TRIBUNALE DI CATANIA

Sezione V Civile

Sentenza n. 2547/06

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Repubblica Italiana

In nome del Popolo Italiano

 

Il giudice Felice Lima ha emesso la seguente

 

SENTENZA

 

nella causa civile iscritta al n. 970/02 R.G.,

promossa da

Rxxxxx Axxxxx, nato a xxxxxxxxxxx, ivi res. in via xxxxxxxx, c.f. xxxxxxxxxxx, dom. in Ragusa, via D. Cavallaro n. 2, presso lo studio dell’avv. Giorgio Licitra, che lo rappr. e dif. per mandato a margine dell’atto introduttivo del giudizio; - Attore

contro

Ministero della Salute, nella persona del Ministro in carica, dom. in Catania, via Vecchia Ognina n. 149, presso gli uffici dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato, che lo rappr. e dif. per legge; - Convenuto

posta in decisione all’esito dell’udienza del 20 marzo 2006, sulle conclusioni precisate come in atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 6.2.2002, Rxxxxx Axxxxx conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale il Ministero della Salute.

Esponeva il suo procuratore:

«Esposizione dei fatti.

L’attore Rxxxxx Axxxxx, emofiliaco fin dalla nascita, deve ricorrere, con continuità, a trasfusioni di sostanze medicinali derivate dal sangue umano, quali emoderivati, che riceve gratuitamente dalle farmacie, in quanto necessari per curare la sua infermità. Lo stesso in data 3.5.1996, come da verbale di perquisizione locale che si produce, (doc. n. 1) veniva informato, dal Comando Nucleo di Polizia Tributaria di Ragusa nella persona dei militari verbalizzanti m.c. Musumeci Corrado e v.b. Stracquadanio Salvatore, che gli stessi militari, in esecuzione del decreto n. 358/94-21 del 2.5.1996 emesso dalla Procura della Repubblica preso il Tribunale di Trento, a firma dei magistrati FracAxxxxx Granero e Bruno Giardina, riguardante la perquisizione e il sequestro di emoderivati prodotti dalle società “ISI” e “Farma Biagini”, si erano recati presso la farmacia del dr Xxxxxx Xxxxxx, la quale risultava aver ricevuto la fornitura di n. 60 flaconi di Emoclot D.I. 1000 V.I. – lotto 464318 in data 15.6.1994, prodotti durante un ciclo di lavorazione in cui erano state immesse alcune sacche di plasma risultate positive ai test “HCV” e “HBSAG.”, che presso la suddetta farmacia veniva rilevato che i prodotti emoderivati indiziati erano stati esitati e tra i clienti veniva indicato il sig. Rxxxxx Axxxxx, xxxxxxxx..

Pertanto, poiché i magistrati inquirenti, con il medesimo decreto, avevano disposto la perquisizione e il sequestro del prodotto di cui trattasi, anche presso i privati consumatori, i verbalizzanti rintracciato il signor Rxxxxx lo informavano, come già detto, sui fatti che precedono e su quanto da farsi e questi faceva presente di detenere presso la sua abitazione una scorta di detto prodotto, ritenuto indispensabile per la cura della malattia di cui era affetto. Quindi, i militari verbalizzanti insieme al Rxxxxx, si recavano presso l’abitazione di quest’ultimo in via Cannezio n. 41, dove questi dava in visione ai militari tutti i flaconi in suo possesso, che si trovavano custoditi nel frigorifero. Tali flaconi, sottoposti al controllo dei militari, pur trattandosi di prodotto identico a quello indiziato, sono risultati di lotto diverso da quello indicato nel provvedimento della Procura del Tribunale di Trento, per cui vennero lasciati alla libera disponibilità del Rxxxxx, il quale in merito al consumo di tali prodotti dichiarò ai verbalizzanti di aver sempre fatto uso di emoderivati, tra cui l’Emoclot D.I. 1000, che aveva tramite le farmacie, tra cui quella del dr Xxxxxx, e che, pertanto, avendone fatto largo uso, non poteva ricordarsi dei vari lotti che aveva usato.

In data 16.9.1998 l’attore Rxxxxx Axxxxx eseguiva, presso il Centro trasfusionale dell’Azienda Ospedaliera di Ragusa, esami emato-chimici che mettevano in evidenza la positività ai markers sierici dell’epatite B e al test EIA screening A per il virus HCV, evidenziando, inoltre, l’aumento, oltre i valori di norma, delle transaminasi.(doc. n. 2). Tali esami ripetuti nel tempo, sempre preso il suindicato Centro Trasfusionale, hanno sempre evidenziato la positività ai markers dell’epatite B e ai test HCV, nonché la costante presenza dei valori alterati delle transaminasi.

Tra l’altro in data 9.5.2001 l’attore otteneva presso il Centro Trasfusionale e di immunologia e Centro per le malattie del sangue del Presidio Ospedaliero di Castelfranco Veneto certificazione in cui veniva specificato: “è affetto da emofilia A; per questa malattia il paziente è stato costretto, in occasione di manifestazioni emorragiche, a ripetuti trattamenti, a partire dall’infanzia, con emoderivati antiemofiliaci; e quindi a causa di questa terapia che il paziente ha contratto l’infezione da virus dell’epatite C” (doc. n. 3).

E ancora in data 27.8.2001 lo stesso si sottoponeva ad esame ecotomografico dell’addome, presso il Servizio di Gastroenterologia dell’Azienda USL 7 di Ragusa, che evidenziava: “epatopatia cronica; colecisti dismorfica” (doc. n. 4).

Con lettere raccomandate A.R. n. 8855 del 29.4.1999 ricevuta il 7.5.1999 (doc. n. 5) e n. 10085196950-0 del 21.9.2001 ricevuta il 4.10.2001, (doc. n. 6) si intimava e diffidava il Ministero della Sanità a voler risarcire tutti i danni materiali e morali, compreso il danno biologico, arrecati all’attore dalla sua condotta colposa e negligente nel controllo e nella diffusione degli emoderivati, senza ricevere alcuna risposta, come nessuna risposta gli è pervenuta in relazione alla richiesta di cui alla legge n. 210/98 presentata il 28.4.99 prot. n. 142, presso la A.U.S.L. n. 7 di Ragusa (doc. n. 7) e successiva visita presso il Centro Militare di Medicina Legale di Messina effettuata il 23.3.2000, come da avviso del 3.12.99 prot. n. 2272 (doc. n. 8).

Elementi di diritto

Sulla base degli elementi superiormente esposti appare di tutta evidenza che il signor Rxxxxx Axxxxx in conseguenza della trasfusione degli emoderivati prodotti dalla società Isi e Farma Biagini, quali Emoclot D.I. 1000 V.I. – lotto 464318, risultati infetti, come già espresso in narrativa, ebbe a contrarre “epatopatia HBV e HCV correlata” come risulta dalla certificazione prodotta, eseguita in stretta correlazione temporale con l’evento dannoso, stante i tempi di incubazione dell’infezione, come è meglio specificato nella relazione di consulenza medico legale eseguita dal dr Gxxxxxx Gxxxxxxx in data 10.10.2001, che si produce (doc. n. 9). Dalla stessa relazione, in ordine al nesso di causazione, emerge che il quadro clinico del signor Rxxxxx Axxxxx, da considerarsi a carattere evolutivo, risulta compatibile all’evento denunciato essendo rispettati tutti i classici criteri di accertamento causale, con particolare riguardo al criterio modale e di continuità fenomenica, concludendo che lo stesso risultava affetto da “epatopatia cronica HCV correlata” Ciò in quanto le sequele anatomiche osservate sono state determinate principalmente dall’agente eziologico dell’epatite C dell’uomo, appartenente al genere flavivirus, famiglia flaviviridae, che in genere viene trasmesso attraverso sangue ed emoderivati infetti.

Dopo un periodo di incubazione di 5-10 settimane, si può evidenziare la positività all’agente eziologico, il periodo di infettività dura per tutto il periodo di positività, sviluppando nel corso degli anni una epatite C che clinicamente inizia in modo insidioso con anoressia, vaghi disturbi addominali, nausea e vomito, con progressione in ittero. Prevalgono le forme in anapparenti; raramente si verificano casi fulminanti e mortali. Le forme manifeste presentano uno stadio acuto poco grave e nel 50% evolvono in cronicizzazione, il 20% delle quali progredisce in cirrosi epatica.

Nel caso in oggetto emerge che il signor Rxxxxx Axxxxx, tenuto conto dello stato emofiliaco dello stesso (emofilia A), necessitava e necessita di frequenti trasfusioni con emoderivati, specie nei periodi in cui si manifestano emorragie acute. Risulta, peraltro, come è documentalmente provato,che lo stesso ha fatto uso di Emoclot D.I. 1000 V.I. e in particolare di quel blocco di 60 flaconi, lotto 464318, avuti tramite la farmacia del dott. Xxxxxx di Ragusa e poi risultati infetti, come è meglio specificato nella esposizione dei fatti.

Si può quindi, con ragionevole certezza, ammettere una correlazione causale diretta tra le emotrasfusioni e la positività dei test specifici, determinandosi il documentato interessamento epatico con evoluzione verso una franca epatopatia. Pertanto si è venuto a instaurare nell’attore un complesso menomativo caratterizzato di fatto dalla flogosi e necrosi degli epatociti, con stravolgimento dell’architettura e della struttura parenchimale che è destinata, inevitabilmente, all’evoluzione in cirrosi, determinando una ridotta risposta epatica sino all’insuffi-cienza dell’organo. A detto aspetto statico del danno alla salute, visto come mera diminuzione del bene primario ossia dell’integrità psico-fisica in sé e per sé considerata, si sovrappone l’aspetto dinamico relativo alle ripercussioni negative che dette alterazioni anatomiche hanno sul modo di essere del soggetto, sulla sua validità, sulla sua efficienza psico-fisica, sulla vita di relazione. Sicché il “danno ingiusto”, rappresentato nella fattispecie, in un soggetto di giovane età quale è l’attore, va attentamente analizzato e scrupolosamente valutato avuto riguardo, soprattutto, alle varie attività in cui si articola la dimensione umana e sociale.

In conclusione, afferma il perito di parte, privilegiando il momento valutativo del caso, fermo restando la perfetta stabilizzazione oramai conseguita dalle lesioni primitive, queste nell’insieme sono in grado di concretare in Rxxxxx Axxxxx un indubbio pregiudizio fisiopsichico producendo nella di lui persona un danno da menomazione permanente in ragione del 20% ( venti per cento) rispetto alla totale.

Da tutto quanto superiormente enunciato e documentato appare di tutta evidenza la responsabilità del Ministero della Sanità, secondo quanto disposto dall’art. 2043 c.c, per aver determinato con il proprio comportamento omissivo e negligente un danno ingiusto all’attore, consumatore dei prodotti emoderivati infetti, avuti dalla farmacia Xxxxxx, dal momento che lo stesso Ministero della Sanità ha omesso di eseguire i controlli a cui era tenuto per quanto riguarda la produzione e distribuzione di emoderivati, responsabilità riconosciuta dalla sentenza del Tribunale di Roma del 4/15 giugno 2001 che si produce in fotocopia (doc. n. 10).

In ragione della gravità dei danni subiti, delle responsabilità documentalmente provate, della durata delle causa civili e dello stato di indigenza dell’attore, come da dichiarazione redditi modello 730/2001 che si produce (doc. n. 11), con moglie e tre figli tutti in età scolare, (doc. n. 12) e con tutte le difficoltà che comporta il suo stato di salute nel trovare lavoro, tipo mancato rilascio di certificati sanitari ecc., si chiede la sollecita liquidazione di una provvisionale nell’ammontare di £ 150.000.000 (€ 77.468,00)».

Sulla base di tali assunti, chiedeva al Tribunale di, «ritenuta e dichiarata, per le ragioni espresse in narrativa, la responsabilità del Ministero della Sanità (Salute) secondo il disposto degli art. 2043, 2050 e 2059 c.c., nel merito condannare il convenuto Ministero della Sanità (Salute), in persona del Ministro in carica, al risarcimento, in favore dell’attore, di tutti i danni subiti e subendi sotto il profilo del danno biologico, morale, alla vita di relazione, materiale e patrimoniale ed ammontanti in complessive £ 800.000.000 (€ 413.166,00), o in quell’altra somma maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria, oltre e in aggiunta a quanto eventualmente potrà essere percepito ai sensi della legge n. 210/92. In relazione alla natura particolarmente grave del danno subito e subendo e ricorrendo tutti i presupposti richiesti dalla legge, si chiede la immediata liquidazione di una somma a titolo di provvisionale, a favore dell’attore, nella misura di £ 150.000.000 (€ 77.468,00)».

Il Ministero della Salute si costituiva, deducendo:

«Difetto di legittimazione passiva del ministero della salute.

Nella fattispecie che ci occupa non può configurarsi la legittimazione passiva del Ministero convenuto.

Al riguardo si segnala una recente sentenza del Tribunale di Torino (del 13.12.2001), nella quale il Tribunale ha ritenuto che il Ministero della Salute non possa essere condannato al risarcimento del danno per aver semplicemente distribuito, commercializzato e somministrato sangue ed emoderivati, ciò in quanto, hanno chiarito i giudici, “... il Ministero non può controllare neppure a campione il sangue o plasma, perché, se così fosse, detto controllo porterebbe alla perdita del sangue ....

E’ vero che al momento della raccolta detti controlli debbono essere fatti, ma compito del Ministero è quello di accertare che gli enti preposti alla raccolta effettuino detti controlli. Passivamente legittimata sarebbe la struttura che ha proceduto alla somministrazione dei medicinali o all’effettuazione della trasfusione.

In subordine si rileva.

Non cumulabilità dell’indennizzo ex L. 210/1992 e della richiesta di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c..

E’ opinione costante della Corte di Cassazione che indennizzo e pretesa risarcitoria si pongano in relazione di alternatività.

La Cassazione, infatti, anche in epoca molto recente (si veda ad es. Cass. Civ. Sez. Lav. n. 13923 del 21.10.2000), ha avuto modo di affermare, in contrasto con alcune pronunce dei giudici di merito, che: “... l’indennizzo ... è alternativo alla pretesa risarcitoria volta ad ottenere l’integrale risarcimento dei danni sofferti in conseguenza del contagio, ove sussista una colpa delle strutture del S.S.N.”.

Mancata prova in ordine ai presupposti.

In relazione alle richieste risarcitorie non viene fornita alcuna prova della sussistenza dei presupposti voluti dalla legge.

L’attore, infatti, non fornisce prova del nesso di causalità esistente fra l’uso degli emoderivati e la malattia che lo ha colpito.

Né può attribuirsi valore di prova all’episodio, riferito nell’atto di citazione, della perquisizione effettuata presso la casa dell’attore, su ordine della magistratura. In effetti, come lo stesso attore riferisce, proprio in quell’occasione fu, al contrario, accertato che gli emoderivati in suo possesso non appartenevano a partite sospette, e per tale motivo gli stessi non vennero sequestrati.

Neppure risulta provata, sempre con riferimento alla richiesta di risarcimento ex art. 2043 c.c., una colpa dell’amministrazione.

Si osserva anzi, a tale proposito, che il Ministero resistente non può in alcun modo essere accusato di negligenza.

In attuazione dei propri compiti istituzionali, definiti dalla L. 833/78, infatti, l’allora Ministero della Sanità ha provveduto ad emanare tempestivamente un’ampia normativa in materia, in ciò precedendo altri paesi europei, come la Gran Bretagna, l’Irlanda, la Grecia.

Tale affermazione è supportata da quanto si dirà appresso.

Solo verso la metà degli anni 70 si è conosciuta l’esistenza di una nuova forma di epatite, non A e non B. Durante la prima metà del 1989 è stato individuato il virus responsabile di tale forma morbosa, denominata in seguito epatite C.

Solo nella seconda metà del 1989 si sono resi disponibili i primi tests sierologici per la diagnosi dell’HCV. Solo negli anni 1991/92 i tests diagnostici, indispensabili per la prevenzione primaria dell’HCV, sono risultati attendibili nel 95% dei casi.

Successivamente il Ministero ha emanato ed aggiornato tutte le disposizioni necessarie, atte a prevenire il rischio di trasmissione di malattie infettive attraverso la trasfusione di sangue o di suoi componenti. Con circolare n. 68/78 il Ministero della Sanità ha disposto il controllo per HBS su ogni singolo prelievo di sangue.

Con D.M. 15.1.1988, n. 14 ha ribadito l’obbligo di effettuare su ogni unità di sangue o plasma donato la ricerca dell’HBS.

Con D.M. 21.2.1990 ha disposto l’obbligo di effettuare su ogni unità di sangue anche la ricerca degli anticorpi anti HCV e la determinazione del livello di ALT, per la determinazione qualitativa del sangue da destinare alla trasfusione diretta dello stesso o dei suoi componenti.

Con D.M. del 15.1.1991, il Ministero ha ulteriormente aggiornato i protocolli per l’accertamento dell’idoneità del donatore di sangue, tendenti alla protezione sia del donatore che del ricevente.

Lo screening, reso obbligatorio nel nostro paese già nel 1990, solo successivamente ha trovato recepimento in altri paesi della CEE.

Come appare evidente l’azione del Ministero competente è stata sempre tempestiva ed efficace.

Nessuna colpa dello stesso può perciò ritenersi sussistere nei casi che ci occupano».

Sulla base di tali assunti, chiedeva al Tribunale di «ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del Ministero convenuto. In subordine ritenere e dichiarare la non cumulabilità tra la provvidenza ex L. 210/92, già riconosciuta all’attore, e la richiesta di risarcimento del danno. In via di ulteriore subordine ritenere e dichiarare infondate in fatto e in diritto, e comunque non provate nei loro presupposti, le domande tutte proposte dall’attore e conseguentemente rigettarle».

Veniva espletata una consulenza tecnica d’ufficio e venivano acquisiti i documenti offerti in produzione dalle parti.

Con ordinanza resa ex art. 186 quater c.p.c. il 28.9.2004, il giudice istruttore, ritenendo fondata la domanda del Rxxxxx, ordinava al Ministero convenuto il pagamento, in favore dell’attore, della somma di € 87.339,36 oltre agli interessi compensativi, per risarcimento dei danni, nonché il pagamento di altra somma per rimborso delle spese del giudizio.

Precisate le conclusioni, la causa veniva posta in decisione.

Con ordinanza del 30.3/1.4.2005, veniva nuovamente rimessa sul ruolo per l’acquisizione di documenti relativi all’indennizzo ex legge 210/1992 ottenuto dal Rxxxxx.

Quindi, veniva nuovamente posta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 ________

I fatti sui quali l’attore Rxxxxx Axxxxx fonda le sue pretese risarcitorie nei confronti del Ministero della Salute sono i seguenti:

1. con decreto del 2.5.1996 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trento ha disposto il sequestro di un certo quantitativo di farmaci – in particolare, di 60 flaconi di Emoclot D.I. 1000 – prodotti dalle società Isi e Farma Biagini il 15.6.1994 (cioè due anni prima) asseritamente «durante un ciclo di lavorazione in cui sono state immesse alcune sacche di plasma risultate positive ai test HCV e HBSAG» (così nel verbale di perquisizione locale del 3.5.1996, in atti nel fascicolo di parte attrice);

2. alcuni di questi flaconi di farmaco risultavano essere stati venduti alla farmacia del dr Xxxxxx Xxxxxxx di Ragusa;

3. tra i clienti della farmacia predetta vi era l’odierno attore;

4. all’atto dell’esecuzione del provvedimento di sequestro il Rxxxxx aveva a casa propria dei flaconi di Emoclot D.I. 1000, risultati, però, diversi da quelli del lotto sospetto;

5. in passato il Rxxxxx aveva acquistato altri flaconi di Emoclot D.I. 1000 e non si può escludere che fra quelli ve ne fosse qualcuno ricompreso nel lotto oggetto del provvedimento di sequestro.

Ciò posto, si impone il rigetto delle domande proposte dal Rxxxxx per ragioni di fatto e di diritto.

2 ________

In fatto, la ricostruzione della vicenda sopra riassunta (tratta dalla stessa prospettazione di parte attrice esposta nell’atto introduttivo del giudizio sopra riportato integralmente) non consente di avere alcuna certezza sulla circostanza che mai il Rxxxxx sia venuto in possesso e abbia assunto i farmaci compresi nel lotto oggetto del sequestro di Trento (e a ben vedere neppure che i farmaci fossero davvero infetti).

In relazione al fatto che alcuni dei flaconi in questione sono stati venduti nella farmacia della quale era cliente anche il Rxxxxx, vi è solo la possibilità o al più una qualche probabilità che proprio a lui siano stati venduti i flaconi incriminati.

E ciò sia perché nessun indizio vi è che il Rxxxxx sia stato l’unico acquirente di Emoclot D.I. 1000 presso la farmacia Xxxxxx, sia perché, come si ricava delle dichiarazioni rese dallo stesso attore ai militari della Guardia di Finanza (cfr il già citato verbale di perquisizione locale del 3.5.1996), egli ha acquistato il farmaco in questione in farmacie diverse e non soltanto presso la farmacia Xxxxxx.

Né maggiori certezze (ma, anzi, decisive perplessità) possono trarsi dal fatto certo dell’essere l’attore affetto da “epatite cronica HCV correlata, verosimilmente acquisita in corso di terapia con emoderivati” (cfr pag. 12 della relazione del consulente tecnico dell’ufficio dr Mauceri).

E ciò perché lo stesso c.t.u. dr Mauceri ha osservato che “in assenza di prove documentate di negatività di anticorpi anti-HCV (che il periziato asserisce di non possedere) [il neretto e la sottolineatura non sono nell’originale] relative agli anni antecedenti il 1998, non è possibile definire l’epoca dell’effettivo contagio con virus HCV, la quale può dilatarsi per tutto il periodo in cui il periziato ha iniziato a sottoporsi a terapia con emoderivati”, periodo lungo circa una quarantina d’anni, riferendo il procuratore del Rxxxxx nell’atto di citazione essere il suo rappresentato affetto da emofilia e soggetto a trattamenti con emoderivati fin dalla nascita, avvenuta nel 1958.

E a tale ineccepibili considerazioni del consulente tecnico dell’uffi-cio va aggiunto che è decisamente inverosimile che una persona che, come il Rxxxxx, è affetta dalla nascita da emofilia e soggetta a trattamento con emoderivati – con le ovvie dolorose conseguenze in termini di continua soggezione ad analisi e terapie – non disponga di sue analisi del sangue antecedenti al 1998, che avrebbero consentito una più precisa ricostruzione della data del contagio, allo stato individuata come compresa nell’ampissimo ambito temporale fra il 1958 e il 1998.

E tale inverosimiglianza si fa ancor più decisiva se si considera che la perquisizione nel corso della quale il Rxxxxx apprese dei flaconi di Emoclot sospetti risale al 1996 ed è assolutamente impensabile e logicamente inaccettabile che egli, ben consapevole del rilievo e delle possibili conseguenze di un fatto come quello appreso dai militari della Guardia di Finanza che si recarono a casa sua, abbia atteso ben due anni prima di sottoporsi ad analisi del sangue che gli consentissero di verificare se era o no rimasto vittima del contagio di cui si discute.

Dunque, deve ritenersi certo che il Rxxxxx ha taciuto intenzionalmente al consulente tecnico dell’ufficio dell’esistenza e degli esiti di analisi del sangue che certamente e numerose volte avrà fatto prima del 1998. Condotta reticente e non collaborativa, questa del Rxxxxx, che rientra fra le facoltà della parte di un giudizio civile, alla quale, però, deve darsi, ai sensi dell’art. 116 2° comma c.p.c., il decisivo rilievo che ha in questa sede.

E tutto ciò basterebbe da solo a imporre il rigetto della domanda di parte attrice.

Ma vi è di più, sia in fatto che in diritto.

3 ________

Ancora in fatto, sulla base delle prove offerte dal procuratore del Rxxxxx deve dirsi che non vi è certezza alcuna della circostanza che davvero i 60 flaconi di Emoclot D.I. 1000 ricevuti dalla farmacia Xxxxxx fossero idonei a produrre una infezione da HCV.

Ciò perché, per un verso, nel già citato verbale di perquisizione del 3.5.1996 prodotto dal procuratore dell’attore si dice soltanto che un certo lotto di flaconi di medicinale sarebbe stato prodotto «durante un ciclo di lavorazione in cui sono state immesse alcune sacche di plasma risultate positive ai test HCV e HBSAG». Sicché sembra che la pericolosità del farmaco si deduca dal fatto che alcune delle sacche usate per produrlo erano infette, ma, non essendo noto né il quantitativo di flaconi che componeva il lotto né il numero di sacche e le modalità del loro utilizzo nella produzione (il verbale di perquisizione parla del tutto genericamente di «un ciclo di lavorazione»), non è possibile avere certezza sul fatto che tutti i flaconi di medicinale fossero davvero infetti.

Mentre, per altro verso e in maniera ulteriormente decisiva, la circostanza che nella produzione di alcuni flaconi di medicinale sarebbero state utilizzate sacche di sangue infetto si trae esclusivamente dal verbale di perquisizione locale del 3.5.1996, che rinvia a un decreto di sequestro del pubblico ministero.

L’attore non ha prodotto sul punto alcun altro documento e neppure lo stesso decreto di sequestro del pubblico ministero richiamato nel verbale della Guardia di Finanza.

Così stando le cose, bisogna prendere atto che l’uso di sacche di plasma infetto nella produzione di alcuni flaconi di Emoclot emergerebbe (il condizionale consegue al fatto che il contenuto del decreto non è noto se non per quanto ne riferiscono genericamente i finanzieri) soltanto dalla motivazione di un decreto di sequestro del pubblico ministero.

Ma non è dato sapere né se quella che per il pubblico ministero era una ipotesi investigativa abbia avuto o no dei riscontri successivi e, se si, quali, né su quali basi il pubblico ministero abbia formulato la sua ipotesi investigativa: accertamenti documentali, deposizioni di testimoni, denunce (generiche, circostanziate, di autorevole provenienza, anonime, ecc.), deduzioni, altro.

Non si può escludere, in sostanza, che il sequestro qui in discussione sia stato disposto dal pubblico ministero di Trento sulla base di semplici indizi e che l’ipotesi investigativa non abbia poi trovato riscontri o, addirittura, sia stata smentita.

E anche con riferimento a questo aspetto della vicenda deve ritenersi significativo, in danno della parte attrice, che il Rxxxxx, nella sua prospettazione dei fatti vittima del farmaco in ipotesi infetto, non abbia acquisito, per produrli in giudizio nel caso gli fossero favorevoli, (o chiesto al giudice istruttore di acquisire) documenti ulteriori del procedimento di Trento.

In definitiva, stando alla prospettazione dei fatti offerta da parte attrice, c’è un pubblico ministero che ipotizza – non si sa in che termini né sulla base di quali presupposti – che nel 1994 un lotto di farmaci di due certe aziende sia stato prodotto con sacche di sangue infetto; c’è una persona (l’odierno attore) di quarant’anni, affetta dalla nascita da emofilia e dalla nascita in cura con emoderivati, che afferma sorprendentemente di non avere alcuna analisi del sangue relativa ai suoi primi quarant’anni; questa persona nel 1996 apprende dalla Guardia di Finanza che certi farmaci che ha assunto avrebbero potuto essere infetti, ma, per qualche incomprensibile ragione che neppure allega in questo giudizio, ritiene di non dare alcun peso alla cosa, non ritenendo, per ben due anni, di sottoporsi ad alcuna analisi; la stessa persona due anni dopo si sottopone a delle analisi, che gli rivelerebbero (ove, come, invece, appare praticamente certo, non lo sapesse già) di essere affetto da epatite HCV correlata, contratta in data imprecisabile; la stessa persona non svolge alcun accertamento per verificare la fondatezza o meno dell’ipotesi che aveva indotto il pubblico ministero di Trento a sequestrare i farmaci predetti né adotta alcuna iniziativa (conoscitiva, rivendicativa, ecc.) nei confronti delle aziende produttrici del farmaco e si limita a narrare questi fatti in giudizio per ottenere un risarcimento non già dalle aziende produttrici del farmaco in ipotesi causa del danno, ma dallo Stato.

Una storia del tutto inverosimile, oltre che certamente inidonea, in fatto, a dare fondamento alle pretese dell’attore.

4 ________

Va detto, a questo punto e prima di procedere nell’analisi della domanda proposta dal Rxxxxx, che in questo giudizio si controverte di una ipotizzata responsabilità dello Stato ex art. 2043 c.c. (così espressamente la qualifica il procuratore dell’attore nell’atto introduttivo del giudizio).

Tutt’altra cosa è, ovviamente, la questione relativa al fatto che Rxxxxx Axxxxx abbia contratto l’epatite C, in qualsiasi imprecisata epoca, per l’uso di emoderivati infetti.

Quest’ultima circostanza – al contrario di quelle analizzate sopra – è altamente probabile e tale è stata riconosciuta dal consulente tecnico dell’ufficio e dalla apposita commissione che ha esaminato il caso per riconoscere all’odierno attore (come, infatti, gli è stato giustamente riconosciuto) l’indennizzo di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210.

Ed è pacifico che dalla diversità di oggetto e di ratio dei due istituti – l’indennizzo di cui alla legge 210/1992 e il risarcimento di cui all’art. 2043 c.c. – discende un diverso regime probatorio, sia con riferimento alla distribuzione dei relativi oneri fra le parti che, ancor più, all’oggetto della prova da fornirsi a fondamento delle due diverse domande.

E se la ratio ispiratrice della legge 210/1992 (solidarietà sociale verso le persone colpite dal contagio diffuso di una grave malattia in un’epoca in cui essa non era nota e da essa, quindi, non ci si poteva adeguatamente difendere) e l’oggettiva difficoltà di individuare e ricostruire ex post (quando le dinamiche del contagio sono state scoperte dalla scienza) le circostanze del contagio medesimo devono indurre (come di fatto accade) a una generosa elasticità nell’accertamento del nesso causale, con ampio ricorso anche a presunzioni, ciò non può essere fatto con riferimento a pretese risarcitorie fondate su asserite responsabilità delle parti convenute.

5 ________

Ma, anche se si concedesse all’odierno attore (e, per le ragioni fin qui esposte, è del tutto impossibile farlo) che possa dirsi certo che il suo contagio abbia le cause da lui indicate – assunzione di un farmaco prodotto da due società private utilizzando sacche di plasma infetto – mancherebbe del tutto in diritto alcun fondamento per la sua domanda proposta nei confronti del Ministero convenuto.

Nell’atto di citazione le ragioni su cui dovrebbe fondarsi la responsabilità del Ministero della Salute sono esposte a pag. 5 in sole nove righe (già sopra riportate), che hanno testualmente il seguente contenuto:

«Da tutto quanto superiormente enunciato e documentato appare di tutta evidenza la responsabilità del Ministero della Sanità, secondo quanto disposto dall’art. 2043 c.c, per aver determinato con il proprio comportamento omissivo e negligente un danno ingiusto all’attore, consumatore dei prodotti emoderivati infetti, avuti dalla farmacia Xxxxxx, dal momento che lo stesso Ministero della Sanità ha omesso di eseguire i controlli a cui era tenuto per quanto riguarda la produzione e distribuzione di emoderivati, responsabilità riconosciuta dalla sentenza del Tribunale di Roma del 4/15 giugno 2001 che si produce in fotocopia (doc. n. 10)».

In sostanza, la responsabilità del Ministero consisterebbe nell’ave-re «omesso di eseguire i controlli a cui era tenuto per quanto riguarda la produzione e distribuzione di emoderivati».

Il procuratore del Rxxxxx non indica neppure genericamente quali, secondo lui, avrebbero dovuto essere i controlli ai quali il Ministero della Salute era tenuto e da cosa si ricaverebbe che essi sarebbero stati omessi.

Né alla totale carenza non solo di qualsiasi prova, ma anche di semplice concreta allegazione, può porsi rimedio in forza del rinvio alla sentenza del Tribunale di Roma del 14.6.2001 contenuto nella citazione.

A prescindere, infatti, dalla non condivisibilità in diritto della motivazione di quella sentenza (il caso qui in discussione non richiede e rende inopportuna un’analisi approfondita delle ragioni per le quali la sentenza invocata da parte attrice, sotto diversi decisivi profili già smentita dalla Corte Suprema, non possa essere condivisa), va osservato che i casi sui quali quella sentenza si è pronunciata erano tutti relativi a contagi avvenuti in epoca antecedente addirittura alla piena individuazione da parte della comunità scientifica del virus dell’HCV, in un panorama di norme, disposizioni regolamentari e prassi tutt’affatto diverse da quelle in vigore nel 1994 (data della asserita produzione dei flaconi sospetti di Emoclot). Sicché nessuna semplicistica trasposizione può essere fatta dei principi (peraltro, lo si ribadisce, a parere del sottoscritto non condivisibili) contenuti in quella sentenza al caso qui in discussione.

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E la mancanza di fondamento logico e giuridico per la domanda di parte attrice si trae indirettamente anche dalla motivazione dell’ordinan-za adottata ex art. 186 quater in questo giudizio il 28.9.2004 dal giudice in precedenza incaricato della sua trattazione.

In quel provvedimento (nel quale, peraltro, si ricostruiscono in maniera errata gli esiti, in fatto, della c.t.u.) l’unico fondamento dato, in diritto, alla responsabilità del Ministero della Salute è testualmente il seguente:

«Rilevato, come già osservato nell’ordinanza del 12.5.2003, che tra gli innumerevoli compiti che gravano sul Ministero convenuto vi è pure quello, attribuito all’Istituto Superiore della Sanità, di provvedere alla prevenzione delle malattie trasmissibili, di ispezionare e controllare le aziende di produzione di emoderivati e le specialità farmaceutiche emoderivate (legge 1990/107);

Ritenuto che la circostanza che alcune industrie farmaceutiche abbiano messo in vendita, come risulta dal verbale di perquisizione eseguito dal nucleo di Polizia Tributaria di Ragusa presso l’abitazione dell’attore, emoderivati prodotti con sacche di plasma risultate positive ai test HCV e HBSAG, dimostra che il suddetto controllo non è stato esercitato;

Rilevato che nulla ha dedotto il Ministero convenuto in ordine all’attività di prevenzione in concreto svolta».

Dunque, il provvedimento si fonda sul sillogismo seguente: 1. Premessa maggiore: il Ministero della Salute, per il tramite dell’Istitu-to Superiore di Sanità, ha il potere/dovere di ispezionare e controllare le aziende di produzione di emoderivati (art. 9 della legge 4 maggio 1990, n. 107, ora abrogata dalla legge 21 ottobre 2005, n. 219); 2. Premessa minore: un’azienda (forse, perché, per le ragioni già dette, non ve ne è certezza alcuna) ha prodotto alcuni flaconi di medicinale utilizzando sangue infetto; 3. Conclusione: l’Istituto Superiore di Sanità non ha eseguito le ispezioni e i controlli dovuti.

Sono evidenti, in fatto, l’erroneità e la conseguente illogicità del sillogismo.

Ribadendo ancora che l’attore non ha offerto alcun elemento di giudizio che consenta di stabilire se (e con che grado di certezza) si possa affermare che davvero per la produzione di alcuni flaconi di Emoclot è stato utilizzato anche sangue infetto e ancor meno di ricostruire la dinamica che ha portato, in ipotesi, a questo incidente (fra le tante ipotesi possibili: se il fatto sia stato causato da un incidente casuale – scambio involontario di sacche di plasma destinate a usi diversi –, da una condotta colpevole dell’azienda produttrice – mancata verifica della provenienza del sangue – o da dolo di taluno – venditore di sangue che mente e/o altera le informazioni sul suo conto, o da chissà cos’altro), è di tutta evidenza, in fatto, come, in ipotesi, esso sarebbe potuto accadere nonostante i controlli più rigorosi e approfonditi.

In sostanza:

1. per un verso, non essendo nota per nulla la dinamica che ha portato (in ipotesi del tutto priva di riscontri probatori) alla distribuzione dei flaconi ipoteticamente infetti, non è in alcun modo logicamente possibile affermare che ciò sarebbe stato causato da omissione di ispezioni e controlli da parte dell’Istituto Superiore di Sanità;-------

2. per altro verso, nessun tipo di controllo è in grado di scongiurare sempre e in ogni caso qualsiasi tipo di incidente.

Per ricordare due casi tragicamente noti all’opinione pubblica del nostro Paese, i migliori controlli sulle società che esercitano la navigazione aerea commerciale non hanno impedito che alcuni mesi fa un aereo cadesse, causando la morte di numerosi passeggeri, per il fatto che - dolosamente, colposamente o accidentalmente – vi era stato montato un pezzo di ricambio (il segnalatore del livello del carburante) progettato per un altro modello di velivolo. E i migliori controlli sulle aziende che producono alimentari non hanno impedito che alcuni anni fa una confezione di mascarpone di una primaria azienda contenente botulino uccidesse un giovane consumatore.

Impensabile è, francamente, che le vittime di quei fatti possano pretendere un risarcimento dallo Stato per omesso o inadeguato esercizio dei suoi poteri di controllo.

E anche tutto questo basterebbe a imporre il rigetto della domanda del Rxxxxx.

Ma va detto ancora dell’altro, sempre in diritto.

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Non solo non è possibile, in fatto, dedurre semplicisticamente dal verificarsi di un evento l’inadeguatezza dei controlli volti a evitarlo, ma far discendere tout court da un dovere dello Stato di vigilanza su un settore della vita comune il diritto dei privati al risarcimento dei danni causati da asserita inesistente o inadeguata esecuzione della vigilanza medesima è operazione giuridicamente illegittima e, nei termini che si illustreranno di seguito, potenzialmente molto pericolosa per l’equilibrio fra i poteri dello Stato e il governo del Paese e della sua finanza pubblica.

Lo Stato ha per dovere costituzionale o per responsabile autoassunzione numerosi compiti di tutela di interessi collettivi di rilevante valore.

La tutela di tali interessi non può essere perseguita se non compiendo scelte – legislative e amministrative – riservate dalla costituzione a specifiche autorità in una logica ispirata, fra l’altro, al principio della separazione dei poteri.

Palesemente illogica è la pretesa di giudicare quelle scelte con il solo riferimento al fatto che abbiano o no infine raggiunto materialmente gli obiettivi di tutela che si proponevano.

E illegittimo è sindacare in sede giudiziaria le scelte di discrezionalità politica e amministrativa delle competenti autorità (non si ignora, ovviamente, il lungo e accidentato percorso della giurisprudenza di merito e di legittimità per ridefinire i termini di questa insindacabilità, percorso che passa anche attraverso autorevoli e importanti pronunce della Corte Suprema: ci si limita qui, per brevità, a non condividerne gli esiti odierni, che appaiono errati in diritto e assai dannosi nelle loro conseguenze pratiche).

Entrambi gli errori sono ravvisabili, a parere del sottoscritto, nella motivazione della sentenza del Tribunale di Roma invocata dal procuratore dell’attore a sostegno della sua domanda, che ha dato avvio a un contenzioso di migliaia di cause in tutta Italia, promosse da persone in vario modo e in varie circostanze rimaste vittime di contagio da emotrasfusioni e/o uso di emoderivati.

Sostiene il Tribunale di Roma che la responsabilità del Ministero della Salute per i contagi da HCV si ricaverebbe dalla considerazione che, anche in un tempo in cui quell’infezione non era nota (o non era nota nelle sue esatte caratteristiche), se il Ministero avesse adottato questa cautela e quest’altra, scartando e non utilizzando plasma a vario titolo sospetto, il contagio non ci sarebbe stato o ci sarebbe stato in misura minore.

Questa logica è stata – in parte – sconfessata dalla Corte Suprema che, con la sentenza Sez. III, 31 maggio 2005 n. 11609, ha statuito, fra l’altro, che «finché non erano conosciuti dalla scienza medica i virus della HBV, HIV ed HCV, e, quindi i “test” di identificazione degli stessi, cioè, rispettivamente fino al 1978, 1985 e 1988, essendo l’evento infettivo causato da detti virus per effetto di emotrasfusioni e assunzione di prodotti emoderivati inverosimile, deve ritenersi mancante il nesso causale fra la condotta omissiva del Ministero della Sanità (tenuto in base alla normativa previgente a quelle date a compiti di autorizzazione, direzione e sorveglianza sul settore dell’importazione del sangue e degli emoderivati) e tale evento, giacché negli illeciti aquiliani colposi mediante omissione all’interno della serie causale può darsi rilievo solo a quelli che, nel momento in cui si verifica l’omissione, e non successivamente, non appaiono del tutto inverosimili, tenuto conto della norma comportamentale che imponeva l’attività omessa. A maggior ragione deve escludersi la ricorrenza della colpa del Ministero atteso che l’evento non era prevedibile, in quanto lo stesso Ministero non poteva conoscere prima ancora della comunità scientifica la capacità infettiva dei detti virus».

Ma vi sono considerazioni che vanno oltre quelle esposte nella motivazione della citata sentenza della Corte di Cassazione e che si attagliano anche al presente giudizio, che riguarda un contagio che si assume avvenuto quando già erano ben note le caratteristiche del virus HCV.

Decidere se e quali cautele adottare in una vicenda come quella qui in discussione comporta impegnative scelte politiche relative a valori assoluti e a impegni economici.

Sottoporre tutto il plasma disponibile per le emotrasfusioni e gli emoderivati a certi controlli ha un costo molto elevato per le finanze dello Stato e/o per le imprese private che oggi sono obbligate a farlo. In mancanza – al tempo al quale fa riferimento il Tribunale di Roma – di certezze in ordine all’esistenza e agli effetti di un certo virus, le autorità politiche e quelle amministrative potevano legittimamente ritenere di investire il denaro pubblico (che è una risorsa limitata) in altre attività ritenute più necessarie e/o utili per gli interessi pubblici (eventualmente anche connessi alla tutela della salute: si pensi, a mero titolo di esempio, alla costruzione di nuovi ospedali).

E queste sono le scelte di natura economica.

Quanto a quelle relative ad altri valori, decidere di non utilizzare plasma solo sospetto o addirittura neppure sospetto, ma solo sospettabile (come preteso dal Tribunale di Roma in contrasto con i principi affermati dalla Corte di Cassazione con la sentenza testé citata), era scelta politicamente assai impegnativa.

Anche il sangue, come il denaro pubblico, è, infatti, una risorsa limitata.

Se il Ministero della Salute avesse scelto di distruggere o comunque di non fare utilizzare il plasma sospettabile e anni dopo si fosse scoperto che il virus dell’HCV era innocuo, il Tribunale di Roma, seguendo la stessa logica della citata sentenza del giugno 2001 avrebbe potuto condannare il Ministero a risarcire i danni patiti dai congiunti di coloro che erano morti per l’indisponibilità di sangue provocata dalla politica restrittiva e “troppo prudente” in ipotesi seguita.

E oggi che, essendo noti gli effetti del virus dell’HCV, è doveroso eseguire i controlli necessari a evitare ulteriori contagi, decidere se eseguire direttamente da parte dello Stato i controlli medesimi o imporre alle aziende produttrici di farlo, prevedendo sanzioni adeguate per le eventuali omissioni, e decidere che qualità e quantità di controlli operare nei confronti delle aziende medesime sono scelte – gravide di conseguenze sull’organizzazione dell’amministrazione pubblica e sulle sue finanze – certamente rimesse alla discrezionalità delle autorità politiche e amministrative.

E’ di questi tempi il dibattito sulla potenziale pericolosità delle onde elettromagnetiche prodotte dagli impianti di telefonia cellulare.

Non ci sono ancora certezze scientifiche. Si fronteggiano con passione tesi diverse, talora opposte.

Lo Stato italiano, come tantissimi altri Paesi di tutto il mondo, ha fatto scelte politiche consistenti nel fissare determinate cautele che, sulla base di possibili evidenze scientifiche future (con il c.d. senno del poi) potranno apparire troppo restrittive per l’economia e la libertà di comunicazione, se le onde elettromagnetiche in questione risulteranno innocue, o troppo lassiste, in caso contrario.

Né il fatto che siano in gioco la salute e la vita delle persone può legittimare – come sembra ritenere parte della giurisprudenza – una generale sindacabilità da parte dei giudici delle scelte di discrezionalità politica e amministrativa.

E’ certo che fra i compiti del Ministero della Salute vi è quello di offrire a tutti l’assistenza sanitaria necessaria. Ed è certo che il fatto che in alcuni posti (si consideri, a mero titolo di esempio, l’isola di Stromboli) non vi sia neppure un ospedale può causare una lacuna nel sistema di assistenza che può risultare determinante per la vita e la morte di taluno (in casi di emergenza i pazienti devono affrontare trasferimenti in nave, che richiedono molte ore, o in elicottero, che non sono possibili in tutte le condizioni meteo).

Se, come fa il Tribunale di Roma, si dovesse ritenere tenuto il Ministero della Salute a fare tutto ciò che materialmente può risultare utile o addirittura necessario alla tutela della salute e della vita, gli si potrebbe ascrivere a colpa il non avere realizzato un presidio ospedaliero a Strom-boli e in mille altre parti d’Italia ove non c’è e condannarlo a risarcire i danni alla salute eventualmente causati da queste scelte.

E perché l’ipotesi testé formulata non sembri bizzarra, si consideri come essa sia del tutto coerente con quanto statuito da Tribunale di Milano, 9 gennaio 1997, in Resp. civ. e prev., 1997, p. 1220, della quale si dirà più avanti, al punto 8.

E’ ancora di questi giorni il dibattito sulla sicurezza delle strade e sui controlli utili a ridurre l’elevatissimo numero di incidenti stradali con morti e feriti.

Vi è chi sostiene che sarebbe opportuno, per esempio, apporre telecamere e autovelox su quasi tutta la rete stradale o almeno in tutti i semafori, eccetera.

E’ ovvio che scelte del genere comportano valutazioni squisitamente politiche e amministrative sulla opportunità di destinare molto denaro pubblico ad apparecchiature come quelle e sulla opportunità di sorvegliare tanto invasivamente le strade e il territorio.

Se si ragionasse con la logica che ispira la sentenza del Tribunale di Roma qui in discussione, si dovrebbe dire che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è reo di non avere adottato tutte le iniziative effettivamente utili a ridurre i sinistri con morti e feriti nelle strade adottate, per esempio, in Gran Bretagna (che registra, infatti, un numero molto inferiore del nostro di morti e feriti in sinistri stradali) – nella sola Londra sono installate ben 700 telecamere che riprendono gli incroci e i tratti più pericolosi, senza che ci si preoccupi troppo delle contestazioni immediate delle infrazioni e in Inghilterra chi non paga le sanzioni rischia l’arresto – e lo si dovrebbe condannare a risarcire tutti coloro che sono rimasti feriti in incidenti stradali e tutti coloro che hanno perduto loro congiunti nelle stesse circostanze.

E chi fosse stato rapinato o ucciso in terre dove – come accade in Sicilia – non sembra che il Ministero dell’Interno abbia adottato sempre (per le più diverse ragioni: anche decidere, fra l’altro, quanti agenti di polizia assumere e come dislocarli sul territorio comporta scelte politiche ed economiche molto rilevanti) tutte le più opportune misure a tutela della sicurezza pubblica e nella lotta contro il crimine potrebbe chiedere e ottenere un risarcimento ancora una volta allo Stato.

Con esiti certamente sorprendenti ma rigorosamente conseguenti ai principi affermati dalla giurisprudenza (del Tribunale di Roma e non solo) che qui si contesta.

8 ________

Ciò che sembra muovere gli orientamenti giurisprudenziali qui in discussione sembra la lodevole (se coltivata nel rispetto delle regole costituzionali) ambizione di farsi carico del dramma di chi abbia subito, nelle più diverse circostanze, danni gravissimi alla persona.

L’ambizione di risolvere un problema, assumendo tanto coraggiosamente il compito da cercare percorsi interpretativi che consentano qualche supplenza.

Le motivazioni di alcune sentenze, per l’impegno con il quale mirano a un determinato obiettivo decisionale, sembrano riprodurre la situazione icasticamente fotografata nel secolo scorso da Arturo Carlo Iemolo (opportunamente citato da un autorevole giurista nel suo commento critico ad altra sentenza del Tribunale di Roma – 27 novembre 1998 – nella stessa materia, che ha statuito che «nell’esercizio dei poteri istituzionali di vigilanza e controllo su attività oggettivamente pericolose, atte a recare grave danno a diritti soggettivi dei privati insuscettibili di affievolimento quali il diritto alla vita, alla salute ed alla integrità fisica, i doveri di prudenza, diligenza, imparzialità e legalità costituiscono un limite esterno alla discrezionalità propria della pubblica amministrazione; di conseguenza, ove il privato lamenti che dalla violazione di tali doveri sia derivato un danno ingiusto, il giudice ordinario può verificare se la pubblica amministrazione sia incorsa in gravi omissioni nell’esercizio dei suoi poteri istituzionali di vigilanza e controllo e condannare la medesima al risarcimento del danno ove accerti che tali omissioni siano state concause efficienti del danno sofferto dal privato»: in Danno e Responabilità, 2/1999, p. 220).

Ha scritto Iemolo, nel commentare Cass. Sezioni Unite, 19 giugno 1936, proprio in materia di contagio (in quel caso di sifilide) a seguito di emotrasfusione e di sindacato giudiziale della discrezionalità amministrativa, che «la decisione ha preso la miglior via per giungere alla conclusione cui credeva di dover pervenire».

E’ il pericolo che da sempre corrono i giudici: quello di cercare il modo di motivare ciò che sembra giusto, invece che individuare, sulla base di una rigorosa selezione delle motivazioni possibili, cosa sia conforme alla legge e all’ordinamento nel suo complesso.

Ora non è in alcun modo dubbio che ognuno debba sentirsi solidale con chi, senza sua colpa, abbia patito accidenti tanto gravi come un contagio da emotrasfusione o lesioni gravissime da sinistro stradale.

Ma la responsabilità di decidere se e in che modo dare solidarietà sociale a queste persone è certamente del legislatore e del governo e non della magistratura.

E con riferimento al tema delle infezioni da emotrasfusioni il legislatore è intervenuto con la legge 25 febbraio 1992, n. 210.

Quella legge dispone in «favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati» provvidenze di significativo rilievo economico.

E’ certamente possibile e del tutto legittimo discutere sull’adegua-tezza o meno – in termini di valore economico – di quelle provvidenze, ma sembra pacifico che il compito di contemperare la solidarietà sociale con riferimento specifico ai casi qui in discussione con tutte le altre esigenze (fra l’altro anche di solidarietà sociale) che richiedono l’investi-mento di denaro pubblico non è in alcun modo dei giudici.

Assumerlo indebitamente, per via surrettizia di ricostruzione di innovative forme di responsabilità dello Stato, costituisce, a parere del sottoscritto, violazione del principio di separazione dei poteri, con conseguenze assai gravi in termini di disordine istituzionale e, ancor più di questi tempi, di irrazionale e ingovernabile gestione del denaro pubblico e di rilevanti meccanismi economici. Oltre che, purtroppo, di grave perdita di efficacia del sistema della responsabilità civile.

Quest’ultimo, infatti, può produrre i suoi positivi effetti sociali – di induzione di coloro che possono controllare i rischi e farlo in maniera adeguata e di corretta imputazione dei costi conseguenti a determinate attività in capo a coloro che dalle stesse traggono benefici economici – solo se utilizzato in maniera corretta.

Al contrario, l’uso approssimativo e improprio del sistema della responsabilità civile, con semplicistica riallocazione in capo allo Stato – solo perché più agevolmente individuabile e più facilmente esecutabile – di tutti i danni di un certo rilievo produce l’effetto di deresponsabilizzare chi poteva e doveva davvero gestire il rischio e di porre a carico della collettività i costi di attività imprenditoriali da cui singoli privati trarranno solo i vantaggi.

Nel caso oggetto di questo giudizio, ove davvero il contagio che ha colpito Rxxxxx Axxxxx fosse stato causato da condotte ascrivibili a responsabilità delle società produttrici dell’Emoclot, queste ultime e non la collettività dei cittadini contribuenti dovrebbero rispondere del danno (altra cosa è, lo si ribadisce, la doverosa solidarietà sociale di competenza del legislatore, che nel caso di specie l’ha praticata).

Ancora sulle pericolose conseguenze di un uso improprio dei principi della responsabilità civile nella materia qui in discussione della sindacabilità/insindacabilità delle scelte di discrezionalità amministrativa e politica, se, per esempio, venissero condivisi, i percorsi argomentativi di Tribunale Milano, 9 gennaio 1997, in Resp. civ. e prev., 1997, p. 1220, secondo la quale «la responsabilità della struttura ospedaliera complessivamente intesa può essere dovuta anche esclusivamente alle colpose, gravi carenze organizzative della struttura stessa (nel caso di specie trattavasi della mancanza di un servizio di anestesia e rianimazione in un ospedale pediatrico ove si praticano interventi chirurgici anche complessi)», accadrebbe che sarebbero costretti a chiudere tutti gli ospedali di piccole dimensioni, che, per mancanza di finanze adeguate o per mille altre ragioni connesse all’organizzazione della sanità, non sono in grado di dotarsi di tutti quegli strumenti – materiali e di dotazione umana di personale – che singoli giudici, in luogo dei politici e degli amministratori, ritengano indispensabili nell’organizzazione di un ospedale.

Ed è di tutta evidenza come non possa dirsi se una tale evenienza sia certamente buona o cattiva o in che misura un po’ l’uno e un po’ l’altro. Anche un ospedale piccolo e poco dotato di uomini e mezzi presta, infatti, comunque, servizi rilevanti per la salute dei suoi utenti e non è affatto detto che la salute dei cittadini di un certo territorio sarebbe meglio tutelata se non vi fossero lì ospedali piccoli e poco organizzati e tutte le risorse disponibili fossero investite in ospedali grandi e molto ben organizzati, ma di minor numero e dislocati solo in centri strategici del territorio.

Sembra pacifico, in ogni caso, che la valutazione di tutto questo debba essere rimessa alla responsabilità della politica e dell’ammini-strazione e non avventurosamente condizionata da decisioni giurisprudenziali.

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Resta ancora da aggiungere che nella motivazione dell’ordinanza emessa ex art. 186 quater in questo giudizio il 28.9.2004 si afferma che «nulla ha dedotto il Ministero convenuto in ordine all’attività di prevenzione in concreto svolta», prospettandosi, così, con riferimento alle domande del Rxxxxx, un onere di allegazione e prova in capo al Ministero della Salute.

Anche tale affermazione non può essere condivisa né in fatto né in diritto.

Per un verso, infatti, non è vero, in fatto, che il Ministero nulla abbia dedotto in ordine all’attività di prevenzione svolta: l’Avvocatura dello Stato, a pag. 5 della comparsa di risposta, ha elencato una serie di iniziative e provvedimenti adottati dall’amministrazione convenuta.

Per altro verso, in diritto, vi è radicale differenza fra l’azione che il Rxxxxx potrebbe, in ipotesi, promuovere nei confronti delle aziende produttrici del farmaco asseritamente infetto e quella che ha proposto nei confronti dello Stato.

L’azione nei confronti delle aziende produttrici dell’Emoclot sarebbe azione contrattuale e l’attore potrebbe invocare in proprio favore le disposizioni di cui all’art. 1218 c.c..

In un giudizio promosso nei confronti delle aziende produttrici del farmaco l’attore potrebbe limitarsi a dedurre e provare (cosa che in questo giudizio, peraltro, non ha fatto) di avere patito un contagio a causa del farmaco acquistato, lasciando alla controparte l’onere di provare che l’infezione del farmaco è stata causata da fatti a lei non imputabili.

L’azione qui proposta nei confronti dello Stato è, invece, azione aquiliana, con riferimento alla quale gli oneri di allegazione e prova sono tutti interi a carico dell’attore.

E neppure secondo la pur generosa (in favore dei danneggiati) interpretazione dell’art. 1218 c.c. data dalla più recente giurisprudenza di merito e di legittimità quella norma potrebbe applicarsi al caso di specie.

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Infine, con riferimento al richiamo, contenuto nel petitum dell’atto di citazione, all’art. 2050 c.c., va detto che, pur non ignorandosi l’esistenza di pronunce di segno contrario, l’attività di vigilanza da parte dello Stato sulle aziende che producono emoderivati non può in alcun modo essere qualificata come “attività pericolosa” nel senso di cui alla norma invocata da parte attrice e inapplicabile è al caso di specie la presunzione di responsabilità di cui all’art. 2050 c.c..

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L’ordinanza ex art. 186 quater c.p.c. del 28.9.2004 va revocata.

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Le spese processuali, ai sensi dell’art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza.

Il 2° comma dell’art. 92 c.p.c., nel testo riformato dalla legge 28 dicembre 2005, n. 263, consente la compensazione delle spese solo in alcuni casi specifici o per la concorrenza di giusti motivi da indicare esplicitamente nella motivazione della sentenza. Nel caso di specie, nessun motivo sussiste né è stato addotto dalla parte soccombente per legittimare una compensazione delle spese.

Peraltro, si sono esposte sopra le ragioni che inducono a ritenere che il Rxxxxx abbia agito tacendo consapevolmente elementi di giudizio a lui noti per fare apparire meno infondata di quanto fosse la sua azione.

L’Avvocatura dello Stato ha omesso di produrre la prescritta nota.

In mancanza di essa, tenendo conto della natura e del valore della controversia e dell’attività difensiva effettivamente svolta, vanno liquidate in complessivi € 3.500,00, di cui € 1.500,00 per diritti ed € 2.000,00 per onorari di avvocato.

Restano a carico della parte attrice anche le spese relative alla consulenza tecnica d’ufficio (a suo tempo liquidate dal giudice istruttore con decreto del 27.9.2004) e il Rxxxxx dovrà rimborsarle all’ammini-strazione convenuta ove, in esecuzione dell’ordinanza del 28.9.2004, il relativo onere fosse stato da questa sostenuto.

P. Q. M.

Il giudice rigetta la domanda proposta da Rxxxxx Axxxxx nei confronti del Ministero della Salute e condanna l’attore al rimborso, in favore del convenuto, delle spese del giudizio, come sopra liquidate in complessivi € 3.500,00 (tremilacinquecento/00), oltre al rimborso, nei termini di cui sopra, delle spese relative alla consulenza tecnica d’ufficio.

Revoca l’ordinanza adottata ex art. 186 quater c.p.c. il 28.9.2004.

Deciso in Catania, il 7 luglio 2006.

Il Giudice.

Depositata in Cancelleria l’ 8 luglio 2006.

Il Direttore di Cancelleria.