LA CLASSIFICAZIONE DELL’ATTIVITA’ COMPLESSA SECONDO LA TARIFFA DEI PREMI INAIL.

PREMESSA.

Nell’ambito della classificazione tariffaria Inail la classificazione delle attività cd. complesse rappresenta uno degli ambiti di maggiore difficoltà operativa per gli operatori del settore. Il riferimento normativo è all’articolo 6 del D. Lgs. 12.12.2000 che così recita :” 1. Se un datore di lavoro esercita un'attività complessa, articolata in più lavorazioni espressamente previste dalla tariffa della relativa gestione, la classificazione delle lavorazioni è effettuata applicando, per ciascuna lavorazione, la corrispondente voce di tariffa, il relativo tasso medio, eventualmente ridotto o aumentato ai sensi degli articoli da 19 a 25. 2. Nei casi previsti dal comma 1, qualora non sia possibile stabilire una netta demarcazione tra le lavorazioni svolte e le corrispondenti masse di retribuzione, la relativa ripartizione è effettuata dal datore di lavoro con le modalità e nei termini previsti per la denuncia delle retribuzioni, valutando le presumibili incidenze delle singole lavorazioni sul complesso dell'attività esercitata. Sono fatte salve le eventuali rettifiche disposte dall'INAIL con provvedimento motivato e comunicato al datore di lavoro con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.”Per intendere il tema è necessario partire dalle nozioni di attività e di lavorazione.

ATTIVITA’ E LAVORAZIONE.

Sul piano generale, la "classificazione delle lavorazioni" è effettuata in relazione alla "lavorazione principale" esercitata dal Datore di Lavoro che comprende anche le relative operazioni complementari e sussidiarie.

Per intendere cosa è la lavorazione, è necessario partire dalla considerazione dell’attività aziendale. Per attività aziendale si intende una combinazione di azioni finalizzate alla produzione o alla fornitura di beni e/o servizi, svolta in forma imprenditoriale o non imprenditoriale.

Ai fini tariffari viene esaminata allo scopo di individuare, secondo le specifiche previsioni della tariffa, la lavorazione o le lavorazioni da assicurare.

LA LAVORAZIONE PRINCIPALE E LE OPERAZIONI COMPLEMENTARI E SUSSIDIARIE

La lavorazione principale è quella che identifica un ciclo tecnologico produttivo o un'attività operativa. Per lavorazione principale si intende, in sostanza, il ciclo di operazioni necessario perché sia realizzato quanto descritto nei singoli riferimenti di ciascuna Tariffa (voci, sottogruppi o gruppi con tasso).E' operazione complementare, invece, quella che costituisce un complemento dell'attività o lavorazione principale (produttiva od operativa che sia) svolta dall'azienda, ed è indispensabile per effettuare la lavorazione principale, in quanto il ciclo produttivo di quest'ultima non potrebbe avere sviluppo completo e continuo senza di essa. A titolo non esaustivo, si possono citare quali esempi di operazioni complementari: la produzione di vapore o la trasformazione dell'energia elettrica necessaria per uno stabilimento; la manutenzione del macchinario e delle installazioni, il controllo interno di qualità. E' operazione sussidiaria, infine, quella che, eseguita in proprio dagli esercenti di aziende, è legata in modo indiretto al ciclo produttivo od operativo dell'azienda, per il completo svolgimento del quale non sarebbe, quindi, indispensabile. In altri termini, si tratta di operazioni che, pur concorrendo alla realizzazione dell'attività fondamentale, realizzano un prodotto o effettuano un servizio caratterizzati da un proprio rischio specifico. Fra tali operazioni sono da considerare, ad esempio: la manutenzione edile ordinaria eseguita negli stabilimenti; la produzione di contenitori o di involucri dei prodotti anche a fine di imballaggio, ecc. Le operazioni complementari e sussidiarie sono comprese nella lavorazione principale e ne seguono il riferimento classificativo purché risultino verificate le seguenti condizioni:

·                   le operazioni complementari e sussidiarie devono essere svolte dallo stesso Datore di Lavoro (stessa ragione sociale, quale risulta dal certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, stessa partita IVA o codice fiscale, ecc.) che esercita la lavorazione principale;

·                   le operazioni complementari e sussidiarie devono risultare in connessione operativa con l'attività principale, connessione che deve ritenersi sussistente quando le operazioni complementari e sussidiarie siano correlate a quella principale da un rapporto di natura non soltanto tecnica, ma anche esclusivamente funzionale, che ne consenta uno svolgimento ottimale ed una più agevole, completa e rapida realizzazione delle finalità aziendali.

Le operazioni complementari e sussidiarie, con le limitazioni sopra riportate, possono essere effettuate anche in luoghi diversi. Le operazioni in questione si devono intendere in connessione operativa con la lavorazione principale se realizzano beni o servizi nella misura strettamente necessaria e richiesta dalla lavorazione principale stessa. Pertanto, se i beni od i servizi prodotti con le operazioni complementari e sussidiarie dovessero comportare la realizzazione di beni o servizi di particolare rilevanza (quand'anche giustificata, ad esempio, dalla necessità di realizzare impianti di dimensioni economicamente ottimali) vanno considerate alla stregua di lavorazioni principali e classificate nelle specifiche voci di Tariffa.Considerato, infine, che i sopra citati concetti informatori delle Tariffe dei premi (lavorazione principale; lavorazione complementare; lavorazione sussidiaria; connessione operativa) sono i medesimi per le quattro Gestioni, qualora le formulazioni dei gruppi, sottogruppi e voci di Tariffa relative ad una particolare Gestione non consentano di ricondurre alcune attività al corretto riferimento tariffario, la classificazione viene effettuata utilizzando le eventuali e più specifiche indicazioni contenute nelle voci omologhe di altre Gestioni.

 

ATTIVITÀ RICONDUCIBILE AD UNA SOLA VOCE DI TARIFFA.

Oggetto dell’attività aziendale è una lavorazione prevista dalla Tariffa della specifica Gestione nella quale è inquadrato il datore di lavoro. La classificazione è effettuata applicando la corrispondente voce ed il relativo tasso medio, eventualmente oscillato ai sensi degli articoli da 19 a 25 delle Modalità

 

ATTIVITÀ COMPLESSA. CLASSIFICAZIONE

Nel caso di esercizio di attività complesse, riconducibili cioè a più voci di Tariffa della Gestione nella quale il Datore di Lavoro è inquadrato, la classificazione è effettuata applicando, per ciascuna lavorazione, la corrispondente voce di Tariffa e il relativo tasso medio, eventualmente oscillato come sopra. In particolare, l'articolo 6, comma 2, delle nuove Modalità prevede, anche in tali ipotesi, la classificazione a più voci, disponendo che, qualora non sia possibile stabilire una netta demarcazione tra le lavorazioni svolte e le corrispondenti masse di retribuzione (ipotesi che, in passato, dava luogo all'applicazione di un tasso ponderato), la relativa ripartizione è effettuata dal Datore di Lavoro con le modalità e nei termini previsti per la denuncia delle retribuzioni, valutando le presumibili incidenze delle singole lavorazioni sul complesso dell'attività esercitata. La medesima disposizione, peraltro, prevede la possibilità che l'I.N.A.I.L. rettifichi, in forza di diverse valutazioni, le incidenze dichiarate dal Datore di Lavoro. Il relativo provvedimento, debitamente motivato, deve essere comunicato al Datore di Lavoro con lettera raccomandata con avviso di ricevimento e deve contenere l'indicazione dell'Organo cui può essere proposto ricorso amministrativo e del termine per il ricorso stesso. Vigono in materia le disposizioni della circolare 1/1999 che prevede quali criteri per la valutazione della presumibile incidenza i seguenti: rilevanza dei singoli processi lavorativi sull'intera attività, apporto lavorativo prestato da ogni dipendente per ciascuna singola lavorazione,numero delle macchine, degli strumenti e degli apparecchi utilizzati, ordinativi, registro degli acquisti, fatture, ecc ...,dichiarazioni dei lavoratori, ecc...

 

GLI ARTIGIANI CHE SVOLGONO DUE ATTIVITA’ DIVERSE

In merito nella circolare n. 8 dell'8 febbraio 1980, relativamente ai titolari artigiani esercenti due attività di natura diversa, "attesa l'estrema difficoltà di determinare le effettive percentuali di attività” si stabiliva che  la ponderazione deve essere calcolata in misura fissa in ragione del 50% per ciascuna delle due attività".

La successiva circolare n. 1 dell'8 gennaio 1999.
nel fissare i criteri come sopra individuati, già chiariva (pur nella vigenza della vecchia tariffa dei premi, DM. 18 giugno 1988) che la classificazione ponderata non poteva essere utilizzata oltre l'ipotesi eccezionale di oggettiva impossibilità di determinare con certezza le retribuzioni relative a ciascuna lavorazione e, quindi, a ciascuna voce di tariffa, rendendo meramente residuali le istruzioni impartite, con circolare 8/1980, relativamente ai titolari artigiani esercenti due o più attività di natura diversa.
La circolare n. 1/1999, nel dettare i criteri applicativi dell'art.8 delle Modalità di applicazione della Tariffa dei premi, approvata con D.M. 18.6.1988, relativo alle attività complesse (tasso ponderato), dice testualmente che "Da ciò deriva pure che le istruzioni impartite con circolare n. 8/1980, relativamente ai titolari artigiani esercenti due attività di natura diversa, sono applicabili nella sola ipotesi in cui non si possa ricorrere ai suddetti criteri"

 

Il paragrafo d’interesse della circolare 1/1999:

“8. TASSO MEDIO PONDERATO (criteri applicativi)

L'articolo 8 delle Modalità di applicazione della Tariffa dei premi, approvata con D.M. 18.6.1988, disciplina l'applicazione di un tasso medio ponderato nella particolare ipotesi in cui, nell'ambito di un'attività complessa articolata in più lavorazioni principali, sia impossibile determinare con certezza le retribuzioni relative a ciascuna lavorazione e, quindi, a ciascuna voce di tariffa.

In conseguenza di tale oggettiva impossibilità, è prevista l'applicazione di un tasso unico, risultante dalla ponderazione dei tassi riferiti alle singole lavorazioni in ragione delle "presumibili" retribuzioni afferenti ad ognuna di esse.

La classificazione ponderata, dunque, non può essere utilizzata oltre l'ipotesi eccezionale ora descritta, considerato che l'applicazione discrezionale di tassi medi impropri avrebbe l'effetto di snaturare i calcoli statistici per l'oscillazione dei medesimi.

Al fine, pertanto, di determinare la percentuale di incidenza delle retribuzioni più corrispondente alla realtà, gli ispettori dovranno tener conto, tra l'altro, dei sottoindicati criteri valutativi (da menzionare nel verbale di accertamento):

Da ciò deriva pure che le istruzioni impartite con circolare n. 8/1980, relativamente ai titolari artigiani esercenti due attività di natura diversa, sono applicabili nella sola ipotesi in cui non si possa ricorrere ai suddetti criteri.”