REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA PUGLIA
LECCE
TERZA SEZIONE
Registro Decis.: 125/08
Registro Generale: 1910/2007
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Terza Sezione di Lecce, nelle persone dei signori Magistrati:
ANTONIO CAVALLARI Presidente
TOMMASO CAPITANIO Primo Referendario, relatore
SILVIA CATTANEO Referendario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 1910/2007, proposto da FABRIZIO TESTINI, DANILIO ROSAFIO, PIERLUIGI BADIANNI, FABIO PRENCE, ANNA MARIA BRUNO, FRANCESCO STIFANELLI, FABIO INGROSSO, VITO VAMMACIGNA, GIOVANNI DELLA BONA, FRANCESCO TORSELLO, MARIA ROSARIA CALABRISO, GIOVANNA RIZZO, CESARIO MILO, GIUSEPPINA BARELLA, COSIMO ARGENTIERO, FRANCESCO IAIA, RAFFAELE ERRICO, MASSIMO MARGHERITI, EMILIO MAZZOTTA, SANDRO CAIRO, ANDREA D’AGOSTINO, CARMELA CONTE, PIETRO CAROLI, ROBERTA MANOLA’, STEFANIA RUGGIERO, GIUSEPPINA RIZZO, ANNA MARIA ZITO, EMANUELE MICCOLI, MARIA CALO’, ANNA DELL’ANNA, PATRIZIA NUZZACI, DAVIDE VERIFICA e FABIO SERRA,
rappresentati e difesi dall’avv. Vincenzo Parato, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo, in Lecce, Via 95° Rgt. Fanteria, 19,
contro
- REGIONE PUGLIA, in persona del Presidente della G.R. pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Luigi Volpe, con lo stesso elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Gabriella Spata, in Lecce, Via Zanardelli, 60,
- AZIENDA SANITARIA LOCALE BRINDISI, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Lorenzo Durano, con lo stesso elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Giovanni Pellegrino, in Lecce, Via Augusto Imperatore, 16,
per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,
- della deliberazione della G.R. pugliese n. 1657 del 15.10.2007;
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda cautelare proposta unitamente al ricorso;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia e dell’ASL Brindisi;
Uditi nella camera di consiglio del 16 gennaio 2008 il relatore, Primo Ref. Tommaso Capitanio, e, per le parti, gli avv. Parato, Spata (in sostituzione di Volpe) e Francesco Flascassovitti (in sostituzione di Durano).
Considerato che nel ricorso sono dedotti i seguenti motivi:
- Violazione di legge. Violazione dell’art. 9, comma 15 L. 207/85. violazione dei principi generali in tema di pubblico impiego. Violazione L.R. 12.8.2005 n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni. Violazione del bando di concorso (lex specialis). Violazione ed erronea interpretazione dell’art. 1 commi 519 e 565 L. 296/06. violazione del principio dell’affidamento dei terzi. Violazione dei doveri di buona amministrazione. Eccesso di potere. Illogicità e contraddittorietà manifeste. Irrazionalità. Disparità di trattamento. Ingiustizia manifesta.
Considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.
I ricorrenti, premesso di essere dipendenti a tempo determinato dell’ASL Brindisi e di essere inseriti, quali idonei non vincitori, nella graduatoria formata dalla stessa Azienda sanitaria per il reclutamento di 75 infermieri professionali ed approvata con deliberazione del D.G. nel gennaio 2007, impugnano la deliberazione della G.R. pugliese indicata in epigrafe, con cui l’Esecutivo regionale ha approvato il piano di stabilizzazione di lavoratori “precari” già in servizio presso le ASL della Regione.
Il provvedimento viene censurato soprattutto nella parte in cui vieta alle ASL di procedere ad assunzioni di personale inserito in graduatorie concorsuali ancora valide ed efficaci, perché, in tal modo, viene leso l’interesse dei ricorrenti a conseguire l’assunzione in ruolo a seguito di scorrimento della predetta graduatoria.
A carico del provvedimento giuntale vengono dedotti i seguenti vizi di legittimità:
– la procedura concorsuale di cui alla suddetta graduatoria venne a suo tempo bandita ai sensi della L. n. 207/1985, la quale, come è noto, all’art. 9 impone agli enti del SSN di utilizzare le graduatorie concorsuali nel biennio successivo alla loro approvazione. Tale regola è stata poi riconfermata da numerosi atti normativi successivi, anche a livello regionale, in quanto obbedisce all’esigenza della P.A. di coprire celermente i posti che si rendono vacanti in un certo arco temporale, senza dover indire nuovi e costosi concorsi;
– pertanto, il provvedimento della G.R. si pone in contrasto con i predetti principi, nonché con le disposizioni di cui alla L.R. n. 12/2005, la quale aveva stabilito che, per la copertura dei posti vacanti, le ASL pugliesi debbono ricorrere in primo luogo alla mobilità e in secondo luogo allo scorrimento delle graduatorie concorsuali ancora valide;
– inoltre, l’atto gravato introduce un ingiustificato favor per i lavoratori “precari”, anche per quelli non ancora in servizio, mentre i soggetti inseriti in graduatorie concorsuali ancora valide possono essere assunti solo a tempo determinato e solo nell’ambito di progetti specifici autorizzati dalla Regione.
Si sono costituite la Regione Puglia e l’ASL Brindisi, eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse e/o per indeterminatezza della domanda e/o per carenza di lesività dell’atto impugnato, in quanto:
– i ricorrenti non hanno provato di essere collocati in graduatoria in posizione tale da poter sperare di essere assunti in esito allo scorrimento;
– in ogni caso, l’ASL non ha ancora adottato alcun atto applicativo del deliberato regionale, il quale non è di per sé immediatamente lesivo.
Nel merito, le predette Amministrazioni chiedono il rigetto del ricorso, in quanto la scelta, operata dal Legislatore statale e recepita a livello regionale, di privilegiare la c.d. stabilizzazione dei lavoratori precari appartiene ad un ambito prettamente politico e non è in contrasto con alcuna norma o principio costituzionale.
Il ricorso è ammissibile per quanto concerne la sussistenza dell’interesse ad agire (e ciò in quanto i ricorrenti sono indubbiamente titolari di una posizione differenziata rispetto al quisque de populo in relazione agli effetti pregiudizievoli che l’atto impugnato è in grado di produrre già sin d’ora relativamente alla loro chance di poter essere assunti dall’ASL Brindisi per scorrimento della graduatoria più volte citata), ma va respinto nel merito.
In effetti, come correttamente rilevato dalle Amministrazioni intimate, nel caso di specie si è in presenza di una tipica scelta politica operata, in prima battuta, dal Legislatore statale (art. 1, comma 565, della Legge finanziaria n. 296/2006) e poi recepita a livello regionale, dapprima con l’art. 30 della L.R. n. 10/2007 e successivamente (per quanto riguarda gli aspetti operativi) con la deliberazione di G.R. oggetto di gravame; tale scelta è nel senso di privilegiare, ai fini della copertura di posti vacanti di livello non dirigenziale presso gli enti del SSN, la “stabilizzazione” di lavoratori precari, ossia di soggetti che hanno svolto o stanno svolgendo (molti di essi ormai da lunghissimo tempo) attività lavorativa a tempo determinato presso gli enti medesimi, e ciò, ovviamente, a scapito dello scorrimento delle graduatorie concorsuali ancora valide ed efficaci e dell’indizione di nuovi concorsi.
Ciò che occorre verificare è dunque la legittimità di fondo di tale scelta, in quanto il Tribunale non ravvisa la fondatezza delle censure rivolte specificamente alla deliberazione n. 1657, la quale ha tradotto in precetti operativi la scelta di fondo operata dal Legislatore.
Al riguardo, si deve infatti evidenziare che:
- il fatto che la G.R. non abbia espressamente disposto la proroga dell’efficacia delle graduatorie concorsuali “congelate” non significa (in assenza di disposizioni in merito) che tale proroga sia stata esclusa, per cui sotto questo profilo il ricorso è infondato;
- per ciò che attiene invece all’individuazione dei potenziali destinatari del provvedimento, non è di per sé illegittima l’inclusione, in tale novero, di soggetti che non hanno attualmente in corso un rapporto di lavoro a tempo determinato con le ASL o gli altri enti del SSR, in quanto la stabilizzazione ben può riguardare soggetti che hanno svolto un periodo minimo di servizio in un certo arco temporale, anche se essi non avevano in corso un rapporto di lavoro al momento dell’adozione della deliberazione n. 1657/2007 (l’obiettivo di fondo essendo l’eliminazione soprattutto del c.d. precariato storico). Non risponde invece al vero quanto asserito dai ricorrenti circa il fatto che fra i potenziali destinatari del provvedimento vi sono anche coloro che non hanno “ancora” in corso un rapporto di lavoro a tempo determinato (ossia soggetti che non sono ancora precari): in effetti, dal contesto della deliberazione impugnata non risulta una disposizione di tale portata, per cui anche sotto questo profilo il ricorso è infondato, fermo restando che i ricorrenti hanno la possibilità di impugnare gli avvisi di selezione che le ASL dovranno bandire per dare attuazione al deliberato regionale, laddove essi contenessero disposizioni tese ad ampliare illegittimamente il novero dei potenziali destinatari della stabilizzazione;
- i ricorrenti, infine, non hanno interesse a censurare la deliberazione n. 1657 nella parte in cui la Giunta ha previsto che le graduatorie concorsuali “congelate” possono essere utilizzate dalle ASL per procedere all’assunzione a tempo determinato di lavoratori destinati ad operare nell’ambito di specifici progetti finanziati ad hoc dalla Regione. In parte qua, infatti, il provvedimento è potenzialmente favorevole ad essi ricorrenti, perché consegna loro una chance lavorativa, sia pure temporanea, altrimenti preclusa dal divieto di utilizzazione delle graduatorie per le assunzioni.
Tornando quindi alla questione di fondo, il Tribunale ritiene che la scelta legislativa di privilegiare la stabilizzazione di lavoratori c.d. precari non sia di per sé irragionevole (in quanto essa è il frutto di una ponderazione fra molteplici interessi, aventi tutti rilevanza costituzionale) e/o contraria ai principi di cui all’art. 97 Cost.
In effetti, la regola del concorso – che il citato art. 97 Cost. indica quale strumento ordinario da utilizzare ai fini dell’accesso al pubblico impiego – non è assoluta e può essere derogata in presenza di situazioni particolari (si pensi, ad esempio, alla disciplina di cui alla L. n. 56/1987), fra cui non può non essere ricompresa l’esigenza di eliminare o almeno ridurre il fenomeno del c.d. precariato.
Nel caso di specie, poi, i destinatari potenziali della stabilizzazione sono soggetti che hanno svolto attività lavorativa, per periodi significativi, in favore degli enti del SSN (per cui essi sono generalmente già in possesso di adeguata professionalità, il che contribuisce sicuramente al buon andamento della P.A.) e che sono stati assunti a seguito del superamento di procedure lato sensu selettive (o che, laddove assunti “a chiamata”, dovranno comunque essere sottoposti a procedure di tal genere – vedasi pagina 5 della deliberazione impugnata), per cui la loro stabilizzazione non si pone neanche in contrasto con la regola costituzionale del concorso pubblico.
Da ciò discende l’inconferenza delle censure con cui si deduce la violazione delle norme che dispongono la proroga della validità delle graduatorie concorsuali. In effetti, a prescindere dalla questione relativa al se lo scorrimento delle graduatorie è un obbligo o una facoltà della P.A., è evidente che la scelta del Legislatore di privilegiare la stabilizzazione del precariato (scelta che, come detto, non è illegittima) implica la deroga anche a tutte le disposizioni che si pongano in contrasto logico e normativo con tale scelta, ivi incluse le disposizioni che prevedono l’ultrattività delle graduatorie concorsuali.
In conclusione, il ricorso va respinto.
Sussistono tuttavia giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio fra le parti.
Sentiti i difensori delle parti costituite in ordine alla possibilità di definire nel merito il presente giudizio con sentenza in forma semplificata, ai sensi degli artt. 3 e 9 della L. 21.7.2000, n. 205.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Terza Sezione di Lecce – respinge il ricorso indicato in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 16 gennaio 2008.
Dott. Antonio Cavallari - Presidente
Dott. Tommaso Capitanio - Estensore
Pubblicato mediante deposito
in Segreteria il 19.1.2008