Tribunale di Cassino

Sezione Civile

Sentenza 12 luglio 2007

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI CASSINO

SEZIONE CIVILE

nella persona della dottoressa P. Condello

ha deliberato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al numero 192 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell’anno 2002 posta in decisione all’udienza del 12.01.2007 e vertente

TRA

A.I. e C.A., rappresentate e difese dall'avvocato Giancarlo Mignanelli giusta delega a margine dell'atto di citazione ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in Cassino via B.Croce n. 3 – attrici –

E

Fim – C. di C., in persona del segretario provinciale A.L. e A.L. in proprio

- convenuti –



Oggetto: restituzione somma

CONCLUSIONI

All'udienza di precisazione delle conclusioni i procuratori delle parti così concludevano:

- per le attrici: “conclude riportandosi alle conclusioni svolte nell'atto introduttivo di lite, con rigetto della domanda riconvenzionale avversa e di ogni altra eccezione e richiesta avversa per assoluta carenza di fondamento e, comunque, di prova; infine, con condanna della parte convenuta alle spese di lite con distrazioni a favore di esso avvocato Giancarlo Mignanelli con spese generali, cpa ed iva”, quindi, “ Piaccia al giudice adito, accertare-dichiarare l'inesistenza e/o nullità comunque l’illegittimità ed inefficacia del negozio dedotto in narrativa per i motivi tutti sopra esposti; accertare-dichiarare la illegittimità dell'indebita pretesa e l'inesistenza del diritto alla corresponsione del cosiddetto “contributo volontario” pari a Lit. 8.400.000 per ciascuna ricorrente e la relativa illegittimità della sua trattenuta nonostante espressa richiesta di restituzione, di conseguenza, condannare le parte convenute, associazione sindacale FIM - federazione italiana metalmeccanici – C. in persona del suo legale rappresentante pro tempore con sede in C. ed il signor A.L. in proprio e nella sua qualità di segretario di detta associazione a restituire immediatamente a ciascuna istante la somma di Lit. 8.400.000 oltre interessi legali svalutazione monetaria dalla data dell'esborso citata al saldo effettivo oltre spese di lire con 10%, cpa ed iva, da distrarsi; in via gradata sempre senza nessuna ammissione e/o accettazione, il Giudice adito vorrà accertare-ritenere sproporzionata la somma pretesa dalle parte convenute dalle ricorrenti e di conseguenza ridurla adeguatamente nella misura che riterrà equa”;

- per i convenuti: “conclude per il rigetto della domanda attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto e, comunque, non provata. In via riconvenzionale, in forza della spiegata domanda, si chiede la condanna delle ricorrenti al risarcimento dei danni in favore del convenuti nella misura di Lit. 200.000.000 ( nella corrispondente somma in euro ), per ognuno degli stessi o nella misura che sarà ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, con rivalutazione ed interessi dalla domanda. Con vittoria di spese, diritti, onorari e spese generali del presente giudizio”.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 07.02.2001 A.I. e C.A. convenivano dinanzi al Tribunale di Cassino, Sezione Lavoro, l'associazione sindacale Fim – C. in persona del Segretario Provinciale e L.A., in proprio e nella qualità di Segretario della predetta associazione, esponendo che:

Le ricorrenti concludevano come sopra riportato.

Il giudice del Lavoro presso il Tribunale di Cassino fissava udienza di discussione, disponendo che copia del ricorso e del decreto di fissazione della udienza fossero notificati alle controparti a cura del ricorrente entro 10 giorni dalla data di emissione del decreto.

Con comparsa di risposta depositata il 19.05.2001 si costituiva in giudizio la Fim.-C. di C. e L.A., in proprio, replicando che:

I convenuti eccepivano pertanto che la domanda non rientrava tra quelle regolate all'articolo 409 c.p.c. dato che tra le parti non era intercorso nessun rapporto qualificabile come di subordinazione o di para subordinazione.

Evidenziavano inoltre che:

I convenuti chiedevano pertanto il rigetto della domanda attrice e la condanna, in via riconvenzionale, delle ricorrenti al risarcimento dei danni.

Alla udienza del 6 febbraio 2002 il giudice rilevato che la controversia non rientrava tra quelle di cui articolo 409 c.p.c., disponeva la trasmissione del fascicolo di ufficio al Presidente del Tribunale il quale assegnava la causa ad altro giudice.

All’udienza del 22 maggio 2002 il giudice disponeva la rinnovazione della notificazione nei confronti di L.A. ed all’udienza del 13 febbraio 2002 fissava udienza di trattazione articolo 183 c.p.c., concedendo il termine di cui al secondo comma all'articolo 180 c.p.c..

All’udienza del 28 febbraio 2003 su richiesta delle parti, il giudice concedeva i termini di cui al primo comma dell'articolo 184 c.p.c. ed alla successiva udienza del 9 luglio 2003 il giudice ammetteva soltanto gli interrogatorio formale deferiti dalle attrici ai convenuti, riservando all'esito la decisione sulle altre richieste istruttorie.

Dopo un rinvio disposto per la pendenza di trattative di bonario componimento, all’udienza del 27 febbraio 2004 il giudice assumeva l’interrogatorio formale di L.A. ed all’esito, con ordinanza emessa fuori udienza e depositata in data 3 marzo 2004, ammetteva anche la prova per testi.

All'udienza del 7 luglio 2004 il giudice escuteva i testi D.Z. e T.R.; all'udienza del 1 dicembre 2004 venivano sentiti i testi S.L. e D.A..

All’udienza del 1 aprile 2005 venivano escussi i testi C.R., F.C., R.M. ed all’udienza del 13 luglio 2005 testi F.E. e A.A..

Dopo un rinvio disposto per assenza dei testi, all’udienza del 3 febbraio 2006 il giudice sentiva la teste E.V. ed all'udienza del 26 maggio 2006, ritenuta superflua l’escussione della teste P.B., rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.

All’udienza del 12 gennaio 2007 le parti rassegnavano le conclusioni sopra riportate ed il giudice tratteneva la causa in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La attività istruttoria espletata ha consentito di accertare, mediante l'escussione di numerosi testimoni, che L.A., segretario zonale della Fim-C., seppure in un primo momento si era rifiutato di assistere i lavoratori coinvolti nella vertenza con la società C. Srl, ha successivamente accettato di intervenire per tutelare le loro posizioni, essendo venuto a conoscenza di una situazione di appalto di mano d’opera che la cooperativa Q. svolgeva a favore della società C. Srl.

I testi escussi hanno concordemente riferito che il L.A. ha presentato ai lavoratori interessati “l'avvocato della sindacato”, ossia l’avv. D., al quale è stato conferito mandato per la proposizione della causa di lavoro nei confronti della società C. e che successivamente alla instaurazione del giudizio di lavoro si è attivato per predisporre, in relazione a ciascun lavoratore, i conteggi relativi alle spettanze retributive loro spettanti, necessari per l'esatta determinazione delle competenze maturate dai lavoratori e quindi dei crediti vantati nei confronti del datore di lavoro.

Al riguardo è sufficiente richiamarsi alla testimonianza di D.N., il quale ha dichiarato: “… successivamente il L. consegnò a detto legale (avv. D.) il prospetto delle spettanze, ciò avvenne in mia presenza”, ed alla testimonianza di D.A., il quale ha dichiarato:”… chiedemmo quasi tutti i conteggi al sig. L.A….”, circostanza questa che è stata confermata anche dalla teste F.C. all'udienza del 1 aprile 2005, avendo quest'ultima ricordato:”…confermo che i conteggi vennero richiesti da tutti, ciò presso la C. di C.; non ricordo il periodo. Erano presenti anche le attrici…”.

La prova testimoniale raccolta ha pure evidenziato che il L.A., nella sua qualità di segretario della Fim-C. di C., ha speso incontrato i lavoratori e quindi anche le attrici, con cadenza quasi settimanale, sia presso gli uffici del sindacato che presso le abitazioni di alcuni lavoratori in R., oltre che presso la segreteria provinciale della F.C. di C..

Tale circostanza ha trovato infatti pieno riscontro nella testimonianza resa da D.A., il quale ha affermato:”…non ricordo se la cadenza fosse settimanale però ci incontravamo spesso e spesso chiamavamo proprio noi il signor L.A….”, nella testimonianza di F.C. assunta all’udienza del 1 aprile 2005, la quale sul punto ha dichiarato: “… spesso avevamo incontri con L.A. e anche con l'avv.D….ogni qualvolta una di noi aveva dei dubbi chiamava L.A.; prima di chiamare ci mettevamo sempre tutti d'accordo “. oltre che nella dichiarazione testimoniale di A. (escusso all’udienza del 13 luglio 2005), il quale rispondendo sul capitolo di prova numero nove dedotto nella memoria ex articolo 184 c.p.c., depositata da parte convenuta, ha riferito:”…gli incontri sono stati numerosi,ma non so precisare con quali cadenze”.

Deve tuttavia rilevarsi che la documentazione prodotta da parte attrice, in particolare le due ricevute del 21 marzo 2000, attestano che il L.A. nella sua qualità di segretario della Fim-C. di C. ha ricevuto da ciascuna delle attrici la somma di Lit 8.400.000 a titolo di “contributo sindacale volontario straordinario” relativo alla vertenza promossa dalle odierni attrici nei confronti della società C..

Tali ricevute, avendo valore di confessione stragiudiziale, hanno efficacia di piena prova a carico del confidente indipendentemente dal fine per il quale la confessione sia stata resa (Cass. 88/2133) e dimostrano pertanto del versamento della somma di Lit 8.400.000 da parte di ciascuna delle attrici è stato effettuato, non quale compenso per l'attività di rappresentanza sindacale svolta dalla L.A. in loro favore nell'ambito della vertenza di lavoro intrapreso dalle attrici nei confronti della C. Srl, quanto piuttosto a titolo di “contributo sindacale volontario straordinario.”

Trattandosi di “contributo” e non di compenso, non ha rilevanza ai fini della presente decisione che il L.A. si sia prodigato a svolgere attività sindacale in favore delle attrici, poiché la dazione della somma di Lit 8.400.000 non può dirsi avvenuta in adempimento di un contratto a prestazioni corrispettive, ma piuttosto a titolo di mera liberalità.

Deve al riguardo considerarsi, infatti, come pacificamente ammesso dalle parti convenute, che le attrici, come tutti gli altri lavoratori interessati nella vertenza sindacale in oggetto, non sono state mai scritte ad alcun sindacato e tantomeno alla Fim-C., sicché nulla e si erano obbligate corrispondere in favore dell'associazione sindacale.

Non sussistendo a carico delle odierni attrici un obbligo di corrispondere le somme versate al L.A., deve riconoscersi alla dazione della somma di Lit 8.400.000 valore di atto di donazione o di atto di liberalità.

Non può tuttavia affermarsi che nella fattispecie in esame si verte in una ipotesi di donazione di modico valore ai sensi dell'articolo 783 codice civile, tenuto conto che la somma ricevuta dal L.A. non è di modesta entità in relazione alle condizioni economiche delle donanti; conseguentemente deve affermarsi che la donazione è affetta da nullità in quanto non riveste la forma dell’atto pubblico, richiesta ad substantiam dall'art. 782 codice civile.

Poiché dunque le attrici hanno versato in favore del L.A. una cospicua somma che risulta priva di causa, non può porsi in dubbio che esse abbiano diritto alla restituzione della somma indebitamente richiesta dal convenuto a titolo di contributo sindacale volontario.

I convenuti in solido vanno pertanto condannati a restituire in favore di ciascuna delle lettrici la somma di € 4338,23 (lit 8.400.000), oltre interessi al tasso legale a decorrere dalla data della domanda giudiziale (Cass. 92/11969).

Non può d'altro canto condividersi la tesi difensiva di parte convenuta laddove sostiene che il pagamento della somma di Lit 8.400.000 si atteggia come adempimento di un'applicazione naturale, come tale irripetibile sensi dell'articolo 2034 codice civile.

La disposizione dell'articolo 2034 codice civile non è applicabile al caso di specie perché esso presuppone che la prestazione sia stata effettuata in esecuzione dei doveri morali sociali, che nel caso di specie non sono ravvisabili, né sono stati neppure dedotti da parte convenuta.

La fondatezza della domanda attrice comporta il rigetto della domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni spiegatele convenuti.

Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale di Cassino – Sezione Civile – in persona del Giudice dott. P. Condello, definitivamente pronunciando nella causa civile numero 192/02 R.G.A.C. promossa da A.I e C.A. con ricorso depositato in data 7 febbraio 2001 nei confronti di L.A. e della Fim-C. di C., disattese ogni altra eccezione e difesa, così decide:

  1. accoglie la domanda attrice e, per l'effetto, condanna in solido convenuta restituzione in favore di A.I. e C.A. della somma di € 4338,23 ciascuna, oltre interessi al tasso legale su detta somma a decorrere dalla data del 7 febbraio 2001;

  2. rigetto a domanda riconvenzionale spiegata dai convenuti;

  3. condanna in solido i convenuti al pagamento in favore delle attrici delle spese di lite che si liquidano in € …, di cui € … per spese vive, € … per diritti ed € … per onorari, oltre spese generali al 12,5%, Iva, Cpa, da distrarsi in favore dell'avvocato Gian-carlo Mignanelli che si dichiara antistatario.

Così deciso in Cassino 31 maggio 2007.

Il Giudice

P. Condello

Depositato dalla cancelleria del Tribunale il 12.07.2007.