimoniale da compromissione della propria capacità lavorativa.

E’ noto, come si accennava sopra, che ex art. 10 del d.p.r. 1124/1965, per come costantemente interpretato dalla Corte di Cassazione e dalla Corte Costituzionale, la responsabilità datoriale per i danni di natura patrimoniale derivati all’infortunato, generalmente esclusa in virtù della forma di indennizzo sociale a carico dell’Inail, torna a sussistere in caso di reato perseguibile d’ufficio ed il danneggiato ha diritto all’azione risarcitoria nei limiti del danno differenziale, ovverosia del danno non patrimoniale ulteriore rispetto a quello liquidato dall’assicuratore sociale, che ha azione di regresso nei confronti del responsabile del danno (ex multis: Cass. Civ., Sez. Lav., 10.3.2004, n. 4920; Cass. Civ., Sez. Lav. 8.3.2004, n. 4649; Cass. Civ. Sez. Lav., 20.6.2003 n. 9909; Cass. Civ., Sez. Lav., 29.1.2002, n. 1114; Corte Cost. nn. 319/1981 e 87e 356 del 1991), ferma restando l’inapplicabilità della normativa de qua ai danni esulanti dalla copertura assicurativa e, quindi, in primo luogo a quello morale e biologico (ricompreso nella liquidazione dell’Inail solo in seguito ad una modifica legislativa intervenuta nel 2000, dietro sollecitazione della Corte Costituzionale).

Ravvisata nelle condotte dei convenuti, fatta eccezione per l’A., (e dei chiamati in garanzia) la sussistenza dei reati di lesioni colpose aggravate ed omissione delle misure antinfortunistiche (entrambi perseguibili d’ufficio), dunque, la responsabilità datoriale, nel caso di specie, si riespande e va verificata la sussistenza del lamentato danno differenziale.

Il c.t.u. ha appurato che la compromissione della capacità lavorativa dell’A., in conseguenza del sinistro, è totale (come intuitivamente ricavabile dalla stessa descrizione sopra effettuata dei postumi).

A causa di tale compromissione l’A. è stato destituito dal servizio e l’Inail gli ha riconosciuto una rendita vitalizia pari a £ 428.586.808 (come da attestazione del 6.12.1994 prodotta agli atti).

E’ noto che in tema di liquidazione del danno patrimoniale da perdita di capacità lavorativa, trattandosi della liquidazione di un danno futuro da lucro cessante ontologicamente difficile da stimare, la Suprema Corte di Cassazione ha più volte chiarito l’alternatività del criterio equitativo puro a quello “misto” basato sull’adozione dei coefficienti di cui al r.d. n. 1402 del 1922 (Cass. Civ., Sez. III, 2.3.2004, n. 4186; Cass. Civ., Sez. III, 9.8.2003, n. 12124; Cass. Civ., Sez, III, 31.7.2002, n. 11376; Cass. Civ., Sez. III, 25.5.2000, n. 6873).

Ritiene il giudice che sia da preferirsi il sistema equitativo puro, poiché la detta tabella si basa su due elementi, la durata probabile della vita desunta dalle tavole di mortalità, ed il tasso di redditività ancorato a quello legale, calcolati sulla base di presupposti normativi e sociali non più rispondenti alla realtà attuale (Cass. Civ., Sez. III, 2.3.2004, n. 4186).

Al detto fine, considerando che l’A. al momento del sinistro percepiva un reddito annuale netto di circa £ 45.000.000 (dovendosi decurtare dalla busta paga del mese di giugno 1991 le voci relative ai conguagli ed ai trattamenti riferiti a periodi precedenti e tener conto della oscillazione degli emolumenti legati alla produttività), che aveva 41 anni, di guisa che è lecito presumere un’attività lavorativa di ulteriori 24 anni (sino all’attuale età pensionabile), e che quali fattori correttivi in direzioni opposte (reciprocamente annullantisi) vanno valutati il noto fenomeno deflattivo del potere d’acquisto della moneta ed il vantaggio del danneggiato derivante dall’immediata liquidazione dell’intera somma risarcitoria, oltre che la possibilità di farla fruttare mediante investimenti, il danno può essere determinato in via equitativa pura in complessivi € 557.773,45 all’attualità.

Da tale somma deve essere decurtata quella riconosciuta dall’Inail a titolo di rendita, ossia £ 448.629.853, pari ad € 231.698,00, da rivalutarsi alla data attuale, non già secondo il meccanismo generale di adeguamento degli importi dovuti a titolo di danno al potere di acquisto della moneta, ma secondo quello legale di rivalutazione triennale delle rendite previsto dall’art. 116, comma 7, d.p.r. 1124 del 1965, salva, per la parte non coperta, la rivalutazione secondo gli indici Istat (Cass. Civ., Sez. III, 25.5.2004, n. 10035; Cass. Civ., Sez. Lav. 26.5.2001, n. 7195).

Deve essere rigettata l’eccezione di compensatio lucri cum damno sollevata dai convenuti, per avere l’attore percepito, a titolo di indennizzo assicurativo in forza di polizza stipulata dal datore di lavoro, la somma di £ 135.432.000.

E’ insegnamento costante della giurisprudenza di legittimità che, al fine di applicare il detto principio, è necessario che il vantaggio economico sia arrecato direttamente dal medesimo fatto concreto che ha prodotto il danno.

Ne consegue che dall’importo liquidato a titolo di risarcimento del danno non può essere liquidato quanto già percepito dal danneggiato a titolo di indennità assicurativa, fondandosi essa su un titolo (quello contrattuale) diverso dal fatto illecito (ex multis: Cass. Civ., Sez. III, 27.7.2001, n. 10291; Cass. Civ. Sez. III, 10.2.1999, n. 1135; Cass. Civ., Sez. III, 15.4.1993, n. 4475).

Nulla spetta all’A. a titolo di ristoro dei danni patrimoniali consistiti in esborsi per spese mediche e di viaggio, non avendo questi formulato apposita domanda risarcitoria nel libello introduttivo, ma solo, tardivamente, in sede di udienza di precisazione delle conclusioni.

A compensazione dell’ulteriore danno da lucro cessante, derivante dal ritardato pagamento della somma dovuta (danno che deve intendersi domandato dall’attore con la richiesta di attribuzione di interessi e che deve presumersi esistente, in considerazione del verosimile utilizzo di siffatta somma, se tempestivamente corrisposta, in impieghi remunerativi), possono attribuirsi all’Ancona interessi al saggio legale in vigore anno per anno, a decorrere dalla data del fatto lesivo sino ad oggi, sull’importo di € 856.353,4 (riconosciuto a titolo di danno biologico, morale e da lesione di interessi costituzionalmente garantiti), svalutato in base agli indici Istat fino alla data dell’accadimento lesivo ed ogni anno rivalutato secondo i medesimi indici, per un ammontare finale di € 1.541.573,43; nonché interessi al saggio legale in vigore anno per anno, a decorrere dalla data del fatto lesivo sino ad oggi sull’importo risultante dalla sottrazione di € 231.698,00 (oltre rivalutazione da effettuarsi secondo i criteri indicati al punto precedente) alla somma di € 557.773,45, importo finale (€ 557.773,45 - € 231.698,00 rivalutati come sopra), svalutato in base agli indici Istat fino alla data dell’accadimento lesivo ed ogni anno rivalutato secondo i medesimi indici.

Sull’intero complessivo importo liquidato a titolo di risarcimento all’attore - ivi compreso il lucro cessante - decorrono interessi legali dal giorno della presente sentenza.

In accoglimento della domanda attrice, dunque, i convenuti P., M. e l’Istituto Regionale della Vite e del Vino, in quanto codanneggianti, vanno condannati in solido ex art. 2055 c.c. al pagamento nei confronti dell’attore della somma di € 1.541.573,43 a titolo di risarcimento del danno biologico, morale e da lesione di interessi costituzionalmente protetti, nonché della somma risultante dalla sottrazione di € 231.698 (da rivalutarsi secondo i criteri indicati sopra) ad € 557.773,45, oltre interessi legali da calcolarsi per come detto ai punti precedenti.

Nei rapporti interni ai convenuti, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione in ordine alla domanda di rivalsa spiegata dall’Istituto Regionale della Vite e del Vino nei confronti dei suoi dipendenti, poichè essa è da inquadrarsi siccome azione di danno erariale devoluta in via esclusiva alla cognizione della Corte dei Conti (ex multis: Cass. Civ., SS. UU., 22.12.1999, n. 933; Cass. Civ., SS. UU., 29.11.1994, n. 10191).

Vanno affrontate poi le domande di regresso spiegate reciprocamente dai convenuti M., P. ed A., e quella logicamente connessa di garanzia (rectius, regresso) spiegata dal P. nei confronti dei consiglieri d’amministrazione chiamati.

Va rigettata l’azione dei primi due nei confronti dell’A., in ragione dell’assenza di responsabilità in capo al medesimo.

Deve essere, poi, rigettata l’eccezione di prescrizione sollevata dai convenuti F. e C. per paralizzare la domanda del P.a, posto che nell’azione di regresso prevista dall’art. 1299 c.c. il termine d’inizio della prescrizione coincide con quello in cui il debitore in solido abbia adempiuto l’intera obbligazione (Cass. Civ., Sez. III, 28.3.2001, n. 4507).

Nel merito, la quantificazione delle rispettive colpe deve essere operata tra il c.d.a ed il direttore d’Istituto tenendo presente l’assoluta primarietà dell’obbligo di adottare le misure antinfortunistiche in capo al primo, rispetto a quello di impedire l’evento ravvisato in capo al secondo in via del tutto sussidiaria ed in ragione del mancato intervento del c.d.a., nonché l’apicalità di quest’ultimo rispetto alla posizione del M., di guisa che appare connotata di notevole maggiore gravità la colpa del primo e che deve considerarsi lievemente maggiore la percentuale di colpa di ciascun singolo amministratore rispetto a quella del direttore.

All’interno del c.d.a. la colpa deve essere egualmente ripartita tra tutti i consiglieri d’amministrazione, con riconoscimento di una misura superiore in capo al presidente del consiglio, in ragione della sua funzione di direzione e di stimolo dell’organo collegiale e del suo potere di adozione di provvedimenti urgenti (che avrebbe potuto utilizzare in assenza di adeguato intervento del c.d.a.), ma tenendo conto che si tratta di un potere monocratico teso a fronteggiare situazioni di emergenza che promana pur sempre dalle attribuzioni del consiglio (come si evince dalla circostanza che esso è sottoposto alla sua ratifica) e che il c.d.a. aveva comunque omesso di adottare provvedimenti adeguati.

Ne consegue che i 13 componenti del consiglio d’amministrazione (quali risultano essere alla stregua della non contestate asserzioni del convenuto P., nonostante l’indicazione statutaria del numero ordinario di 15) dovranno rispondere nella misura del 7% ciascuno, ad esclusione del consigliere presidente P., il quale dovrà rispondere nella misura dell’11% dell’intero danno, mentre al M.deve essere addebitato il restante 5%.

I convenuti P. e M., in accoglimento delle reciproche domande, dunque, vanno condannati a tenersi reciprocamente indenni di quanto dovessero essere costretti a pagare al danneggiato, in forza della presente sentenza, oltre le rispettive misure di responsabilità (11% il P. e 5% il M.).

I chiamati in garanzia, in accoglimento della domanda spiegata dal solo P., dovranno, ciascuno nei limiti della propria percentuale di responsabilità (7% cadauno), tenerlo indenne di quanto dovesse essere costretto a pagare al danneggiato, in forza della presente sentenza, oltre la propria misura di responsabilità (11%).

Va esaminata, poi, la domanda di garanzia spiegata dal M. nei confronti dell’I.R.V.V., in forza dell’art. 15 del C.C.N. L. dei dirigenti di azienda industriali, asseritamente applicabile al caso di specie in forza del richiamo contenuto nell’art. 1 del contratto individuale di lavoro (stipulato previa autorizzazione del c.d.a. con delibera n. 30 del 29.3.1998).

E’ fondata, al riguardo, l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla difesa dell’Istituto.

Trattandosi di domanda avente ad oggetto un obbligo (quello di garanzia) di fonte contrattuale, la questione è devoluta alla giurisdizione (esclusiva) del giudice amministrativo, in quanto “questione attinente al rapporto di lavoro anteriore alla data del 30.6.1998”, che segna ex art. 45, comma 17, d. lg.vo 80/1998, lo spartiacque nel passaggio delle controversie di pubblico impiego dal giudice amministrativo a quello ordinario.

La domanda di garanzia spiegata dal M. nei confronti dell’Istituto Regionale della Vite e del Vino, pertanto, deve essere dichiarata inammissibile per difetto di giurisdizione.

Deve essere rigettata la domanda di garanzia spiegata nei confronti dell’I.R.R.V., da parte dei consiglieri d’amministrazione chiamati in causa dal P., fondata su una pretesa esclusiva responsabilità dell’Ente pubblico, a fronte dell’operato degli amministratori.

E’ noto, infatti, che la responsabilità solidale della pubblica amministrazione, che il nostro ordinamento appresta ad esclusiva tutela del danneggiato dall’operato dei pubblici poteri, si affianca a quella (limitata all’ipotesi di dolo o colpa grave) dei pubblici dipendenti, che anzi rispondono nei confronti della pubblica amministrazione dei danni ad essa arrecati (ivi compresi quelli causati da una sentenza di condanna ed anche per colpa lieve), mediante azione di rivalsa da esercitarsi innanzi alla giurisdizione contabile.

Le spese di lite dell’attore sono poste a carico dei convenuti P., M. e Istituto Regionale della Vite e del Vino, attesa la loro soccombenza sulla domanda risarcitoria, e si liquidano come da dispositivo.

Le spese di lite del convenuto A. sono poste a carico del 70% dell’attore e del restante 30% a carico dei convenuti P. D. e M. E., in ragione della loro soccombenza sulla domanda di regresso, e si liquidano come da dispositivo.

Nei rapporti tra il P.ed i chiamati in garanzia R. M., M. S., G. B., M. F., M. C., M. S., I. G., S. C, S. M., G. M, F. R e R. P. A., le spese di lite seguono la soccombenza di costoro si liquidano come da dispositivo.

Nei rapporti tra chiamati in garanzia ed Istituto Regionale della Vite e del Vino le spese di lite seguono la soccombenza dei primi e si liquidano come da dispositivo.

Le spese di lite dell’Istituto Regionale della Vite e del Vino sono integralmente compensate nei rapporti con M. E. in ragione della soccombenza reciproca.

Le spese di c.t.u. (quelle liquidate con ordinanza istruttoria e le ulteriori, relative alla relazione di chiarimenti, oggi liquidate e pari ad € 172,00 - di cui € 22,00 per spese - oltre iva) sono poste a carico solidale dei convenuti A., P. ed Istituto Regionale della Vite e del Vino, soccombenti sulla domanda risarcitoria.

Va disposta la trasmissione degli atti alla Procura regionale della Corte dei Conti per le determinazioni di spettanza in ordine all’azione di danno erariale nei confronti dei convenuti P. e M.e dei chiamati in garanzia M. R., S. M., B. G., F. M, C. M., S. M., G. I., C. S., M. S., M. G., R. F.e A. R. P..

P.Q.M.

Il Tribunale, in funzione di Giudice unico, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando, così provvede:

1.      accoglie per quanto di ragione la domanda di parte attrice e, per l’effetto, condanna, in solido P. D., E. M. e l’istituto Regionale della Vite e del Vino, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento nei confronti di A. G., a titolo di risarcimento dei danni morale, biologico e non patrimoniale da lesione di interessi costituzionalmente garantiti, della complessiva somma di € 1.541.573,43 (comprensiva di interessi e rivalutazione); nonché, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, dell’ulteriore somma risultante dalla sottrazione di € 231.698 (rivalutata secondo i criteri indicati in motivazione) a quella di € 557.773,45, oltre interessi legali da calcolarsi secondo i criteri indicati in motivazione;

2.      rigetta la domanda risarcitoria spiegata da G. A. nei confronti di A. S.;

3.      in accoglimento delle domande di regresso avanzate da P. D. e M. S., dichiara che gli stessi hanno concorso nella produzione del danno nelle rispettive misure dell’11% e del 5%, condannandoli reciprocamente a tenersi indenni delle somme versande all’attore, in forza della presente sentenza, oltre le dette misure percentuali;

4.      rigetta la domanda di regresso avanzata da P. D. e M. E. nei confronti di A. S;

5.      dichiara il proprio difetto di giurisdizione in merito alla domanda di rivalsa spiegata dall’Istituto Regionale della Vite e del Vino nei confronti di P. D., M. E. ed A. S.;

6.      dichiara il proprio difetto di giurisdizione in merito alla domanda di garanzia spiegata da M. E. nei confronti dell’Istituto Regionale della Vite e del Vino;

7.      accoglie la domanda di regresso spiegata da P. D. nei confronti di M. R., S. M., B. G., F. M., C. M, S. M., G. I., C. S., M. S., M. G., R. F. e A. R., dichiarando il concorso di colpa di costoro nella misura del 7% cadauno e condannandoli a tenere indenne il P., ciascuno nei limiti della detta misura, delle somme che lo stesso sia costretto a versare all’attore, in forza della presente sentenza, in eccedenza rispetto alla propria percentuale di responsabilità (11%);

8.      rigetta la domanda di garanzia spiegata da A. R., B. G., M. S., R. F., C. S., S. M., S. M., nei confronti dell’Istituto Regionale della Vite e del Vino;

9.      condanna in solido i convenuti D. P., E. M. e l’Istituto Regionale della Vite e del Vino alla refusione in favore degli attori delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 49.000,00 di cui 14.000,00 per competenze, 1.748,42 per spese per spese, oltre iva, cpa e rimborso generale come per legge;

10.  condanna l’attore nella misura del 70% ed i convenuti P. D. e M. E. nella misura del 15% cadauno alla refusione in favore del convenuto A. S. delle spese di lite, che liquida in complessivi € 16.500,00, di cui 450,00 per spese e 4.600,00 per competenze, oltre iva e cpa come per legge;

11.  compensa tra le parti le spese di lite nei rapporti tra E. M. e l’Istituto Regionale della Vite e del Vino;

12.  condanna in solido A. R., B. G., M. S., R. F., C. S., S. M., S. M. alla refusione in favore dell’Istituto Regionale della Vite e del Vino delle spese di lite, che liquida in € 11.450,00 di cui 400,00 per spese e 4.200,00 per competenze, oltre iva e cpa come per legge;

13.  condanna in solido M. R., S. M., B. G., F. M., C. M., S. M., G. I., C. S., M. S., M. G., R. F. e A.R. alla refusione in favore di P. D, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 19.400,00 di cui 1.100,00 per competenze e 300,00 per spese, oltre iva e cpa come per legge;

14.  pone a carico dei convenuti P. D., E. M. e l’Istituto Regionale della Vite e del Vino in solido le spese di c.t.u., ivi comprese quelle liquidate con la presente sentenza e di cui in parte motiva;

15.  manda alla cancelleria di trasmettere copia della sentenza alla Procura Regionale della Corte dei Conti per le determinazioni di spettanza in ordine all’azione di danno erariale nei confronti dei convenuti P.D., M.E. e dei chiamati in garanzia M. R., S. M. B. G., F. M., C. M., S. M., G. I., C. S., M. S., M. G., R. F. e A. R..

Così deciso in Marsala, il 21.6.2005

Il Giudice

Pier Luigi Tomaiuoli

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