Tribunale di Cassino
Sezione Civile
Sentenza 12 luglio 2007
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
nella persona della dottoressa P. Condello
ha deliberato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 192 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell’anno 2002 posta in decisione all’udienza del 12.01.2007 e vertente
TRA
A.I. e C.A., rappresentate e difese dall'avvocato Giancarlo Mignanelli giusta delega a margine dell'atto di citazione ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in Cassino via B.Croce n. 3 – attrici –
E
Fim – C. di C., in persona del segretario provinciale A.L. e A.L. in proprio
- convenuti –
Oggetto: restituzione somma
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni i procuratori delle parti così concludevano:
- per le attrici: “conclude riportandosi alle conclusioni svolte nell'atto introduttivo di lite, con rigetto della domanda riconvenzionale avversa e di ogni altra eccezione e richiesta avversa per assoluta carenza di fondamento e, comunque, di prova; infine, con condanna della parte convenuta alle spese di lite con distrazioni a favore di esso avvocato Giancarlo Mignanelli con spese generali, cpa ed iva”, quindi, “ Piaccia al giudice adito, accertare-dichiarare l'inesistenza e/o nullità comunque l’illegittimità ed inefficacia del negozio dedotto in narrativa per i motivi tutti sopra esposti; accertare-dichiarare la illegittimità dell'indebita pretesa e l'inesistenza del diritto alla corresponsione del cosiddetto “contributo volontario” pari a Lit. 8.400.000 per ciascuna ricorrente e la relativa illegittimità della sua trattenuta nonostante espressa richiesta di restituzione, di conseguenza, condannare le parte convenute, associazione sindacale FIM - federazione italiana metalmeccanici – C. in persona del suo legale rappresentante pro tempore con sede in C. ed il signor A.L. in proprio e nella sua qualità di segretario di detta associazione a restituire immediatamente a ciascuna istante la somma di Lit. 8.400.000 oltre interessi legali svalutazione monetaria dalla data dell'esborso citata al saldo effettivo oltre spese di lire con 10%, cpa ed iva, da distrarsi; in via gradata sempre senza nessuna ammissione e/o accettazione, il Giudice adito vorrà accertare-ritenere sproporzionata la somma pretesa dalle parte convenute dalle ricorrenti e di conseguenza ridurla adeguatamente nella misura che riterrà equa”;
- per i convenuti: “conclude per il rigetto della domanda attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto e, comunque, non provata. In via riconvenzionale, in forza della spiegata domanda, si chiede la condanna delle ricorrenti al risarcimento dei danni in favore del convenuti nella misura di Lit. 200.000.000 ( nella corrispondente somma in euro ), per ognuno degli stessi o nella misura che sarà ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, con rivalutazione ed interessi dalla domanda. Con vittoria di spese, diritti, onorari e spese generali del presente giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 07.02.2001 A.I. e C.A. convenivano dinanzi al Tribunale di Cassino, Sezione Lavoro, l'associazione sindacale Fim – C. in persona del Segretario Provinciale e L.A., in proprio e nella qualità di Segretario della predetta associazione, esponendo che:
quali dipendenti della società C. Srl con stabilimento in R., avevano chiesto ed ottenuto dal Pretore del Lavoro di Cassino sentenza numero 191/ 99 del 08.03.99 con la quale era stato dichiarato costituito con la citata società un rapporto di lavoro subordinato a far data dal 01.10.95;
in virtù di detta sentenza impugnata dal datore di Lavoro era stato concesso decreto ingiuntivo, pure opposto, in ordine alle spettanze riconosciute alle attrici;
prima di iniziare giudizio di lavoro, unitamente ad altre colleghe, le ricorrenti si erano rivolte per l'assistenza sindacale alla Fim – C. di C. che, nella persona del Segretario L.A., aveva ritenuto di non addivenire alla richiesta in quanto la sede della società d'attrice di lavoro si trovava in una diversa provincia e fuori del proprio ambito funzionale;
in un secondo momento, rivalutata la situazione, il L. nella sua qualità, aveva acconsentito alla richiesta limitando l'assistenza alla presentazione alle istanti del legale del sindacato, avv. D., oltre che alla preparazione e consegna a quest'ultimo di un prospetto delle spettanze dovute;
le ricorrenti, in effetti, avevano poi conferito mandato al predetto legale per promuovere il giudizio di lavoro;
il L., successivamente, presso l'abitazione di una delle lavoratrici della C. e collega delle ricorrenti, F.E., aveva fatto sottoscrivere alle ricorrente ed alle altre persone presenti un modulo stampato senza riempire le parti in bianco;
in tale circostanza erano presenti oltre alle ricorrenti ed a F.E., S.L., T.R., T.T., C.R, R.M., E.V., F.C., D.N., F.E., P.B., D.A., D.M., nonché V.G., coniuge di S.L. e non dipendente della C. Srl.;
all’inizio dell’anno 1999, il 10 o 11 febbraio, presso l'abitazione di F.E. il sindacalista aveva richiesto a tutti i lavoratori interessati alla lite contro la C. Srl., a titolo di compenso per l'assistenza del Sindacato avrebbe prestato, il versamento a carico di ognuno di essi di un importo pari al 10% di quanto avrebbero singolarmente incassato dal datore al termine della causa;
anche in tale occasione le ricorrenti ed i colleghi di lavoro avevano tentato di ridurre le spese del sindacalista, ma quest'ultimo era stato irremovibile nel mantenerle ferme;
in una ulteriore riunione svoltasi sempre in R. presso l'abitazione di una delle parti lavoratrici il predetto aveva riferito che i responsabili della Federazione sindacale Fim – C. avevano concesso una riduzione limitando la richiesta al 7% di quanto i lavoratori avrebbero ricevuto dal datore di lavoro;
le trattative però non avevano avuto fine in tale circostanza, in quanto poco dopo presso gli Uffici del Sindacato di C. i lavoratori, presenti anche le ricorrenti unitamente a D.N., R.M., D.M., F.C., T.T., T.R., P.B., E.V., avevano avuto l'incontro con il figlio del legale, dott. R.D., il quale li aveva rassicurati che l'onere posto dal Sindacato sarebbe consistito non certo alla percentuale loro richiesta dal sindacalista L., bensì in quella pari al massimo all'1%-2% dell'importo che avrebbero percepito, aggiungendo che gli stessi erano da ritenersi “fortunati in quanto altri sindacati avrebbero preteso molto di più”;
il 06.03.2000, come da verbale di pari data numero 29/00 unitamente agli altri lavoratori che pure aveva adito il Giudice del Lavoro di Cassino, le ricorrenti avevano conciliato tutte le controversie sorte in ordine alla predetta sentenza con l'esborso favore di ciascun lavoratore da parte del datore del lavoro della somma di Lit. 129.000.000 con le spese legali compensati;
le ricorrenti, come pure i colleghi, definito giudizio con verbale di conciliazione, avevano corrisposto al loro avvocato quanto dallo stesso richiesto (Lit. 9.000.000 ciascuna) ritenendo giusto ogni loro apporto con il Sindacato;
invece, dopo un paio di settimane le ricorrenti avevano ricevuto la lettera data 18.03.2000 a firma di L.A., nella qualità di Segretario della Fim.-C., avente ad oggetto “richiesta contributo sindacale vertenza C.”, nel quale si leggeva “Il nostro laborioso intervento ha portato alla conclusione della vertenza iniziata da circa due anni e mezzo nei confronti della società C. ed al recupero delle spettanze con l'accordo transattivo presso il Tribunale di Cassino in data 06.03.00. Considerato l'avvenuta conclusione della vertenza e il pagamento delle spettanze concordate nel citato accordo vi richiediamo gentilmente, anche in relazione alle intese, all’incarico e mandato conferitoci con delega da voi sottoscritta, di passare nei nostri uffici entro cinque giorni dal ricevimento della presente per il contributo sindacale. Trascorso tale termine senza riscontro positivo passeremo la pratica legale per gli adempimenti di legge... da parte nostra abbiamo assolto nostro impegno ci godiamo vogliate fare altrettanto…”;
le ricorrenti, prima della scadenza intimata, il 21.03.00 si erano recate presso uffici del sindacato ed avevano versato giusta ricevuta ciascuna la somma di Lit. 8.400.000 al fine di evitare di essere chiamate in giudizio;
contestualmente alle ricorrenti, nella stessa circostanza avevano corrisposto il medesimo importo ed erano presenti le persone sopra citate nonché P.A.;
in tale occasione il L. aveva fatto presente che gli importi erano stati richiesti ed erano dovuti siccome le ricorrenti e gli altri lavoratori “non erano iscritti al sindacato”, aggiungendo e profferendo nei loro confronti le testuali parole, prima che venissero pagate le somme pretese, “… pagate perché se non pagate ve lo giuro su mia madre i soldi che avete preso non vi basteranno per le spese…” e il signor A., pure presente, aveva aggiunto “…non vi vergognate”;
nonostante le reiterate richieste sia verbali che telefoniche a F. di F., il quale si era moralmente impegnato, l'Associazione convenuta non aveva ritenuto di restituire le somme indebitamente pretese ed incassate, ma neppure di rimettere copia del documento fatto fermare dal L.;
i sindacati svolgevano un'ampia funzione socio-economica connessa alla loro partecipazione, con ruolo consultivo, deliberante ovvero solo gestionale, all'esercizio di vere e proprie funzioni pubbliche, ma essi dovevano essere sempre inquadrati nella categoria delle associazioni non riconosciute che potevano stipulare contratti in virtù di un mandato rappresentativo dei lavoratori iscritti;
essi potevano, peraltro, a seguito del referendum abrogativo dell'articolo 26 dello Statuto dei Lavoratori, solamente beneficiare della quota che i lavoratori iscritti cedevano eventualmente sulla loro retribuzione mensile secondo le procedure di cui all’articolo 1260 codice civile ma non potevano pretendere alcunché dai lavoratori iscritti e meno che mai da quelli non iscritti all'Associazione sindacale;
neppure era possibile per dette associazioni stipulare negozi giuridici con i lavoratori avente ad oggetto il pagamento, neppure sotto forma del cosiddetto “contributo volontario” di importi a titolo di corrispettivo per l'attività sindacale svolta;
nella fattispecie con il modulo sottoscritto dalle ricorrenti il sindacato aveva inteso concludere un negozio con cui si obbligava a svolgere assistenza nella procedura di lavoro dalle stesse instaurata e le ricorrenti si obbligavano a versare il 10% di quanto avrebbero incassato all'esito della controversie giudiziale;
la somma pattuita come corrispettivo nel modulo prestampato dalla C. Fim di Cassino e fatto sottoscrivere senza riempimento dal segretario L., definiva il prezzo preteso quale “contributo sindacale volontario straordinario”;
che nella fattispecie si fosse trattato di un vero e proprio contratto di prestazione di assistenza e non di una delega risultava dal contesto delle trattative svolte dal Segretario della Fim.C., L.A.; questi si era ripetutamente recato a tenere riunioni presso le abitazioni di talune delle colleghe delle ricorrenti portando avanti vere e proprie trattative per quantificare il prezzo dell’ assistenza sindacale;
il negozio concluso dal sindacato era del tutto inesistente e comunque nullo per carenza assoluta dell'elemento causale, anzi per l’illiceità della causa, dato che il sindacato non poteva avanzare pretese, neppure sotto fora di contributo, da terzi, né poteva pretendere il promesso contributo, attesa la volontarietà del contributo che poteva cessare in qualsiasi momento, né tale promessa di versare il “contributo volontario” poteva essere ritenuta un'obbligazione in senso proprio, tale da potersene chiedere l’adempimento;
o si trattava pertanto di negozio giuridico, con causa illecita, e dunque nullo, oppure si trattava di contribuzione volontaria, che doveva essere rispettate e rimessa, per l'eventuale adempimento di natura morale, al soggetto promittente, senza possibilità di avanzare pretese;
peraltro, ove si fosse ritenuto validamente costituito un negozio, le ricorrenti ne eccepivano la illegittimità e ne chiedevano all'una mente sensi dell'articolo 1427 codice civile attesa la distorta realtà rappresentata dal Segretario sindacalista attraverso i comportamenti tenuti, che avevano determinato nelle ricorrenti una visione diversa dalla realtà inducendole in errore;
le ricorrenti avevano sottoscritto il modulo in bianco al fine di versare il contributo richiesto perché credevano in buona fede che quest'ultimo fosse effettivamente dovuto;
in ultimo, ammessa per mera ipotesi la validità del negozio citato, lo stesso risultava inefficace per manifesta violazione della norma di cui all’articolo 1341 codice civile, per carenza assoluta della prescritta specifica approvazione delle clausole avente ad oggetto le prestazioni a favore del convenuto sindacato; invero le cause che si leggevano nel modulo attenevano a delega generica ed amplissima a favore del convenuto stesso che, a sua discrezione, avrebbe potuto transigere, conciliare, rinunciare, incassare somme, trattenere la percentuale del 10%, senza limitazione di sorta o possibilità di controllo della parte mandante;
il sindacato inoltre si era limitato a predisporre un conteggio ed a presentare il proprio legale, avv. D., alle ricorrenti ed alle altre persone suindicate, legale al quale era stato corrisposto il compenso di Lit. 9.000.000 ciascuna, per cui non si riusciva a comprendere quale prestazione avesse posto in essere l'Associazione sindacale e perché avesse preteso, con minacce ed ingiurie, le somme menzionate;
in via gradata le ricorrenti deducevano che il sindacato ed il L. si erano limitati a presentare il legale avv. D., che era stato retribuito ed a predisporre conteggi; per tale attività era indubbio che l’importo consegnato era del tutto sproporzionato rispetto a quanto effettuato dalle parti, per cui il giudice poteva determinare il compenso eventualmente dovuto, se dovuto, alla parte convenuta nella misura che avesse ritenuto equa comunque inferiore a quella pretesa;
nel caso in esame vi era in ogni caso una responsabilità personale comunque solidale ex articolo 38 codice civile di L.A., che aveva agito quale segretario della Fim - C. di C., in nome e per conto dell'Associazione convenuta;
la controversia, poiché ricollegabile direttamente ad un rapporto di lavoro e sorgendo il diritto alla restituzione del cosiddetto “contributo sindacale” da una situazione giuridica riferibile al rapporto stesso, rientrava nella competenza del giudice del Lavoro ex articolo 409 c.p.c..
Le ricorrenti concludevano come sopra riportato.
Il giudice del Lavoro presso il Tribunale di Cassino fissava udienza di discussione, disponendo che copia del ricorso e del decreto di fissazione della udienza fossero notificati alle controparti a cura del ricorrente entro 10 giorni dalla data di emissione del decreto.
Con comparsa di risposta depositata il 19.05.2001 si costituiva in giudizio la Fim.-C. di C. e L.A., in proprio, replicando che:
come riferito dalle ricorrenti il L.A., segretario della Fim.-C., inizialmente non aveva inteso assistere le stesse e gli altri lavoratori della cooperativa Q., in quanto l'attività produttiva della cooperativa non era inquadrabile tra quelle metalmeccaniche, dei cui dipendenti egli si occupava e perché lo stabilimento si trovava in una zona estranea alla competenza territoriale della Fim-C.;
i predetti soci lavoratori, conterranei, come le ricorrenti del L., avevano tuttavia continuato a chiederne l'intervento, anche personale, per la tutela delle loro posizioni nei confronti della cooperativa;
il L.A., confortato dal parere conforme del legale del Sindacato, aveva iniziato una trattativa con la società C. per ottenere dei soci della cooperativa Q. fossero assunti dalla predetta società, beneficiaria di fatto, delle prestazioni lavorative dei soci della Q.;
le trattative erano state lunghe e complesse, ma non avevano prodotto alcun esito;
il L.A., pertanto, aveva presentato ai soci, interessati ad agire in giudizio nei confronti della società C., l'avv. D., il quale esaminata la questione aveva espresso parere favorevole alla ristorazione di una causa per ottenere che venisse riconosciuto l'appalto di manodopera e l'avvenuta costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra ogni socio della cooperativa e la società C.;
il L.A. quindi si era interessato di raccogliere la documentazione necessaria per la proposizione del giudizio ma, sollecitato dai lavoratori, aveva continuava a condurre trattative con la cooperativa Q. e la società C. S.r.l. per una rapida definizione della questione;
continuamente era stato contattato dalle ricorrenti come dagli altri lavoratori interessati, che lo avevano invitato ad una azione più decisa per ottenere le risposte alle loro preoccupazioni ed accelerare i tempi di trattazione della causa;
l'impegno profuso dal L.A. non era stato gradito dalle controparti, che si erano premurate di contattarlo più volte e di fargli proposte di soluzione;
di quanto avveniva il L.A. aveva reso partecipi tutti gli interessati, fra cui le ricorrenti, con le quali aveva avuto contatti quasi quotidiani sia presso la Fim-C. che presso le abitazioni di alcuni lavoratori presso la Segreteria Provinciale della F.-C. di C.;
il L.A. aveva fatto presente alle ricorrenti ed a tutti gli interessati della necessità di convenire un compenso per l'opera prestata e per quella che sarebbe stata resa; ne aveva ottenuto il consenso e la sottoscrizione dell'impegno alla corresponsione del 10% di quanto sarebbe stato riscosso da ogni lavoratore;
il L.A. aveva usato nell'occasione la modulistica di cui si serviva la C. per contributi, volontari e coscienti, delle spese dell'organizzazione;
nel corso del giudizio erano continuati gli incontri con i lavoratori con cadenze perlomeno settimanali, nel corso dei quali erano state esaminate le prospettive del giudizio e discusse le questioni che si dovevano affrontare;
altrettanto era avvenuto quando dopo la definizione della causa la C. Srl non aveva inteso dare esecuzione alla sentenza, quando si erano dovuti approntare i conteggi per l'inoltro di domande per ottenere con decreti ingiuntivi il pagamento delle competenze maturate, per l'esame delle opposizioni al decreto, per la procedura esecutiva instaurata, per le operazioni di pignoramento e per le trattative con le controparti;
nella prospettiva di una soluzione transattiva era stato più volte rappresentato ai lavoratori che le competenze del legale che li aveva assistiti sarebbero state per intero a carico della società C.;
si era quindi raggiunto con il legale rappresentante della società la seguente intesa: a fronte della rinuncia da parte di ogni lavoratore a qualsiasi domanda, la società avrebbe loro singolarmente corrisposto la somma netta di Lit 120.000.000 e si sarebbe accollata le competenze del loro legale nella misura onnicomprensiva di Lit 9.000.000;
tale ultima somma, dopo la sottoscrizione del verbale di conciliazione, era stata corrisposta a mezzo assegno intestato ad ogni singolo lavoratore;
per effetto delle iniziative assunte dalle ricorrenti, delle informazioni diffamatorie dalle stesse fatte nel ricorso e dalla divulgazione della notizia sia nel paese di R. che in sede sindacale, il L.A. aveva subito discredito e la Fim – C. grave nocumento, per cui essi avevano diritto al risarcimento dei danni che chiedevano in via riconvenzionale;
I convenuti eccepivano pertanto che la domanda non rientrava tra quelle regolate all'articolo 409 c.p.c. dato che tra le parti non era intercorso nessun rapporto qualificabile come di subordinazione o di para subordinazione.
Evidenziavano inoltre che:
il nostro ordinamento riconosceva alle organizzazioni sindacali non solo le funzioni di stipulare contratti collettivi e di svolgere opera di promozione nazionale ma anche quelle di sostenere le rivendicazioni dei lavoratore e di assisterli nelle conciliazioni e nelle controversie individuali; proprio in tale contesto si era inserita l'opera della Fim e del suo segretario nella “questione C.”;
tale attività non si era inoltre limitata alla mera presentazione del legale ed alla redazione del conteggi, ma aveva implicato tutta una serie di atti giuridici connessi alle trattative per il bonario componimento della controversia;
si trattava di lavoratori non iscritti al sindacato; gli obblighi assunti nei confronti della Fim e del L.A. non potevano inserirsi nel quadro degli artt. 1703 e seguenti del codice civile;
a mente dell'articolo 1709 codice civile il mandato si presumeva oneroso;
la Fim non si era obbligato al compimento di “negozi giuridici” ma aveva al più posto in essere atti giuridici non negoziali e volontari, che pure potevano essere oggetto della prestazione del mandatario;
nessuna norma d'altro canto vietava al sindacato di trattenere un compenso per l'opera prestata favore di chi non contribuiva in via ordinaria, mediante tesseramento, allo stesso sicché nessuna norma imperativa era stata violata o frodata;
neanche si poteva eccepire la nullità del contratto di mandato sotto il profilo causale, dato che per i negozi tipici tra cui rientrava quello di mandato, la causa era riconosciuta come lecita dal legislatore, né poteva dirsi contraria a norme imperative, che in materia non esistevano, o all'ordine pubblico, che non vietava il compenso, tramite tesseramento, o, nel caso di non iscritti tramite contributo alle associazioni sindacali;
in via subordinata le stesse ricorrenti avevano riconosciuto la funzione sociale e l'esistenza dei sindacati al fine di tutelare i lavoratore ed in tale ottica doveva essere inquadrato l'operato della Fim;
nessuna costrizione era stata posta in essere per ottenere il pagamento di quanto dovuto e l'adempimento era stato a suo tempo spontaneamente attuato ed era avvenuto, in ogni caso, in esecuzione di doveri morali e sociali;
si era quindi in presenza di una obbligazione naturale con conseguente irripetibilità ex articolo 2034 codice civile di quanto pagato o di riducibilità delle somme corrisposte;
discredito era invece derivato alla Fim–C. ed al L.A., sia come persona fisica che come segretario provinciale della Fim, dalle affermazioni fatte dalle ricorrenti e dalla infedele ricostruzione dei fatti;
la circostanza che le ricorrenti vivevano nello stesso paese del convenuto ne aveva reso possibile una più agevole diffusione; a livello sindacale la questione era stata posta ed il L.A. aveva dovuto difendersi da accuse calunniose;
la Fim-C. ne aveva inoltre risentito sul pi non ano operativo e con riduzione di iscritti;
la illegittimità del comportamento delle ricorrenti giustificava pertanto la domanda di risarcimento dei danni nella misura di Lit 200.000.000 per ciascun convenuto.
I convenuti chiedevano pertanto il rigetto della domanda attrice e la condanna, in via riconvenzionale, delle ricorrenti al risarcimento dei danni.
Alla udienza del 6 febbraio 2002 il giudice rilevato che la controversia non rientrava tra quelle di cui articolo 409 c.p.c., disponeva la trasmissione del fascicolo di ufficio al Presidente del Tribunale il quale assegnava la causa ad altro giudice.
All’udienza del 22 maggio 2002 il giudice disponeva la rinnovazione della notificazione nei confronti di L.A. ed all’udienza del 13 febbraio 2002 fissava udienza di trattazione articolo 183 c.p.c., concedendo il termine di cui al secondo comma all'articolo 180 c.p.c..
All’udienza del 28 febbraio 2003 su richiesta delle parti, il giudice concedeva i termini di cui al primo comma dell'articolo 184 c.p.c. ed alla successiva udienza del 9 luglio 2003 il giudice ammetteva soltanto gli interrogatorio formale deferiti dalle attrici ai convenuti, riservando all'esito la decisione sulle altre richieste istruttorie.
Dopo un rinvio disposto per la pendenza di trattative di bonario componimento, all’udienza del 27 febbraio 2004 il giudice assumeva l’interrogatorio formale di L.A. ed all’esito, con ordinanza emessa fuori udienza e depositata in data 3 marzo 2004, ammetteva anche la prova per testi.
All'udienza del 7 luglio 2004 il giudice escuteva i testi D.Z. e T.R.; all'udienza del 1 dicembre 2004 venivano sentiti i testi S.L. e D.A..
All’udienza del 1 aprile 2005 venivano escussi i testi C.R., F.C., R.M. ed all’udienza del 13 luglio 2005 testi F.E. e A.A..
Dopo un rinvio disposto per assenza dei testi, all’udienza del 3 febbraio 2006 il giudice sentiva la teste E.V. ed all'udienza del 26 maggio 2006, ritenuta superflua l’escussione della teste P.B., rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
All’udienza del 12 gennaio 2007 le parti rassegnavano le conclusioni sopra riportate ed il giudice tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La attività istruttoria espletata ha consentito di accertare, mediante l'escussione di numerosi testimoni, che L.A., segretario zonale della Fim-C., seppure in un primo momento si era rifiutato di assistere i lavoratori coinvolti nella vertenza con la società C. Srl, ha successivamente accettato di intervenire per tutelare le loro posizioni, essendo venuto a conoscenza di una situazione di appalto di mano d’opera che la cooperativa Q. svolgeva a favore della società C. Srl.
I testi escussi hanno concordemente riferito che il L.A. ha presentato ai lavoratori interessati “l'avvocato della sindacato”, ossia l’avv. D., al quale è stato conferito mandato per la proposizione della causa di lavoro nei confronti della società C. e che successivamente alla instaurazione del giudizio di lavoro si è attivato per predisporre, in relazione a ciascun lavoratore, i conteggi relativi alle spettanze retributive loro spettanti, necessari per l'esatta determinazione delle competenze maturate dai lavoratori e quindi dei crediti vantati nei confronti del datore di lavoro.
Al riguardo è sufficiente richiamarsi alla testimonianza di D.N., il quale ha dichiarato: “… successivamente il L. consegnò a detto legale (avv. D.) il prospetto delle spettanze, ciò avvenne in mia presenza”, ed alla testimonianza di D.A., il quale ha dichiarato:”… chiedemmo quasi tutti i conteggi al sig. L.A….”, circostanza questa che è stata confermata anche dalla teste F.C. all'udienza del 1 aprile 2005, avendo quest'ultima ricordato:”…confermo che i conteggi vennero richiesti da tutti, ciò presso la C. di C.; non ricordo il periodo. Erano presenti anche le attrici…”.
La prova testimoniale raccolta ha pure evidenziato che il L.A., nella sua qualità di segretario della Fim-C. di C., ha speso incontrato i lavoratori e quindi anche le attrici, con cadenza quasi settimanale, sia presso gli uffici del sindacato che presso le abitazioni di alcuni lavoratori in R., oltre che presso la segreteria provinciale della F.C. di C..
Tale circostanza ha trovato infatti pieno riscontro nella testimonianza resa da D.A., il quale ha affermato:”…non ricordo se la cadenza fosse settimanale però ci incontravamo spesso e spesso chiamavamo proprio noi il signor L.A….”, nella testimonianza di F.C. assunta all’udienza del 1 aprile 2005, la quale sul punto ha dichiarato: “… spesso avevamo incontri con L.A. e anche con l'avv.D….ogni qualvolta una di noi aveva dei dubbi chiamava L.A.; prima di chiamare ci mettevamo sempre tutti d'accordo “. oltre che nella dichiarazione testimoniale di A. (escusso all’udienza del 13 luglio 2005), il quale rispondendo sul capitolo di prova numero nove dedotto nella memoria ex articolo 184 c.p.c., depositata da parte convenuta, ha riferito:”…gli incontri sono stati numerosi,ma non so precisare con quali cadenze”.
Deve tuttavia rilevarsi che la documentazione prodotta da parte attrice, in particolare le due ricevute del 21 marzo 2000, attestano che il L.A. nella sua qualità di segretario della Fim-C. di C. ha ricevuto da ciascuna delle attrici la somma di Lit 8.400.000 a titolo di “contributo sindacale volontario straordinario” relativo alla vertenza promossa dalle odierni attrici nei confronti della società C..
Tali ricevute, avendo valore di confessione stragiudiziale, hanno efficacia di piena prova a carico del confidente indipendentemente dal fine per il quale la confessione sia stata resa (Cass. 88/2133) e dimostrano pertanto del versamento della somma di Lit 8.400.000 da parte di ciascuna delle attrici è stato effettuato, non quale compenso per l'attività di rappresentanza sindacale svolta dalla L.A. in loro favore nell'ambito della vertenza di lavoro intrapreso dalle attrici nei confronti della C. Srl, quanto piuttosto a titolo di “contributo sindacale volontario straordinario.”
Trattandosi di “contributo” e non di compenso, non ha rilevanza ai fini della presente decisione che il L.A. si sia prodigato a svolgere attività sindacale in favore delle attrici, poiché la dazione della somma di Lit 8.400.000 non può dirsi avvenuta in adempimento di un contratto a prestazioni corrispettive, ma piuttosto a titolo di mera liberalità.
Deve al riguardo considerarsi, infatti, come pacificamente ammesso dalle parti convenute, che le attrici, come tutti gli altri lavoratori interessati nella vertenza sindacale in oggetto, non sono state mai scritte ad alcun sindacato e tantomeno alla Fim-C., sicché nulla e si erano obbligate corrispondere in favore dell'associazione sindacale.
Non sussistendo a carico delle odierni attrici un obbligo di corrispondere le somme versate al L.A., deve riconoscersi alla dazione della somma di Lit 8.400.000 valore di atto di donazione o di atto di liberalità.
Non può tuttavia affermarsi che nella fattispecie in esame si verte in una ipotesi di donazione di modico valore ai sensi dell'articolo 783 codice civile, tenuto conto che la somma ricevuta dal L.A. non è di modesta entità in relazione alle condizioni economiche delle donanti; conseguentemente deve affermarsi che la donazione è affetta da nullità in quanto non riveste la forma dell’atto pubblico, richiesta ad substantiam dall'art. 782 codice civile.
Poiché dunque le attrici hanno versato in favore del L.A. una cospicua somma che risulta priva di causa, non può porsi in dubbio che esse abbiano diritto alla restituzione della somma indebitamente richiesta dal convenuto a titolo di contributo sindacale volontario.
I convenuti in solido vanno pertanto condannati a restituire in favore di ciascuna delle lettrici la somma di € 4338,23 (lit 8.400.000), oltre interessi al tasso legale a decorrere dalla data della domanda giudiziale (Cass. 92/11969).
Non può d'altro canto condividersi la tesi difensiva di parte convenuta laddove sostiene che il pagamento della somma di Lit 8.400.000 si atteggia come adempimento di un'applicazione naturale, come tale irripetibile sensi dell'articolo 2034 codice civile.
La disposizione dell'articolo 2034 codice civile non è applicabile al caso di specie perché esso presuppone che la prestazione sia stata effettuata in esecuzione dei doveri morali sociali, che nel caso di specie non sono ravvisabili, né sono stati neppure dedotti da parte convenuta.
La fondatezza della domanda attrice comporta il rigetto della domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni spiegatele convenuti.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino – Sezione Civile – in persona del Giudice dott. P. Condello, definitivamente pronunciando nella causa civile numero 192/02 R.G.A.C. promossa da A.I e C.A. con ricorso depositato in data 7 febbraio 2001 nei confronti di L.A. e della Fim-C. di C., disattese ogni altra eccezione e difesa, così decide:
accoglie la domanda attrice e, per l'effetto, condanna in solido convenuta restituzione in favore di A.I. e C.A. della somma di € 4338,23 ciascuna, oltre interessi al tasso legale su detta somma a decorrere dalla data del 7 febbraio 2001;
rigetto a domanda riconvenzionale spiegata dai convenuti;
condanna in solido i convenuti al pagamento in favore delle attrici delle spese di lite che si liquidano in € …, di cui € … per spese vive, € … per diritti ed € … per onorari, oltre spese generali al 12,5%, Iva, Cpa, da distrarsi in favore dell'avvocato Gian-carlo Mignanelli che si dichiara antistatario.
Così deciso in Cassino 31 maggio 2007.
Il Giudice
P. Condello
Depositato dalla cancelleria del Tribunale il 12.07.2007.