REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DELPOPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

Sezione Staccata di Latina

 

(Sentenza 1351/2006)

nelle persone di:

Franco  BIANCHI    Presidente

Santino  SCUDELLER   Componente

Giuseppe ROTONDO    Componente Relatore

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

Sul ricorso n. 789/04 proposto da  Paniccia Miranda, rappresentata e difesa  dagli  Avv.ti  Mario  e  Alessandro  Sala, con  i  quali  è  elettivamente  domiciliata  in  Latina, via A. Doria, presso  la  Segreteria  del  Tribunale;

contro

-Direzione Centrale INPS, in persona del suo legale rappresentante p.t., n.c.;

-Ministero  del  Lavoro  e  delle  Politiche, in  persona  del  Ministro  p.t., n.c.;

per l'annullamento

della circolare della Direzione Centrale INPS n. 23 del 6 febbraio 2004, riguardante i criteri applicativi della totalizzazione dei periodi assicurativi di cui all’art. 71, L. 23/12/2000, n. 388  e successivo decreto n. 57/2003;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti della causa;

Relatore il magistrato Giuseppe Rotondo;

Per le parti come da verbale d’udienza;

Ritenuto e considerato quanto segue: 

Svolgimento del processo 

Con  ricorso  notificato  il  21 giugno 2004  e  depositato il successivo 9 luglio, la  signora  Miranda  Paniccia, premesso:

-di  avere  presentato  all’INPS  di  Frosinone, a  seguito  della  morte  del  proprio  coniuge  dott.  Giulio  Certo, avvenuta l’ 11 novembre 1998, regolare  domanda  di  pensione  ai  superstiti;

-di  avere  chiesto, ai  sensi  dell’art. 71  della  legge  n. 388/200,   il  cumulo  dei  contributi  versati  dal  coniuge  in  diverse  gestioni  con  successiva  istanza  del  28  settembre  2001, in  relazione  alla  quale  l’Istituto  adottava  una risposta  interlocutoria, non  essendo  state  ancora  stabilite  le  modalità  di  attuazione  del  citato  art. 71;

-di aver diffidato i Ministeri competenti ad emanare i provvedimenti d’attuazione;

-di avere reiterato la richiesta di liquidazione della pensione ai superstiti in data 28/5/2003;

-di avere nuovamente diffidato, in data 5/9/2003, la Direzione centrale dell’INPS;

-di avere ottenuto, infine, la reiezione della propria domanda con nota del 20/4/2004 con la seguente motivazione: “Il principio della totalizzazione dei periodi assicurativi disciplinato dall’art. 71, della legge 23/12/2000, n. 388 trova applicazione solo relativamente ai decessi intervenuti a partire dal 1 gennaio 2001”;

si  duole, e per questo la impugna, della circolare INPS n. 23 del 6/2/2004 in forza della quale la determinazione di rigetto è stata adottata.

Deduce violazione dell’art. 71 della L. n. 388/2000 e della sentenza Corte Costituzionale n. 61 del 1999 con la quale sono stati dichiarati illegittimi gli artt. 1 e 2 della legge n. 45/1999 nella parte in cui non prevedevano “a favore dell’assicurato che non abbia maturato il diritto ad un trattamento pensionistico in alcuna delle gestioni nelle quali è o è stato iscritto” il diritto di avvalersi dei periodi contributivi pregressi, in alternativa alla ricongiunzione onerosa.

All’udienza del 6 ottobre 2006 il ricorso è stato spedito in decisione.

Motivi della decisione

La ricorrente assume che erroneamente la Direzione centrale INPS ha stabilito, con circolare n. 23 del 6 febbraio 2004, che il principio della totalizzazione dei periodi assicurativi, di cui all’art. 71, L. 23/12/2000, n. 388, trova applicazione solo relativamente ai decessi intervenuti a partire dal 1 gennaio 2001 (cioè, dopo l’entrata in vigore della norma).

In limine, va rilevata d’ufficio l’ammissibilità del ricorso in quanto, nel caso di specie, non si è in presenza di una mera circolare interpretativa - che è atto interno all’Amministrazione, finalizzato essenzialmente ad indirizzare uniformemente l’azione dei vari uffici od organi - contenendo la stessa, al contrario, anche indicazioni attuative del diritto alla totalizzazione dei periodi assicurativi conseguenti all’entrata in vigore dell’art. 71 della legge n. 388 del 2000

Nel merito, il ricorso è fondato.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 61/99, ha dichiarato illegittimi gli artt. 1 e 2 della legge n. 45 del 1990 nella parte in cui non prevedevano, in favore dell'assicurato che non abbia maturato il diritto ad un trattamento pensionistico in alcuna delle gestioni nelle quali è o è stato iscritto, in via alternativa alla ricongiunzione, il diritto di avvalersi dei periodi assicurativi pregressi.

Il Legislatore, sollecitato dal giudice delle leggi a trovare un sistema per totalizzare i contributi, in modo che potessero essere utilizzati tutti ai fini della prestazione, vi ha provveduto con l'art. 71 della legge n. 388 del 2000.

Quest’ultimo, al primo comma, dispone che "Al lavoratore, che non abbia maturato il diritto a pensione in alcuna delle forme pensionistiche a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonché delle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni, è data facoltà di utilizzare, cumulandoli per il perfezionamento dei requisiti per il conseguimento della pensione di vecchiaia e dei trattamenti pensionistici per inabilità, i periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso le predette gestioni, qualora tali periodi, separatamente considerati, non soddisfino i requisiti minimi stabiliti dagli ordinamenti delle singole gestioni. La predetta facoltà opera in favore dei superstiti di assicurato, ancorché quest'ultimo sia deceduto prima del compimento dell'età pensionabile."

L'art. 71 in commento consente, dunque, la cd. totalizzazione dei contributi ai lavoratori che non abbiano maturato il diritto a pensione in nessuna delle gestioni cui sia stato iscritto.

Scopo dell'istituto della totalizzazione è, infatti, quello di consentire il cumulo di periodi assicurativi non coincidenti, posseduti presso diverse gestioni, ed insufficienti di per sé, "per il perfezionamento dei requisiti per il conseguimento della pensione di vecchiaia e dei trattamenti pensionistici per inabilità" (art. 71, primo comma, citato).

Può beneficiare della prestazione il lavoratore "che non abbia maturato il diritto a pensione in alcuna delle forme pensionistiche a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonché delle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni".

Il coniuge della ricorrente – per quanto consta in atti e non confutato dall’amministrazione resistente - non aveva maturato, al momento del suo decesso (avvenuto il giorno 11/11/1998), il diritto a pensione in alcuna delle forme pensionistiche obbligatorie. La circostanza è rilevante in punto di sussistenza dell’interesse alla proposizione del ricorso impugnatorio in esame.

Il Collegio condivide la tesi della ricorrente secondo cui l’art. 71, della legge n. 388 del 2000 si applica a tutte le situazioni ancora pendenti, ovvero maturate e non definite, alla data della sua entrata in vigore.

Ed invero,  a seguito dell’annullamento ex tunc degli artt. 1 e 2 della L. n. 45/1990 ad opera della sentenza della Corte Costituzionale n. 61/1999 s’è aperto nell’ordinamento di settore un vuoto normativo che l’art. 71 citato ha colmato con riguardo a tutti i rapporti non ancora esauriti alla data della sua entrata in vigore.

Illegittimamente, pertanto, la Direzione INPS, nel disciplinare il procedimento relativo alla “domanda di pensione ai superstiti da totalizzare” ha limitato l’esercizio del diritto alla totalizzazione per i soli decessi verificatisi dal 1 gennaio 2001, obliando per tal via gli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 61/1999 nonché confondendo la causa (per l’esercizio del diritto: il decesso) con gli effetti che ne derivano (la possibilità di beneficiare della totalizzazione nei termini di esercizio del diritto medesimo).

La circolare INPS, in parte qua, oltre che non sostenuta dalla lettera della norma (altro essendo la maturazione del diritto a pensione ed altro la decorrenza giuridica degli effetti di una norma), risulta contraria a quei precetti costituzionali che, anche a seguito della sentenza n. 61/99 della Corte Costituzionale, il legislatore ha voluto attuare. 
Per tutto quanto esposto il ricorso va accolto, con il conseguente annullamento della circolare della Direzione Centrale INPS n. 23 del 6 febbraio 2004 nella parte in cui – punto 6. Domanda di pensione ai superstiti da totalizzazione - ha stabilito che “il diritto alla totalizzazione dei periodi assicurativi, ai fini del conseguimento del trattamento pensionistico in parola può essere utilmente esercitato per i decessi verificatisi dal 1 gennaio 2001, data di entrata in vigore dell’art. 71 della menzionata legge n. 388 del 2000”.

Ne consegue che il relativo diritto può essere esercitato anche con riguardo a situazioni maturate anteriormente all’entrata in vigore del citato art. 71 purché non esaurite alla medesima data ovvero a quella di presentazione dell’istanza.

In conclusione, il ricorso va accolto.

Sussistono, tuttavia, giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione staccata di Latina - accoglie, nei sensi in motivazione, il ricorso n. 784/04 meglio in epigrafe specificato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Latina nella Camera di Consiglio del  6 ottobre 2006.

Il Presidente      Il Giudice Estensore

Franco BIANCHI     Giuseppe ROTONDO

IL SEGRETARIO

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

IL 26 ottobre 2006

(art. 55, L. 27.4.82 n. 186)

IL DIRETTORE DI SEGRETERIA