Tribunale di Bassano del Grappa
sentenza n. 65/2004 Sent. Lavoro - n. 90/2003 R.G. Lavoro
n. 445/2004 Cron.- n. n.d. Rep. - Data del deposito 14.12.2004
REPUBBLICA
ITALIANA
TRIBUNALE DI
BASSANO DEL
GRAPPA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
Il
Giudice del Lavoro di Bassano del Grappa, nella persona del Dr. Marco Cecchi
HA PRONUNCIATO LA SEGUENTE
SENTENZA
Nella
causa civile iscritta al n.90/2003 R.G.
Promossa
da:
Tizio,
Elettra e Sempronio, tutti elettivamente domiciliati in Bassano del Grappa
presso lo studio dell’Avv. omissis, rappresentati e difesi, il primo, dall’Avv.
omissis, e, gli altri, dagli Avv.ti omissis e omissis, come da procure a
rilasciate a margine del ricorso introduttivo.
PARTE RICORRENTE
Contro:
Ditta
Alfa, in persona del titolare legale rappresentante sig. omissis, e Beta
s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. omissis, entrambe
elettivamente domiciliate in Bassano del Grappa presso lo studio dell’Avv.
omissis, che le rappresenta e difende come da procura a margine della comparsa
di costituzione e risposta.
PARTE
RESISTENTE
E:
Associazione
Gamma, in persona del legale rappresentante p.t. sig. omissis, elettivamente
domiciliata in Bassano del Grappa presso lo studio dell’Avv. omissis, che la
rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all’Avv. omissis, come da
procura a margine della comparsa di costituzione e risposta.
PARTE TERZA
CHIAMATA IN CAUSA
E:
Delta
Assicurazioni S.p.A., in persona dei legali rappresentanti p.t. Dott. omissis e
Dott. Omissis, elettivamente domiciliata in Bassano del Grappa presso lo studio
dell’Avv. omissis, che la rappresenta e difende come da procura in calce alla
copia notificata dell’atto di chiamata in causa.
PARTE TERZA
CHIAMATA IN CAUSA
E:
I.N.A.I.L.
- Sede di Vicenza, in persona del legale rappresentante p.t, elettivamente
domiciliato presso la sede I.N.A.I.L. di Bassano del Grappa, rappresentata e
difesa dagli Avv.ti omissis e omissis, come da mandati generali alle liti
rilasciati in data 28.12.2001, rispettivamente rep. n. 74684 e racc. n. 14602,
rep. n. 74669 e racc. n. 14587 notaio omissis di omissis.
PARTE TERZA CHIAMATA IN CAUSA
E:
Omega
Assicurazioni S.p.a., in persona del procuratore speciale omissis,
elettivamente domiciliata in Bassano del Grappa presso lo studio degli Avv.
omissis ed omissis, che la rappresentano e difendono come da procura in calce
alla copia notificata del ricorso introduttivo.
PARTE TERZA CHIAMATA IN CAUSA
Oggetto:
risarcimento danni da infortunio sul lavoro
Discussa
e decisa all'udienza del 30.11.2004
SVOLGIMENTO
DEL PROCESSO
Con
ricorso depositato in data 3.6.2003, i sigg.ri Tizio, Elettra e Sempronio
esponevano che il predetto Tizio (cittadino iracheno regolarmente residente in
Italia, riconosciuto quale rifugiato politico il 7.9.2000) aveva iniziato, in
data 28.01.2002, uno stage finalizzato alla formazione della figura
professionale di "operatore esperto in saldatura" presso la ditta
"Alfa", e ciò a seguito di una convenzione appositamente stipulata
tra la predetta ditta e l'Associazione Gamma. Il sig. Tizio veniva quindi
adibito, inizialmente, a mansioni semplici di saldatura, montaggio, smontaggio
e spostamento di pezzi dal tornio e dai bancali, per poi passare all'uso di una
macchina denominata "trapano radiale". In data 14.2.2002, nel corso
di un'operazione presso tale macchinario, il ricorrente veniva agganciato al
braccio destro dal mandrino del macchinario stesso (e cioè l'organo rotante del
trapano), riportando lesioni gravissime, tali da determinarne anche il pericolo
di vita (a tutt'oggi perdurante). Ed infatti, una volta trasportato al Pronto
Soccorso del Tribunale di Bassano del Grappa, i sanitari accertavano come il
sig. Tizio avesse subito l'amputazione e lo strappo alla radice del braccio
destro, la frattura della scapola destra, fratture costali, la sezione completa
dell'asse vertebre midollare a livello della giunzione cervico-toracica,
l'asportazione parziale del padiglione auricolare sinistro, fratture
mandibolari e contusione polmonare destra. All'esito di tale infortunio,
inoltre, l'INAIL di Vicenza provvedeva alla costituzione di rendita nella
misura del 100%, ed in effetti il sig. Tizio si trovava in condizioni di totale
paralisi, all'infuori della testa, e non era in grado di respirare
autonomamente, ma solo tramite ventilazione meccanica, con necessità di
assistenza continua nell'arco delle ventiquattro ore. L'infortunio in oggetto
era poi stato caratterizzato dalla violazione di numerose norme
antinfortunistiche, ad opera del datore di lavoro, come era peraltro ampiamente
attestato nel rapporto redatto dagli ispettori dello SPISAL dell'Usl 3 di
Bassano del Grappa (che avevano anche impartito le prescrizioni da adottarsi
dalla ditta Alfa), con conseguente responsabilità della ditta Alfa ai sensi
dell'art. 2087 c.c., mentre l'infortunio stesso era comunque riconducibile
anche alle fattispecie di cui agli artt. 2050 e 2051 c.c. Si evidenziava, poi,
come il sig. Tizio, al momento dell'infortunio, fosse adibito a mansioni del
tutto estranee a quelle proprie per cui era stato avviato il progetto di
formazione, non essendo peraltro stato minimamente istruito in ordine
all'utilizzo di un macchinario complesso e pericoloso come il trapano radiale.
In relazione alla presente vicenda, peraltro, il legale rappresentante della
ditta Alfa era stato sottoposto a procedimento penale, poi conclusosi con
applicazione della pena su richiesta delle parti, ex art. 444 c.p. Tali
circostanze conducevano a ritenere sussistente, sotto molteplici profili, la
responsabilità della ditta predetta, la quale doveva conseguentemente essere
tenuta all'integrale risarcimento del danno derivato dall'infortunio in
questione. A tale proposito veniva esposto che, in considerazione dell'entità
delle conseguenze lesive subite dal sig. Tizio, il danno subito da quest'ultimo
era costituito sia dalle spese mediche sostenute, che dalle spese necessario
per la continua assistenza (a livello di tipo professionale infermieristico),
dal danno biologico da invalidità temporanea, dal danno biologico da invalidità
permanente, dal danno da lucro cessante (evidenziando come il sig. Tizio avesse
perso tout court qualunque tipo di capacità lavorativa), dal danno da perdita
di chance, dal danno morale e dal danno esistenziale, il tutto per complessivi
€ 1.817.622,30. La tipologia e l'entità delle lesioni subite dal sig. Tizio si
presentavano tali da aver arrecato altresì dei danni a carico anche dei sigg.ri
Elettra e Sempronio, rispettivamente madre e fratello del predetto Tizio,
suscettibili di venire in rilievo sia sotto il profilo morale, che sotto quello
esistenziale, per complessivi € 240.000,00, in relazione alla posizione della
predetta Elettra, ed € 50.000,00 in relazione alla posizione di Sempronio.
Veniva poi esposto che, in data 11.4.2003, il sig. omissis, unitamente alla
moglie omiss, aveva costituito una società a responsabilità limitata denominata
Beta, la quale era stata realizzata mediante conferimenti in denaro, nella
misura del 2% del capitale sociale, e conferimenti in natura, nella restante
quota del 98%: tali conferimenti in natura, peraltro, erano costituiti proprio
dal complesso dell'azienda già facente capo al predetto omissis (il quale era
dunque titolare di una partecipazione pari al 98% della nuova S.r.L), e
pertanto, quantomeno alla stregua dell'art. 2112 c.c., il citato trasferimento
di azienda determinava la sussistenza della responsabilità solidale, in ordine
all'infortunio de quo, del cedente e del cessionario, ovvero sia del sig.
omissis che della Beta S.r.l. Infine veniva fatto presente come il sig. Tizio
si trovasse nella necessità di affrontare urgenti interventi medico-chirurgici,
al fine di consentire maggiori possibilità di esito positivo degli stessi, e,
sulla base di tutte tali circostanze, i ricorrenti predetti chiedevano che
venisse pronunciata sentenza di condanna del sig. omissis e della Beta Srl,
diretta al risarcimento dei danni così come quantificati oltre rivalutazione ed
interessi, contestualmente proponendo ricorso ai sensi dell'art. 700 c.p.c. al
fine di ottenere il pagamento immediato di una somma, da computarsi sull'entità
presumibile del risarcimento complessivo, pari ad almeno € 500.000,00.
Veniva quindi fissata udienza ex art 420 c.p.c., oltre che apposita udienza per
la discussione in ordine alla citata richiesta di emissione di provvedimento
d'urgenza (poi effettivamente concesso con ordinanza dell'8.7.2003, nella
misura di € 300.000,00), nell'ambito della quale veniva comunque disposta la
chiamata della compagnia Delta Assicurazioni S.p.a. (che ometteva tuttavia di
costituirsi).
Radicatesi il contraddittorio con la costituzione anche nel giudizio di merito
del sig. omissis (quale titolare della ditta Alfa), oltre che della Beta
S.r.l., questi contestavano quanto dedotto dai ricorrenti, preliminarmente
chiedendo la chiamata in causa della compagnia Assicurazioni Delta S.p.a.
(società che al momento dell'infortunio de quo assicurava la ditta convenuta) e
dell'Associazione Gamma, a tale proposito esponendo che, tra le clausole
contenute nella convenzione stipulata con tale associazione, era previsto anche
che "titolarità della responsabilità civile per gli infortuni
eventualmente occorsi agli allievi essa fa sempre capo all'Associazione Gamma
in quanto gestore del corso".
Nel merito veniva esposto come la ditta Alfa avesse per anni partecipato, senza
alcun corrispettivo economico, alla formazione professionale di lavoratori
extracomunitari, senza che si fosse mai verificato alcun incidente agli
stagisti (o alle stesse maestranze della Alfa). Il sig. Tizio, peraltro, era
seguito giornalmente da un tutor della Gamma, che sovrintendeva alle mansioni
cui era adibito il predetto sig. Tizio, le quali rientravano comunque nel
programma di stage concordato, oltre a presentare carattere semplice ed
elementare, non prevedendo l'utilizzo di conoscenze diverse da quelle apprese sino
al giorno dell'incidente. Veniva poi esposto che, a fronte delle doglianze di
parte ricorrente in ordine alle presunte violazioni della normativa
antinfortunistica poste in essere dalla Alfa, non era in realtà stata indicata
quale di tali violazioni si fosse posta in rapporto causale con la
verificazione dell'incidente, peraltro evidenziando come la lavorazione in
oggetto presentasse caratteristiche tali da rendere impossibile l'allestimento
di una protezione della parte radiale del trapano, dal momento che ciò avrebbe
precluso la stessa possibilità di eseguire la lavorazione stessa. Nella
macchina era comunque presente un dispositivo di sicurezza (come accertato
dagli agenti SPISAL), costituito sia da due pulsanti di sicurezza atti a
bloccare immediatamente la macchina, sia dal fatto che la doppia leva di
funzionamento doveva essere comandata con l'impegno di entrambe le mani.
L'incidente in questione doveva quindi ricondursi al fatto che il sig. Tizio
aveva tenuto una condotta anormale e non riconducibile al normale procedimento
di lavoro, oltre che incompatibile con lo stesso, non ottemperando alle
prescrizioni impartite che prevedevano il blocco e lo spegnimento della
macchina prima di compiere qualsiasi pulizia delle scorie rimaste sulla piastra
radiante. Venivano comunque contestati anche i profili attinenti alla
quantificazione del danno, evidenziando come la somma di € 300.000,00 fosse già
stata corrisposta in adempimento al provvedimento ex art. 700 c.p.c. emesso in
data 8.7.2003, e rilevando poi che, dall'importo comunque eventualmente
ritenuto spettante al ricorrente, avrebbe dovuto essere detratto l'ammontare
complessivo delle somme corrisposte al medesimo sig. Tizio dall'INAIL,
attraverso la rendita vitalizia (atteso che il danno biologico veniva liquidato
come danno differenziale, e cioè come il maggior danno che la rendita e le
ulteriori provvidenze erogate dall'INAIL non garantivano), considerando che
l'indennizzo corrisposto dall'INAIL non atteneva solo al danno patrimoniale, ma
anche a quella parte del danno biologico corrispondente alla lesione della
capacità lavorativa generica (dovendosi sul punto prendere in considerazione la
normativa introdotta dall'art. 13 del D.L. n° 38 del 23.2.2000). Contestato
analiticamente l'ammontare delle varie voci di danno indicate dai ricorrenti,
veniva poi negata in radice la spettanza al sig. Tizio delle voci attinenti al
danno da perdita di chance ed al danno esistenziale, così come la spettanza
agli altri ricorrenti del danno morale e del danno esistenziale. Sulla base di
tali circostanze veniva quindi chiesta la chiamata in causa, oltre che della
Delta Assicurazioni e dell'Associazione Gamma (a fini di manleva), anche
dell'INAIL (quantomeno ai fini della determinazione delle somme dovute a titolo
di rivalsa), chiedendo nel merito, in via principale, la reiezione delle
domande dei ricorrenti, e, in via subordinata, la riduzione dell'ammontare
dovuto a titolo risarcitorio nella misura accertata in corso di causa, alla
stregua delle argomentazioni esposte.
All'udienza del 7.10.2003 il Giudice autorizzava la chiamata in causa
dell'Associazione Gamma, delle Assicurazioni Delta e dell'INAIL, rinviando poi
all'udienza del 20.1.2004.
Avveniva quindi la costituzione dell'Associazione Gamma, la quale, premesso di
svolgere la propria attività quale organizzazione non lucrativa ad utilità
sociale (finalizzata all'accoglienza ed al collocamento lavorativo di cittadini
extracomunitari), esponeva poi di essersi rivolta ad un consulente del lavoro,
tale sig.ra omissis, per la predisposizione di una convenzione standard da
utilizzare quale modello per regolare i rapporti tra l'ente stesso, l'allievo
da avviare all'azienda ospite e, infine, quest'ultima. Nell'ambito delle
previsioni contenute nella convenzione (utilizzata anche per regolare i
rapporti tra le odierne parti in causa) era presente anche quella in forza
della quale era stata chiesta (e disposta) la chiamata in causa
dell'Associazione predetta. Il tenore di tale clausola, tuttavia, era tale per
cui la stessa doveva intendersi nel senso che la responsabilità
dell'Associazione Gamma sarebbe sorta solo nelle ipotesi in cui l'infortunio
fosse casualmente riferibile ad una condotta negligente, imprudente e/o
imperita dell'Associazione stessa (o comunque rientrante nella sfera d'azione
e/o di controllo di quest'ultima). Qualora si fosse invece inteso giungere a
conclusioni diverse, le stesse si sarebbero presentante non congruenti con il
mandato conferito alla sig.ra omissis, configurandosi peraltro un'ipotesi di
responsabilità professionale della stesa per inadempimento a tale mandato. Se,
quindi, la clausola fosse stata interpretata nel senso prospettato dalla
predetta Associazione, questa non poteva essere considerata responsabile del
danno lamentato dagli odierni ricorrenti, essendo state impartite tutte le
istruzioni corrette per insegnare al sig. Tizio come svolgere le mansioni di
"operatore di saldatura" oggetto della convenzione. Se, invece, la
clausola fosse stata interpretata nel senso proposto dalla Alfa, essa avrebbe
dovuto considerarsi nulla, sia per l'indeterminatezza dell'oggetto e della
causa dell'obbligazione, ma anche per la contrarietà della stessa ai sensi
dell'art. 1229, 2° comma, c.c., in relazione alle norme di protezione e di
garanzia del lavoratore, dal momento che in tal modo si sarebbe annullata la
responsabilità del datore di lavoro in relazione alle norme di ordine pubblico
stabilite dall'art 2087 c.c. e dagli artt. 21 e 22 del DPR 547/55 (dando
inoltre luogo alla responsabilità professionale della sig.ra omissis). Veniva
poi evidenziato come la convenzione in oggetto avesse previsto che il sig.
Tizio avrebbe dovuto essere destinato alla formazione quale "operatore di
saldatura ob. 3 Misura B.1", e dunque adibito all'utilizzo di macchine
saldatrici, oltre che ad operazioni di saldocarpenteria implicanti l'uso di
utensili manuali per la preparazione di lembi o l'utilizzo per la piegatura
delle lamiere (come stabilito dal modulo didattico predisposto
dall'Associazione alla Direzione delle Attività Formative della Regione
Veneto). In effetti il predetto sig. Tizio era stato adibito per due settimane
a lavori di saldatura, montaggio, smontaggio e spostamento dei pezzi dal tornio
parallelo, ma poi era stato destinato, all'insaputa dell'Associazione Gamma, all'uso
del trapano radiale, e, dunque, a mansioni del tutto avulse da quelle oggetto
del corso di formazione (che rientravano nel distinto campo della figura
professionale dell'operatore alle macchine utensili). Tale decisione, peraltro,
era stata adottata dalla ditta Alfa al di fuori di ogni accordo con
l'Associazione Gamma, rilevando come l'insegnamento all'uso del trapano radiale
era escluso anche dal registro di classe (che riportava il programma formativo
effettivamente svolto durante le lezioni dal corpo docente dell'Associazione
Gamma). L'infortunio in questione non era quindi avvenuto in relazione a
condotte colpose dell'Associazione Gamma, mentre sulla ditta Alfa incombeva
l'obbligo di adottare tutte le misure di sicurezza (oltre che di informazione e
controllo) nell'utilizzo del macchinario in oggetto. Nè aveva alcun rilievo il
fatto che lo stage del sig. Tizio prevedesse l'accesso di un tutor della Gamma,
dal momento che il predetto tutor aveva il mero compito di "verificare e
supportare il grado di apprendimento dell'allievo e non certo un potere di
controllo, di vigilanza, di azione, che all'interno dell'azienda spettano, in
via esclusiva, all'imprenditore o ad un suo preposto"', peraltro il tutor,
nel corso delle visite, non aveva mai rilevato che il sig. Tizio era stato
adibito a mansioni diverse rispetto a quelle oggetto della convenzione. La
ditta ospite, in ogni caso, doveva garantire la presenza costante di un
"affiancatore aziendale" con il compito di sovrintendere e seguire lo
stagista durante l'orario di lavoro in azienda. Di conseguenza doveva ritenersi
come l'infortunio occorso al sig. Tizio fosse dipeso unicamente dalla decisione
della ditta Alfa (o, eventualmente, dell’affiancatore aziendale) di adibire lo
stesso sig. Tizio a mansioni non previste dallo stage, su un macchinario del
tutto privo di protezioni, rilevandosi come al momento dell'incidente il sig.
Tizio non fosse comunque affiancato da alcun addetto della ditta Alfa. Sulla
base di tali circostanze veniva eccepita preliminarmente l'incompetenza
funzionale e per materia del Giudice del Lavoro in relazione alla domanda
avanzata dalla ditta Alfa e dalla Beta S.r.l. nei confronti della Associazione
Gamma in forza di clausola contrattuale, chiedendo poi l'autorizzazione alla
chiamata in causa della compagnia Omega (società assicuratrice della
Associazione Gamma) e della sig.ra omissis, mentre nel merito veniva chiesta la
reiezione della domanda di manleva avanzata nei confronti dell'Associazione
Gamma, e, in via subordinata, che la condanna della predetta associazione fosse
contenuta nei limiti dell'importo ritenuto di giustizia, con condanna comunque
della società Omega e della sig.ra omissis a tenere indenne l'Associazione
Gamma delle somme che quest'ultima fosse stata condannata a pagare.
Anche le Assicurazioni Delta provvedevano a costituirsi, evidenziando
preliminarmente che la mancata costituzione nel corso della fase di urgenza era
dipesa da un mero disguido interno, facendo comunque presente di aver già
adempiuto all'ordine di pagamento impartito ex art.700 c.p.c.; nel merito
veniva invece esposto come la polizza stipulata dalla ditta Alfa prevedesse un
massimale pari a due miliardi di vecchie lire (di talché ogni eventuale
condanna della compagnia predetta avrebbe dovuto essere contenuta in tale
limite, peraltro da ulteriormente decurtare in considerazione della già
corrisposta somma di € 300.000,00); venivano quindi richiamate le difese già
svolte dalla ditta Alfa e dalla Beta S.r.L, e, sulla base delle stesse, veniva
concluso chiedendo che, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande
dei ricorrenti, venisse ampiamente ridotto l'importo complessivo richiesto,
dichiarando tenuta la compagnia predetta a manlevare la propria assicurata
esclusivamente nei limiti del massimale di polizza.
L’INAIL si costituiva rilevando a sua volta come il sig. Tizio fosse stato
adibito a mansioni diverse da quelle per le quali era stato avviato il progetto
di formazione professionale in questione, mentre il macchinario cui lo stesso
era stato adibito non si presentava conforme alla normativa antinfortunistica
(come dettagliatamente descritto dagli ispettori SPISAL). Ricordato poi come il
legale rappresentante della ditta Alfa fosse stato sottoposto a procedimento
penale, conclusosi con sentenza ex art. 444 c.p.p. di applicazione della pena
su richiesta delle parti, veniva quindi evidenziato come l'infortunio stesso
dovesse considerarsi riconducibile a colpa del sig. omissis e della ditta Alfa,
i quali erano quindi responsabili verso l’INAIL per le somme da tale ente
versate al sig. Tizio. A tale. proposito veniva inoltre esposto come l’INAIL
avesse provveduto ad erogare prestazioni per complessivi € 630.324,07, e, sulla
base di tali circostanze, veniva chiesta la condanna in via solidale del sig.
omissis, quale titolare della ditta individuale Alfa, oltre che della Beta
S.r.l. (e di qualunque altro soggetto ritenuto responsabile o tenuto in
garanzia per l'infortunio in oggetto), a versare all'INAIL la somma predetta, o
la diversa somma accertata di giustizia, con interessi sino al saldo effettivo.
All'udienza del 20.1.2004 l'Associazione Gamma insisteva nell'istanza di
chiamata in causa della compagnia assicuratrice Omega e della sig.ra omissis,
mentre il Giudice, con ordinanza resa in data 5.2.2004, autorizzava la chiamata
in causa esclusivamente della compagnia assicuratrice citata, rinviando
all'udienza del 6.4.2004.
La compagnia Omega si costituiva quindi con comparsa del 25.3.2004, con la
quale, ripercorsi i fatti di causa, evidenziava come la responsabilità
dell'infortunio dovesse ascriversi unicamente alla ditta Alfa, sia in
considerazione del fatto che l'allievo, inviato a fare uno stage come
saldatore, era stato adibito a lavorare ad un tornio, sia perché tale
macchinario era del tutto privo di protezioni contro gli infortuni. Non
risultava peraltro che l'Associazione Gamma avesse prestato il proprio consenso
a che il sig. Tizio fosse adibito a lavori diversi da quelli relativi allo
stage, mentre la clausola contenuta nella convenzione intercorsa tra le parti
doveva considerarsi priva di efficacia, atteso che la stessa era nulla ai sensi
dell'art 1229 c.c. (dal momento che i casi di responsabilità per fatto altrui
erano tassativamente stabiliti dalla legge). In ogni caso veniva eccepita l'inoperatività
della polizza assicurativa, dato che la stessa (alla voce "descrizione del
rischio") prevedeva che "L'assicurazione è prestata per la
responsabilità civile ai sensi di legge sull'assicurato nella sua qualità di
ORGANIZZATORE DI UN CORSO DI OPERATORE DI SALDATURA APPROVATO DALLA GIUNTA
REGIONALE DEL VENETO N. 2151 ATTIVITÀ' FORMATIVA F.S.R. 2001 PRESSO L’ISTITUTO
OMISSIS VIA OMISSIS N. OMISSIS DI BASSANO” con l'effetto che la copertura
assicurativa era da ritenersi circoscritta agli infortuni che si fossero
verificati durante il corso e nell'ambiente dell'Istituto omissis (mentre nel
caso di specie l'infortunio si era verificato presso una ditta di costruzioni
meccaniche agricole e nell'esercizio di un'attività diversa da quella prevista
dalla polizza). Infine, in via di mero subordine, veniva comunque contestato il
quantum delle pretese risarcitorie dei ricorrenti. Sulla base di tali
circostanze veniva quindi chiesta la reiezione della domanda di manleva, dando
comunque atto che il massimale di polizza ammontava ad un miliardo di vecchie
lire.
All'udienza del 6.4.2004 l'ufficio si trasferiva presso l'abitazione del sig.
Tizio al fine di espletarne il libero interrogatorio, attesa l'impossibilità di
spostamento dello stesso sig. Tizio (il quale peraltro non poteva sottoscrivere
il relativo verbale, adempimento che veniva invece effettuato dall'Avv.
omissis, come espressamente indicato nel verbale d'udienza medesimo). Alla
successiva udienza del 4.5.2004 veniva espletato il libero interrogatorio del
sig. omissis, mentre quello del legale rappresentante dell'Associazione Gamma
avveniva all'udienza dell'8.6.2004, nel corso della quale veniva anche
conferito incarico a consulente tecnico d'ufficio al fine di procedere ai
necessari accertamenti medico-legali sulla persona del sig. Tizio. Con
ordinanza resa in data 18.6.2004 il Giudice ammetteva poi i mezzi di prova
richiesti dalle parti (in particolare da parte dei ricorrenti, dei convenuti,
dell'Associazione Gamma e dell'INAIL), respingendo l'istanza di chiamata in
causa dei tutor incaricati dall'Associazione Gamma, avanzata da parte dei
convenuti alla predetta udienza dell'8.6.2004. Alla successiva udienza del
16.9.2004 veniva quindi espletata attività istruttoria mediante escussione di
testimoni, mentre all'udienza del 21.9.2004 il patrocinio delle parti convenute
chiedeva di procedere a consulenza tecnica d'ufficio in ordine ad eventuali
violazioni degli obblighi di sicurezza da parte del sig. Tizio; respinta dal
Giudice tale istanza - con ordinanza del 23.9.2004 -, veniva quindi fissata per
la discussione l'udienza del 30.11.2004, assegnando alle parti termini per il
deposito di memorie. Infine, all'udienza da ultimo citata, la causa veniva
discussa e poi decisa come da dispositivo del quale si dava contestuale
lettura.
MOTIVI
DELLA DECISIONE
1)
Le domande avanzate da parte dei ricorrenti sono fondate e debbono pertanto
essere accolte, alla stregua e nei limiti delle considerazioni che seguono.
2)
In primo luogo rilevare come dall'istruttoria espletata sia emersa la
dimostrazione della violazione, da parte della società resistente, del disposto
di cui all'art. 2087 c.c., sotto il profilo specifico della mancata
ottemperanza all'art. 68 del D.P.R. 547/55. Come già esposto nella parte motiva
dell'ordinanza emessa in data 8.7.2003 ai sensi dell’art. 700 c.p.c. (il cui
iter logico-argomentativo risulta, allo stato, vieppiù supportato dagli
ulteriori riscontri emersi nel corso dell'istruttoria), la responsabilità della
(ex) ditta individuale "Alfa", in persona del titolare omissis, da
considerarsi solidale con quella di Beta S.r.l. (società costituita in data
11.4.2003, mediante conferimento — come quota del 98% - dell'azienda già del
sig. omissis), ai sensi dell'art. 2112 c.c., risulta attestata, in primo luogo,
dagli accertamenti compiuti dallo SPISAL dell'ULSS n° 3 di Bassano del Grappa
(cfr doc. 5 fascicolo di parte ricorrente) - confermati all'udienza del
16.9.2004 dal teste L.V, che aveva personalmente effettuato il sopralluogo il
giorno dell'incidente -, alla cui stregua emerge l'intervenuta violazione di
normativa antinfortunistica da parte della ditta Alfa, in relazione
all'incidente sul lavoro che ha visto coinvolto il sig. Tizio. Quest'ultimo,
infatti, si era infortunato mentre stava svolgendo operazioni di lavoro ad una
macchina denominata "trapano radiale marca omissis S.r.l.",
presumibilmente venendo agganciato al braccio destro dal mandrino o dall'organo
di lavoro rotante, venendo così a subire il distacco del braccio stesso (e le
ulteriori gravissime lesioni che sono poi state compiutamente diagnosticate).
Gli accertamenti compiuti dal citato Servizio di Prevenzione hanno poi
consentito di appurare che "i pulsanti di emergenza funzionavano
regolarmente, ma la macchina non era provvista del sistema elettrico che
evitasse il riavvio intempestivo della stessa al ritorno della tensione; le
prove hanno dimostrato infatti che con la macchina già predisposta per il
funzionamento e quindi con gli interruttori della macchina già attivati,
l'attivazione dell'interruttore di alimentazione elettrica (posto sul quadro
elettrico montato sul pilastro del capannone) attivava la rotazione dell'organo
lavoratore, cosa questa non permessa dalla normativa", e, inoltre, che
"il trapano è completamente sprovvisto di protezioni all'organo lavoratore
e/o al mandrino e/o alla zona di lavoro (anche se è provvisto di due pulsanti
di emergenza)", con la conseguenza che "la mancanza totale di
protezioni all'organo lavoratore ed alla zona di lavoro della macchina è elemento
primario e palese della pericolosità della macchina in questione. È chiaro
infatti che i due pulsanti di emergenza, tra l'altro collocati a ridosso l'uno
dell'altro, non possono essere ritenuti sufficienti ai fini della sicurezza,
considerata altresì la forza in gioco applicata dal motore al mandrino",
anche in considerazione del fatto che "l'avvicinamento dell'organo
lavoratore alla piastra di lavoro, così come predisposto nell'occasione
(abbassamento manuale) dovrebbe infatti avvenire a mezzo di una doppia leva da
comandare con entrambe le mani (in modo da impegnarle entrambe) ma tale leva
può essere comandata altresì con una sola mano lasciando così libera l'altra e
quindi in condizioni di pericolo", ritenendo perciò integrata la
violazione del disposto dell’art. 68 DPR 547/55 (secondo cui "gli organi
lavoratori delle macchine e le relative zone di operazione, quando possono
costituire un pericolo per i lavoratori, devono, per quanto possibile, essere
protetti o segregati oppure provvisti di dispositivo di sicurezza''), essendo
indubbio che la zona di operazione del macchinario in questione, nell'area di
movimento del braccio e del mandrino del trapano, integra una fonte di pericolo
per i lavoratori. A tale proposito il teste B.U. (ex dipendente della ditta Alfa,
cui era stato affidato il compito di seguire il sig. Tizio nello stage) ha del
resto confermato che “l’accesso all’area in cui si muove il braccio ed il
mandrino è libero, nel senso che non vi sono barriere od ostacoli; non vi sono
fotocellule che arrestino il meccanismo in caso di introduzione di un braccio
in tale area", illustrando inoltre il meccanismo di funzionamento del
macchinario in questione ed evidenziando che "il trapano è costituito da
un piano di lavoro, da una colonna che in pratica tiene il braccio dove c’è il
mandrino; la colonna è larga circa venti centimetri, la colonna è fissa ed il
braccio si muove attorno ad essa; ciò che ruota è il mandrino, e la fresa, la
quale viene talvolta utilizzata, ed il cui scopo è di eseguire una lamatura, invece
di un foro…nel trapano viene impostata una velocità, il braccio viene poi
posizionato nella posizione voluta e bloccato tramite un dispositivo che è sia
elettronico che meccanico; dopodiché viene azionato un altro dispositivo che
serve a spostare la testa del mandrino lungo il braccio". Ciò premesso si
deve poi evidenziare come il sig. omissis abbia espressamente ammesso, nel
corso del proprio interrogatorio libero: "noi abbiamo tirato via le
protezioni della macchina dato che altrimenti non la si poteva utilizzare per
quel tipo di lavoro". Alla stregua di tali riscontri appare effettivamente
dimostrato come il trapano radiale in questione risultasse sprovvisto di idonee
misure di protezione, peraltro rilevando (in considerazione del tenore della
dichiarazione resa dal sig. omissis), come le protezioni del macchinario
fossero state eliminate proprio dalla stessa datrice di lavoro, in modo da
adibire il macchinario stesso a lavorazioni altrimenti precluse dalle
protezioni medesime. Siffatte circostanze portano quindi a ritenere sussistente
una violazione dell’art. 2087 c.c., ascrivibile a responsabilità della ditta
Alfa, sotto il profilo specifico della mancata ottemperanza al disposto del
citato art. 68 del D.P.R. 547/55. Risulta quindi come l'infortunio in oggetto
sia causalmente da ricondursi alla violazione, da parte della società
resistente, della normativa citata, restando - poi -privo di qualunque rilievo
il comportamento eventualmente negligente o imprudente dell'odierno ricorrente
(il quale, peraltro, aveva iniziato a lavorare presso la Alfa da solo due
settimane) nella determinazione dell'infortunio medesimo. Premesso che, alla
stregua delle dichiarazioni rese sia dal teste B.U., che dallo stesso sig.
omissis, risulta che il sig. Tizio aveva lavorato in tutto due sole volte al
trapano radiale in questione (di cui la seconda volta è quella in cui avvenne
l'infortunio), e che non è conseguentemente possibile ritenere che lo stesso
sig. Tizio avesse maturato un sia pur minimo di esperienza lavorativa al
riguardo (peraltro evidenziandosi come il sig. Tizio fosse solo, al trapano
radiale, al momento in cui è avvenuto l'infortunio, come espressamente riferito
dal teste B.U. - che giunse dopo circa due minuti dall'incidente stesso -),
occorre poi rilevare che, ai fini della valutazione del comportamento del
lavoratore in occasione di infortuni sul lavoro, devono comunque essere presi
in considerazione una pluralità di fattori (abitudine o familiarità con il
rischio, stanchezza, riduzione della prontezza dei riflessi a causa della
ripetitività dei movimenti eseguiti, consapevole ed inconsapevole spinta alla
riduzione dei tempi dell'operazione a vantaggio delle proprie energie, ecc.)
idonei a determinare una ridotta capacità di controllo del pericolo da parte del
lavoratore stesso. In questa prospettiva, l'osservanza da parte del datore di
lavoro (che si trova in ben altra posizione) - e dei suoi collaboratori - degli
obblighi posti a tutela della sicurezza costituisce il presupposto necessario e
minimo per poter prendere in considerazione l'incidenza della condotta del
lavoratore nello svolgimento del processo causale di determinazione del
sinistro. In tale contesto si radica il costante orientamento giurisprudenziale
della Suprema Corte, ritenuto pienamente condivisibile da questo giudice,
secondo cui la responsabilità dell'infortunato sorge esclusivamente in presenza
di condotte anormali, inopinabili, che esulano dal procedimento di lavoro e
sono incompatibili con il sistema di lavorazione, oppure qualora vi sia stata
una violazione da parte del lavoratore di precise disposizioni
antinfortunistiche o di specifici ordini, dovendosi altrimenti concludere per
la normale irrilevanza del concorso della condotta colposa del lavoratore,
anche sotto il profilo del computo dell'entità delle conseguenze risarcitorie
(così Cass. 6.7.1990, n° 7101; Cass. 8.2.1993, n° 1523; Cass. 7.4.1992, n°
4227; Cass. 17.2.1998, n° 1687; Cass. 8.4.2002 n° 5024; Cass. 18.2.2004 n°
3213), in quanto i comportamenti imprudenti o negligenti dei lavoratori devono
considerarsi assorbiti dall'assenza o inidoneità delle misure di prevenzione,
nella misura in cui la loro adozione sarebbe stata idonea ad eliminare il
rischio di simili comportamenti.
3)
In considerazione del fatto che, nella fattispecie in esame, non risultano
essere stati tenuti dal ricorrente Tizio comportamenti del tipo descritto supra
ed alla stregua di quanto sopra già esposto, deve quindi essere dichiarata
l'esclusiva responsabilità della ditta Alfa nella determinazione dell'infortunio
occorso al ricorrente predetto in data 14.2.2002. A tale proposito occorre del
resto rilevare come non appaiano suscettibili di condivisione le argomentazioni
svolte dalle parti resistenti in ordine ad una pretesa condotta del sig. Tizio
tale da integrare gli estremi comportamentali ora descritti. Si osserva infatti
che, se pur è vero che difetta una ricostruzione dell'incidente che dia conto
dell'esatta manovra eseguita dal predetto sig. Tizio prima del verificarsi
dell'infortunio, le congetture svolte da parte delle resistenti (ovvero che
l'incidente si sia verificato per la violazione "dei più elementari
obblighi di sicurezza mettendo la mano e/o il braccio vicino al mandrino tanto
da venirne agganciato, tenendo quindi una condotta anomala inopinabile ed
incompatibile che esula dal procedimento di lavoro e con il sistema di
lavorazione, come era stato chiesto di accertate mediante consulenza tecnica
d'ufficio) appaiono prive di qualunque riscontro (e, nella sostanza, frutto di
una petizione di principio). Ricordato infatti che eventuali profili di
negligenza del sig. Tizio, come già detto, si presenterebbero irrilevanti, il
recepimento dell'impostazione delle resistenti porterebbe a ritenere che il
predetto Tizio abbia tenuto una condotta sostanzialmente dolosa (ai limiti
dell'autolesionismo), ciò che appare allo stato non plausibile. Rilevato
comunque che non sussiste agli atti alcun elemento per ritenere che il Tizio
abbia posto in essere condotte di tale tipo, e che l'ispettore SPISAL V.,
sentito sul punto, ha espressamente dichiarato di non avere "elementi per
poter ipotizzare l'esecuzione di una manovra del tutto avulsa dalle modalità di
azionamento della macchina", si deve infine ricordare come la consulenza
tecnica d'ufficio non costituisca essa stessa un mezzo di prova, ma solo uno
strumento di integrazione tecnica per la valutazione di risultati istruttori
già raggiunti (mentre nell'impostazione attribuitale dalle resistenti tale
consulenza si presenterebbe proprio come mezzo di prova diretta, oltre a
connotarsi per la sua natura sostanzialmente esplorativa).
4)
Per quanto concerne l'entità del danno alla persona subito dal ricorrente
Tizio, occorre prendere in considerazione le risultanze della consulenza
medico-legale redatta dal Dr. omissis, ritenuta condivisibile in quanto immune
da vizi logici e metodologici. Alla stregua di tale relazione risulta come le
lesioni subite dal predetto sig. Tizio siano consistite nell'avulsione
dell'arto superiore destro da strappamento, lussazione della sesta vertebra
cervicale sulla settima con plegia ai tre arti superstiti, frattura 1° costa a
destra, lussazione gomito sinistro, ferita lacero contusa al padiglione
auricolare sinistro con parziale avulsione (oltre che una possibile frattura
dei condili mandibolari bilateralmente). Gli effetti di tali lesioni sono stati
tali da determinare la paresi flaccida dei tre arti superstiti, con limitazione
dei movimenti della mandibola (ciò che comporta, peraltro, il fatto che
l'alimentazione deve essere esclusivamente di tipo semiliquido) ed importante
limitazione dei movimenti del capo, precisandosi che "anche la posizione
supina è pressoché obbligata, perché ai tentativi di passaggio alla posizione
semi-assisa compare ipovolemia, quindi perdita di coscienza" e che, allo
stato risulta "impossibile anche lo svezzamento dal respiratore automatico
per lesione del nervo frenico”. Il CTU ha quindi ritenuto che tali lesioni
abbiano comportato una inabilità temporanea assoluta di giorni 50, residuando
postumi permanenti nella misura del 95-100%. A tale proposito si rileva poi che
sia i postumi permanenti che l'inabilità temporanea devono essere considerati
nell'ambito del danno biologico, inteso quale violazione dell'integrità
psico-fisica della persona, in sé e per sé considerata, in quanto incidente
sulle molteplici manifestazioni della vita umana rilevanti sul piano biologico,
sociale, culturale ed estetico (per tutte, Corte Cost. 19/07/1986, n. 184).
5)
Per quanto concerne la quantificazione del danno biologico complessivo subito
dal ricorrente Tizio, tenuto conto dei vari profili che vengono in rilievo nel
caso di specie ai fini della determinazione del danno biologico (età del
soggetto all'epoca dell'incidente - 29 anni -, natura ed entità delle lesioni
subite dallo stesso), in applicazione delle tabelle di liquidazione seguite da
questo tribunale (c.d. Tabelle del Triveneto), appare equo liquidare in
complessivi € 439.174,92 l'importo attinente al danno biologico complessivo (di
cui € 437.504,92 per i postumi permanenti: € 4.487,23 x 97,5; ed € 1.670,00 per
l'invalidità temporanea totale: € 33,40 x 50).
6)
Data la natura di illecito penale del fatto (desumibile peraltro dalla
violazione della norma di cui all’art. 68 del D.P.R. 547/55), deve essere
risarcito anche il danno morale subito dal sig. Tizio, in base al disposto
degli artt.. 185 c.p. e 2059 c.c.. Tenuto conto della durata della malattia e
della natura delle menzionate alterazioni patologiche, il danno morale va
liquidato, in via equitativa ed al valore attuale, in € 439.174,92 (pari al
100% del danno biologico complessivamente considerato). A tale proposito si
osserva come nella determinazione di tale voce di danno ci si sia ampiamente
discostati dai parametri usualmente utilizzati a tal fine (40-60% del danno
biologico), in considerazione, in primo luogo, del fatto che la tipologia delle
lesioni subite dal sig. Tizio appaiono configurarsi con tale intensità di
effetti da rendere non del tutto confacente una liquidazione parametrata su
modelli di valutazione riferibili a casi ordinari, in secondo luogo si deve
evidenziare che, nonostante la massiva incidenza delle lesioni stesse in ordine
alle capacità fisiche del sig. Tizio, quest'ultimo ha completamente conservato
le proprie capacità critiche, cognitive ed intellettive (come appurato dal
CTU), rendendosi quindi pienamente consapevole del proprio stato di malattia.
Tale circostanza appare determinare, ad avviso dello scrivente, la sussistenza
di un danno morale di portata peculiarmente vasta, poiché la piena consapevolezza
del proprio stato di incapacità fisica, unitamente alle scarse (pressoché
inesistenti, alla stregua della valutazione del consulente tecnico d'ufficio)
possibilità di addivenire ad interventi terapeutici idonei a migliorare tali
condizioni, appaiono suscettibili di determinare uno stato di prostrazione
psicologica i cui effetti si presentano di pari, se non maggiore, attitudine
lesiva delle stesse patologie fisiche.
7)
II sig. Tizio (così come, del resto, le altre parti ricorrenti) ha altresì
chiesto il risarcimento del danno c.d. "esistenziale”. A tale proposito si
osserva come, a parere dello scrivente, tale voce di danno non possa essere
riconosciuta al sig. Tizio. Premesso che non viene in alcun modo in dubbio la
terribile entità delle conseguenze lesive patite dal sig. Tizio, si rileva come
la valutazione di escludere la spettanza di tale voce di danno si fondi
sull’analisi del complesso risarcitorio ritenuto spettante al sig. Tizio.
Premesso che la presente fattispecie si discosta notevolmente, per struttura,
da quelle prese in considerazione nelle sentenze "gemelle” della Suprema
Corte nn. 8827/2003 e 8828/2003 (laddove era in discussione la sussistenza di
un danno non patrimoniale in capo a soggetti che non si trovavano in condizioni
di invocare un danno biologico in proprio) si deve ricordare come la nozione di
danno biologico delineata dalla Corte Costituzionale con la sentenza 184 del
1986 non afferisca alla mera sussistenza di lesioni alla persona (ed alle
ricadute di tipo patrimoniale - se non lavorative - che esse possono
comportare), ma - come già detto - vada invece intesa quale violazione
dell’integrità psico-fisica della persona, in sé e per sé considerata, in
quanto incidente sulle molteplici manifestazioni della vita umana rilevanti sul
piano biologico, sociale, culturale ed estetico. L’estensione di tale ambito
valutativo porta ad escludere che le eventuali compressioni (o elisioni totali)
delle possibilità di esplicazione di attività comunque esistenzialmente
valorizzabili (e dunque integranti una "rinuncia al fare", come
evocativamente dedotto in dottrina) si connotino con forme diverse rispetto a
quelle già prese in considerazione al momento dell'elaborazione del danno
biologico (inteso come categoria "serbatoio" atta a ricomprendere in
sé ogni forma di lesione, compressione, modifica deteriorativa attinente ai
vari settori di esplicazione della persona, ponendo termine alla frammentazione
delle pressoché infinite voci di danno che si erano legittimamente teorizzate -
in dottrina e giurisprudenza - in riferimento alle possibili lesioni della
persona, come il danno alla vita di relazione, il danno estetico, il danno alla
vita sessuale ecc. ecc.).
8)
Sotto il profilo del danno emergente devono inoltre essere risarcite al sig.
Tizio le spese mediche (o comunque riconducibili alla malattia conseguente
all'infortunio) già sostenute, che il predetto ricorrente ha quantificato in
complessivi € 5.000,00 e che appaiono effettivamente congrue con la tipologia e
l'entità dei danni subiti dal sig. Tizio (rilevandosi come il consulente abbia
del resto ritenuto congrue le ingentissime spese per l'assistenza sostenute
dall’INAIL); si osserva, del resto, come le lesioni subite dal sig. Tizio si
prestano, per l'intensità delle stesse, ad aver plausibilmente fatto insorgere
la necessità di una pluralità di incrementi di spesa onde far fronte alle nuove
esigenze determinate dalle condizioni fisiche dello stesso Tizio (come le
precauzioni e cautele necessarie per l'alimentazione e l'igiene del sig. Tizio,
o per mantenere una congrua sepsi dell'apparecchiatura per la respirazione
automatica), che, anche in considerazione della situazione in cui si è venuto a
trovare il nucleo familiare del sig. Tizio, si prestano altresì con difficoltà
ad una dettagliata documentazione. A tali spese deve poi aggiungersi il
risarcimento per le spese di assistenza futura, le quali, in considerazione
delle condizioni di salute del sig. Tizio, appaiono integrare gli estremi di un
fatto certo. Premesso che non appare giuridicamente possibile (ne umanamente
tollerabile) limitare il risarcimento dei danni futuri alla stregua di una
ipotizzata "limitata” aspettativa di vita del sig. Tizio, si deve comunque
osservare come la liquidazione effettiva di tali spese, trattandosi peraltro di
un danno futuro, non possa che avvenire in via equitativa. A tale proposito
occorre ricordare come il consulente tecnico d'ufficio abbia rilevato la
"necessità di assistenza continuativa, seppur non qualificata e necessità
di supervisione medica ed infermieristica (già erogata dal Servizio Sanitario
Nazionale)", e pertanto appare accertata la necessità di un assistenza non
limitata nel tempo, seppur da esercitarsi non ad opera di personale qualificato
(mentre gli aspetti inerenti alla supervisione di personale medico risultano
estranei al profilo in esame, in quanto non posti a carico del ricorrente
predetto). Alla stregua di tali parametri, e ritenendo congrue un costo orario
per assistenza pari ad € 12 all'ora (non essendo peraltro sorte contestazioni,
se non in punto di an, in ordine alla determinazione operata in corso di causa
da parte ricorrente, diretta a quantificare in € 13-15 all'ora il costo per
l’assistenza), per almeno sei ore al giorno e per sei giorni alla settimana
(come indicato da parte ricorrente), ed utilizzando come criterio per la
capitalizzazione il coefficiente di cui al R.D. 1403/22, la somma in oggetto
viene ad essere quantificata in complessivi € 374.264,06 (e cioè € 12 x sei ore
x sei giorni alla settimana x quattro settimane al mese x 12 mesi x 18,049
coefficiente di capitalizzazione).
9)
Per quanto concerne il danno patrimoniale da lucro cessante per perdita della
capacità lavorativa specifica, si osserva come il consulente tecnico d'ufficio
abbia attestato che ogni tipo di capacità lavorativa del sig. Tizio è stata
annullata all'esito dell'infortunio. A tale proposito occorre rilevare come il
sig. Tizio, al momento dell'infortunio, stava svolgendo uno stage finalizzato
alla formazione della qualifica di operaio esperto in saldatura. La presenza di
tale circostanza induce a ritenere non applicabile alla presente fattispecie il
criterio del triplo della pensione sociale, proposta da parte delle resistenti
sulla base della constatazione che il sig. Tizio non svolgeva attività
lavorativa. Lo svolgimento dello stage in questione, infatti, sebbene non
caratterizzato dalle caratteristiche del lavoro dipendente, non consente di
ricondurre tout court la condizione del sig. Tizio a quella dei soggetti
strutturalmente privi di attività lavorativa (minorenne, casalinga, ecc.), in
quanto il predetto Tizio avrebbe verosimilmente intrapreso l'attività
lavorativa cui era finalizzato lo stage formativo in questione (in tal senso si
rileva, peraltro, come lo stesso progetto formativo - doc. 4 fascicolo di parte
terza chiamata Associazione Gamma - si proponga, da una parte, di fornire
adeguata preparazione professionale a soggetti che ne sono privi, e,
dall'altro, di venire incontro alla - insoddisfatta - richiesta di manodopera
da parte delle imprese del settore: così recita, del resto, l’incipit del
progetto in questione, alla voce "Obiettivo del progetto e figura
professionale": "l'obiettivo di questo progetto è la formazione di
lavoratori esperti nei processi di saldatura che verranno indirizzati nelle aziende
metalmeccaniche della zona di Bassano del Grappa, ove sono molto richieste
queste figure"), e, pertanto, il risarcimento della relativa voce di danno
deve avvenire in conformità con il criterio di capitalizzazione secondo i
coefficienti di cui al citato RD 1403/1922. Rilevato che, alla stregua della
documentazione dimessa da parte ricorrente (cfr CCNL Metalmeccanici Industria),
la retribuzione media che il sig. Tizio avrebbe percepito si sarebbe aggirata
sui 13.000,00 € all'anno, ne deriva che la voce di danno in questione viene ad
essere determinata nella misura di € 234.637,00 (e cioè € 13.000,00 x 18,049,
non ritenendo di applicare alcuno scarto tra vita fisica e vita lavorativa, in
considerazione della risalenza nel tempo del computo sull'aspettativa di vita
elaborata in riferimento alle citate tabelle del 1922).
10)
In riferimento al danno da perdita di chance, chiesto dal ricorrente Tizio in
relazione all'elisione della possibilità di miglioramenti della propria
posizione economico-lavorativa (e fortemente contestata dal patrocinio delle
resistenti), si ricorda come tale tipologia di danno si distingua dal danno
futuro in quanto quest'ultimo si connota per la valutazione prognostica (da
eseguirsi nei termini della ragionevole certezza) in ordine ad un evento
dannoso che deve ancora verificarsi, mentre il danno da perdita di chance si
configura come un danno attuale, determinato dalla decurtazione di possibilità
favorevoli per il soggetto leso, che, conseguentemente, corrispondono ad
utilità economiche già esistenti nel patrimonio del soggetto. È evidente che
l'entità (ed in definitiva la stessa sussistenza) del risarcimento, in tali
ipotesi, dipende dal grado di certezza relativo all'utilizzo da parte del
danneggiato della possibilità eliminata. Nel caso di specie risulta
indubbiamente che, a prescindere dal danno alla futura capacità di reddito, le
lesioni subite dal sig. Tizio hanno totalmente eliminato non solo la
possibilità di svolgere il lavoro cui il sig. Tizio era avviato, ma anche di
poter usufruire di ogni qualunque possibile incremento salariale, oltre che
delle altre ipotizzabili prospettive di carriera che l'attività lavorativa
avrebbe (secondo l’ia quod plerumque accidit) offerto. Tale danno, tuttavia,
non può che essere liquidato in via squisitamente equitativa, e, in
considerazione di quanto sin qui esposto, appare equo liquidare il danno stesso
nella misura del 30% del danno da perdita della capacità lavorativa, e, dunque,
in complessivi € 70.391,10.
11)
Sulla base di tutto quanto sopra esposto, risulta quindi che il danno
complessivamente subito dal sig. Tizio ammonta ad € 1.562.642,00, di cui:
•
€ 439.174,92 a titolo di risarcimento del danno biologico;
•
€ 439.174,92 per il danno morale;
•
€ 379.264,06 per danno patrimoniale emergente per le spese sostenute e da
sostenere (€ 5.000,00 + € 374.264,06);
•
€ 234.637,00 per danno da lucro cessante da perdita della capacità lavorativa
specifica;
•
€ 70.391,10 per danno da perdita di chance.
12)
Occorre a questo punto prendere in considerazione i profili scaturenti dal
fatto che, nel caso di specie, l’INAIL ha provveduto ad erogare al sig. Tizio
le prestazioni di legge secondo la normativa di cui al D.Lgs. 38/2000, oltre
che a fornire apposita attrezzatura medica, provvedendo poi a riconoscere una
rendita previdenziale parametrata su un danno biologico valutato nella misura
del 100%. Anteriormente all'entrata in vigore del citato provvedimento
normativo si era ritenuto (sulla scorta delle affermazioni effettuate dalla
Corte Costituzionale con le sentenze nn 87, 356 e 485 del 1991) che il
carattere primario ed assoluto del diritto alla salute importava che la
menomazione dell'integrità psicofisica del soggetto leso andasse ad integrare
un danno di per sé risarcibile, mentre il principio costituzionale delle sua
integrale risarcibilità determinava l'impossibilità di considerare
soddisfacente sia una tutela limitata alle perdite e riduzioni di reddito,
conseguenti alla menomazione, sia una tutela che valorizzasse esclusivamente
l'attitudine a svolgere attività produttiva di reddito. In tale prospettiva, la
copertura assicurativa prevista dall'allora vigente sistema di assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, pur
non concernendo esclusivamente il danno patrimoniale in senso stretto (in
quanto la prestazione INAIL spettava a prescindere da un'effettiva perdita o
riduzione di reddito), non riguardava comunque il danno biologico di per sé
considerato e nella sua integralità, dato che le indennità previste dal D.P.R.
n° 1124/65 erano collegate e commisurate esclusivamente ai riflessi che la
menomazione avesse avuto sull'attitudine al lavoro del soggetto assicurato,
mentre non assumevano alcun rilievo gli svantaggi, le privazioni e gli altri
ostacoli che la menomazione comportasse in riferimento agli altri ambiti ed
agli altri contesti in cui l'individuo esplicava la propria soggettività.
L'azione diretta al risarcimento del danno biologico, proprio in considerazione
del fatto che tale danno non formava oggetto della copertura assicurativa, per
la parte non riconducibile a perdita o riduzione della capacità lavorativa, non
era dunque ritenuta soggetta all'applicazione della disciplina di cui all'art.
10 del D.P.R. n° 1124/65, con la conseguenza che, indipendentemente dalla
sussistenza o meno di un reato, ad essa non poteva comunque essere opposto nè
l'esonero della responsabilità civile previsto in favore del datore di lavoro,
nè la limitazione del risarcimento alla parte di danno eccedente le indennità
liquidate ai sensi degli artt. 66 e sgg. del citato D.P.R. Un determinato
orientamento giurisprudenziale aveva poi rilevato che, in considerazione del
fatto che gli importi riferiti - nella liquidazione del danno - al danno
biologico permanente corrispondevano al complessivo danno biologico sofferto
dal soggetto, gli stessi dovevano essere decurtati della parte riconducibile a
perdita o riduzione della capacità lavorativa generica, in quanto tale voce
rientrava nella copertura assicurativa INAIL mentre la Suprema Corte aveva poi
superato e disatteso tale impostazione ricostruttiva, negando in radice la
spettanza all'INAIL di una qualunque quota parte delle somme complessivamente
liquidate a titolo di danno biologico. L'entrata in vigore del D.Lgs 38/2000
(nel cui ambito applicativo rientra l'infortunio de quo) ha tuttavia
integralmente modificato il quadro di riferimento entro cui si era formata tale
elaborazione giurisprudenziale. L'art. 13 del predetto D. Lgs 38/2000 riconduce
infatti il danno biologico alla copertura assicurativa obbligatoria, prevedendo
un'articolata serie di criteri di computo per la determinazione del danno
medesimo. In dottrina e giurisprudenza si è immediatamente posto il problema se
le somme erogate dall'INAIL sulla base dei criteri di computo indicati dal
citato art. 13 siano da considerarsi esaustivi del diritto al risarcimento del
danno biologico in capo all'assicurato, oppure se residui in capo al datore di
lavoro l'obbligo di risarcire l'eventuale danno "differenziale"
residuante a favore dell'infortunato. Occorre sin d'ora rilevare che, a parere
dello scrivente, non possa ritenersi che l'erogazione operata dall'INAIL copra
integralmente il danno biologico subito dall'infortunato. A tale proposito si
osserva che se pur è vero che la liquidazione del danno biologico, alla stregua
dei parametri di cui al citato art. 13, avviene in misura indipendente dalla
capacità di produrre reddito del danneggiato, nondimeno lo stesso art. 13 (dopo
aver espressamente premesso che le disposizioni in esso contenute si pongono
nell'ottica della "attesa della definizione di carattere generale di danno
biologico e dei criteri per la determinazione del relativo risarcimento")
prevede la definizione del danno biologico solo "in via sperimentale"
ed ai soli "fini della tutela dell'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali". Già tali distinguo,
posti dalla stessa norma, appaiono attestare che la prospettiva applicativa del
citato art. 13 non è quella di definire in via generale e omnicomprensiva gli
aspetti risarcitori del danno biologico, ma solo quella di definire tali
aspetti risarcitori agli specifici fini dell'assicurazione obbligatoria contro
gli infortuni e le malattie professionali. L'erogazione effettuata dall'INAIL,
peraltro, è strutturata nei termini di un indennizzo., che, a differenza del
risarcimento, si connota come svincolato dalla sussistenza di un illecito
(contrattuale o aquiliano), e può conseguentemente essere disposto anche a
prescindere dall'elemento soggettivo di chi ha realizzato la condotta dannosa,
e, peraltro, anche in assenza di un responsabile diverso dal danneggiato (nelle
ipotesi in cui l'infortunio sia da ascrivere a colpa esclusiva di
quest'ultimo), mentre anche sotto il profilo del consolidamento degli effetti
patrimoniali in capo all'avente diritto l'indennizzo INAIL si struttura in modo
diverso da un risarcimento del danno (come osservato da Trib. Pinerolo con
sentenza del 27.4.2004), dato che la rendita cessa con la morte
dell'infortunato (e non passa nell'asse ereditario), mentre il diritto al
risarcimento, una volta consolidatesi, entra a far parte del patrimonio del
soggetto avente diritto allo stesso e si trasferisce agli eredi (come del resto
si era ritenuto in giurisprudenza anche nell'ipotesi di lesioni mortali che
avessero determinato la morte del danneggiato solo in un secondo momento). Di
conseguenza appaiono sussistere considerevoli e strutturali divergenze tra
l'indennizzo erogato dall'INAIL ed il risarcimento del danno biologico, e
mentre quest'ultimo trova in definitiva la propria norma fondatrice nell'art.
32 della Costituzione (collegata all'art. 2043 c.c., per quanto nella pronuncia
8827/2003 la Suprema Corte adombri la possibilità di una riconduzione di tale
danno allo stesso art. 2059 c.c.), l'indennizzo INAIL è collegato all'art 38
della Costituzione e risponde alla funzione sociale di garantire mezzi adeguati
alle esigenze di vita del lavoratore (pur se non strettamente sotto il profilo
economico-monetario), come del resto ritenuto anche nella citata sentenza del
Tribunale di Pinerolo, oltre che dal Tribunale di Cagliari nella pronuncia del
20.2.2003 (n° 961). Occorre poi evidenziare come il citato art. 13 definisca il
danno biologico come "la lesione all'integrità psico-fisica, suscettibile
di valutazione medico legale", ciò che, se pur appare agevolare il
concreto accertamento delle lesioni, nondimeno appare discostarsi dalla nozione
di danno biologico costituzionalmente intesa (e di cui si è trattato al
pregresso punto 7), non limitata alla mera percepibilità e valutabilità del
danno in termini medico-legali, ma estesa a tutte le possibili forme di
manifestazione della vita umana. La constata differenza strutturale e
funzionale sussistente tra l'erogazione INAIL ex art. 13 citato ed il
risarcimento del danno biologico preclude quindi di poter ritenere che le somme
versate dall’INAIL a tale titolo possano considerarsi integralmente
satisfattive del diritto al risarcimento del danno biologico in capo
all'infortunato, laddove l'applicazione delle usuali tabelle di liquidazione
del danno portino a ritenere sussistente un danno "differenziale"
ulteriore rispetto all'ammontare liquidato dall'INAIL stesso. Occorre del resto
rilevare come lo stesso istituto da ultimo citato abbia inteso (alla stregua di
quanto emerge dal testo della circolare n° 57 del 4 agosto 2000) la modifica
normativa introdotta con il citato art. 13 nel senso che "pur essendo
comune l'oggetto (e cioè il danno biologico) e pur in presenza di alcune
analogie tra il sistema indennitario delineato dall'art. 13 ed il sistema
risarcitorio-civilistico, tuttavia notevoli differenze derivano dalla diversa
finalità dei due sistemi e dalla conseguente diversa strutturazione del
meccanismo di ristoro del danno. L'indennizzo INAIL, infatti, assolve ad una
funzione sociale ed è finalizzato a garantire mezzi adeguati alle esigenze di
vita del lavoratore, secondo quanto previsto dall'art. 38 della Costituzione,
mentre il sistema civilistico è finalizzato a risarcire il danno nella esatta
misura in cui si è verificato. L'art. 13, nell'introdurre il danno biologico
nella copertura assicurativa gestita dall'INAIL dei danni derivanti da
infortuni sul lavoro e malattie professionali, non ha modificato i principi di
fondo che caratterizzano il sistema, e cioè il suo automatismo ed i meccanismi
solidaristici che lo ispirano". Proprio la differenza che sussiste tra
indennizzo INAIL e risarcimento del danno, sotto il profilo della struttura e
degli effetti, comporta inoltre che i parametri indicati nel citato art. 13 non
si configurino come adeguati al fine di una loro utilizzazione quale criterio
equitativo di liquidazione nell'ambito del risarcimento del danno biologico.
Alla stregua di tali considerazioni si rileva quindi come le prestazioni
erogate dall'INAIL non possano ritenersi satisfattive del diritto al
risarcimento del danno in capo al sig. Tizio. Si ricorda poi come le
prestazioni effettuate dall'INAIL (non contestate da alcuno, nè in punto di an
nè di quantum) a favore del sig. Tizio ammontino complessivamente ad €
630.324,07, di cui € 1.116,24 per indennità d'inabilità temporanea assoluta, €
567.068,44 per valor capitale della rendita erogata (di cui € 267.403,38 la
quota parte di rendita afferente al danno biologico ed € 299.665,06 la quota
parte afferente al danno patrimoniale), calcolata alla data dell'1.1.2003 ex
art. 39 DPR 30.06.1965, n° 1124); € 23.184,87 per ratei di rendita calcolati
solo fino alla data di calcolo del valor capitale; € 38.846,06 per spese
protetiche; € 108,46 per spese mediche e varie (le due ultime voci, peraltro,
da considerarsi non coincidenti - per tipologia delle stesse - con le spese
ascritte al danno patrimoniale subito dal sig. Tizio e trattato supra al punto
8).
13)
Di conseguenza, alla stregua di tutto quanto sin qui esposto e tenuto conto
delle detrazioni imputabili alle somme erogate dall’INAIL, l'ammontare
complessivo del risarcimento del danno effettivamente spettante al sig. Tizio
risulta pari ad € 995.652,87, di cui:
•
€ 171.850585 a titolo di risarcimento del danno biologico (€ 439.174,92 - €
267.324,07);
•
€ 439.174,92 per il danno morale;
•
€ 379.264,06 per danno patrimoniale emergente per le spese sostenute e da
sostenere per assistenza futura (€ 5.000,00 + € 374.264,06);
•
€ 5.363,04 per il danno patrimoniale complessivo da lucro cessante (234.637,00
per danno da lucro cessante da perdita della capacità lavorativa specifica +
70.391,10 per danno da perdita di chance - € 299.665,06).
Da
tale ammontare deve tuttavia essere ulteriormente detratta la somma di €
300.000,00, già versata in corso di causa al sig. Tizio dalla compagnia
assicuratrice Assicurazioni Delta, di talché l'ammontare definitivo del
risarcimento tuttora effettivamente spettante al sig. Tizio risulta pari ad €
695.652,87.
14)
In riferimento al risarcimento del danno chiesto in proprio dagli altri
ricorrenti, si ricorda preliminarmente come l'effettiva sussistenza di tale
diritto al risarcimento appare agevolmente affermabile sulla scorta dell'ormai
consolidato orientamento giurisprudenziale che riconosce ai prossimi congiunti
di un soggetto leso il diritto al risarcimento del danno anche in assenza del
decesso dell'infortunato, e ciò come conseguenza diretta ed immediata del fatto
lesivo (così Cass. SS.UU. 22.5.2002, n° 2002). Appare in primo luogo innegabile
il diritto al risarcimento del danno morale in capo a Elettra e Sempronio
(rispettivamente madre e fratello di Tizio), in considerazione dell'indubbia
valenza emotiva che può aver comportato (e comporta) il fatto che il loro congiunto
si trovi nelle condizioni in precedenza esposte. Tale danno, in considerazione
del rapporto di parentela, viene ad essere liquidato in via equitativa nella
misura di € 100.000,00 quanto a Elettra e di € 20.000,00 quanto a Sempronio. I
ricorrenti predetti hanno altresì chiesto il risarcimento del danno
esistenziale iure proprio, ed a tale proposito si osserva come non siano
suscettibili di riverberarsi nella presente sede le argomentazioni in
precedenza espresse al pregresso punto 7 in riferimento alla posizione di
Tizio. Ed infatti la mancanza di un danno biologico in capo a Elettra e
Sempronio preclude di poter considerare egualmente reiterabili nei loro
confronti le valutazioni in ordine alla valenza risarcitoria di tutte le forme
di manifestazione della vita umana, proprie di tale tipologia di danno. Si deve
del resto osservare come la vastità delle conseguenze dannose riportate da
Tizio si presenta più che plausibilmente suscettibile di riverberarsi in una
decurtazione delle possibilità di interazione tra i componenti della famiglia
Tizio, limitando le esplicazioni di una loro vita in comune ed integrando un
indubbio rilevante danno alla serenità familiare. Sulla base di tali
considerazioni, e nella consapevolezza dell'assenza di criteri idonei a dare
compiuta contezza di tale tipo di danno, appare equo liquidare il danno
medesimo nella misura del 50% del danno morale, e, dunque, in € 50.000,00
quanto a Elettra ed in € 10.000,00 quanto a Sempronio. Il risarcimento del
danno complessivamente spettante a Elettra risulta quindi pari ad € 150.000,00
e quello spettante a Sempronio ad € 30.000,00.
15)
Per quanto concerne la domanda dei ricorrenti relativa alla liquidazione di
interessi e rivalutazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 429 e 150,
disp. att., c.p.c., premesso che il consolidato orientamento giurisprudenziale
(da ultimo Cass. n° 256 del 12.1.1999) individua nella determinazione del tasso
degli interessi una mera modalità di liquidazione del danno da lucro cessante
per ritardato pagamento, cui il giudice può fare ricorso anche riconoscendo il
tasso legale (con il solo limite costituito dall'impossibilità di calcolare gli
interessi sulle somme interamente rivalutate alla data dell'illecito) ed
adottando come criterio base per il computo le somme progressivamente
rivalutate, non può tuttavia non tenersi conto di quanto affermato dalla
sentenza della Corte di Cassazione a sezioni unite 17/02/1995, n. 1712 circa le
modalità di liquidazione del danno da ritardo nel conseguimento dell'equivalente
monetario di un dato valore. La predetta sentenza, esclusa comunque la
possibilità di computare gli interessi legali sulla somma rivalutata dalla data
dell'illecito al momento della liquidazione, ha dato alcune indicazioni per
sistemi di calcolo diversi, tali comunque da evitare la rivalutazione, oltre
che della somma capitale, anche degli interessi stessi. La decisione ha infatti
affermato che in base al sistema tradizionale (e cioè computando gli interessi
sulla somma rivalutata alla data della sentenza), il creditore viene a ricevere
più del danno effettivamente subito: il computo degli interessi mira infatti a
risarcire il danno per il ritardo con cui il creditore riceve l'equivalente
pecuniario del debito di valore, danno costituito dal mancato godimento delle
utilità che avrebbero potuto trarsi dal tempestivo conseguimento di una somma
di denaro che, all'epoca del fatto, era per definizione non rivalutata. La
sentenza di cui si è detto ha anche stabilito che il danno da ritardo
nell'adempimento dell'obbligazione da illecito extracontrattuale debba essere
provato dal danneggiato, stemperando tuttavia il rigore della prova con
l'utilizzabilità di presunzioni semplici e criteri equitativi, ed affermando
che, nell'ambito di un equo apprezzamento (art. 2056 c.c.), tale danno può
(anche se non necessariamente) essere liquidato attraverso il ricorso agli
interessi, senza che sia obbligatorio far ricorso al tasso legale degli stessi.
Nel caso di specie lo scrivente ritiene che, adottata in via equitativa la
misura degli interessi legali, tenuto conto dell'andamento dei tassi d'impiego
del denaro nel periodo considerato e non essendovi prova di un danno diverso e
maggiore, gli stessi, in conformità ai criteri della decisione ricordata,
debbano essere computati di anno in anno sulla somma che esprime il danno
all'epoca dell'infortunio, e dunque al 14.2.2002, rivalutata di anno in anno a
decorrere dalla predetta data in base all'indice elaborato dall’ISTAT per le
famiglie degli operai ed impiegati dell'industria, sino alla data di
pubblicazione della sentenza. Occorre tuttavia prendere in considerazione anche
il fatto che, nella fattispecie in esame, vi è stato un parziale pagamento
prima della liquidazione del danno effettuata con la presente sentenza, avendo le
Assicurazioni Delta provveduto a versare al sig. Tizio la somma di €
300.000,00, in data 25.8.2003 (circostanza pacificamente ammessa). Tale
pagamento parziale deve necessariamente essere preso in considerazione ai fini
della determinazione della somma base, in ordine alla quale effettuare il
computo della rivalutazione e degli interessi, anche in considerazione della
circostanza che, alla stregua dell’interpretazione diffusa dell'art. 1194 c.c.,
quest'ultima norma, ed il correlativo metodo di imputazione dei pagamenti,
trova applicazione con esclusivo riferimento ai debiti di valuta, e non anche
ai debiti di valore (come nel caso di specie). Le considerazioni che precedono,
tuttavia, non possono che essere limitate alle somme dovute a titolo di danno biologico
e di danno morale, oltre che alla componente delle spese vive già sostenute (e
dunque su complessivi € 616.025,77, in riferimento peraltro alla sola posizione
di Tizio), mentre non possono essere computate sulle ulteriori somme dovute
(pari ad € 379.627,1, sempre in riferimento alla posizione di Tizio),
integrando queste ultime un danno futuro, la cui anticipata percezione non
consente di computare sulle stesse la rivalutazione monetaria. Di conseguenza,
in riferimento alla posizione di Tizio, occorrerà svalutare la somma di €
616.025,77, dalla data della pubblicazione della presente sentenza sino al
14.2.2002, in base all'indice elaborato dall'ISTAT per le famiglie degli operai
ed impiegati dell'industria, e poi procedere alla rivalutazione di anno in anno
della somma così ottenuta, secondo il medesimo indice, da tale data sino al
25.8.2003, al fine di calcolare annualmente gli interessi sulle somme via via
rivalutate, per ottenere l'ammontare complessivo degli interessi dovuti per il
periodo anteriore alla predetta data del 25.8.2003. Per quanto concerne invece
gli interessi relativi al periodo successivo a tale data, occorrerà procedere a
svalutare la somma di € 316.025,77 (e cioè € 616.025,77 - € 300.000,00), dalla
data della pubblicazione della presente sentenza sino al 25.8.2003, in base
all'indice elaborato dall'ISTAT per le famiglie degli operai ed impiegati
dell'industria, e poi procedere alla rivalutazione di anno in anno della somma
così ottenuta, secondo il medesimo indice, da tale data sino quella di
pubblicazione della presente sentenza, per ottenere l'ammontare complessivo
degli interessi dovuti per il periodo successivo alla predetta data. Saranno
infine dovuti gli interessi legali (ex art. 1282 c.c.) sulla somma di €
695.652,87, dalla pubblicazione della sentenza sino al saldo effettivo. In
riferimento invece alle somme spettanti a Elettra e Sempronio occorrerà
svalutare le stesse dalla data della pubblicazione della sentenza al 14.2.2002
in base al predetto indice ISTAT, e poi procedere alla rivalutazione di
ciascuna somma di anno in anno da tale data a quella di pubblicazione della
sentenza, al fine di calcolare annualmente gli interessi sulle somme via via
rivalutate. Saranno poi dovuti gli interessi legali sulle somme in questione
dalla pubblicazione della sentenza al saldo effettivo.
16)
In ordine all'individuazione del soggetto tenuto ad effettuare il risarcimento
dei danni nella misura supra accertata, si ricorda come le odierne parti
resistenti abbiano dedotto sussistere un obbligo di manleva in capo alla terza
chiamata Associazione Gamma, scaturente dalla convenzione intercorsa tra le
parti al fine di regolamentare lo stage del sig. Tizio, ed in particolare dalla
clausola di assunzione di responsabilità ivi contenuta. In ordine a tale
questione occorre preliminarmente rilevare l'infondatezza dell'eccezione
d'incompetenza per materia sollevata da parte della predetta Associazione
Gamma, e fondata sul fatto che la domanda di manleva in oggetto, essendo basata
su una pattuizione contrattuale, sarebbe sottratta alla cognizione del Giudice
del Lavoro. A tale proposito si rileva che, ai sensi del testo vigente
dell'art. 40 c.p.c., nei casi di domande proposte cumulativamente e tra di loro
in rapporto di connessione (come è nel caso della domanda avanzata dalle
resistenti) si procede all'applicazione del rito del lavoro quando (- anche
solo -) una di tali cause rientri fra quelle indicate nell'art. 409 c.p.c., con
la conseguenza che, nella fattispecie in esame, si impone la trattazione unitaria
e con l'applicazione del "rito del lavoro" di tutte le domande. Nel
merito della domanda delle resistenti si osserva, in primo luogo, come la
clausola invocata reciti espressamente: "L'Associazione Gamma provvedere
altresì a dare apposita comunicazione sulle modalità e sui contenuti dello
stage alla Regione Veneto, all'INAIL, all'Ispettorato Provinciale del Lavoro,
per quanto di loro competenza, poiché gli allievi impegnati negli stages sono
soggetti alle regole, limiti e divieti posti dalla legge in tema di igiene,
sicurezza del lavoro e prevenzione degli infortuni; ciò nell'intesa che, per
quanto concerne la titolarità della responsabilità civile per gli infortuni
eventualmente occorsi agli allievi nell'ambito delle Aziende ospitanti, essa fa
sempre capo all'Associazione Gamma in quanto gestore del corso". A tale
proposito occorre immediatamente rilevare che, alla stregua del contenuto della
convenzione medesima, "il corso al quale gli allievi partecipano ha una
durata di 896 ore ed è finalizzato alla formazione della figura professionale
di operatore esperto in saldatura". Tuttavia, come risulta ampiamente
dimostrato dall’espletata istruttoria (e, per la verità, neppure mai contestato
in punto di fatto dalle parti resistenti), il sig Tizio era stato adibito alla
lavorazione con il trapano radiale in precedenza descritto. Nonostante che il
teste M.M. (dipendente della ditta Alfa con mansioni di addetto alla produzione
e responsabile della qualità) abbia espresso l'opinione che "il lavoro al
trapano radiale era una fase del lavoro di saldatura", si ricorda
come gli ispettori dello SPISAL abbiano manifestato opinione contraria,
rilevando che (come risulta dal verbale della II informativa, doc. 5 fascicolo
di parte ricorrente, punto 10) "l'utilizzo del trapano radiale non
rientrava nel programma del corso" (mentre il contenuto delle lezioni
svolte nell'ambito del corso evidenzia a sua volta l'estraneità dell'uso del
trapano radiale rispetto alle tematiche delle lezioni stesse: cfr doc. 5
fascicolo di parte terza chiamata Associazione Gamma). Richiamata nella
presente sede la descrizione del trapano radiale fornita dal teste B.U. (supra
riportata al punto 2), si evidenzia come tale macchinario non abbia, in
effetti, alcunché a che vedere con operazioni di saldatura. Il teste M.M. ha
poi riferito, sul punto, che "sulla flangia oggetto di lavorazione da
parte del Tizio avrebbe successivamente dovuto essere posizionata una verga di
ferro angolata, da saldare immediatamente al di fuori della depressione di un
millimetro realizzata con il trapano radiale, e la realizzazione di tale
depressione serviva ad individuare il punto dove effettuare la saldatura".
A tale riguardo si deve osservare che, sulla base di tale precisazione, appare
vieppiù confermato come il lavoro al trapano radiale (che, come ribadito dal
teste B.U., forse in modo pleonastico, "serve a fare dei fori") non
integra alcuna fase del lavoro di saldatura, ma ne costituisce (se mai) un
antecedente, da eseguirsi peraltro con modalità lavorative del tutto distinte,
a meno di voler ritenere che nelle fasi del lavoro di saldatura rientrino anche
tutti gli incombenti antecedenti (ma, in tale ottica argomentativa, pure gli
incombenti successivi) in qualche modo collegati con il lavoro stesso (così da
dare la stura ad un'ipotetica regressio infinita, sino alle fasi di trasporto
del materiale o dell'estrazione dello stesso). Di conseguenza deve ritenersi
che, al momento in cui il sig. Tizio si è infortunato, egli era adibito a
mansioni che non rientravano nell'ambito di quelle indicate nello stage
formativo di cui alla convenzione con l'Associazione Gamma. Tale constatazione
vale di per sé ad escludere, a parere dello scrivente, che nella presente causa
possa invocarsi l'applicazione della clausola di responsabilità contenuta in
tale convenzione (del resto la stessa clausola poneva in rilievo come la
responsabilità dell'Associazione Gamma sussistesse in virtù della posizione di
quest'ultima quale ente "gestore del corso", ed il fatto che
l'infortunio sia avvenuto in riferimento a prestazioni non oggetto del corso di
formazione conferma l'impossibilità di ritenere applicabile al caso di specie
la clausola in questione). Per quanto occorrer possa, si osserva (in via di
mera ipotesi) che la ritenuta operatività di tale clausola avrebbe comunque
determinato consistenti dubbi sulla validità della stessa, per contrasto con il
disposto dell'art. 1229 c.c., venendosi infatti in tal caso ad escludere
preventivamente la responsabilità della ditta Alfa anche in ipotesi di dolo o
colpa grave (rilevandosi come risalente giurisprudenza abbia ritenuto che il
principio di cui all'art. 1229 c.c. opera anche in riferimento alla
responsabilità extracontrattuale) ed anche in riferimento ad ipotesi in cui vi
fosse stata violazione di norme di ordine pubblico. Non appare del resto
condivisibile la ricostruzione di tale clausola fornita da pare delle
resistenti, sostanzialmente diretta a configurare detta clausola come una forma
di manleva, comunque rilevandosi che, anche in tale ipotesi, se pur si è
ritenuto, in giurisprudenza, che non può considerarsi vietata dall'art. 1229
c.c. la c.d. clausola di manleva, nondimeno la stessa deve corrispondere ad un
interesse del soggetto che si assume l'obbligo (così Cass. 88/6267),
verificandosi altrimenti la nullità della pattuizione per mancanza o illiceità
della causa (così Cass. 880/6489), mentre nel caso di specie non dimostrato
(nè, peraltro, dedotto) alcun interesse in tal senso dell'Associazione Gamma.
Si deve poi rilevare come le parti resistenti abbiano dedotto, a verbale
d'udienza del 6.4.2004, che la responsabilità dell'Associazione Gamma
deriverebbe comunque dalla circostanza che essa, attraverso il tutor, aveva
autorizzato Tizio ad eseguire lavori anche sul trapano radiale. A tale
proposito è opportuno evidenziare come l'Associazione Gamma abbia dichiarato, a
verbale d'udienza del 4.5.2004, di non accettare il contraddittorio su tale
domanda nuova, rilevando peraltro che, trattandosi di controversia soggetta al
rito del lavoro, l'indicazione dei fatti costitutivi della domanda deve
necessariamente essere contenuta negli atti introduttivi (mentre nella comparsa
delle resistenti non è contenuta alcuna menzione delle circostanze indicate nel
predetto verbale del 6.4.2004, invocandosi la responsabilità dell'Associazione
Gamma, tout court, sulla base della convenzione). Di conseguenza la domanda
delle resistenti, diretta ad appurare la responsabilità dell'Associazione Gamma
e fondata su una asserita cooperazione del tutor all'adibizione del sig. Tizio
al trapano radiale, non può essere suscettibile di considerazione. Anche in tal
caso, comunque, per quanto occorrer possa, si osserva come non vi sia alcun
riscontro a siffatto intervento autorizzativo da parte dei tutor. Ed infatti,
mentre il teste M.M. ha laconicamente riferito di aver parlato una volta con
uno dei tutor, tale sig.ra B.B., la quale gli avrebbe detto "che il Tizio
era felice di vedere tutte le operazioni ed i macchinari inerenti alla
saldatura", si ricorda come l'uso del trapano radiale non rientra
nell'ambito delle operazioni inerenti alla saldatura, mentre la predetta teste
B.B., sentita sul punto, ha in effetti riferito: "io non ho saputo che
(Tizio) stesse lavorando al trapano radiale, nè ho mai detto che poteva farlo;
io non so neppure cos 'è un trapano radiale". Il teste B.U.,
significativamente, ha invece riferito (in relazione all'attività del Tizio)
che "di volta in volta mi veniva detto cosa fargli fare", di talché
la decisione di adibire il sig. Tizio al trapano radiale appare in tutto e per
tutto riconducibile ad un autonoma valutazione della ditta Alfa.
17)
Di conseguenza la domanda avanzata dalle odierne resistenti nei confronti
dell'Associazione Gamma non appare fondata e deve pertanto essere respinta (e,
per l'effetto, viene altresì meno la rilevanza dei profili attinenti alla
chiamata in garanzia effettuata dall'Associazione Gamma nei confronti de Omega
Assicurazioni S.p.a.).
18)
Per quanto poi concerne la domanda avanzata da parte dell'INAIL, diretta ad
ottenere la condanna delle odierne resistenti (e degli altri soggetti
eventualmente ritenuti responsabili dell'infortunio) al pagamento a proprio
favore della somma di € 630.324,07, oltre interessi sino al saldo effettivo, si
ricorda come non siano sorte contestazioni in ordine all'an o al quantum di
tale somma, mentre la fondatezza della domanda stessa e la sussistenza dei
requisiti per l'esercizio dell'azione di regresso da parte dell'INAIL ex art.
10 e 11 DPR 1124/65 risultano ampiamente suffragati alla stregua delle
valutazioni sin qui espresse (essendo accertata la violazione dell'art. 2087
c.c. e la configurabilità della fattispecie penale delle lesioni colpose a
carico delle odierne resistenti), di talché le odierne resistenti devono essere
condannate a versare all'INAIL la somma predetta.
19)
Le parti resistenti hanno peraltro chiesto di essere manlevate dalle
Assicurazioni Delta da ogni conseguenza che dovesse loro derivare per effetto
dell'azione proposta dai ricorrenti o della rivalsa esercitata dall’INAIL. A
tale proposito si osserva che le Assicurazioni Delta non hanno sollevato alcuna
contestazione in ordine all'operatività della polizza intercorsa con la ditta
Alfa, evidenziando tuttavia come tale polizza prevedesse un massimale pari a
due miliardi di vecchie lire (oggi € 1.032.913,70), come del resto risulta
confermato dalla lettura della polizza stessa (cfr doc. 2 fascicolo parte terza
chiamata Assicurazioni Delta S.p.a.). Di conseguenza la domanda di manleva
avanzata dalle resistenti verso la predetta compagnia assicuratrice deve essere
accolta, pur se nei limiti del predetto massimale; si deve peraltro ricordare
che, avendo le Assicurazioni Generali già provveduto a versare al sig. Tizio la
somma di € 300.000,00 (in effetti già scomputata, come supra esposto, dall'ammontare
risarcitorio definitivamente riconosciuto spettante al predetto sig. Tizio), la
somma residua tuttora suscettibile di essere addossata a carico della predetta
compagnia assicuratrice ammonta ad € 732.913,70 ed in tali limiti deve quindi
essere accolta la domanda di manleva delle odierne resistenti.
20)
In base al criterio della soccombenza ed in relazione al contenuto specifico
delle singole domande avanzate nella presente causa, si ritiene che, in
considerazione dell'esito della controversia, le spese di lite sostenute da
parte dei ricorrenti devono essere poste a carico delle Assicurazioni Delta
S.p.a.; le spese sostenute da parte delle resistenti ditta Alfa, e Beta S.r.l.
devono essere poste a carico delle Assicurazioni Delta S.p.a., (restando a carico
di quest'ultima le spese dalla stessa sostenute); le spese sostenute
dall'Associazione Gamma devono essere poste a carico delle resistenti ditta
Alfa, e Beta S.r.l., in solido tra di loro; le spese sostenute da Omega S.p.a.
devono essere poste a carico delle resistenti ditta Alfa e Beta S.r.l.; infine,
le spese sostenute dall'INAIL devono essere poste a carico delle Assicurazioni
Delta S.p.a., il tutto liquidato come in dispositivo.
P.Q.M.
Visti
gli artt. 429 ss. c.p.c.;
Il
Giudice del Lavoro di Bassano del Grappa, definitivamente pronunciando, ogni
diversa istanza ed eccezione disattesa:
1)
accoglie la domanda avanzata da parte dei ricorrenti Tizio, Elettra e Sempronio
e, per l'effetto, accertata la responsabilità della ditta Alfa, in ordine
all'infortunio occorso al ricorrente Tizio in data 14.2.2002, condanna le
resistenti ditta Alfa, e Beta S.r.l., in solido tra di loro:
•
a versare a parte ricorrente Tizio la somma complessiva di € 695.652,87, oltre
agli interessi legali da calcolarsi annualmente secondo i seguenti computi: 1)
sulla somma € 616.025,77, svalutata in base agli indici ISTAT per le famiglie
degli impiegati ed operai dell'industria, dalla data della pubblicazione della
sentenza al giorno 14.2.2002, e rivalutata di anno in anno da tale data sino al
25.8.2003; 2) sulla somma di € 316.025,77 svalutata in base agli indici ISTAT
per le famiglie degli impiegati ed operai dell'industria, dalla data della
pubblicazione della sentenza al giorno 25.8.2003, e rivalutata di anno in anno
da tale data sino alla pubblicazione della presente sentenza; 3) sulla somma di
€ 695.652,87 dalla data della pubblicazione della presente sentenza sino al
saldo effettivo;
•
a versare a parte ricorrente Elettra la somma complessiva di € 150.000,00 oltre
agli interessi legali da calcolarsi annualmente sulla predetta somma, svalutata
in base agli indici ISTAT per le famiglie degli impiegati ed operai
dell'industria, dalla data della pubblicazione della sentenza al giorno
14.2.2002, e rivalutata di anno in anno da tale data sino alla pubblicazione
della presente sentenza, ed oltre agli interessi legali sulla somma di €
150.000,00, dalla data della pubblicazione della sentenza sino al saldo
effettivo;
•
a versare a parte ricorrente Sempronio la somma complessiva di € 30.000,00
oltre agli interessi legali da calcolarsi annualmente sulla predetta somma,
svalutata in base agli indici ISTAT per le famiglie degli impiegati ed operai
dell'industria, dalla data della pubblicazione della sentenza al giorno
14.2.2002, e rivalutata di anno in anno da tale data sino alla pubblicazione
della presente sentenza, ed oltre agli interessi legali sulla somma di € 30.000,00,
dalla data della pubblicazione della sentenza sino al saldo effettivo;
2)
accoglie la domanda avanzata dall’INAIL - Sede di Vicenza e, per l'effetto,
condanna le resistenti ditta Alfa, e Beta S.r.L, in solido tra di loro, a
versare all’INAIL - Sede di Vicenza la somma complessiva di € 630,324507, oltre
agli interessi legali dalla domanda al saldo effettivo;
3)
accoglie la domanda di manleva avanzata da parte delle resistenti ditta Alfa, e
Beta S.r.L, nei confronti della parte terza chiamata Assicurazioni Delta S.p.a.
e, per l'effetto, condanna la predetta parte terza chiamata Assicurazioni Delta
S.p.a. a tenere indenni le parti resistenti ditta Alfa, e Beta S.r.l. in
relazione alle pronunce di condanna di cui ai precedenti punti 1 e 2, nei
limiti complessivi della somma di € 732.913,70;
4)
respinge le ulteriori domande delle parti;
5)
condanna parte terza chiamata Assicurazioni Delta S.p.a. a rifondere ai
ricorrenti Tizio, Elettra e Sempronio le spese di lite, che vengono liquidate
in complessivi € 29.379,01, di cui € 65,86 per spese, € 9.313,15 per diritti, €
20.000,00 per onorari, oltre iva e cpa come per legge e maggiorazione ex art.
15 L.P. su diritti ed onorari per rimborso spese generali;
6)
condanna parte terza chiamata Assicurazioni Delta S.p.a. a rifondere alle
resistenti ditta Alfa, e Beta S.r.l. le spese di lite, che vengono liquidate in
complessivi € 12.000,00 di cui € 4.000,00 per diritti ed € 8.000,00 per
onorari, oltre iva e cpa come per legge e maggiorazione ex art. 15 L.P. su
diritti ed onorari per rimborso spese generali, ed oltre ad € 500,00 per spese
di ctu;
7)
condanna le resistenti ditta Alfa, e Beta S.r.l., in solido tra di loro, a
rifondere a parte terza chiamata Associazione Gamma le spese di lite, che
vengono liquidate in complessivi € 12.000,00 di cui € 4.000,00 per diritti ed €
8.000,00 per onorari, oltre iva e cpa come per legge e maggiorazione ex art. 15
L.P. su diritti ed onorari per rimborso spese generali,
8)
condanna le resistenti ditta Alfa, e Beta S.r.l., in solido tra di loro, a
rifondere a parte terza chiamata Omega S.p.a. le spese di lite, che vengono
liquidate in complessivi € 14.494,00, di cui € 4.494,00 per diritti ed €
10.000,00 per onorari, oltre iva e cpa come per legge e maggiorazione ex art.
15 L.P. su diritti ed onorari per rimborso spese generali;
9)
condanna parte terza chiamata Assicurazioni Delta S.p.a. a rifondere a parte
terza chiamata INAIL - Sede di Vicenza, le spese di lite, che vengono liquidate
in complessivi € 12.000,00 di cui € 4.000,00 per diritti ed € 8.000,00 per
onorari, oltre iva e cpa come per legge e maggiorazione ex art. 15 L.P. su
diritti ed onorari per rimborso spese generali.
Bassano
del Grappa, 2.12.2004
Il
Giudice Dr. Cecchi Marco