T.U. sicurezza : sospensione dell’attività per chi non elabora il documento di valutazione dei rischi
Il nuovo “Testo Unico Sicurezza” ovvero il decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 che ha dato attuazione all'articolo 1 della legge delega 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, non fa sconti ai datori di lavoro in materia di sospensione dell’attività imprenditoriale.
Già l’articolo 5 della legge 123/2007 aveva introdotto la possibilità di adottare la sospensione dell’attività imprenditoriale da parte degli organi competenti in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. Il Ministero del lavoro nella successiva circolare del 22 agosto 2007 aveva ipotizzato che per “gravi violazioni” si dovessero intendere “le sole disposizioni sanzionatorie a carico dei responsabili aziendali punite con le pene più gravi (sia di carattere detentivo che pecuniario) e per reiterazione" dell'illecito la "recidiva aggravata" e cioè “riferita ad una violazione necessariamente della stessa indole (violazione grave in materia di sicurezza e salute del lavoro) e commessa nei cinque anni precedenti all'ultima condotta oggetto di prescrizione obbligatoria ovvero di giudicato penale”.
Ora, l’articolo 14 del Testo Unico riprende il precedente precetto disponendo che tali violazioni dovranno essere individuate con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e che in attesa della sua adozione, le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro che costituiscono il presupposto per l'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale sono quelle individuate nell'allegato I al T.U. Quindi, il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale potrà essere adottato per violazioni che espongono al rischio di caduta dall'alto, al rischio di seppellimento e al rischio di elettrocuzione ma anche per violazioni che espongono a rischi di carattere generale, come la mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi o la mancata elaborazione del piano di emergenza ed evacuazione.
Un provvedimento pensato e scritto non tenendo conto che circa il 90% delle imprese italiane sono piccole e medie. In particolare, le piccole imprese saranno sicuramente più esposte al rischio sanzioni in quanto dispongono di scarsi mezzi finanziari per avvalersi di consulenti specializzati. Tra l’altro va tenuto presente che i datori di lavoro che occupano fino a 10 dipendenti, che ora possono autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi, in futuro dovranno effettuare la valutazione dei rischi ed elaborare anch’esse il relativo documento sulla base delle procedure standardizzate che saranno stabilite da un apposito decreto.
Il documento di valutazione dei rischi, redatto a conclusione della valutazione, dovrà avere data certa e contenere le misure preventive da adottare, le relative procedure, il nominativo del responsabile del Servizio di prevenzione, le mansioni che espongono a rischio.
Le conseguenze di eventuali violazioni saranno gravi : l’impossibilità di svolgere l’attività per tutto il periodo della sospensione; l’applicazione delle sanzioni, penali, civili ed amministrative vigenti (ad esempio è punito con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 5.000 a 15.000 euro il datore di lavoro che omette la valutazione dei rischi e l'adozione del relativo documento); il pagamento di una somma fissa stabilita nella misura di euro 2.500 ai fini della revoca del provvedimento; l'emanazione di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche di durata pari alla citata sospensione nonché per un eventuale ulteriore periodo di tempo non inferiore al doppio della durata della sospensione e comunque non superiore a due anni. Va anche ricordato che chi non ottempera al provvedimento di sospensione è punito con l'arresto fino a sei mesi.
E’ possibile richiedere la revoca del provvedimento che però è subordinata : all’accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro; al pagamento di una somma aggiuntiva unica pari a euro 2.500 (rispetto alle vigenti sanzioni penali, civili ed amministrative).
Avverso i provvedimenti di sospensione è ammesso ricorso, entro 30 giorni, rispettivamente, alla Direzione regionale del lavoro territorialmente competente e al presidente della Giunta regionale. In questo caso, però, è previsto una sorta di silenzio-assenso a tutela del ricorrente : in caso di mancata pronuncia nel termine di 15 giorni dalla notifica del ricorso il provvedimento di sospensione perderà efficacia.
(Mazzon Matteo – Consulente del Lavoro in Milano)