TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione V Civile
Sentenza n. 2547/06
__________
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il giudice Felice Lima ha emesso
la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 970/02 R.G.,
promossa da
Rxxxxx Axxxxx, nato a xxxxxxxxxxx, ivi res. in via
xxxxxxxx, c.f. xxxxxxxxxxx, dom. in Ragusa, via D. Cavallaro n. 2, presso lo
studio dell’avv. Giorgio Licitra, che lo rappr. e dif. per mandato a margine
dell’atto introduttivo del giudizio; - Attore
contro
Ministero della Salute, nella persona del Ministro
in carica, dom. in Catania, via Vecchia Ognina n. 149, presso gli uffici
dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato, che lo rappr. e dif. per legge; -
Convenuto
posta in decisione all’esito dell’udienza del 20
marzo 2006, sulle conclusioni precisate come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 6.2.2002,
Rxxxxx Axxxxx conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale il Ministero
della Salute.
Esponeva il suo procuratore:
«Esposizione dei fatti.
L’attore Rxxxxx Axxxxx, emofiliaco fin dalla
nascita, deve ricorrere, con continuità, a trasfusioni di sostanze medicinali
derivate dal sangue umano, quali emoderivati, che riceve gratuitamente dalle
farmacie, in quanto necessari per curare la sua infermità. Lo stesso in data
3.5.1996, come da verbale di perquisizione locale che si produce, (doc. n. 1)
veniva informato, dal Comando Nucleo di Polizia Tributaria di Ragusa nella
persona dei militari verbalizzanti m.c. Musumeci Corrado e v.b. Stracquadanio
Salvatore, che gli stessi militari, in esecuzione del decreto n. 358/94-21 del
2.5.1996 emesso dalla Procura della Repubblica preso il Tribunale di Trento, a
firma dei magistrati FracAxxxxx Granero e Bruno Giardina, riguardante la
perquisizione e il sequestro di emoderivati prodotti dalle società “ISI” e
“Farma Biagini”, si erano recati presso la farmacia del dr Xxxxxx Xxxxxx, la
quale risultava aver ricevuto la fornitura di n. 60 flaconi di Emoclot D.I.
1000 V.I. – lotto 464318 in data 15.6.1994, prodotti durante un ciclo di
lavorazione in cui erano state immesse alcune sacche di plasma risultate
positive ai test “HCV” e “HBSAG.”, che presso la suddetta farmacia veniva
rilevato che i prodotti emoderivati indiziati erano stati esitati e tra i
clienti veniva indicato il sig. Rxxxxx Axxxxx, xxxxxxxx..
Pertanto, poiché i magistrati inquirenti, con il
medesimo decreto, avevano disposto la perquisizione e il sequestro del prodotto
di cui trattasi, anche presso i privati consumatori, i verbalizzanti
rintracciato il signor Rxxxxx lo informavano, come già detto, sui fatti che
precedono e su quanto da farsi e questi faceva presente di detenere presso la
sua abitazione una scorta di detto prodotto, ritenuto indispensabile per la
cura della malattia di cui era affetto. Quindi, i militari verbalizzanti
insieme al Rxxxxx, si recavano presso l’abitazione di quest’ultimo in via
Cannezio n. 41, dove questi dava in visione ai militari tutti i flaconi in suo
possesso, che si trovavano custoditi nel frigorifero. Tali flaconi, sottoposti
al controllo dei militari, pur trattandosi di prodotto identico a quello
indiziato, sono risultati di lotto diverso da quello indicato nel provvedimento
della Procura del Tribunale di Trento, per cui vennero lasciati alla libera
disponibilità del Rxxxxx, il quale in merito al consumo di tali prodotti
dichiarò ai verbalizzanti di aver sempre fatto uso di emoderivati, tra cui
l’Emoclot D.I. 1000, che aveva tramite le farmacie, tra cui quella del dr
Xxxxxx, e che, pertanto, avendone fatto largo uso, non poteva ricordarsi dei
vari lotti che aveva usato.
In data 16.9.1998 l’attore Rxxxxx Axxxxx eseguiva,
presso il Centro trasfusionale dell’Azienda Ospedaliera di Ragusa, esami
emato-chimici che mettevano in evidenza la positività ai markers sierici
dell’epatite B e al test EIA screening A per il virus HCV, evidenziando,
inoltre, l’aumento, oltre i valori di norma, delle transaminasi.(doc. n. 2).
Tali esami ripetuti nel tempo, sempre preso il suindicato Centro Trasfusionale,
hanno sempre evidenziato la positività ai markers dell’epatite B e ai test HCV,
nonché la costante presenza dei valori alterati delle transaminasi.
Tra l’altro in data 9.5.2001 l’attore otteneva
presso il Centro Trasfusionale e di immunologia e Centro per le malattie del
sangue del Presidio Ospedaliero di Castelfranco Veneto certificazione in cui
veniva specificato: “è affetto da emofilia A; per questa malattia il paziente è
stato costretto, in occasione di manifestazioni emorragiche, a ripetuti
trattamenti, a partire dall’infanzia, con emoderivati antiemofiliaci; e quindi
a causa di questa terapia che il paziente ha contratto l’infezione da virus
dell’epatite C” (doc. n. 3).
E ancora in data 27.8.2001 lo stesso si sottoponeva
ad esame ecotomografico dell’addome, presso il Servizio di Gastroenterologia
dell’Azienda USL 7 di Ragusa, che evidenziava: “epatopatia cronica; colecisti
dismorfica” (doc. n. 4).
Con lettere raccomandate A.R. n. 8855 del 29.4.1999
ricevuta il 7.5.1999 (doc. n. 5) e n. 10085196950-0 del 21.9.2001 ricevuta il
4.10.2001, (doc. n. 6) si intimava e diffidava il Ministero della Sanità a
voler risarcire tutti i danni materiali e morali, compreso il danno biologico,
arrecati all’attore dalla sua condotta colposa e negligente nel controllo e
nella diffusione degli emoderivati, senza ricevere alcuna risposta, come
nessuna risposta gli è pervenuta in relazione alla richiesta di cui alla legge
n. 210/98 presentata il 28.4.99 prot. n. 142, presso la A.U.S.L. n. 7 di Ragusa
(doc. n. 7) e successiva visita presso il Centro Militare di Medicina Legale di
Messina effettuata il 23.3.2000, come da avviso del 3.12.99 prot. n. 2272 (doc.
n. 8).
Elementi di diritto
Sulla base degli elementi superiormente esposti
appare di tutta evidenza che il signor Rxxxxx Axxxxx in conseguenza della
trasfusione degli emoderivati prodotti dalla società Isi e Farma Biagini, quali
Emoclot D.I. 1000 V.I. – lotto 464318, risultati infetti, come già espresso in
narrativa, ebbe a contrarre “epatopatia HBV e HCV correlata” come risulta dalla
certificazione prodotta, eseguita in stretta correlazione temporale con
l’evento dannoso, stante i tempi di incubazione dell’infezione, come è meglio
specificato nella relazione di consulenza medico legale eseguita dal dr Gxxxxxx
Gxxxxxxx in data 10.10.2001, che si produce (doc. n. 9). Dalla stessa
relazione, in ordine al nesso di causazione, emerge che il quadro clinico del
signor Rxxxxx Axxxxx, da considerarsi a carattere evolutivo, risulta
compatibile all’evento denunciato essendo rispettati tutti i classici criteri
di accertamento causale, con particolare riguardo al criterio modale e di
continuità fenomenica, concludendo che lo stesso risultava affetto da
“epatopatia cronica HCV correlata” Ciò in quanto le sequele anatomiche
osservate sono state determinate principalmente dall’agente eziologico
dell’epatite C dell’uomo, appartenente al genere flavivirus, famiglia
flaviviridae, che in genere viene trasmesso attraverso sangue ed emoderivati
infetti.
Dopo un periodo di incubazione di 5-10 settimane,
si può evidenziare la positività all’agente eziologico, il periodo di
infettività dura per tutto il periodo di positività, sviluppando nel corso
degli anni una epatite C che clinicamente inizia in modo insidioso con
anoressia, vaghi disturbi addominali, nausea e vomito, con progressione in
ittero. Prevalgono le forme in anapparenti; raramente si verificano casi
fulminanti e mortali. Le forme manifeste presentano uno stadio acuto poco grave
e nel 50% evolvono in cronicizzazione, il 20% delle quali progredisce in
cirrosi epatica.
Nel caso in oggetto emerge che il signor Rxxxxx
Axxxxx, tenuto conto dello stato emofiliaco dello stesso (emofilia A),
necessitava e necessita di frequenti trasfusioni con emoderivati, specie nei
periodi in cui si manifestano emorragie acute. Risulta, peraltro, come è
documentalmente provato,che lo stesso ha fatto uso di Emoclot D.I. 1000 V.I. e
in particolare di quel blocco di 60 flaconi, lotto 464318, avuti tramite la
farmacia del dott. Xxxxxx di Ragusa e poi risultati infetti, come è meglio
specificato nella esposizione dei fatti.
Si può quindi, con ragionevole certezza, ammettere
una correlazione causale diretta tra le emotrasfusioni e la positività dei test
specifici, determinandosi il documentato interessamento epatico con evoluzione
verso una franca epatopatia. Pertanto si è venuto a instaurare nell’attore un
complesso menomativo caratterizzato di fatto dalla flogosi e necrosi degli
epatociti, con stravolgimento dell’architettura e della struttura parenchimale
che è destinata, inevitabilmente, all’evoluzione in cirrosi, determinando una
ridotta risposta epatica sino all’insuffi-cienza dell’organo. A detto aspetto
statico del danno alla salute, visto come mera diminuzione del bene primario
ossia dell’integrità psico-fisica in sé e per sé considerata, si sovrappone
l’aspetto dinamico relativo alle ripercussioni negative che dette alterazioni
anatomiche hanno sul modo di essere del soggetto, sulla sua validità, sulla sua
efficienza psico-fisica, sulla vita di relazione. Sicché il “danno ingiusto”,
rappresentato nella fattispecie, in un soggetto di giovane età quale è
l’attore, va attentamente analizzato e scrupolosamente valutato avuto riguardo,
soprattutto, alle varie attività in cui si articola la dimensione umana e
sociale.
In conclusione, afferma il perito di parte,
privilegiando il momento valutativo del caso, fermo restando la perfetta
stabilizzazione oramai conseguita dalle lesioni primitive, queste nell’insieme
sono in grado di concretare in Rxxxxx Axxxxx un indubbio pregiudizio
fisiopsichico producendo nella di lui persona un danno da menomazione
permanente in ragione del 20% ( venti per cento) rispetto alla totale.
Da tutto quanto superiormente enunciato e
documentato appare di tutta evidenza la responsabilità del Ministero della
Sanità, secondo quanto disposto dall’art. 2043 c.c, per aver determinato con il
proprio comportamento omissivo e negligente un danno ingiusto all’attore,
consumatore dei prodotti emoderivati infetti, avuti dalla farmacia Xxxxxx, dal
momento che lo stesso Ministero della Sanità ha omesso di eseguire i controlli
a cui era tenuto per quanto riguarda la produzione e distribuzione di
emoderivati, responsabilità riconosciuta dalla sentenza del Tribunale di Roma
del 4/15 giugno 2001 che si produce in fotocopia (doc. n. 10).
In ragione della gravità dei danni subiti, delle
responsabilità documentalmente provate, della durata delle causa civili e dello
stato di indigenza dell’attore, come da dichiarazione redditi modello 730/2001
che si produce (doc. n. 11), con moglie e tre figli tutti in età scolare, (doc.
n. 12) e con tutte le difficoltà che comporta il suo stato di salute nel
trovare lavoro, tipo mancato rilascio di certificati sanitari ecc., si chiede
la sollecita liquidazione di una provvisionale nell’ammontare di £ 150.000.000
(€ 77.468,00)».
Sulla base di tali assunti, chiedeva al Tribunale
di, «ritenuta e dichiarata, per le ragioni espresse in narrativa, la
responsabilità del Ministero della Sanità (Salute) secondo il disposto degli
art. 2043, 2050 e 2059 c.c., nel merito condannare il convenuto Ministero della
Sanità (Salute), in persona del Ministro in carica, al risarcimento, in favore
dell’attore, di tutti i danni subiti e subendi sotto il profilo del danno
biologico, morale, alla vita di relazione, materiale e patrimoniale ed ammontanti
in complessive £ 800.000.000 (€ 413.166,00), o in quell’altra somma maggiore o
minore che dovesse risultare di giustizia, oltre interessi e rivalutazione
monetaria, oltre e in aggiunta a quanto eventualmente potrà essere percepito ai
sensi della legge n. 210/92. In relazione alla natura particolarmente grave del
danno subito e subendo e ricorrendo tutti i presupposti richiesti dalla legge,
si chiede la immediata liquidazione di una somma a titolo di provvisionale, a
favore dell’attore, nella misura di £ 150.000.000 (€ 77.468,00)».
Il Ministero della Salute si costituiva, deducendo:
«Difetto di legittimazione passiva del ministero
della salute.
Nella fattispecie che ci occupa non può
configurarsi la legittimazione passiva del Ministero convenuto.
Al riguardo si segnala una recente sentenza del
Tribunale di Torino (del 13.12.2001), nella quale il Tribunale ha ritenuto che
il Ministero della Salute non possa essere condannato al risarcimento del danno
per aver semplicemente distribuito, commercializzato e somministrato sangue ed
emoderivati, ciò in quanto, hanno chiarito i giudici, “... il Ministero non può
controllare neppure a campione il sangue o plasma, perché, se così fosse, detto
controllo porterebbe alla perdita del sangue ....
E’ vero che al momento della raccolta detti
controlli debbono essere fatti, ma compito del Ministero è quello di accertare
che gli enti preposti alla raccolta effettuino detti controlli. Passivamente
legittimata sarebbe la struttura che ha proceduto alla somministrazione dei
medicinali o all’effettuazione della trasfusione.
In subordine si rileva.
Non cumulabilità dell’indennizzo ex L. 210/1992 e
della richiesta di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c..
E’ opinione costante della Corte di Cassazione che
indennizzo e pretesa risarcitoria si pongano in relazione di alternatività.
La Cassazione, infatti, anche in epoca molto
recente (si veda ad es. Cass. Civ. Sez. Lav. n. 13923 del 21.10.2000), ha avuto
modo di affermare, in contrasto con alcune pronunce dei giudici di merito, che:
“... l’indennizzo ... è alternativo alla pretesa risarcitoria volta ad ottenere
l’integrale risarcimento dei danni sofferti in conseguenza del contagio, ove
sussista una colpa delle strutture del S.S.N.”.
Mancata prova in ordine ai presupposti.
In relazione alle richieste risarcitorie non viene
fornita alcuna prova della sussistenza dei presupposti voluti dalla legge.
L’attore, infatti, non fornisce prova del nesso di
causalità esistente fra l’uso degli emoderivati e la malattia che lo ha
colpito.
Né può attribuirsi valore di prova all’episodio,
riferito nell’atto di citazione, della perquisizione effettuata presso la casa
dell’attore, su ordine della magistratura. In effetti, come lo stesso attore
riferisce, proprio in quell’occasione fu, al contrario, accertato che gli
emoderivati in suo possesso non appartenevano a partite sospette, e per tale
motivo gli stessi non vennero sequestrati.
Neppure risulta provata, sempre con riferimento
alla richiesta di risarcimento ex art. 2043 c.c., una colpa
dell’amministrazione.
Si osserva anzi, a tale proposito, che il Ministero
resistente non può in alcun modo essere accusato di negligenza.
In attuazione dei propri compiti istituzionali,
definiti dalla L. 833/78, infatti, l’allora Ministero della Sanità ha
provveduto ad emanare tempestivamente un’ampia normativa in materia, in ciò
precedendo altri paesi europei, come la Gran Bretagna, l’Irlanda, la Grecia.
Tale affermazione è supportata da quanto si dirà
appresso.
Solo verso la metà degli anni 70 si è conosciuta
l’esistenza di una nuova forma di epatite, non A e non B. Durante la prima metà
del 1989 è stato individuato il virus responsabile di tale forma morbosa,
denominata in seguito epatite C.
Solo nella seconda metà del 1989 si sono resi
disponibili i primi tests sierologici per la diagnosi dell’HCV. Solo negli anni
1991/92 i tests diagnostici, indispensabili per la prevenzione primaria
dell’HCV, sono risultati attendibili nel 95% dei casi.
Successivamente il Ministero ha emanato ed
aggiornato tutte le disposizioni necessarie, atte a prevenire il rischio di
trasmissione di malattie infettive attraverso la trasfusione di sangue o di
suoi componenti. Con circolare n. 68/78 il Ministero della Sanità ha disposto
il controllo per HBS su ogni singolo prelievo di sangue.
Con D.M. 15.1.1988, n. 14 ha ribadito l’obbligo di
effettuare su ogni unità di sangue o plasma donato la ricerca dell’HBS.
Con D.M. 21.2.1990 ha disposto l’obbligo di
effettuare su ogni unità di sangue anche la ricerca degli anticorpi anti HCV e
la determinazione del livello di ALT, per la determinazione qualitativa del
sangue da destinare alla trasfusione diretta dello stesso o dei suoi
componenti.
Con D.M. del 15.1.1991, il Ministero ha
ulteriormente aggiornato i protocolli per l’accertamento dell’idoneità del
donatore di sangue, tendenti alla protezione sia del donatore che del
ricevente.
Lo screening, reso obbligatorio nel nostro paese
già nel 1990, solo successivamente ha trovato recepimento in altri paesi della
CEE.
Come appare evidente l’azione del Ministero
competente è stata sempre tempestiva ed efficace.
Nessuna colpa dello stesso può perciò ritenersi
sussistere nei casi che ci occupano».
Sulla base di tali assunti, chiedeva al Tribunale
di «ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del Ministero
convenuto. In subordine ritenere e dichiarare la non cumulabilità tra la
provvidenza ex L. 210/92, già riconosciuta all’attore, e la richiesta di
risarcimento del danno. In via di ulteriore subordine ritenere e dichiarare
infondate in fatto e in diritto, e comunque non provate nei loro presupposti,
le domande tutte proposte dall’attore e conseguentemente rigettarle».
Veniva espletata una consulenza tecnica d’ufficio e
venivano acquisiti i documenti offerti in produzione dalle parti.
Con ordinanza resa ex art. 186 quater c.p.c. il
28.9.2004, il giudice istruttore, ritenendo fondata la domanda del Rxxxxx,
ordinava al Ministero convenuto il pagamento, in favore dell’attore, della
somma di € 87.339,36 oltre agli interessi compensativi, per risarcimento dei
danni, nonché il pagamento di altra somma per rimborso delle spese del
giudizio.
Precisate le conclusioni, la causa veniva posta in
decisione.
Con ordinanza del 30.3/1.4.2005, veniva nuovamente
rimessa sul ruolo per l’acquisizione di documenti relativi all’indennizzo ex
legge 210/1992 ottenuto dal Rxxxxx.
Quindi, veniva nuovamente posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 ________
I fatti sui quali l’attore Rxxxxx Axxxxx fonda le
sue pretese risarcitorie nei confronti del Ministero della Salute sono i
seguenti:
1. con decreto del 2.5.1996 la Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Trento ha disposto il sequestro di un certo
quantitativo di farmaci – in particolare, di 60 flaconi di Emoclot D.I. 1000 –
prodotti dalle società Isi e Farma Biagini il 15.6.1994 (cioè due anni prima)
asseritamente «durante un ciclo di lavorazione in cui sono state immesse alcune
sacche di plasma risultate positive ai test HCV e HBSAG» (così nel verbale di
perquisizione locale del 3.5.1996, in atti nel fascicolo di parte attrice);
2. alcuni di questi flaconi di farmaco risultavano
essere stati venduti alla farmacia del dr Xxxxxx Xxxxxxx di Ragusa;
3. tra i clienti della farmacia predetta vi era
l’odierno attore;
4. all’atto dell’esecuzione del provvedimento di
sequestro il Rxxxxx aveva a casa propria dei flaconi di Emoclot D.I. 1000,
risultati, però, diversi da quelli del lotto sospetto;
5. in passato il Rxxxxx aveva acquistato altri
flaconi di Emoclot D.I. 1000 e non si può escludere che fra quelli ve ne fosse
qualcuno ricompreso nel lotto oggetto del provvedimento di sequestro.
Ciò posto, si impone il rigetto delle domande
proposte dal Rxxxxx per ragioni di fatto e di diritto.
2 ________
In fatto, la ricostruzione della vicenda sopra
riassunta (tratta dalla stessa prospettazione di parte attrice esposta
nell’atto introduttivo del giudizio sopra riportato integralmente) non consente
di avere alcuna certezza sulla circostanza che mai il Rxxxxx sia venuto in
possesso e abbia assunto i farmaci compresi nel lotto oggetto del sequestro di
Trento (e a ben vedere neppure che i farmaci fossero davvero infetti).
In relazione al fatto che alcuni dei flaconi in
questione sono stati venduti nella farmacia della quale era cliente anche il Rxxxxx,
vi è solo la possibilità o al più una qualche probabilità che proprio a lui
siano stati venduti i flaconi incriminati.
E ciò sia perché nessun indizio vi è che il Rxxxxx
sia stato l’unico acquirente di Emoclot D.I. 1000 presso la farmacia Xxxxxx, sia
perché, come si ricava delle dichiarazioni rese dallo stesso attore ai militari
della Guardia di Finanza (cfr il già citato verbale di perquisizione locale del
3.5.1996), egli ha acquistato il farmaco in questione in farmacie diverse e non
soltanto presso la farmacia Xxxxxx.
Né maggiori certezze (ma, anzi, decisive
perplessità) possono trarsi dal fatto certo dell’essere l’attore affetto da
“epatite cronica HCV correlata, verosimilmente acquisita in corso di terapia
con emoderivati” (cfr pag. 12 della relazione del consulente tecnico
dell’ufficio dr Mauceri).
E ciò perché lo stesso c.t.u. dr Mauceri ha
osservato che “in assenza di prove documentate di negatività di anticorpi
anti-HCV (che il periziato asserisce di non possedere) [il neretto e la sottolineatura
non sono nell’originale] relative agli anni antecedenti il 1998, non è
possibile definire l’epoca dell’effettivo contagio con virus HCV, la quale può
dilatarsi per tutto il periodo in cui il periziato ha iniziato a sottoporsi a
terapia con emoderivati”, periodo lungo circa una quarantina d’anni, riferendo
il procuratore del Rxxxxx nell’atto di citazione essere il suo rappresentato
affetto da emofilia e soggetto a trattamenti con emoderivati fin dalla nascita,
avvenuta nel 1958.
E a tale ineccepibili considerazioni del consulente
tecnico dell’uffi-cio va aggiunto che è decisamente inverosimile che una
persona che, come il Rxxxxx, è affetta dalla nascita da emofilia e soggetta a
trattamento con emoderivati – con le ovvie dolorose conseguenze in termini di
continua soggezione ad analisi e terapie – non disponga di sue analisi del
sangue antecedenti al 1998, che avrebbero consentito una più precisa
ricostruzione della data del contagio, allo stato individuata come compresa
nell’ampissimo ambito temporale fra il 1958 e il 1998.
E tale inverosimiglianza si fa ancor più decisiva
se si considera che la perquisizione nel corso della quale il Rxxxxx apprese
dei flaconi di Emoclot sospetti risale al 1996 ed è assolutamente impensabile e
logicamente inaccettabile che egli, ben consapevole del rilievo e delle
possibili conseguenze di un fatto come quello appreso dai militari della
Guardia di Finanza che si recarono a casa sua, abbia atteso ben due anni prima
di sottoporsi ad analisi del sangue che gli consentissero di verificare se era
o no rimasto vittima del contagio di cui si discute.
Dunque, deve ritenersi certo che il Rxxxxx ha
taciuto intenzionalmente al consulente tecnico dell’ufficio dell’esistenza e
degli esiti di analisi del sangue che certamente e numerose volte avrà fatto
prima del 1998. Condotta reticente e non collaborativa, questa del Rxxxxx, che
rientra fra le facoltà della parte di un giudizio civile, alla quale, però,
deve darsi, ai sensi dell’art. 116 2° comma c.p.c., il decisivo rilievo che ha
in questa sede.
E tutto ciò basterebbe da solo a imporre il rigetto
della domanda di parte attrice.
Ma vi è di più, sia in fatto che in diritto.
3 ________
Ancora in fatto, sulla base delle prove offerte dal
procuratore del Rxxxxx deve dirsi che non vi è certezza alcuna della
circostanza che davvero i 60 flaconi di Emoclot D.I. 1000 ricevuti dalla
farmacia Xxxxxx fossero idonei a produrre una infezione da HCV.
Ciò perché, per un verso, nel già citato verbale di
perquisizione del 3.5.1996 prodotto dal procuratore dell’attore si dice
soltanto che un certo lotto di flaconi di medicinale sarebbe stato prodotto
«durante un ciclo di lavorazione in cui sono state immesse alcune sacche di
plasma risultate positive ai test HCV e HBSAG». Sicché sembra che la pericolosità
del farmaco si deduca dal fatto che alcune delle sacche usate per produrlo
erano infette, ma, non essendo noto né il quantitativo di flaconi che componeva
il lotto né il numero di sacche e le modalità del loro utilizzo nella
produzione (il verbale di perquisizione parla del tutto genericamente di «un
ciclo di lavorazione»), non è possibile avere certezza sul fatto che tutti i
flaconi di medicinale fossero davvero infetti.
Mentre, per altro verso e in maniera ulteriormente
decisiva, la circostanza che nella produzione di alcuni flaconi di medicinale
sarebbero state utilizzate sacche di sangue infetto si trae esclusivamente dal
verbale di perquisizione locale del 3.5.1996, che rinvia a un decreto di
sequestro del pubblico ministero.
L’attore non ha prodotto sul punto alcun altro
documento e neppure lo stesso decreto di sequestro del pubblico ministero
richiamato nel verbale della Guardia di Finanza.
Così stando le cose, bisogna prendere atto che
l’uso di sacche di plasma infetto nella produzione di alcuni flaconi di Emoclot
emergerebbe (il condizionale consegue al fatto che il contenuto del decreto non
è noto se non per quanto ne riferiscono genericamente i finanzieri) soltanto
dalla motivazione di un decreto di sequestro del pubblico ministero.
Ma non è dato sapere né se quella che per il
pubblico ministero era una ipotesi investigativa abbia avuto o no dei riscontri
successivi e, se si, quali, né su quali basi il pubblico ministero abbia
formulato la sua ipotesi investigativa: accertamenti documentali, deposizioni
di testimoni, denunce (generiche, circostanziate, di autorevole provenienza,
anonime, ecc.), deduzioni, altro.
Non si può escludere, in sostanza, che il sequestro
qui in discussione sia stato disposto dal pubblico ministero di Trento sulla base
di semplici indizi e che l’ipotesi investigativa non abbia poi trovato
riscontri o, addirittura, sia stata smentita.
E anche con riferimento a questo aspetto della
vicenda deve ritenersi significativo, in danno della parte attrice, che il
Rxxxxx, nella sua prospettazione dei fatti vittima del farmaco in ipotesi
infetto, non abbia acquisito, per produrli in giudizio nel caso gli fossero
favorevoli, (o chiesto al giudice istruttore di acquisire) documenti ulteriori
del procedimento di Trento.
In definitiva, stando alla prospettazione dei fatti
offerta da parte attrice, c’è un pubblico ministero che ipotizza – non si sa in
che termini né sulla base di quali presupposti – che nel 1994 un lotto di
farmaci di due certe aziende sia stato prodotto con sacche di sangue infetto;
c’è una persona (l’odierno attore) di quarant’anni, affetta dalla nascita da
emofilia e dalla nascita in cura con emoderivati, che afferma sorprendentemente
di non avere alcuna analisi del sangue relativa ai suoi primi quarant’anni; questa
persona nel 1996 apprende dalla Guardia di Finanza che certi farmaci che ha
assunto avrebbero potuto essere infetti, ma, per qualche incomprensibile
ragione che neppure allega in questo giudizio, ritiene di non dare alcun peso
alla cosa, non ritenendo, per ben due anni, di sottoporsi ad alcuna analisi; la
stessa persona due anni dopo si sottopone a delle analisi, che gli
rivelerebbero (ove, come, invece, appare praticamente certo, non lo sapesse
già) di essere affetto da epatite HCV correlata, contratta in data
imprecisabile; la stessa persona non svolge alcun accertamento per verificare
la fondatezza o meno dell’ipotesi che aveva indotto il pubblico ministero di
Trento a sequestrare i farmaci predetti né adotta alcuna iniziativa
(conoscitiva, rivendicativa, ecc.) nei confronti delle aziende produttrici del
farmaco e si limita a narrare questi fatti in giudizio per ottenere un
risarcimento non già dalle aziende produttrici del farmaco in ipotesi causa del
danno, ma dallo Stato.
Una storia del tutto inverosimile, oltre che
certamente inidonea, in fatto, a dare fondamento alle pretese dell’attore.
4 ________
Va detto, a questo punto e prima di procedere
nell’analisi della domanda proposta dal Rxxxxx, che in questo giudizio si
controverte di una ipotizzata responsabilità dello Stato ex art. 2043 c.c.
(così espressamente la qualifica il procuratore dell’attore nell’atto
introduttivo del giudizio).
Tutt’altra cosa è, ovviamente, la questione
relativa al fatto che Rxxxxx Axxxxx abbia contratto l’epatite C, in qualsiasi
imprecisata epoca, per l’uso di emoderivati infetti.
Quest’ultima circostanza – al contrario di quelle
analizzate sopra – è altamente probabile e tale è stata riconosciuta dal
consulente tecnico dell’ufficio e dalla apposita commissione che ha esaminato
il caso per riconoscere all’odierno attore (come, infatti, gli è stato
giustamente riconosciuto) l’indennizzo di cui alla legge 25 febbraio 1992, n.
210.
Ed è pacifico che dalla diversità di oggetto e di
ratio dei due istituti – l’indennizzo di cui alla legge 210/1992 e il
risarcimento di cui all’art. 2043 c.c. – discende un diverso regime probatorio,
sia con riferimento alla distribuzione dei relativi oneri fra le parti che,
ancor più, all’oggetto della prova da fornirsi a fondamento delle due diverse
domande.
E se la ratio ispiratrice della legge 210/1992
(solidarietà sociale verso le persone colpite dal contagio diffuso di una grave
malattia in un’epoca in cui essa non era nota e da essa, quindi, non ci si
poteva adeguatamente difendere) e l’oggettiva difficoltà di individuare e
ricostruire ex post (quando le dinamiche del contagio sono state scoperte dalla
scienza) le circostanze del contagio medesimo devono indurre (come di fatto
accade) a una generosa elasticità nell’accertamento del nesso causale, con
ampio ricorso anche a presunzioni, ciò non può essere fatto con riferimento a
pretese risarcitorie fondate su asserite responsabilità delle parti convenute.
5 ________
Ma, anche se si concedesse all’odierno attore (e,
per le ragioni fin qui esposte, è del tutto impossibile farlo) che possa dirsi
certo che il suo contagio abbia le cause da lui indicate – assunzione di un
farmaco prodotto da due società private utilizzando sacche di plasma infetto –
mancherebbe del tutto in diritto alcun fondamento per la sua domanda proposta
nei confronti del Ministero convenuto.
Nell’atto di citazione le ragioni su cui dovrebbe
fondarsi la responsabilità del Ministero della Salute sono esposte a pag. 5 in
sole nove righe (già sopra riportate), che hanno testualmente il seguente
contenuto:
«Da tutto quanto superiormente enunciato e
documentato appare di tutta evidenza la responsabilità del Ministero della
Sanità, secondo quanto disposto dall’art. 2043 c.c, per aver determinato con il
proprio comportamento omissivo e negligente un danno ingiusto all’attore,
consumatore dei prodotti emoderivati infetti, avuti dalla farmacia Xxxxxx, dal
momento che lo stesso Ministero della Sanità ha omesso di eseguire i controlli
a cui era tenuto per quanto riguarda la produzione e distribuzione di
emoderivati, responsabilità riconosciuta dalla sentenza del Tribunale di Roma
del 4/15 giugno 2001 che si produce in fotocopia (doc. n. 10)».
In sostanza, la responsabilità del Ministero
consisterebbe nell’ave-re «omesso di eseguire i controlli a cui era tenuto per
quanto riguarda la produzione e distribuzione di emoderivati».
Il procuratore del Rxxxxx non indica neppure
genericamente quali, secondo lui, avrebbero dovuto essere i controlli ai quali
il Ministero della Salute era tenuto e da cosa si ricaverebbe che essi
sarebbero stati omessi.
Né alla totale carenza non solo di qualsiasi prova,
ma anche di semplice concreta allegazione, può porsi rimedio in forza del
rinvio alla sentenza del Tribunale di Roma del 14.6.2001 contenuto nella citazione.
A prescindere, infatti, dalla non condivisibilità
in diritto della motivazione di quella sentenza (il caso qui in discussione non
richiede e rende inopportuna un’analisi approfondita delle ragioni per le quali
la sentenza invocata da parte attrice, sotto diversi decisivi profili già
smentita dalla Corte Suprema, non possa essere condivisa), va osservato che i
casi sui quali quella sentenza si è pronunciata erano tutti relativi a contagi
avvenuti in epoca antecedente addirittura alla piena individuazione da parte
della comunità scientifica del virus dell’HCV, in un panorama di norme,
disposizioni regolamentari e prassi tutt’affatto diverse da quelle in vigore
nel 1994 (data della asserita produzione dei flaconi sospetti di Emoclot).
Sicché nessuna semplicistica trasposizione può essere fatta dei principi
(peraltro, lo si ribadisce, a parere del sottoscritto non condivisibili)
contenuti in quella sentenza al caso qui in discussione.
6 ________
E la mancanza di fondamento logico e giuridico per
la domanda di parte attrice si trae indirettamente anche dalla motivazione
dell’ordinan-za adottata ex art. 186 quater in questo giudizio il 28.9.2004 dal
giudice in precedenza incaricato della sua trattazione.
In quel provvedimento (nel quale, peraltro, si ricostruiscono
in maniera errata gli esiti, in fatto, della c.t.u.) l’unico fondamento dato,
in diritto, alla responsabilità del Ministero della Salute è testualmente il
seguente:
«Rilevato, come già osservato nell’ordinanza del
12.5.2003, che tra gli innumerevoli compiti che gravano sul Ministero convenuto
vi è pure quello, attribuito all’Istituto Superiore della Sanità, di provvedere
alla prevenzione delle malattie trasmissibili, di ispezionare e controllare le
aziende di produzione di emoderivati e le specialità farmaceutiche emoderivate
(legge 1990/107);
Ritenuto che la circostanza che alcune industrie
farmaceutiche abbiano messo in vendita, come risulta dal verbale di
perquisizione eseguito dal nucleo di Polizia Tributaria di Ragusa presso
l’abitazione dell’attore, emoderivati prodotti con sacche di plasma risultate
positive ai test HCV e HBSAG, dimostra che il suddetto controllo non è stato
esercitato;
Rilevato che nulla ha dedotto il Ministero
convenuto in ordine all’attività di prevenzione in concreto svolta».
Dunque, il provvedimento si fonda sul sillogismo
seguente: 1. Premessa maggiore: il Ministero della Salute, per il tramite
dell’Istitu-to Superiore di Sanità, ha il potere/dovere di ispezionare e
controllare le aziende di produzione di emoderivati (art. 9 della legge 4
maggio 1990, n. 107, ora abrogata dalla legge 21 ottobre 2005, n. 219); 2.
Premessa minore: un’azienda (forse, perché, per le ragioni già dette, non ve ne
è certezza alcuna) ha prodotto alcuni flaconi di medicinale utilizzando sangue
infetto; 3. Conclusione: l’Istituto Superiore di Sanità non ha eseguito le
ispezioni e i controlli dovuti.
Sono evidenti, in fatto, l’erroneità e la
conseguente illogicità del sillogismo.
Ribadendo ancora che l’attore non ha offerto alcun
elemento di giudizio che consenta di stabilire se (e con che grado di certezza)
si possa affermare che davvero per la produzione di alcuni flaconi di Emoclot è
stato utilizzato anche sangue infetto e ancor meno di ricostruire la dinamica
che ha portato, in ipotesi, a questo incidente (fra le tante ipotesi possibili:
se il fatto sia stato causato da un incidente casuale – scambio involontario di
sacche di plasma destinate a usi diversi –, da una condotta colpevole
dell’azienda produttrice – mancata verifica della provenienza del sangue – o da
dolo di taluno – venditore di sangue che mente e/o altera le informazioni sul
suo conto, o da chissà cos’altro), è di tutta evidenza, in fatto, come, in
ipotesi, esso sarebbe potuto accadere nonostante i controlli più rigorosi e approfonditi.
In sostanza:
1. per un verso, non essendo nota per nulla la
dinamica che ha portato (in ipotesi del tutto priva di riscontri probatori)
alla distribuzione dei flaconi ipoteticamente infetti, non è in alcun modo
logicamente possibile affermare che ciò sarebbe stato causato da omissione di
ispezioni e controlli da parte dell’Istituto Superiore di Sanità;-------
2. per altro verso, nessun tipo di controllo è in
grado di scongiurare sempre e in ogni caso qualsiasi tipo di incidente.
Per ricordare due casi tragicamente noti
all’opinione pubblica del nostro Paese, i migliori controlli sulle società che
esercitano la navigazione aerea commerciale non hanno impedito che alcuni mesi
fa un aereo cadesse, causando la morte di numerosi passeggeri, per il fatto che
- dolosamente, colposamente o accidentalmente – vi era stato montato un pezzo
di ricambio (il segnalatore del livello del carburante) progettato per un altro
modello di velivolo. E i migliori controlli sulle aziende che producono
alimentari non hanno impedito che alcuni anni fa una confezione di mascarpone
di una primaria azienda contenente botulino uccidesse un giovane consumatore.
Impensabile è, francamente, che le vittime di quei
fatti possano pretendere un risarcimento dallo Stato per omesso o inadeguato
esercizio dei suoi poteri di controllo.
E anche tutto questo basterebbe a imporre il
rigetto della domanda del Rxxxxx.
Ma va detto ancora dell’altro, sempre in diritto.
7 ________
Non solo non è possibile, in fatto, dedurre
semplicisticamente dal verificarsi di un evento l’inadeguatezza dei controlli
volti a evitarlo, ma far discendere tout court da un dovere dello Stato di
vigilanza su un settore della vita comune il diritto dei privati al
risarcimento dei danni causati da asserita inesistente o inadeguata esecuzione
della vigilanza medesima è operazione giuridicamente illegittima e, nei termini
che si illustreranno di seguito, potenzialmente molto pericolosa per
l’equilibrio fra i poteri dello Stato e il governo del Paese e della sua finanza
pubblica.
Lo Stato ha per dovere costituzionale o per
responsabile autoassunzione numerosi compiti di tutela di interessi collettivi
di rilevante valore.
La tutela di tali interessi non può essere
perseguita se non compiendo scelte – legislative e amministrative – riservate
dalla costituzione a specifiche autorità in una logica ispirata, fra l’altro,
al principio della separazione dei poteri.
Palesemente illogica è la pretesa di giudicare
quelle scelte con il solo riferimento al fatto che abbiano o no infine
raggiunto materialmente gli obiettivi di tutela che si proponevano.
E illegittimo è sindacare in sede giudiziaria le
scelte di discrezionalità politica e amministrativa delle competenti autorità
(non si ignora, ovviamente, il lungo e accidentato percorso della
giurisprudenza di merito e di legittimità per ridefinire i termini di questa
insindacabilità, percorso che passa anche attraverso autorevoli e importanti
pronunce della Corte Suprema: ci si limita qui, per brevità, a non condividerne
gli esiti odierni, che appaiono errati in diritto e assai dannosi nelle loro
conseguenze pratiche).
Entrambi gli errori sono ravvisabili, a parere del
sottoscritto, nella motivazione della sentenza del Tribunale di Roma invocata
dal procuratore dell’attore a sostegno della sua domanda, che ha dato avvio a
un contenzioso di migliaia di cause in tutta Italia, promosse da persone in
vario modo e in varie circostanze rimaste vittime di contagio da emotrasfusioni
e/o uso di emoderivati.
Sostiene il Tribunale di Roma che la responsabilità
del Ministero della Salute per i contagi da HCV si ricaverebbe dalla
considerazione che, anche in un tempo in cui quell’infezione non era nota (o
non era nota nelle sue esatte caratteristiche), se il Ministero avesse adottato
questa cautela e quest’altra, scartando e non utilizzando plasma a vario titolo
sospetto, il contagio non ci sarebbe stato o ci sarebbe stato in misura minore.
Questa logica è stata – in parte – sconfessata
dalla Corte Suprema che, con la sentenza Sez. III, 31 maggio 2005 n. 11609, ha
statuito, fra l’altro, che «finché non erano conosciuti dalla scienza medica i
virus della HBV, HIV ed HCV, e, quindi i “test” di identificazione degli
stessi, cioè, rispettivamente fino al 1978, 1985 e 1988, essendo l’evento
infettivo causato da detti virus per effetto di emotrasfusioni e assunzione di
prodotti emoderivati inverosimile, deve ritenersi mancante il nesso causale fra
la condotta omissiva del Ministero della Sanità (tenuto in base alla normativa
previgente a quelle date a compiti di autorizzazione, direzione e sorveglianza
sul settore dell’importazione del sangue e degli emoderivati) e tale evento,
giacché negli illeciti aquiliani colposi mediante omissione all’interno della
serie causale può darsi rilievo solo a quelli che, nel momento in cui si
verifica l’omissione, e non successivamente, non appaiono del tutto
inverosimili, tenuto conto della norma comportamentale che imponeva l’attività
omessa. A maggior ragione deve escludersi la ricorrenza della colpa del
Ministero atteso che l’evento non era prevedibile, in quanto lo stesso
Ministero non poteva conoscere prima ancora della comunità scientifica la
capacità infettiva dei detti virus».
Ma vi sono considerazioni che vanno oltre quelle
esposte nella motivazione della citata sentenza della Corte di Cassazione e che
si attagliano anche al presente giudizio, che riguarda un contagio che si
assume avvenuto quando già erano ben note le caratteristiche del virus HCV.
Decidere se e quali cautele adottare in una vicenda
come quella qui in discussione comporta impegnative scelte politiche relative a
valori assoluti e a impegni economici.
Sottoporre tutto il plasma disponibile per le
emotrasfusioni e gli emoderivati a certi controlli ha un costo molto elevato
per le finanze dello Stato e/o per le imprese private che oggi sono obbligate a
farlo. In mancanza – al tempo al quale fa riferimento il Tribunale di Roma – di
certezze in ordine all’esistenza e agli effetti di un certo virus, le autorità
politiche e quelle amministrative potevano legittimamente ritenere di investire
il denaro pubblico (che è una risorsa limitata) in altre attività ritenute più
necessarie e/o utili per gli interessi pubblici (eventualmente anche connessi
alla tutela della salute: si pensi, a mero titolo di esempio, alla costruzione
di nuovi ospedali).
E queste sono le scelte di natura economica.
Quanto a quelle relative ad altri valori, decidere
di non utilizzare plasma solo sospetto o addirittura neppure sospetto, ma solo
sospettabile (come preteso dal Tribunale di Roma in contrasto con i principi
affermati dalla Corte di Cassazione con la sentenza testé citata), era scelta
politicamente assai impegnativa.
Anche il sangue, come il denaro pubblico, è,
infatti, una risorsa limitata.
Se il Ministero della Salute avesse scelto di
distruggere o comunque di non fare utilizzare il plasma sospettabile e anni
dopo si fosse scoperto che il virus dell’HCV era innocuo, il Tribunale di Roma,
seguendo la stessa logica della citata sentenza del giugno 2001 avrebbe potuto
condannare il Ministero a risarcire i danni patiti dai congiunti di coloro che
erano morti per l’indisponibilità di sangue provocata dalla politica
restrittiva e “troppo prudente” in ipotesi seguita.
E oggi che, essendo noti gli effetti del virus
dell’HCV, è doveroso eseguire i controlli necessari a evitare ulteriori
contagi, decidere se eseguire direttamente da parte dello Stato i controlli
medesimi o imporre alle aziende produttrici di farlo, prevedendo sanzioni
adeguate per le eventuali omissioni, e decidere che qualità e quantità di
controlli operare nei confronti delle aziende medesime sono scelte – gravide di
conseguenze sull’organizzazione dell’amministrazione pubblica e sulle sue
finanze – certamente rimesse alla discrezionalità delle autorità politiche e
amministrative.
E’ di questi tempi il dibattito sulla potenziale
pericolosità delle onde elettromagnetiche prodotte dagli impianti di telefonia
cellulare.
Non ci sono ancora certezze scientifiche. Si
fronteggiano con passione tesi diverse, talora opposte.
Lo Stato italiano, come tantissimi altri Paesi di
tutto il mondo, ha fatto scelte politiche consistenti nel fissare determinate
cautele che, sulla base di possibili evidenze scientifiche future (con il c.d.
senno del poi) potranno apparire troppo restrittive per l’economia e la libertà
di comunicazione, se le onde elettromagnetiche in questione risulteranno
innocue, o troppo lassiste, in caso contrario.
Né il fatto che siano in gioco la salute e la vita
delle persone può legittimare – come sembra ritenere parte della giurisprudenza
– una generale sindacabilità da parte dei giudici delle scelte di
discrezionalità politica e amministrativa.
E’ certo che fra i compiti del Ministero della
Salute vi è quello di offrire a tutti l’assistenza sanitaria necessaria. Ed è
certo che il fatto che in alcuni posti (si consideri, a mero titolo di esempio,
l’isola di Stromboli) non vi sia neppure un ospedale può causare una lacuna nel
sistema di assistenza che può risultare determinante per la vita e la morte di
taluno (in casi di emergenza i pazienti devono affrontare trasferimenti in
nave, che richiedono molte ore, o in elicottero, che non sono possibili in
tutte le condizioni meteo).
Se, come fa il Tribunale di Roma, si dovesse
ritenere tenuto il Ministero della Salute a fare tutto ciò che materialmente
può risultare utile o addirittura necessario alla tutela della salute e della
vita, gli si potrebbe ascrivere a colpa il non avere realizzato un presidio
ospedaliero a Strom-boli e in mille altre parti d’Italia ove non c’è e
condannarlo a risarcire i danni alla salute eventualmente causati da queste
scelte.
E perché l’ipotesi testé formulata non sembri
bizzarra, si consideri come essa sia del tutto coerente con quanto statuito da
Tribunale di Milano, 9 gennaio 1997, in Resp. civ. e prev., 1997, p. 1220,
della quale si dirà più avanti, al punto 8.
E’ ancora di questi giorni il dibattito sulla
sicurezza delle strade e sui controlli utili a ridurre l’elevatissimo numero di
incidenti stradali con morti e feriti.
Vi è chi sostiene che sarebbe opportuno, per
esempio, apporre telecamere e autovelox su quasi tutta la rete stradale o
almeno in tutti i semafori, eccetera.
E’ ovvio che scelte del genere comportano
valutazioni squisitamente politiche e amministrative sulla opportunità di
destinare molto denaro pubblico ad apparecchiature come quelle e sulla
opportunità di sorvegliare tanto invasivamente le strade e il territorio.
Se si ragionasse con la logica che ispira la
sentenza del Tribunale di Roma qui in discussione, si dovrebbe dire che il
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è reo di non avere adottato
tutte le iniziative effettivamente utili a ridurre i sinistri con morti e
feriti nelle strade adottate, per esempio, in Gran Bretagna (che registra,
infatti, un numero molto inferiore del nostro di morti e feriti in sinistri
stradali) – nella sola Londra sono installate ben 700 telecamere che riprendono
gli incroci e i tratti più pericolosi, senza che ci si preoccupi troppo delle
contestazioni immediate delle infrazioni e in Inghilterra chi non paga le
sanzioni rischia l’arresto – e lo si dovrebbe condannare a risarcire tutti
coloro che sono rimasti feriti in incidenti stradali e tutti coloro che hanno
perduto loro congiunti nelle stesse circostanze.
E chi fosse stato rapinato o ucciso in terre dove –
come accade in Sicilia – non sembra che il Ministero dell’Interno abbia
adottato sempre (per le più diverse ragioni: anche decidere, fra l’altro,
quanti agenti di polizia assumere e come dislocarli sul territorio comporta
scelte politiche ed economiche molto rilevanti) tutte le più opportune misure a
tutela della sicurezza pubblica e nella lotta contro il crimine potrebbe
chiedere e ottenere un risarcimento ancora una volta allo Stato.
Con esiti certamente sorprendenti ma rigorosamente
conseguenti ai principi affermati dalla giurisprudenza (del Tribunale di Roma e
non solo) che qui si contesta.
8 ________
Ciò che sembra muovere gli orientamenti
giurisprudenziali qui in discussione sembra la lodevole (se coltivata nel
rispetto delle regole costituzionali) ambizione di farsi carico del dramma di
chi abbia subito, nelle più diverse circostanze, danni gravissimi alla persona.
L’ambizione di risolvere un problema, assumendo
tanto coraggiosamente il compito da cercare percorsi interpretativi che
consentano qualche supplenza.
Le motivazioni di alcune sentenze, per l’impegno
con il quale mirano a un determinato obiettivo decisionale, sembrano riprodurre
la situazione icasticamente fotografata nel secolo scorso da Arturo Carlo
Iemolo (opportunamente citato da un autorevole giurista nel suo commento
critico ad altra sentenza del Tribunale di Roma – 27 novembre 1998 – nella
stessa materia, che ha statuito che «nell’esercizio dei poteri istituzionali di
vigilanza e controllo su attività oggettivamente pericolose, atte a recare
grave danno a diritti soggettivi dei privati insuscettibili di affievolimento
quali il diritto alla vita, alla salute ed alla integrità fisica, i doveri di
prudenza, diligenza, imparzialità e legalità costituiscono un limite esterno
alla discrezionalità propria della pubblica amministrazione; di conseguenza,
ove il privato lamenti che dalla violazione di tali doveri sia derivato un
danno ingiusto, il giudice ordinario può verificare se la pubblica amministrazione
sia incorsa in gravi omissioni nell’esercizio dei suoi poteri istituzionali di
vigilanza e controllo e condannare la medesima al risarcimento del danno ove
accerti che tali omissioni siano state concause efficienti del danno sofferto
dal privato»: in Danno e Responabilità, 2/1999, p. 220).
Ha scritto Iemolo, nel commentare Cass. Sezioni
Unite, 19 giugno 1936, proprio in materia di contagio (in quel caso di
sifilide) a seguito di emotrasfusione e di sindacato giudiziale della
discrezionalità amministrativa, che «la decisione ha preso la miglior via per
giungere alla conclusione cui credeva di dover pervenire».
E’ il pericolo che da sempre corrono i giudici:
quello di cercare il modo di motivare ciò che sembra giusto, invece che
individuare, sulla base di una rigorosa selezione delle motivazioni possibili,
cosa sia conforme alla legge e all’ordinamento nel suo complesso.
Ora non è in alcun modo dubbio che ognuno debba
sentirsi solidale con chi, senza sua colpa, abbia patito accidenti tanto gravi
come un contagio da emotrasfusione o lesioni gravissime da sinistro stradale.
Ma la responsabilità di decidere se e in che modo
dare solidarietà sociale a queste persone è certamente del legislatore e del
governo e non della magistratura.
E con riferimento al tema delle infezioni da
emotrasfusioni il legislatore è intervenuto con la legge 25 febbraio 1992, n.
210.
Quella legge dispone in «favore dei soggetti
danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni
obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati» provvidenze di
significativo rilievo economico.
E’ certamente possibile e del tutto legittimo
discutere sull’adegua-tezza o meno – in termini di valore economico – di quelle
provvidenze, ma sembra pacifico che il compito di contemperare la solidarietà
sociale con riferimento specifico ai casi qui in discussione con tutte le altre
esigenze (fra l’altro anche di solidarietà sociale) che richiedono
l’investi-mento di denaro pubblico non è in alcun modo dei giudici.
Assumerlo indebitamente, per via surrettizia di
ricostruzione di innovative forme di responsabilità dello Stato, costituisce, a
parere del sottoscritto, violazione del principio di separazione dei poteri,
con conseguenze assai gravi in termini di disordine istituzionale e, ancor più
di questi tempi, di irrazionale e ingovernabile gestione del denaro pubblico e
di rilevanti meccanismi economici. Oltre che, purtroppo, di grave perdita di
efficacia del sistema della responsabilità civile.
Quest’ultimo, infatti, può produrre i suoi positivi
effetti sociali – di induzione di coloro che possono controllare i rischi e
farlo in maniera adeguata e di corretta imputazione dei costi conseguenti a
determinate attività in capo a coloro che dalle stesse traggono benefici
economici – solo se utilizzato in maniera corretta.
Al contrario, l’uso approssimativo e improprio del
sistema della responsabilità civile, con semplicistica riallocazione in capo
allo Stato – solo perché più agevolmente individuabile e più facilmente
esecutabile – di tutti i danni di un certo rilievo produce l’effetto di
deresponsabilizzare chi poteva e doveva davvero gestire il rischio e di porre a
carico della collettività i costi di attività imprenditoriali da cui singoli
privati trarranno solo i vantaggi.
Nel caso oggetto di questo giudizio, ove davvero il
contagio che ha colpito Rxxxxx Axxxxx fosse stato causato da condotte
ascrivibili a responsabilità delle società produttrici dell’Emoclot, queste
ultime e non la collettività dei cittadini contribuenti dovrebbero rispondere
del danno (altra cosa è, lo si ribadisce, la doverosa solidarietà sociale di
competenza del legislatore, che nel caso di specie l’ha praticata).
Ancora sulle pericolose conseguenze di un uso
improprio dei principi della responsabilità civile nella materia qui in
discussione della sindacabilità/insindacabilità delle scelte di discrezionalità
amministrativa e politica, se, per esempio, venissero condivisi, i percorsi
argomentativi di Tribunale Milano, 9 gennaio 1997, in Resp. civ. e prev., 1997,
p. 1220, secondo la quale «la responsabilità della struttura ospedaliera
complessivamente intesa può essere dovuta anche esclusivamente alle colpose,
gravi carenze organizzative della struttura stessa (nel caso di specie
trattavasi della mancanza di un servizio di anestesia e rianimazione in un
ospedale pediatrico ove si praticano interventi chirurgici anche complessi)»,
accadrebbe che sarebbero costretti a chiudere tutti gli ospedali di piccole
dimensioni, che, per mancanza di finanze adeguate o per mille altre ragioni
connesse all’organizzazione della sanità, non sono in grado di dotarsi di tutti
quegli strumenti – materiali e di dotazione umana di personale – che singoli
giudici, in luogo dei politici e degli amministratori, ritengano indispensabili
nell’organizzazione di un ospedale.
Ed è di tutta evidenza come non possa dirsi se una
tale evenienza sia certamente buona o cattiva o in che misura un po’ l’uno e un
po’ l’altro. Anche un ospedale piccolo e poco dotato di uomini e mezzi presta,
infatti, comunque, servizi rilevanti per la salute dei suoi utenti e non è
affatto detto che la salute dei cittadini di un certo territorio sarebbe meglio
tutelata se non vi fossero lì ospedali piccoli e poco organizzati e tutte le
risorse disponibili fossero investite in ospedali grandi e molto ben
organizzati, ma di minor numero e dislocati solo in centri strategici del
territorio.
Sembra pacifico, in ogni caso, che la valutazione
di tutto questo debba essere rimessa alla responsabilità della politica e
dell’ammini-strazione e non avventurosamente condizionata da decisioni
giurisprudenziali.
9 ________
Resta ancora da aggiungere che nella motivazione
dell’ordinanza emessa ex art. 186 quater in questo giudizio il 28.9.2004 si
afferma che «nulla ha dedotto il Ministero convenuto in ordine all’attività di
prevenzione in concreto svolta», prospettandosi, così, con riferimento alle
domande del Rxxxxx, un onere di allegazione e prova in capo al Ministero della
Salute.
Anche tale affermazione non può essere condivisa né
in fatto né in diritto.
Per un verso, infatti, non è vero, in fatto, che il
Ministero nulla abbia dedotto in ordine all’attività di prevenzione svolta:
l’Avvocatura dello Stato, a pag. 5 della comparsa di risposta, ha elencato una
serie di iniziative e provvedimenti adottati dall’amministrazione convenuta.
Per altro verso, in diritto, vi è radicale
differenza fra l’azione che il Rxxxxx potrebbe, in ipotesi, promuovere nei
confronti delle aziende produttrici del farmaco asseritamente infetto e quella
che ha proposto nei confronti dello Stato.
L’azione nei confronti delle aziende produttrici
dell’Emoclot sarebbe azione contrattuale e l’attore potrebbe invocare in
proprio favore le disposizioni di cui all’art. 1218 c.c..
In un giudizio promosso nei confronti delle aziende
produttrici del farmaco l’attore potrebbe limitarsi a dedurre e provare (cosa
che in questo giudizio, peraltro, non ha fatto) di avere patito un contagio a
causa del farmaco acquistato, lasciando alla controparte l’onere di provare che
l’infezione del farmaco è stata causata da fatti a lei non imputabili.
L’azione qui proposta nei confronti dello Stato è,
invece, azione aquiliana, con riferimento alla quale gli oneri di allegazione e
prova sono tutti interi a carico dell’attore.
E neppure secondo la pur generosa (in favore dei
danneggiati) interpretazione dell’art. 1218 c.c. data dalla più recente
giurisprudenza di merito e di legittimità quella norma potrebbe applicarsi al
caso di specie.
10 ________
Infine, con riferimento al richiamo, contenuto nel
petitum dell’atto di citazione, all’art. 2050 c.c., va detto che, pur non
ignorandosi l’esistenza di pronunce di segno contrario, l’attività di vigilanza
da parte dello Stato sulle aziende che producono emoderivati non può in alcun
modo essere qualificata come “attività pericolosa” nel senso di cui alla norma
invocata da parte attrice e inapplicabile è al caso di specie la presunzione di
responsabilità di cui all’art. 2050 c.c..
11 ________
L’ordinanza ex art. 186 quater c.p.c. del 28.9.2004
va revocata.
12 ________
Le spese processuali, ai sensi dell’art. 91 c.p.c.,
seguono la soccombenza.
Il 2° comma dell’art. 92 c.p.c., nel testo
riformato dalla legge 28 dicembre 2005, n. 263, consente la compensazione delle
spese solo in alcuni casi specifici o per la concorrenza di giusti motivi da
indicare esplicitamente nella motivazione della sentenza. Nel caso di specie,
nessun motivo sussiste né è stato addotto dalla parte soccombente per
legittimare una compensazione delle spese.
Peraltro, si sono esposte sopra le ragioni che
inducono a ritenere che il Rxxxxx abbia agito tacendo consapevolmente elementi
di giudizio a lui noti per fare apparire meno infondata di quanto fosse la sua
azione.
L’Avvocatura dello Stato ha omesso di produrre la
prescritta nota.
In mancanza di essa, tenendo conto della natura e
del valore della controversia e dell’attività difensiva effettivamente svolta,
vanno liquidate in complessivi € 3.500,00, di cui € 1.500,00 per diritti ed €
2.000,00 per onorari di avvocato.
Restano a carico della parte attrice anche le spese
relative alla consulenza tecnica d’ufficio (a suo tempo liquidate dal giudice
istruttore con decreto del 27.9.2004) e il Rxxxxx dovrà rimborsarle
all’ammini-strazione convenuta ove, in esecuzione dell’ordinanza del 28.9.2004,
il relativo onere fosse stato da questa sostenuto.
P. Q. M.
Il giudice rigetta la domanda proposta da Rxxxxx
Axxxxx nei confronti del Ministero della Salute e condanna l’attore al
rimborso, in favore del convenuto, delle spese del giudizio, come sopra
liquidate in complessivi € 3.500,00 (tremilacinquecento/00), oltre al rimborso,
nei termini di cui sopra, delle spese relative alla consulenza tecnica
d’ufficio.
Revoca l’ordinanza adottata ex art. 186 quater
c.p.c. il 28.9.2004.
Deciso in Catania, il 7 luglio 2006.
Il Giudice.
Depositata in Cancelleria l’ 8 luglio 2006.
Il Direttore di Cancelleria.