T.A.R. Veneto
Sentenza
27 agosto 2007, n.2786
Rilascio
dell'attestazione di iscrizione nell'anagrafe della popolazione quale
famiglia anagrafica costituita da persone coabitanti legate da
vincoli affettivi
Il Tribunale Amministrativo
Regionale per il Veneto, prima sezione, con l’intervento dei
signori:
Bruno Amoroso Presidente
Italo Franco Consigliere
Fulvio Rocco Consigliere, estensore ha pronunciato la seguente SENTENZA
sul ricorso R.G.
257/2007, proposto dall’Avv. A. G., rappresentato e difeso in
proprio, nonché dall’Avv. Ivone Cacciavillani, con elezione
di domicilio in Venezia presso la Segreteria della Sezione, a’
sensi e per gli effetti dell’art. 35 del T.U. approvato con R.D. 26
giugno 1924 n. 1054,
contro
il Comune di Padova, in
persona del Sindaco pro tempore, costituitosi in giudizio,
rappresentato e difeso dall’Avv. Carlo De Simoni, dall’Avv.
Alessandra Montobbio, dall’Avv. Vincenzo Tizzoni, dall’Avv.
Marina Lotto, dall’Avv. Paolo Bernardi, dall’Avv. Alberto
Bicocche e dall’Avv. Paolo Munari, tutti dell’Avvocatura Civica,
con elezione di domicilio in Venezia presso la Segreteria della
Sezione, a’ sensi e per gli effetti dell’art. 35 del T.U.
approvato con R.D. 26 giugno 1924 n. 1054,
e nei confronti
di: B. S., non costituitosi in giudizio, per l’annullamento della
deliberazione del Consiglio Comunale di Padova n. 108 dd. 4 dicembre
2006, avente per oggetto: “mozione a sostegno del riconoscimento di
diritti alle persone che vivono in convivenze non matrimoniali”,
per quanto possa ad essa riconoscersi un contenuto provvedimentale;
del provvedimento del Sindaco di Padova Prot. n. 30125 dd. 1 febbraio
2007 laddove - tra l’altro - si dispone che gli Ufficiali
dell’anagrafe provvedano al rilascio, sui presupposti ivi elencati,
della “attestazione di iscrizione nell’anagrafe della popolazione
quale famiglia anagrafica costituita da persone coabitanti legate da
vincoli affettivi”; degli allegati di tale provvedimento,
rappresentati dai moduli annessi e – segnatamente – dal passo di
quello predisposto per la dichiarazione dei richiedenti nella parte
in cui legittima a chiedere e ad ottenere l’attestazione anzidetta
le persone “residenti o richiedenti la residenza a Padova”.
Visto il ricorso con
i relativi allegati, notificato il 9 febbraio 2007 e depositato il 10
febbraio 2007;
visto l’atto di costituzione in giudizio del
Comune di Padova;
viste le memorie prodotte dalle parti;
visti gli atti tutti di causa;
uditi nella pubblica
udienza del 5 luglio 2007 (relatore il consigliere Fulvio Rocco)
l’Avv. I. Cacciavillani per il ricorrente e l’Avv. A. Montobbio
per il Comune di Padova;
ritenuto in fatto e considerato in
diritto quanto segue.
FATTO E DIRITTO
1.1.Il Consiglio Comunale di Padova, previa illustrazione di una relazione da parte del Consigliere Alessandro Zan, ha approvato la deliberazione n. 108 dd. 4 dicembre 2006 (presenti 36 consiglieri su 40, favorevoli 26, contrari 7, astenuti 1, non votanti 2), del seguente tenore: “Premesso che: I. Compito di questa amministrazione e del governo è di fare una politica coerente ed organica per la famiglia così come definita dall’art. 29 della Costituzione: “la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio”; II. Compito di questa amministrazione e del governo è di garantire alle persone i diritti civili e sociali (come sancito dall’articolo 2 e 3 della Costituzione), senza discriminare coloro che affidano i propri progetti di vita a forme diverse di convivenza, siano esse tra persone di sesso diverso o dello stesso sesso; III. Il riconoscimento di tali diritti non intende modificare o alterare il riconoscimento e l’importanza della famiglia fondata sul matrimonio. Tenuto conto che la L. 24 dicembre 1954 n. 1228, “Ordinamento anagrafico della popolazione residente”, all’art. 1 prevede che l’anagrafe della popolazione residente deve essere tenuta registrando “le posizioni relative alle singole persone, alle famiglie e alle convivenze”; che il D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223, Regolamento d’esecuzione della predetta legge, all’art. 1 specifica che “l’anagrafe è costituita da schede individuali, di famiglia e di convivenza”. Evidenziato che l’art. 4 dello stesso Regolamento d’esecuzione, rubricato “Famiglia anagrafica”, riconosce che “agli effetti anagrafici, per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozioni, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune”. Visto che l’art. 33 dello stesso Comune stabilisce che l’ufficiale di anagrafe deve rilasciare certificati anagrafici relativi allo stato di famiglia e che ogni altra posizione desumibile dagli atti anagrafici “può essere attestata o certificata, qualora non vi ostino gravi o particolari esigenze di pubblico interesse, dall’ufficiale di anagrafe d’ordine del Sindaco”, impegna il Sindaco e la Giunta Comunale: A) ad istruire l’Ufficio anagrafe, affinché rilasci alle famiglie anagrafiche che ne facciano richiesta, ai sensi dell’art. 33, comma 2, del D.P.R. 30 maggio 1989 (n. 223) l’ “Attestazione di famiglia anagrafica basata su vincoli di matrimonio o parentela o affinità o adozioni o tutela o vincoli affettivi” (come riconosce l’art. 4 dello stesso Regolamento d’esecuzione), quale pubblica attestazione delle risultanze delle schede di famiglia tenute ai sensi dell’art. 21 D.P.R. 30 maggio 1989; B) a predisporre la relativa modulistica; c) a sollecitare il Parlamento, attraverso i Presidenti di Camera e Senato, affinché affronti il tema del riconoscimento giuridico di diritti, doveri, e facoltà alle persone che fanno parte delle unioni di fatto”.
1.2. In esecuzione a
tale deliberazione, il Sindaco di Padova ha quindi emanato il
provvedimento Prot. n. 30125 dd. 1 febbraio 2007 il Sindaco di
Padova, del seguente tenore “Il Sindaco, vista la L. 24 dicembre
1954 n. 1228 e gli articoli 4 e 21 del Regolamento anagrafico
approvato con D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223; vista la “mozione a
sostegno del riconoscimento di diritti alle persone che vivono in
convivenze non matrimoniali”, approvata dal Consiglio Comunale in
data 4 dicembre 2006, dispone che gli Uffici delegati all’anagrafe
seguano le seguenti indicazioni: 1. All’atto della richiesta di
costituzione di famiglia anagrafica, gli ufficiali d’anagrafe
incaricati dovranno raccogliere formalmente, oltre alla indicazione
dell’intestatario, anche le ragioni per le quali la richiesta
stessa è formulata, in attuazione dell’art. 4 del citato
Regolamento. 2. Nel caso di coabitazione per “vincoli affettivi”,
la richiesta di costituzione di famiglia anagrafica dovrà
essere sottoscritta da ambedue gli interessati alla presenza
dell’ufficiale d’anagrafe incaricato. 3. I componenti della
famiglia anagrafica, anche separatamente, possono richiedere
all’ufficiale d’anagrafe il rilascio di una attestazione che
riporta quanto da loro dichiarato secondo il modulo predisposto: 4.
In presenza di domanda di cui al precedente articolo, l’ufficiale
d’anagrafe, una volta verificata: la dichiarazione sottoscritta
dagli interessati, di cui al precedente punto 1) (e) l’esistenza
dello stato di coabitazione degli interessati stessi, sulla base
della documentazione dell’ufficio, emette l’ “attestazione di
iscrizione nell’anagrafe della popolazione quale famiglia
anagrafica costituita da persone coabitanti legate da vincoli
affettivi”, secondo il modulo predisposto allo scopo. 5. Nel caso
in cui la richiesta di cui al precedente punto 3) sia presentata da
persone che già costituiscono una famiglia anagrafica, ma per
le quali non esiste la dichiarazione formalmente sottoscritta di cui
al precedente punto 1), l’ufficiale di anagrafe incaricato farà
sottoscrivere agli interessati la conferma di coabitazione per
vincoli affettivi, contestualmente alla richiesta di attestazione, in
modo da poter procedere come disposto al punto 4”.
Al provvedimento testè
riportato risultano allegati i seguenti fac-simile di moduli.
1)
Un modello “A”, da indirizzarsi “All’Ufficio Anagrafe del
Comune di Padova” e recante il testo qui appresso specificato:
“Oggetto: costituzione di nuova famiglia anagrafica. Ai sensi
dell’art. 21 comma 2 del D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223, i
sottoscritti: Cognome e Nome …nato/a il …; Cognome e Nome …
nato/a il …Residenti o richiedenti la residenza a Padova in Via …
perché legati da vincoli di:
□ Matrimonio
□ Parentela
□ Affinità
□ Adozione
□ Tutela
□ Affetto
dichiarano di costituire una nuova famiglia anagrafica; chiedono
che l’intestatario sia …”
In calce risultano appositi spazi
per l’apposizione della data, delle sottoscrizioni dei dichiaranti
e della sottoscrizione dall’ “Ufficiale d’Anagrafe ricevente”;
inoltre, risultano ivi riportate sotto l’intestazione “D.P.R. 30
maggio 1989 n. 223” le seguenti disposizioni: “Art. 4 “famiglia
anagrafica”: 1. Agli effetti anagrafici per famiglia si intende un
insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela,
affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti
ed aventi dimora abituale nello stesso Comune”.
“Art. 21, comma 2: La scheda di famiglia deve essere intestata alla persona indicata all'atto della dichiarazione di costituzione della famiglia. Il cambiamento dell'intestatario avviene solo nei casi di decesso o di trasferimento”.
“La prova dei vincoli affettivi di cui alla definizione di famiglia anagrafica ai sensi dell’art. 4 è riconosciuta alla dichiarazione che gli interessati rendono al momento della costituzione o subentro nella famiglia”.
“La dichiarazione non può essere soggetta a continui ripensamenti, e i vincoli sono da ritenersi cessati soltanto con il cessare della coabitazione” .
Va precisato che la
sottolineatura dianzi riportata è contenuta nel modulo testè
descritto.
2) Un modello A/1, da indirizzarsi parimenti
“All’Ufficio Anagrafe del Comune di Padova” e recante, a sua
volta, il testo qui appresso specificato: “Oggetto: mutamenti
avvenuti nella composizione della famiglia anagrafica. Ai sensi degli
artt. 6 e 13 del D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223, il sottoscritto
Cognome e Nome … … quale intestatario della famiglia anagrafica
dichiara che sono entrate a far parte della sua famiglia le seguenti
persone …………”; segue, quindi, lo spazio previsto per la
firma (presumibilmente del dichiarante), sotto il quale il testo
quindi prosegue nel seguente modo: “con le quali è legato da
vincoli di:
□ Matrimonio
□ Parentela
□ Affinità
□ Adozione
□ Tutela
□ Affetto ”.
Segue, ancora, la seguente indicazione: “D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223. Art. 4 “famiglia anagrafica”: 1. Agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune”.
Omissis .
“La prova
dei vincoli affettivi di cui alla definizione di famiglia anagrafica
ai sensi dell’art. 4 è riconosciuta alla dichiarazione che
gli interessati rendono al momento della costituzione o subentro
nella famiglia”.
“La dichiarazione non può essere soggetta a continui ripensamenti, e i vincoli sono da ritenersi cessati soltanto con il cessare della coabitazione” .
Va anche in questo caso precisato che la sottolineatura dinanzi riportata è contenuta nel modulo testé descritto.
Seguono, quindi, ulteriori spazi riservati alla data, alle firme (presumibilmente dei componenti della famiglia anagrafica) e alla sottoscrizione dell’ “Ufficiale d’Anagrafe ricevente”.
3) Un modello B/1,
sempre da indirizzarsi “All’Ufficio Anagrafe del Comune di
Padova” e recante il testo qui appresso specificato: “Oggetto:
richiesta di attestazione di iscrizione nell’anagrafe della
popolazione quale famiglia anagrafica costituita da persone
coabitanti legate da vincoli affettivi. I sottoscritti: Cognome e
Nome … nato/a il …; Cognome e Nome … nato/a il … chiedono il
rilascio dell’attestato sopra indicato ai sensi dell’art. 4 del
D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223 “Approvazione del nuovo regolamento
anagrafico della popolazione residente”, e allo scopo dichiarano
che esistono tuttora i vincoli affettivi con la persona coabitante
nell’unità immobiliare sita in Padova, Via …n. …”.
Seguono, quindi, le seguenti diciture: “D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223. Art. 4 “famiglia anagrafica”: 1. Agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune”.
Omissis .
“La prova
dei vincoli affettivi di cui alla definizione di famiglia anagrafica
ai sensi dell’art. 4 è riconosciuta alla dichiarazione che
gli interessati rendono al momento della costituzione o subentro
nella famiglia”.
“La dichiarazione non può essere soggetta a continui ripensamenti, e i vincoli sono da ritenersi cessati soltanto con il cessare della coabitazione” .
Va anche in questo caso
precisato che la sottolineatura dianzi riportata è contenuta
nel modulo testè descritto.
Seguono, altresì,
ulteriori spazi riservati alle firme e all’indicazione degli
estremi dei documenti dei due richiedenti, nonché
all’apposizione della data.
4) Un’
“Attestazione di iscrizione nell’anagrafe della popolazione quale
famiglia anagrafica costituita da persone coabitanti legate da
vincoli affettivi”, da rilasciarsi su carta intestata “Comune di
Padova” e recante lo stemma del Comune medesimo; l’attestazione
medesima è del seguente tenore: “Il Sindaco, vista la
richiesta di attestazione presentata dai Signori …; visto il D.P.R.
30 maggio 1989 n. 223 “Approvazione del nuovo regolamento
anagrafico della popolazione residente”; visti gli atti d’ufficio,
attesta che le persone sopra indicate sono iscritte nell’Anagrafe
della Popolazione di questo Comune dal … quale famiglia anagrafica
per coabitazione in Via … n. … in ragione dell’esistenza di
vincoli affettivi dichiarati dai medesimi”.
Segue lo spazio per
l’apposizione della firma “d’ordine del Sindaco” da parte
dell’ “Ufficiale d’Anagrafe”.
2.1. Tutto ciò
premesso, con il ricorso in epigrafe l’Avv. G. A., residente nel
Comune di Padova e ivi conseguentemente inscritto nelle relative
liste elettorali (cfr. autodichiarazioni rispettivamente rese da
medesimo ricorrente a’ sensi dell’art. 46, lett. b e dell’art.
47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445: cfr. doc.1 di parte ricorrente
depositato il 10 febbraio 2007) chiede l’annullamento:
a) della
deliberazione del Consiglio Comunale di Padova n. 108 dd. 4 dicembre
2006, avente per oggetto: “mozione a sostegno del riconoscimento di
diritti alle persone che vivono in convivenze non matrimoniali”,
precisando peraltro che ciò è comunque chiesto per
quanto possa riconoscersi alla stessa un contenuto provvedimentale;
b) del provvedimento del Sindaco di Padova Prot. n. 30125 dd. 1 febbraio 2007 laddove - tra l’altro - si dispone che gli Ufficiali dell’anagrafe provvedano al rilascio, sui presupposti ivi elencati, della “attestazione di iscrizione nell’anagrafe della popolazione quale famiglia anagrafica costituita da persone coabitanti legate da vincoli affettivi”;
c) degli allegati di tale
provvedimento, rappresentati dai moduli annessi e – segnatamente –
dal passo di quello predisposto per la dichiarazione dei richiedenti
nella parte in cui legittima a chiedere e ad ottenere l’attestazione
anzidetta le persone “residenti o richiedenti la residenza a
Padova”.
Il ricorrente afferma che mediante i provvedimenti
impugnati l’Amministrazione Comunale perseguirebbe l’intento di
istituire schede di famiglia, disciplinate dall’art. 21 del .P.R.
223 del 1989 e che il Comune medesimo intenderebbe, peraltro, formare
non attenendosi al modello appositamente predisposto dall’Istituto
Centrale di Statistica.
Il ricorrente afferma pure che “all’iniziativa comunale è sottesa una forte carica ideologica che, nell’attuale momento politico … vorrebbe essere antesignana e apripista” (cfr. pag. 2 dell’atto introduttivo del presente giudizio).
L’A. evidenzia, quindi, che la funzione della tenuta delle anagrafi della popolazione è riservata allo Stato dalla L. 24 dicembre 1954 n. 1228, che tale scelta del legislatore ordinario trova espresso fondamento nell’art. 117, comma 2, lett. i) Cost. come sostituito dall’art. 3 della L. Cost. 18 ottobre 2001 n. 3 (il quale – per l’appunto – attribuisce alla potestà legislativa esclusiva dello Stato medesimo la materia della “cittadinanza, stato civile e anagrafi”) e che nell’esercizio della funzione della tenuta delle anagrafi il Sindaco agisce, a’ sensi dell’art. 54, comma 1, lett. a) del T.U. approvato con D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267 come ufficiale di governo, privo di qualsivoglia potestà dispositiva ovvero modificativa delle direttive statali.
Il ricorrente rileva, quindi, che a’ sensi dell’art. 1 della L. 1228 del 1954, in “ogni Comune deve essere tenuta l’anagrafe della popolazione residente”, nella quale devono essere “registrate le posizioni relative alle singole persone, alla famiglia e convivenze che hanno fissato nel Comune la residenza”, e che a’ sensi dell’art. 43 c.c. quest’ultima si identifica con il “luogo in cui la persona ha la dimora abituale”.
Il ricorrente rimarca, altresì, la fondamentale rilevanza assunta dal requisito della residenza anagrafica nell’attuale statuto civile del1’ordinamento proprio delle persone fisiche, posto che alla residenza vanno notificati sia gli atti giudiziari, a’ sensi dell’art. 139 c.p.c., sia gli atti recettizi in genere, e che dalla residenza medesima discendono sia la dimensione del Comune, sia le assegnazioni della finanza partecipata, sia l’individuazione del domicilio di soccorso.
Il ricorrente afferma che il Sindaco, nel dare attuazione alla predetta deliberazione consiliare n. 108 del 2006, avrebbe esteso la legittimazione ad ottenere il certificato anagrafico non soltanto ai residenti (non potendo comunque far ciò, per quanto si dirà appresso), ma anche ai “richiedenti la residenza” e senza disporre alcuna verifica al fine di accertare se alla dichiarazione risponda alcuna dimora abituale, con la conseguenza - sempre secondo la tesi dell’A. - che nel registro anagrafico potrebbero registrarsi ed ottenere il relativo certificato le coppie di fatto sia omo - che eterosessuali pur di fatto abitando altrove.
Il ricorrente, al
dichiarato fine di comprovare la propria legittimazione a proporre
l’impugnativa in epigrafe, afferma e comprova di essere elettore
del Comune di Padova anche agli affetti della proposizione
dell’azione popolare a’ sensi dell’art. 9 del T.U. approvato
con D.P.R. 267 del 2000, a suo dire esperibile nella presente sede di
giudizio quale azione del Comune-comunità, così come
definito dall’art. 3, comma 2, del medesimo T.U. 267 del 2000,
contro il Comune-organo, il quale ultimo nella specie deborderebbe
con il proprio operato dalla legalità.
Il ricorrente reputa
che l’azione da lui proposta si configuri, comunque, quale
esercizio di quel dovere inderogabile di solidarietà politica,
sociale ed economica, imposto dall’art. 2 Cost.: e ciò in
quanto la Costituzione, laddove impone al cittadino un dovere
inderogabile, “gli impone di verificare se possa essere utile alla
Patria; e nel caso lo ravvisi, gli impone il dovere inderogabile di
esserlo; di attivarsi per esserlo. La precisazione diventa rilevante
per qualificare anche come europeo il contenuto dell'azione qui
esercitata, con la possibilità della sua difesa in sede
europea. Si confida che sia colto lo spirito esclusivamente
“resistenziale” che ispira la presente azione: essa mira alla
difesa dei valori di libertà e di civiltà dell'
ordinamento che spinsero i nostri Padri alla prima Resistenza, a
rischiare in proprio in difesa dei stessi valori di civiltà,
che nel caso paiono al ricorrente gravemente attentati. Il ricorrente
intende specificamente qualificare come esercizio del diritto europeo
d'azione la presente iniziativa, con una ben precisa funzione e
finalità. Secondo l’art. 6 della Dichiarazione dei diritti
dell’Uomo, “ toute le personne a droit à que sa cause soit
entendue par un juge”. Questa è una precisa cause d’un
cittadino di questo sventurato Paese, che ha la ventura di essere
anche cittadino europeo e che in questa sede intende esercitare il
suo diritto europeo di azione. Ha diritto “à que sa cause
sait entendue”; questo preciso diritto viene qui esercitato. Ben si
sa che l'adito della Corte di Giustizia europea è possibile
solo quando siano stati esperiti tutti i gradi della giustizia
interna dello Stato contraente. Potrebbe anche darsi - lo si
prospetta per mero scrupolo di completezza espositiva - che venga
ritenuto inammissibile il presente ricorso; la relativa pronunzia
verrebbe ovviamente impugnata al Consiglio di Stato, la cui eventuale
pronuncia conforme aprirebbe l’adito alla Corte Europea, che
giudicherebbe la cause del cittadino europeo. Fermo e ribadito il
valore resistenziale della presente azione, comune del resto ad ogni
azione popolare, a cominciare da quella prevista dalla L. 17 luglio
1890 n. 6972” (cfr. pagg. 5 e 6 dell’atto introduttivo del
presente giudizio).
Sempre ad avviso del ricorrente, gli atti qui
resi oggetto d’impugnativa sarebbero assolutamente nulli per
difetto assoluto di attribuzione, ai sensi dell'art. 21 septies della
L. 7 agosto 1990 n. 241, posto che il Comune, in nessuno dei suoi
organi (Consiglio o Sindaco), sarebbe titolare di alcuna funzione -
legittimazione - competenza di statuire comunque in tema di tenuta
delle anagrafi della popolazione, trattandosi – come si è
visto innanzi - funzione esclusivamente statale.
In via
subordinata, il ricorrente chiede comunque l’annullamento degli
atti in questione, posto che essi in ogni caso violerebbero “le
leggi statali indicate sotto i profili sopra illustrati” (cfr.
ibidem, pag. 6).
2.2. Si è costituito in giudizio il
Comune di Padova, eccependo innanzitutto l’inammissibilità
del ricorso.
Secondo la difesa dell’Amministrazione intimata,
infatti, per quanto attiene all’asserito esercizio nella presente
causa da parte dell’A. dell’azione popolare di cui all’art. 9
del T.U. approvato con D.L.vo 267 del 2000, andrebbe considerato che
tale articolo di legge dispone nel senso che ciascun elettore possa
far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al Comune o
a alla Provincia e che, peraltro, la giurisprudenza unanimemente
riconosce all’azione popolare medesima natura sostitutiva o
suppletiva, ossia preordinata alla tutela degli interessi che l’Ente
locale abbia omesso di curare mediante la proposizione delle azioni e
dei ricorsi che gli competevano (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez.
IV, 7 febbraio 2004 n. 1969; T.A.R. Lazio, Sez. II ter, 5 gennaio
2006 n. 100, nonché le sentenze n. 1728 dd. 27 settembre 2004
e n. 3749 dd. 8 novembre 2006 rispettivamente rese dalla Sezione III
di questo stesso T.A.R. e da questa stessa Sezione), con la
conseguenza che rimane esclusa la proponibilità innanzi a
questo giudice di azioni popolari di tipo c.d. “correttivo”,
ossia finalizzate (come, per l’appunto, nel caso di specie) a
censurare atti o comportamenti riferibili ad una volontà
direttamente espressa dall’Ente locale.
Per quanto attiene,
invece, all’asserito “contenuto europeo” dell’azione proposta
dall’A., la difesa del Comune rimarca che secondo il nostro
ordinamento tutti possono agire in giudizio per la difesa dei propri
diritti e interessi in presenza di un interesse ad agire personale,
attuale e diretto che nel caso di specie, peraltro, mancherebbe in
quanto dai provvedimenti impugnati non discenderebbero lesioni di
sorta per la posizione giuridica del ricorrente medesimo: e ciò
anche per quanto segnatamente attiene all’azione in sede di
giurisdizione europea asseritamente da lui proponibile, stante il
fatto che – come dichiarato dallo stesso A. – ai fini
dell’esercizio del diritto di rango europeo nella specie invocato
sarebbe sufficiente l’esaurimento dei gradi di giudizio interni
all’ordinamento nazionale.
Secondo la difesa del Comune, il
ricorso sarebbe inammissibile anche perchè privo - al di là
della generica affermazione della nullità degli atti impugnati
per asserita incompetenza assoluta a provvedere da parte
dell’Amministrazione Comunale - di qualsivoglia illustrazione di
specifiche censure di legittimità al riguardo.
A sua volta, la medesima difesa del Comune rimarca che l’art. 1 della L. 1228 del 1954 dispone che l’anagrafe della popolazione residente deve essere tenuta registrando le posizioni relative alle singole persone, alle famiglie e alle convivenze, che l’art. 1 del D.P.R. 223 del 1989 afferma che l’anagrafe è costituita da schede individuali, di famiglia e di convivenza, che a’ sensi dell’art. 4 del medesimo D.P.R. specifica che “gli effetti anagrafici per famiglia s’intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozioni, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune” e che l’art. 33 dello stesso disciplina il rilascio dei certificati concernenti la residenza e lo stato di famiglia disponendo che ogni altra posizione desumibile dagli atti anagrafici, ad eccezione delle posizioni previste dall’art. 35 del D.P.R. medesimo, può essere attestata o certificata dall’Ufficiale d'anagrafe d'ordine del Sindaco.
Ciò posto, secondo la tesi della difesa del Comune, mediante gli atti qui impugnati l’Amministrazione Comunale avrebbe soltanto dato disposizione ai propri Uffici anagrafici in ordine alle modalità per il rilascio dell'attestazione di famiglia anagrafica basata su vincoli di matrimonio o parentela o affinità o adozioni o tutela o vincoli affettivi.
La stessa difesa del Comune rimarca, quindi, che le disposizioni normative attinenti alle certificazioni ed alle attestazioni anagrafiche erano e rimangono quelle previste dagli artt. 33 e 35 del D.P.R. 223 del 1989, e che dalle disposizioni medesime si evincerebbe agevolmente la tipicità delle “certificazioni” anagrafiche, limitate - in quanto tali - alla residenza ed allo stato di famiglia (cfr. art. 33, comma 1, del D.P.R. 223 del 1989 e alle quali – per l’appunto - si affiancano le altre attestazioni e gli altri certificati indicati al comma 2 dello stesso art. 33, il quale in tal senso dispone che, oltre alla residenza ed allo stato di famiglia, “ogni altra posizione desumibile dagli atti anagrafici, ad eccezione di quelle previste dal comma 2 dell’art. 35 ... può essere attestata o certificata dall’Ufficiale d’anagrafe d'ordine del sindaco”.
Ciò, dunque, significa – sempre secondo la tesi della difesa del Comune – che tutte le posizioni anagrafiche desumibili dagli atti in possesso dell’Amministrazione Comunale e la cui attestazione o certificazione non è espressamente inibita dalla legge, possono essere attestate o certificate dall’Ufficiale d’anagrafe, d’ordine del Sindaco; e, che se è così, nella specie il Sindaco di Padova avrebbe semplicemente disposto, nel pieno rispetto della normativa testè esaminata, che possono essere rilasciate su richiesta degli interessati le attestazioni di iscrizione all’anagrafe della popolazione quale famiglia anagrafica costituita da persone coabitanti legate da vincoli affettivi, posto che – come si è detto – a’ sensi dell’art. 4 del D.P.R. 223 del 1989 “agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora nello stesso Comune”.
Da tale constatazione
discenderebbe – sempre secondo la difesa del Comune – che nella
specie non sarebbero state introdotte innovazioni di sorta in
contrasto con le disposizioni statali vigenti in materia, ivi
compresa la modulistica obbligatoriamente utilizzata per l'iscrizione
all’anagrafe come famiglia anagrafica; ed, in particolare,
risulterebbe del tutto erroneo quanto affermato nell’atto
introduttivo del presente giudizio circa la possibilità di
estendere il rilascio delle attestazioni anagrafiche ai non
residenti, posto che l’attestazione anagrafica di cui trattasi
sarebbe rilasciata esclusivamente alle persone residenti nel Comune
di Padova, che coloro che chiedono la costituzione di una nuova
famiglia anagrafica devono dichiarare di essere residenti nel Comune
di Padova ovvero devono chiedere di stabilire la loro residenza in
tale Comune, che in tale evenienza si avvia comunque la fase di
controllo da parte della Polizia Municipale ai fini della verifica
dell’effettivo trasferimento della residenza medesima nel Comune di
Padova e che soltanto dopo l’esito positivo di tali controlli e la
conseguente iscrizione all’anagrafe patavina potrà essere
rilasciata agli interessati l’attestazione di quanto dichiarato
all'atto della presentazione della richiesta.
Per quanto
segnatamente attiene ai modelli predisposti per le operazioni sopra
descritte, la difesa del Comune precisa che il modello A è
utilizzato per la costituzione di famiglia anagrafica nelle pratiche
sia di iscrizione anagrafica che di cambio di abitazione, e che per
il suo tramite gli interessati dichiarano a’ sensi dell'art. 4 del
D.P.R. 223 del 1989 i loro legami; che il modello A/1 è
utilizzato per la dichiarazione dei mutamenti della famiglia
anagrafica, e che per il suo tramite gli interessati dichiarano,
sempre a’ sensi dell’art. 4 del D.P.R. 223 del 1989, i propri
legami; che il modello B è utilizzato per la richiesta di
attestazione di iscrizione all’anagrafe della popolazione quale
famiglia anagrafica costituita da persone coabitanti legate da
vincoli affettivi; e che, da ultimo, il modello B/2 è
utilizzato per l’attestazione dell’iscrizione all’anagrafe
quale famiglia anagrafica costituita da persone coabitanti legate da
vincoli affettivi.
Secondo la difesa del
Comune, dall’esame della modulistica sopra descritta, si
evincerebbe con inconfutabile chiarezza che non verrebbe effettuata
alcuna iscrizione o annotazione in contrasto con la normativa
statale, ma che - anzi – le dichiarazioni rilasciate dagli
interessati relative all'indicazione dei vincoli in base ai quali
viene richiesta la costituzione della famiglia e le conseguenti
attestazioni rilasciate dall’Amministrazione Comunale sarebbero
quelle espressamente ed indefettibilmente previste dalla disciplina
vigente di fonte statuale contenuta nei predetti artt. 4 e 33 del
D.P.R. 223 del 1989.
3. Non si è costituito in giudizio
il pur intimato Sig. S. B..
4. Con ordinanza
istruttoria n. 20 dd. 28 febbraio 2007 la Sezione ha disposto
l’acquisizione, agli atti di causa, di una fotocopia del modello di
scheda anagrafica di cui all’art. 20, comma 1, del D.P.R. 223 del
1989.
5. In data 27 marzo
2007 l’Amministrazione Comunale ha adempiuto a tale incombente.
6.
Le parti, con ulteriori e puntuali memorie, hanno insistito per
l’accoglimento delle rispettive tesi.
7. Alla pubblica
udienza del 5 luglio 2007 la causa è stata trattenuta per la
decisione.
8.1. Il Collegio deve, innanzitutto, farsi carico
di disaminare le eccezioni di inammissibilità del
ricorso formulate dalla difesa del Comune.
Esse vanno respinte.
8.2. Come si è
visto innanzi, secondo la prospettazione della difesa del Comune, il
ricorrente avrebbe dichiaratamente proposto, nella specie, un’azione
popolare a’ sensi dell’art. 9 del T.U. approvato con D.L.vo 267
del 2000 pur nell’acclarato difetto dei presupposti richiesti al
riguardo, ossia la richiesta, a parte del privato, della tutela in
sede giurisdizionale di interessi specifici attribuiti
dall’ordinamento all’Ente locale e da quest’ultimo peraltro
disattesi omettendo la proposizione delle azioni e dei ricorsi che
gli competevano.
In effetti, nel caso di specie non è dato di ravvisare la sussistenza di tale tipo di azione, essenzialmente sostitutiva o suppletiva rispetto all’omissione della cura in sede giudiziale del pubblico interesse da parte dell’Ente: omissione che, per l’appunto, qui non sussiste proprio in quanto l’Amministrazione Comunale, ben lungi dall’astenersi dal provvedere, ha posto in essere, nel dichiarato esercizio di proprie competenze deputate alla cura del pubblico interesse, specifici atti richiamando puntuali disposizioni legislative e regolamentari che conforterebbero la legittimità del proprio operato.
L’A., peraltro, ha configurato pure il proprio interesse al ricorso conferendo dichiaratamente allo stesso un “contenuto europeo” genericamente fondato sull’art. 6 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, successivamente modificata e resa a sua volta esecutiva nell’ordinamento italiano per effetto della L. 4 agosto 1955 n. 848 e successive modifiche.
Tale articolo della Convenzione notoriamente contempla il diritto fondamentale di ogni persona ad un’equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti ad un tribunale indipendente e imparziale, nonché precostituito per legge.
A ragione, sotto questo profilo, la difesa del Comune ha evidenziato che tale diritto non risulta sottratto al ricorrente proprio in quanto l’esaurimento dei gradi di giudizio interni all’ordinamento nazionale ne consente la tutela nella sede giudiziale sovrastatuale contemplata dalla Convenzione medesima (cfr. art. 35 Convenzione cit., come sostituito dal Protocollo n. 11, firmato a Strasburgo l'11 maggio 1994 e ratificato con L. 28 agosto 1997 n. 296).
Non va condiviso - per contro, e per tutto quanto si dirà appresso - l’ulteriore argomento svolto dalla difesa del Comune, secondo il quale, a prescindere dalla stessa pretesa configurazione del ricorso in epigrafe come necessariamente (ed esclusivamente) prodromico all’esaurimento delle vie giudiziali interne prima di adire il giudice sopranazionale, dovrebbe in ogni caso considerarsi che, se è vero che nel nostro ordinamento tutti possono agire in giudizio per la difesa dei propri diritti e interessi in presenza di un interesse ad agire personale, attuale e diretto (cfr. art. 100 c.p.c.), nel caso di specie tale interesse comunque difetterebbe in capo al medesimo A. in quanto dagli atti impugnati non discenderebbero lesioni di sorta per la propria posizione giuridica.
8.3. Il Collegio, a
tale riguardo, evidenzia che dalla lettura dell’art. 1 della L.
1228 del 1954 come integrato dall'art. 2-quater, del D.L 27 dicembre
2000 n. 392, convertito in L. 28 febbraio 2001 n. 26, nonché
dell’art. 1 del D.P.R. 223 del 1989, consta che – per quanto qui
segnatamente interessa – l’ordinamento individua tre distinti
status soggettivi attraverso i quali le persone sono iscritte nei
registri dell’anagrafe della popolazione residente: la singola
persona, la famiglia e la convivenza.
In relazione a ciò,
la posizione anagrafica di ciascuna persona è dunque
archiviata sia individualmente, sia all’interno di una famiglia o
di una convivenza, a’ sensi di quanto disposto dagli artt. 4 e 5
del D.P.R. 223 del 1989, i quali – per l’appunto - recano al
riguardo la disciplina degli specifici istituti della famiglia
anagrafica e della convivenza: ossia, a’ sensi di quanto
segnatamente disposto nel volume “Anagrafe della popolazione"
della serie “Metodi e norme Serie B n. 29 ed. 1992” accluso alla
circolare ISTAT dd. 8 febbraio 1992 inoltrata a ciascun Comune, ad
ogni persona fisica residente corrispondono sia una scheda anagrafica
individuale (AP/5), sia una scheda di famiglia (AP/6) o di convivenza
(AP/6a).
L’art. 5 del D.P.R. 223
del 1989 definisce la “convivenza” quale “insieme di persone
normalmente coabitanti per motivi religiosi, di cura, di assistenza,
militari, di pena e simili, aventi dimora abituale nello stesso
Comune”, identificando in tal modo determinati aggregati di persone
originati da specifici motivi sociali e che presuppongono una
struttura organizzativa al cui vertice si colloca un responsabile del
funzionamento dell’aggregato medesimo e, conseguentemente, anche
delle dichiarazioni anagrafiche inerenti ai relativi membri (cfr.
volume Anagrafe cit.).
Viceversa, a’ sensi dell’art. 4 del
medesimo D.P.R. 223 del 1989, “agli effetti anagrafici per famiglia
si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio,
parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi,
coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune”.
Tale
disposizione risulta innovativa rispetto al previgente art. 2, primo
comma, del D.P.R. 31 gennaio 1958 n. 136, recante il precedente
regolamento anagrafico, in forza del quale “agli effetti anagrafici
per famiglia” si intendeva “un insieme di persone legate da
vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione,
affiliazione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi
dimora abituale nello stesso Comune, che normalmente provvedono al
soddisfacimento dei loro bisogni mediante la messa in comune di tutto
o parte del reddito di lavoro o patrimoniale da esse percepito”.
Come
ben si vede, quindi, nell’attuale nozione di “famiglia
anagrafica” è stato eliminato, quale elemento costitutivo di
tale aggregato di persone, il vincolo economico tra i membri
coabitanti, in precedenza considerato inderogabilmente necessario.
Pertanto, allo stato
attuale, per aversi famiglia anagrafica devono sussistere i seguenti
elementi costitutivi:
1) la presenza tra i membri di un vicolo
familiare o affettivo;
2) la coabitazione e dimora abituale nella stessa abitazione.
La famiglia anagrafica è
nozione ben distinta da quella della famiglia c.d. “nucleare” o
“civile”, ossia composta da persone unite in matrimonio con
effetti civili riconosciuti:, con la conseguenza che la famiglia
anagrafica e la famiglia nucleare o civile possono anche non
coincidere.
La distinzione concettuale tra famiglia nucleare e
famiglia anagrafica è stata puntualmente ribadita da Cons.
Stato, Sez. V, 13 luglio 1994 n. 770, laddove ben si evidenzia che
mentre la famiglia anagrafica di cui al D.P.R. 223 del 1989 è
istituto giuridico esclusivamente finalizzato alla “raccolta
sistematica dell’insieme delle posizioni” relative alle persone
che hanno fissato nel Comune la propria residenza (cfr. art. 1 D.P.R.
223 del 1989 cit.), la nozione giuridica di famiglia “nucleare” ,
ossia componibile da genitori e da figli, risulta presupposta e
tutelata nel nostro ordinamento interno dagli artt. 29, 30 e 31
Cost., dagli artt. 144 e 146 c.c. e dall’art. 570 c.p., e - sotto
il profilo della necessaria conformazione dell’ordinamento medesimo
“alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute”
(lo ius gentium richiamato dall’art. 10, primo comma, Cost.) -
anche dall’art. 12 della predetta Convenzione europea dei diritti
dell’uomo, dall’art. 16 della Dichiarazione universale dei
diritti dell’uomo approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni
Unite il 10 dicembre 1948, nonché dall’art. 10 del Patto
internazionale sui diritti economici, sociali e culturali reso a sua
volta esecutivo nell’ordinamento italiano con L. 25 ottobre 1977 n.
881.
La struttura della famiglia “nucleare” risulta - all’evidenza - cristallizzata dal rapporto instaurato per effetto del matrimonio tra i coniugi (cfr. art. 143 e ss.) ed, in particolare, dall’ “obbligo reciproco alla fedeltà, all’assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell’interesse della famiglia e alla coabitazione” (cfr. art. 143, secondo comma, c.c. come sostituito dall’art. 24 ), dall’obbligo di contribuire , in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, ai bisogni della famiglia (cfr. art. 143, terzo comma, c.c.), dalla necessità di concordare l’indirizzo della vita familiare (cfr. art. 144, primo comma, c.c.) e dall’ “obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole” (cfr. art. 147 c.c.).
Invero, i coniugi (ossia,
la famiglia “nucleare”) sono vincolati – come si è detto
– alla coabitazione (cfr. art. 146 c.c. cit.) ed, in tal senso,
“fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di
entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa” (cfr. art. 144,
primo comma, c.c. cit.).
Tuttavia, in conformità
all’attuale formulazione dell’art. 45 c.c. conseguente all’art.
1 della L. 151 del 1975 (“Ciascuno dei coniugi ha il proprio
domicilio nel luogo in cui ha stabilito la sede principale dei propri
affari o interessi. Il minore ha il domicilio nel luogo di residenza
della famiglia o quello del tutore. Se i genitori sono separati o il
loro matrimonio è stato annullato o sciolto o ne sono cessati
gli effetti civili o comunque non hanno la stessa residenza, il
minore ha il domicilio del genitore con il quale convive …”), un
coniuge, oltre alla possibilità d’avere un domicilio diverso
da quello dell’altro, può comunque fissare una residenza
diversa da quella della famiglia in caso di separazione di mero fatto
(cfr. Cassazione, Sez. I civ., 14 aprile 1982, n. 2223); e, del
resto, risulta altrettanto notorio che la coabitazione propria della
famiglia nucleare, proprio perché essenzialmente fondata su
criteri di fatto, non viene comunque meno per effetto della
circostanza che proprio in dipendenza delle anzidette esigenze di
“indirizzo della vita familiare” e degli interessi dei suoi
singoli membri non confliggenti con quelli della famiglia medesima, i
coniugi sovente concordano di acquisire residenze tra di loro
diverse, per necessità di carattere professionale, fiscale,
ecc.: tale ultima evenienza, quindi, non è di per sé
riguardabile quale fatto automaticamente estintivo dei vincoli propri
della famiglia nucleare
Per contro, la famiglia anagrafica risulta – di per sé – ben più elastica nella sua costituzione e dissoluzione: essa può essere formata anche da un’unica persona (cfr. art. 4, comma 2, del D.P.R. 223 del 1989) e, soprattutto, essa essenzialmente si fonda, a differenza di quanto precedentemente visto per la “convivenza” di cui all’art. 5 del D.P.R. 223 del 1989, sulla dichiarazione liberamente resa da parte di ciascuno dei suoi membri all’Ufficiale d’anagrafe, a’ sensi dell’art. 13, comma 1, lett. b), del medesimo D.P.R. 223 del 1989.
Le predette avvertenze e
note ISTAT del 1992 riconoscono che la famiglia anagrafica costituita
da individui legati da meri vincoli affettivi configura un rapporto
che, a differenza degli altri legami familiari elencati dall’art. 4
del D.P.R. 223 del 1989 (matrimonio, parentela, affinità,
adozione, tutela: ossia vincoli giuridicamente connessi a posizioni
derivanti dalla famiglia “nucleare”, ovvero costituite per
effetto di specifici obblighi assunti ex lege ed, in quanto tali,
conseguenti da istituti puntualmente disciplinati dall’ordinamento),
non può essere oggettivamente riscontrato dall’Ufficiale
d’anagrafe e non può - quindi - che essere rimesso alla
dichiarazione resa dall’interessato all’Ufficiale medesimo al
momento della costituzione, ovvero del subentro della famiglia
anagrafica.
Nelle stesse note ISTAT del 1992 si afferma –
altresì – che dopo l’avvenuta dichiarazione dell’esistenza
di un vincolo affettivo, lo stesso si reputa venuto meno soltanto per
effetto della cessazione della coabitazione, essendo questa l’unico
presupposto oggettivamente riscontrabile, e che la dichiarazione
medesima “non può essere oggetto di continui
ripensamenti”.
8.4. Orbene, premesso tutto ciò, va
evidenziato che, anche al di là della problematica –
all’evidenza estranea all’economia del presente giudizio –
relativa al corretto esercizio della discrezionalità
legislativa statale e regionale in ordine all’eventuale
equiparazione tra famiglia nucleare e famiglia anagrafica (per lo
più, diffusamente definita da tali ulteriori fonti normative
come “convivenza”, ossia con terminologie difforme rispetto alle
anzidette nozioni di cui agli artt. 4 e 5 del D.P.R. 223 del 1989) al
fine del riconoscimento di determinati benefici economici (ad es.,
l’art. 2, comma 4, della L.R. 2 aprile 1996 n. 10, che nel Veneto
consente l’accesso ai benefici di edilizia residenziale pubblica
anche alle unioni more uxorio), risulta ben evidente la sussistenza
in capo all’attuale ricorrente di un interesse, anche soltanto
morale (cfr. ex multis, sull’ormai assodata sufficienza di tale
interesse al fine di fondare una posizione legittimante nel processo
amministrativo, Cons. Stato, Sez. IV, 30 luglio 2002 n. 4076), al
corretto svolgersi dell’azione amministrativa in materia
anagrafica, affinché i ben diversi istituti della famiglia
nucleare (tutelato, come si è visto, in via espressa da
disposizioni di rango costituzionale e superstatale) e della famiglia
anagrafica (presupposto, viceversa, da una mera legge ordinaria e
disciplinato nel dettaglio da un regolamento e da un atto
amministrativo a contenuto generale, costituito dalle anzidette note
ISTAT del 1992) non siano confusi, anche – e soprattutto –
dinanzi alla complessiva percezione dei consociati.
Detto altrimenti,
l’interesse del ricorrente si identifica nell’esigenza che la
famiglia anagrafica, non importa se a connotazione etero od
omosessuale, non deve tramutarsi da istituto essenzialmente
strumentale alla raccolta sistematica dell’insieme delle posizioni
relative alle persone che hanno fissato nel Comune la propria
residenza (cfr. art. 1 D.P.R. 223 del 1989 cit.) a modello di
organizzazione sociale equipollente alla famiglia fondata sul
matrimonio.
Va soggiunto, a questo specifico riguardo, che la
disciplina della famiglia nucleare si è per certo evoluta nei
tempi e risulta, in ogni caso, a tutt’oggi differente nei diversi
ordinamenti giuridici in dipendenza delle altrettanto notoriamente
diverse sensibilità economico-sociali e religiose: ma rimane
ferma la perdurante rilevanza, preminenza e indispensabilità
per lo stesso futuro svolgersi di ogni società umana – e,
quindi, anche a prescindere da eventuali opzioni legislative
finalizzate a riconoscere nel contesto dei diritti fondamentali dei
singoli determinati effetti pubblicistici e civili ad altre forme di
unione tra i sessi - l’assunto che fonda la costituzione di ciò
che correntemente e generalmente anche l’attuale ius gentium
intende per “famiglia” nel matrimonio, a sua volta a tutt’oggi
essenzialmente ed indefettibilmente definibile quale “viri et
mulieris coniunctio individuam consuetudinem vitae continens” (J,
I, 9 pr.), ovvero quale “coniunctio mari set feminae, et consortium
omnis vitae, divini et umani iuris communicatio” (Mod. D 23, 2,
I).
Se così è, qualsiasi soggetto che a’ sensi del
vigente ordinamento anagrafico risulti inserito in una scheda di
famiglia anagrafica materialmente corrispondente ad una famiglia
nucleare, viene dunque a collocarsi in una posizione differenziata
rispetto all’azione amministrativa da lui reputata difforme dai
valori di principio testè enunciati, e nei suoi confronti va
conseguentemente riconosciuta la sussistenza di un interesse
oppositivo a qualsivoglia ipotesi di omologazione, ancorché
meramente documentale, tra la famiglia nucleare e quella meramente
anagrafica fondata sulla mera dichiarazione della sussistenza di
vincoli affettivi comunque diversi dal matrimonio, dalla parentela, o
dall’affinità, nonché dai vincoli discendenti
dall’adozione e dalla tutela.
8.5. Né
risulta fondato l’assunto del Comune secondo il quale il ricorso
proposto dall’A. risulterebbe inammissibile in quanto
intrinsecamente privo di specifiche censure di legittimità.
Dalla
lettura dell’atto introduttivo del giudizio è, infatti,
agevole individuare non soltanto l’avvenuta formulazione di una
censura di nullità o inesistenza degli atti impugnati per
asserita incompetenza assoluta dell’Amministrazione Comunale a
provvedere al riguardo e di una subordinata censura di incompetenza
relativa da parte dell’Amministrazione medesima comportante la
richiesta di annullamento degli atti medesimi, ma anche di
un’ulteriore censura materialmente riconducibile alla denuncia
delle figure sintomatiche di eccesso di potere per illogicità
e per sviamento del pubblico fine, con la quale il ricorrente allega
l’asseritamente omessa verifica della veridicità della
dichiarazione resa dai richiedenti la residenza ai fini
dell’ottenimento da parte del Comune di quel che egli chiama
“certificato anagrafico” della convivenza, con la supposta
conseguenza che mediante la mera richiesta di residenza si possa
nella specie ottenere una certificazione della pubblica
amministrazione difforme, nei suoi contenuti, al vero e – quindi –
non funzionale ai fini di tutela della pubblica fede che la
certificazione medesima dovrebbe – per contro – assolvere.
9.1. Tutto ciò
premesso, il ricorso va accolto nei limiti di quanto qui appresso
specificato.
9.2. La censura di incompetenza assoluta e
l’immediatamente subordinata censura di incompetenza relativa non
possono trovare accoglimento.
Secondo la prospettazione del ricorrente, la materia anagrafica sfuggirebbe a qualsivoglia disciplina di competenza dell’Amministrazione Comunale, essendo quest’ultima preposta, per il tramite del Sindaco ufficiale del Governo a’ sensi degli artt. 14 e 54 del T.U. approvato con D.L.vo 267 del 2000, agli incombenti materiali contemplati dalla legislazione disciplinante la materia medesima, di competenza esclusiva statale (cfr. art. 117, secondo comma, lett. i, Cost. come modificato dall’art. 3 della L. Cost. 18 ottobre 2001 n. 3 cit.).
Il Collegio, per parte
propria, rileva che ove si condividessero gli assunti del ricorrente,
dall’asserita nullità assoluta degli atti impugnati
dipendente dalla pretesa assenza di potestà discrezionali
nella materia di cui trattasi in capo all’Amministrazione Comunale,
conseguirebbe – quale ineludibile corollario - la sussistenza, al
riguardo, della giurisdizione del giudice ordinario, posto che l’art.
21-septies della L. 7 agosto 1990 n. 241 come inserito dall'articolo
14, comma 1, della L. 11 febbraio 2005 n. 15 letteralmente devolve
alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le sole
questioni inerenti alla nullità dei provvedimenti
amministrativi in violazione o elusione del giudicato: questioni,
queste ultime, che per certo non ricadono nell’economia del
presente giudizio.
Né va sottaciuto che, formulando la
medesima tesi, il ricorrente ha comunque obliterato di valutare come
- ad ulteriore conforto “sistematico” del corollario medesimo e
secondo un’ormai consolidata giurisprudenza - le controversie in
ordine alle iscrizioni anagrafiche non rientrano nella giurisdizione
del giudice amministrativo, posto che il Sindaco procede al riguardo
ad un mero accertamento di posizioni soggettive soltanto in base a
presupposti di fatto e senza l’esercizio di alcuna potestà
discrezionale, proprio in quanto manca nella specie l’esercizio di
una potestà autoritativa (cfr., ad es., Cons. Stato, Sez. IV,
16 gennaio 1990 n. 14 e Sez. I, 26 gennaio 1979 n. 539; T.A.R.
Lombardia, Sez. I, 3 marzo 1985 n.174; T.A.R. Friuli Venezia Giulia,
12 ottobre 2000 n. 766).
La contraria prospettazione secondo la
quale le variazioni di residenza costituirebbero, comunque, nella
loro oggettività, provvedimenti amministrativi invero
implicherebbe, come ineludibile conseguenza, che gli atti stessi
dovrebbero essere considerati come atti di accertamento costitutivo,
idonei – in quanto tali, e ove non se ne ottenesse l’annullamento
- a sovrapporsi inderogabilmente sugli status personali e sui diritti
dei loro destinatari: ma risulta, per contro, ormai del tutto
assodato in giurisprudenza (cfr., ex multis, Cass. SS. UU. 7 febbraio
1992 n. 1374) che le risultanze anagrafiche non rivestono tale
caratteristica, in quanto costituiscono mere presunzioni,
suscettibili di prova contraria in ogni momento deducibile innanzi al
giudice ordinario mediante azione di accertamento negativo (cfr. sul
punto T.AR. Friuli Venezia Giulia n. 766 del 2000 cit.).
Tuttavia,
ad avviso di questo Collegio, il caso in esame sfugge a tali pur
consolidate impostazioni di principio proprio in quanto
l’Amministrazione Comunale ha qui inteso, mediante propri
provvedimenti di carattere generale conseguenti ad una valutazione
degli indubbi spazi di discrezionalità ad essa lasciati liberi
dalla sovrastante disciplina di fonte statuale, impiantare nel
proprio ambito territoriale un “sistema” finalizzato ad
attestare, integrando con propri modelli la modulistica anagrafica
standard predisposta dall’Amministrazione Statale, la sussistenza
di una famiglia anagrafica costituita da persone legate da vincoli
affettivi, così come del resto liberamente dichiarata dai
medesimi interessati all’atto della costituzione, ovvero della
variazione della famiglia medesima.
Se è vero, infatti, che
l’art. 33, comma 1, del D.P.R. 223 del 1989 dispone che
“l’Ufficiale di anagrafe rilascia a chiunque ne faccia richiesta,
fatte salve le limitazioni di legge, i certificati concernenti la
residenza e lo stato di famiglia”, il comma 2 dello stesso articolo
dispone – a sua volta – che “ogni altra posizione desumibile
dagli atti anagrafici, ad eccezione delle posizioni previste dal
comma 2 dell'art. 35” – ossia le notizie riportate nelle schede
anagrafiche concernenti la professione, arte o mestiere, la
condizione non professionale, il titolo di studio e le altre notizie
il cui inserimento nelle schede individuali sia stato autorizzato ai
sensi dell'art. 20, comma 2, del medesimo D.P.R. 223 del 1989 da
parte del Ministero dell'interno, d'intesa con l'Istituto centrale di
statistica (ISTAT) – “può essere attestata o certificata,
qualora non vi ostino gravi o particolari esigenze di pubblico
interesse, dall'ufficiale di anagrafe d’ordine del Sindaco”.
Orbene, la stessa
circostanza che le note ISTAT del 1992 presuppongano, come si è
visto innanzi, la possibilità di rendere la dichiarazione
della sussistenza di vincoli affettivi a fondamento della
costituzione di una famiglia anagrafica e che addirittura evidenzino
l’esigenza di rappresentare agli interessati l’esigenza che la
dichiarazione stessa non deve divenire oggetto di frequenti
ripensamenti, nonché l’ulteriore circostanza che le medesime
note ISTAT sono state evidentemente trasmesse a ciascun Comune con
l’assenso del Ministero dell’Interno rende di per sé
attestabile (ma, come si vedrà appresso, non certificabile) da
parte dell’Amministrazione Comunale l’esistenza dei vincoli in
questione.
Allo stesso tempo, l’Amministrazione Comunale di
Padova, proprio nell’acclarata circostanza che la surriferita
disciplina di fonte statuale non inibisce di attestare la sussistenza
dei vincoli affettivi dichiarati dagli interessati al momento della
costituzione o della variazione della famiglia anagrafica, ha inteso
esercitare, mediante i provvedimenti qui resi oggetto di impugnativa,
propri poteri di auto-organizzazione al fine di consentire
l’attestazione di quanto dichiarato dagli interessati medesimi: e
ciò – rileva sempre questo Collegio - anche nella necessaria
applicazione della disciplina di carattere generale contenuta
nell’art. 47 del T.U. approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445,
a’ sensi della quale – per quanto qui segnatamente interessa –
“l’atto di notorietà concernente stati, qualità
personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell’interessato è
sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la
osservanza delle modalità di cui all'articolo 38” del
medesimo T.U., ossia sottoscritta “dall’interessato in presenza
del dipendente addetto”, ovvero sottoscritta e presentata
unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di
identità del sottoscrittore (cfr. art. 38 cit.).
Volendo – dunque - riassumere, l’Amministrazione Comunale di Padova, ha correttamente inteso il senso delle note ISTAT del 1992, ossia che la dichiarazione resa in ordine alla sussistenza di vincoli affettivi quale presupposto per la formazione di una famiglia anagrafica non può essere oggettivamente riscontrata dall’Ufficiale d’anagrafe e non può - quindi - che essere rimessa alla dichiarazione resa dall’interessato all’Ufficiale medesimo al momento della costituzione, ovvero del subentro della famiglia anagrafica: e ciò – come si è parimenti visto innanzi - con il solo limite, affermato dalle stesse note ISTAT, che la dichiarazione di cui trattasi non può essere oggetto di continui ripensamenti da parte di colui che la rende.
Il Comune di Padova ha
altrettanto correttamente tratto da tutto ciò la necessitata
conseguenza che la sussistenza dei vincoli in questione non può,
di per sé, formare oggetto di certificazione anagrafica da
parte della Pubblica Amministrazione, a’ sensi dell’art. 33,
comma 1, e dell’art. 35 del D.P.R. 223 del 1989, ma può
soltanto essere attestata dalla Pubblica Amministrazione, a’ sensi
dell’art. 33, comma 2, del medesimo D.P.R. sulla scorta della
stessa dichiarazione di colui che l’ha ad essa resa e che l’ha
poi confermata al momento della richiesta della relativa
attestazione.
L’attestazione di cui trattasi non può,
dunque, identificarsi con una certificazione rilasciata dalla
Pubblica Amministrazione se non nella sua equipollente validità
quale atto pubblico, a’ sensi dell’art. 2699 e ss. c.c.: per
essa, infatti, non può porsi un problema di validità
temporale, come viceversa risulta per le certificazioni dalla lettura
dell’art. 41 del D.P.R. 445 del 2000, proprio in relazione
all’intrinseco suo contenuto, essenzialmente rimesso alla volontà
degli interessati e, nella sostanza, oggettivamente non accertabile.
Pertanto, colui che intende documentalmente affermare la sussistenza dei vincoli affettivi a prescindere dall’oggettiva permanenza della residenza con altra persona (essa sola, per contro, riscontrabile nella sua oggettiva materialità, a’ sensi dell’art. 4, secondo comma, della L. 1228 del 1954), dovrà di volta in volta chiedere l’attestazione di cui trattasi seguendo la procedura al riguardo prevista dall’Amministrazione Comunale mediante gli atti qui segnatamente impugnati, ovvero di volta in volta auto-dichiararla nelle forme proprie della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, a’ sensi del combinato disposto degli artt. 47 e 38 del T.U. approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445: e, per quanto detto innanzi, la validità temporale dell’attestazione ovvero dell’auto-dichiarazione si esaurirà, ineludibilmente, nel momento stesso in cui le stesse verranno formate e contestualmente utilizzate.
In ordine a tale impostazione di fondo, correttamente intuita nella sua essenza dall’Amministrazione Comunale di Padova, può allora agevolmente osservarsi, dalla lettura dell’impugnata deliberazione consiliare n. 108 del 2006 e, soprattutto, del provvedimento del Sindaco di Padova Prot. n. 30125 dd. 1 febbraio 2007, che il procedimento predisposto dall’Amministrazione Comunale si fonda sulle seguenti fasi:
1) presentazione della dichiarazione di sussistenza dei vincoli affettivi quale presupposto per la formazione di una nuova famiglia anagrafica, ovvero quale manifestazione della sussistenza di tali vincoli riferiti ad una famiglia anagrafica già in essere;
2) riscontro da parte
dell’Amministrazione Comunale circa la veridicità della
residenza dichiarata dagli interessati, secondo la disciplina vigente
e obbligatoriamente applicata per ogni ipotesi di trasferimento della
residenza medesima (cfr. art. 4, secondo comma, L. 1228 del 1954);
3)
rilascio dell’attestazione dell’esistenza dei vincoli affettivi,
in esito non soltanto al riscontro di cui sopra, ma ad una espressa e
contestuale dichiarazione, da parte dell’interessato che la
richiede, in ordine alla perdurante sussistenza dei vincoli medesimi.
Se così è, risulta – all’evidenza – del tutto infondato l’assunto del ricorrente secondo il quale, nella specie, l’Amministrazione Comunale ometterebbe qualsivoglia riscontro sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti la formazione, ovvero il riconoscimento dell’avvenuta formazione, di una famiglia anagrafica fondata su vincoli affettivi.
Infatti, il “sistema” testè descritto, ben lungi dall’implicare l’immediato rilascio della relativa attestazione, indefettibilmente postula – come si è detto – un riscontro in ordine all’effettiva residenza dei richiedenti medesimi, seguito dalla susseguente acquisizione di una dichiarazione sulla perdurante sussistenza della condizione precedentemente dichiarata; e risulta, conseguentemente, altrettanto assodato che il punto 4 del predetto provvedimento sindacale Prot. 30125 dd. 1 febbraio 2007, laddove afferma che “in presenza di domanda … l’Ufficiale di anagrafe, una volta verificata la dichiarazione sottoscritta dagli interessati …(e) l’esistenza dello stato di coabitazione degli interessati stessi, sulla base della documentazione dell’ufficio, emette l’ “attestazione di iscrizione nell’anagrafe della popolazione quale famiglia anagrafica costituita da persone coabitanti legate da vincoli affettivi”, secondo il modulo predisposto allo scopo” (il quale, come si è visto innanzi, presuppone a sua volta, per quanto segnatamente attiene alla richiesta, l’ulteriore dichiarazione degli interessati sulla perdurante permanenza della situazione antecedentemente da essi dichiarata) non deve essere letto, come vorrebbe il ricorrente, nel senso che la “documentazione dell’ufficio” consterebbe della mera dichiarazione degli interessati, essendo per contro tale dizione, proprio per la sua intrinseca genericità, agevolmente riferibile a tutta la documentazione acquisita a supporto della pratica, ossia anche all’esito del riscontro di cui all’art. 4, secondo comma, della L. 1228 del 1954 e anche alla dichiarazione confermativa resa dagli interessati medesimi all’atto della presentazione della domanda di rilascio dell’attestazione di cui trattasi.
Va anche ribadito, sempre per quanto detto innanzi, che ad avviso del Collegio i richiedenti l’attestazione, allorquando confermano la permanente sussistenza dei vincoli affettivi da essi precedentemente dichiarati, formano innanzi all’Ufficiale di anagrafe che emetterà l’attestazione medesima una vera e propria dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà: e ciò proprio in quanto essi responsabilmente in tal modo comunque affermano l’esistenza di “stati, qualità personali o fatti” che sono a loro “diretta conoscenza” (cfr. art. 47 D.P.R. 445 cit.).
Il Collegio, a tale
specifico riguardo, non sottace che da ciò astrattamente
consegue pure l’assunzione, da parte dei dichiaranti, di una
responsabilità anche penale, a’ sensi dell’art. 76 del
medesimo D.P.R. 445 del 2000, il quale – come è ben noto –
dispone, per quanto qui segnatamente interessa, che “1. Chiunque
rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi
previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia. 2. L’esibizione di un
atto contenente dati non più rispondenti a verità
equivale ad uso di atto falso. 3. Le dichiarazioni sostitutive rese
ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto
delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate
come fatte a pubblico ufficiale”.
Tuttavia, la stessa
fondamentale soggettività – dianzi rilevata -
dell’apprezzamento in ordine alla sussistenza dei vincoli affettivi
affermati come esistenti dagli interessati ragionevolmente relega
l’ipotesi della commissione di reati al riguardo a fattispecie del
tutto marginali, contraddistinte da manifeste situazioni di fatto
eclatantemente difformi al vero: e ciò, si badi, pur nel
contesto di una giurisprudenza che, per quanto attiene alla
commissione del reato di falsità ideologica commessa dal
privato in atto pubblico (cfr. art. 483 c.p.) reputa in prevalenza
sufficiente il dolo generico dell’agente (cfr., ad es., Cass. Pen.,
Sez. V, 30 gennaio 1981).
Concludendo sul punto,
giova anche rimarcare che la soluzione adottata dal Comune di Padova
diverge sensibilmente dai sistemi adottati da altre Amministrazioni
Comunali, le quali hanno istituito al riguardo, mediante propri
provvedimenti di carattere generale, vere e proprie anagrafi
“parallele” delle famiglie dichiaratamente fondate su vincoli
affettivi: soluzione, questa, che – a ben vedere - rimane peraltro
del tutto esterna alla disciplina complessivamente contenuta nella L.
1228 del 1954 e al D.P.R. 223 del 1989, senza sottacere che essa si
fonda inoltre sul trattamento, da parte delle Amministrazioni
medesime, di dati personali sensibili su supporti informatici e
cartacei al di fuori di quanto tassativamente disposto dall’art. 20
del D.L.vo 30 giugno 2003 n. 196, con la conseguenza
dell’applicabilità delle sanzioni previste al riguardo (cfr.
art. 167 D.L.vo cit.), nonché della non evanescente ed
ulteriore assunzione, in via consequenziale, di una responsabilità
per danno erariale discendente dall’incompetenza assoluta a
provvedere in materia in modo del tutto difforme da quanto previsto
dalle fonti normative statuali (viceversa, per tutto quanto detto
innanzi, rettamente intese ed applicate dal Comune di Padova) e con
evidenti esborsi di pubblico denaro disposti contra legem.
9.4.
Il Collegio – altresì - non può non dare atto che la
deliberazione del Consiglio Comunale n. 108 del 2006 si colloca in un
contesto di evidente legittimità laddove inequivocabilmente e
del tutto correntemente distingue, nelle sue premesse, la tutela
della famiglia così come definita dall’art. 29 Cost.,
dall’esigenza di garantire comunque alle persone, senza
discriminazioni di sorta, i diritti civili e sociali di cui agli
artt. 2 e 3 Cost., senza con ciò “modificare o alterare il
riconoscimento e l’importanza della famiglia fondata sul
matrimonio” (cfr. ivi).
Tuttavia, la modulistica annessa al conseguente provvedimento sindacale Prot. 30125 dd. 1 febbraio 2007 (ancorché quest’ultimo, per quanto detto innanzi, risulti a sua volta altrettanto correttamente formulato) nella sostanza confligge con tali pur legittime affermazioni di principio: ed, in tal senso, le affermazioni del ricorrente in ordine alla sussistenza, al riguardo, di “una forte carica ideologica … antesignana ed apripista” (cfr. pag. 2 dell’atto introduttivo del presente giudizio) e tale da determinare, nei fatti, la formazione di attestazioni non sicuramente distinguibili dai veri e propri “certificati anagrafici” (dal ricorrente medesimo espressamente definiti tali, a pag. 4 dell’atto anzidetto), risultano pienamente fondate.
Detto altrimenti, la
modulistica medesima, per effetto di ben evidenti errori ed omissioni
in essa presenti e presumibilmente compiuti con intenzionalità,
induce in effetti i terzi in quell’equivoco che il ricorrente
pretende sia rimosso, assumendolo a fondamento del proprio interesse
ad agire: ossia, la “confusione” tra famiglia nucleare e famiglia
anagrafica fondata su vincoli affettivi.
Il Sindaco, per effetto
della presente sentenza, nonchè in dipendenza dei propri
specifici doveri di Ufficiale del Governo che è tenuto a dare
corretta applicazione alle disposizioni normative disciplinanti tale
sua attività, dovrà pertanto sollecitamente eliminare
le difformità della modulistica in esame rispetto
all’ordinamento vigente, qui di seguito descritte:
1) Nel mod. A, recante la dichiarazione della costituzione di una nuova famiglia anagrafica, va espressamente affermato che la dichiarazione stessa è resa non soltanto a’ sensi dell’art. 21, comma 2, del D.P.R. 223 del 1989, ossia agli effetti della formazione della scheda di famiglia (cfr. ivi: “La scheda di famiglia deve essere intestata alla persona indicata all'atto della dichiarazione di costituzione della famiglia di cui al comma 1 dell’art. 6 del presente regolamento. Il cambiamento dell'intestatario avviene solo nei casi di decesso o di trasferimento”), ma anche a’ sensi degli artt. 4, 6 e 13, lett. b), del D.P.R. medesimo, rispettivamente contemplanti l’istituto della famiglia anagrafica, i responsabili delle dichiarazioni anagrafiche e il contenuto di queste ultime.
Oltre a ciò, devono pure essere richiamati nei loro estremi, quale presupposto della dichiarazione resa dagli interessati, anche le note ISTAT del 1992 segnatamente riferite alla famiglia anagrafica, nonché la stessa deliberazione consiliare n. 108 del 2006 e il conseguente provvedimento sindacale Prot. 30125 dd. 1 febbraio 2007: questi ultimi, al fine di far constare ai dichiaranti che la disciplina dell’istituto che essi chiedono di applicare trova la propria fonte nella peculiarità dell’ordinamento vigente nel Comune di Padova.
Risulta conseguentemente necessario riportare in calce al modulo medesimo non soltanto parte del testo dell’art. 4 e dell’art. 21, comma 2, del D.P.R. 223 del 1989, ma anche gli artt. 6 e 13 di quest’ultimo, per quanto utile.
Dovranno essere estrapolate dalla citazione di parte del contenuto degli artt. 4 e 21 del D.P.R. 223 del 1989 le disposizioni contenute nelle anzidette note ISTAT del 1992 che sono state inserite nel testo delle disposizioni regolamentari testè riferite, ossia che “la prova dei vincoli affettivi di cui alla definizione di famiglia anagrafica ai sensi dell’art. 4 (del medesimo D.P.R. 223 del 1989) è riconosciuta alla dichiarazione che gli interessati rendono al momento della costituzione o subentro nella famiglia” e che “la dichiarazione non può essere soggetta a continui ripensamenti, e i vincoli sono da ritenersi cessati soltanto con il cessare della coabitazione”.
Tali disposizioni di fonte ISTAT risultano per certo congruenti con il contenuto del modulo in esame, ma vanno opportunamente rubricate con il corretto richiamo alla rispettiva fonte di cognizione, che rimane distinta rispetto al sovrastante regolamento anagrafico.
2) Nel mod. A/1, relativo ai mutamenti avvenuti nella composizione della famiglia anagrafica, vanno a loro volta richiamati non soltanto gli artt. 6 e 13 del D.P.R. 223 del 1989, ma anche i già citati artt. 4 e 21 dello stesso D.P.R.
Inoltre, anche in questa
evenienza dovranno essere richiamate nei loro estremi le note ISTAT
del 1992 segnatamente riferite alla famiglia anagrafica, nonché
la stessa deliberazione consiliare n. 108 del 2006 e il conseguente
provvedimento sindacale Prot. 30125 dd. 1 febbraio 2007: questi
ultimi, al già dianzi evidenziato fine di far constare ai
dichiaranti che la disciplina dell’istituto che essi chiedono di
applicare trova la propria fonte nella peculiarità
dell’ordinamento vigente nel Comune di Padova.
Anche in questo
caso, inoltre, le citazioni degli artt. 4 e 21, comma 2, del D.P.R.
223 del 1989, riportate in calce al modulo dovranno essere
opportunamente distinte da quelle proprie delle note ISTAT del 1992 e
che seguiteranno, a loro volta, ad essere riportate.
3) Nel mod.B/1, recante la richiesta di attestazione di cui trattasi, dovranno essere inserite, dopo la locuzione “e allo scopo dichiarano” ivi contenuta, le seguenti parole “ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445”; anche in questo caso, inoltre, le citazioni degli artt. 4 e 21, comma 2, del D.P.R. 223 del 1989, riportate in calce al modulo dovranno essere opportunamente distinte da quelle proprie delle note ISTAT del 1992.
Pure in tale modulo le citazioni degli artt. 4 e 21, comma 2, del D.P.R. 223 del 1989, riportate in calce, dovranno essere distinte da quelle proprie delle note ISTAT del 1992 e che seguiteranno, a loro volta, ad essere riportate.
4) Da ultimo, nel modello recante l’attestazione, va espressamente affermato che la stessa è rilasciata non già, in via del tutto generica, “visto il D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223” (formulazione, questa, da censurare proprio perché in tal modo consente di scambiare l’attestazione per un vero e proprio certificato anagrafico) ma “visto l’art. 33, secondo comma, del D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223”, e che la stessa non costituisce, pertanto, “certificazione anagrafica” così come contemplata dal comma 1 dello stesso art. 33.
10. Le spese e gli
onorari del giudizio possono essere integralmente compensati tra le
parti, stante la novità della questione trattata.
P.Q.M.
Il
Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, prima sezione,
definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie nei
limiti di cui in motivazione, e, per l’effetto, annulla i soli
modelli allegati al provvedimento Prot. n. 30125 dd. 1 febbraio 2007
adottato dal Sindaco di Padova, ordinandone la correzione secondo
quanto disposto al § 8.4. della presente sentenza.
Ordina che
la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
Così deciso in
Venezia, nella Camera di consiglio del 5 luglio 2007.