|
Tribunale Amministrativo
Regionale del Lazio, Sezione III bis, sentenza n. 6350/2008
Il
Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Sezione III bis)
composto
dai Sigg.ri Magistrati:
Saverio
CORASANITI - Presidente
Paolo
RESTAINO - Consigliere, Relatore
Francesco
ARZILLO - Consigliere
ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
(Numero
6530/2008)
sul
ricorso n. 17338/95 proposto da A. e B., rappresentati e difesi
dall’Avv. Massimiliano Fazi con domicilio eletto presso
lo studio dello stesso in Roma, Via Cola di Rienzo n. 149;
CONTRO
il
Ministero della Pubblica Istruzione, in persona del Ministro
p.t., il Provveditorato agli Studi di Roma, l’Istituto
Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato
"Luigi Calamatta" di Civitavecchia in persona del
Preside p.t., tutti rappresentati e difesi dalla Avvocatura
Generale dello Stato;
per
ottenere
il
compenso sostitutivo per ferie maturate e non godute.
Visto
il ricorso con i relativi allegati;
Visti
l’atto di costituzione in giudizio del Ministero P.I.,
del Provveditore agli Studi di Roma e dell’Istituto
Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato
"Luigi Calamatta" di Civitavecchia e le memorie
prodotte dagli stessi a sostegno della propria difesa.
Visti
gli atti tutti della causa;
Udito
alla pubblica udienza del 22 maggio 2008 il Relatore
Consigliere Paolo RESTAINO e uditi, altresì, l’Avv.
M. Fazi per i ricorrenti e l’Avv. dello Stato Bacosi per
le amministrazioni resistenti;
Ritenuto
e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
I
ricorrenti, che hanno prestato servizio in qualità di
docenti supplenti temporanei incaricati dal Provveditorato agli
Studi di Roma, durante l’anno scolastico 1993-94 presso
l’I.T.C. "A. Petrocchi" di Palombara Sabina
dall’1.1.1994 al 30.6.1994 e presso l’I.P.S.I.A.
"L. Calamatta" di Civitavecchia dal 22.10.1994 al
31.12.1994, chiedono il riconoscimento del loro diritto a
percepire il compenso sostitutivo di ferie non godute.
Premettono
che durante il servizio prestato nel corso dell’anno 1994
gli stessi hanno maturato delle giornate di ferie non godute
per un numero di ventidue giorni.
Rappresentano
che nel dicembre 1994 avanzavano, presso la segreteria
dell’IPSIA "Calamatta", richiesta di pagamento
delle predette giornate di ferie maturate e non godute e che
con decreto in data 23.12.94 prot. 1565/A, il Preside
dell’IPSIA "Calamatta" rendeva loro noto, nel
febbraio del 1995, che erano stati collocati d’ufficio in
congedo ordinario per i periodi dal 23 al 31.12.94 e dal 2 al
7.1.95 mentre delle residue giornate di ferie, anch’esse
non godute, pari a 6 giorni, veniva disposta la relativa
liquidazione.
Evidenziato
che con istanza del 23/2/1995 rivolta al Provveditorato agli
Studi di Roma ed al Preside dell’IPSIA "Calamatta",
invocavano l’intervento della stessa superiore Autorità
scolastica per ottenere il riconoscimento del proprio diritto
alla corresponsione del compenso sostitutivo delle ferie,
riferiscono che con nota del 17.7.95 prot. n. 766, inviata al
Preside dell’IPSIA "Calamatta", il Provveditore
agli Studi di Roma esprimeva parere favorevole all’accoglimento
delle richieste avanzate dai ricorrenti.
Essendo
protrattasi la inerzia del Preside dell’IPSIA "Calamatta"
che non aveva più effettuato alcuna comunicazione in
merito, i ricorrenti con racc.ta del 4.10.95 invitavano lo
stesso Preside, ai sensi degli artt. 23 T.U. n. 3/1957 e 328
c.p., così come novellato dalla L. 86/90 ad assumere
("ex lege" 241/90) un formale provvedimento che desse
esito alla loro richiesta di pagamento delle ferie maturate e
non godute sino a che con lettera datata 30.9.95 pervenuta in
data 9.10.95 il Preside dell’IPSIA "Calamatta"
comunicava ai ricorrenti che il Provveditorato agli Studi di
Roma aveva riconosciuto il diritto alla corresponsione del
compenso "de quo" e che pertanto l’amministrazione
dell’IPSIA "Calamatta" avrebbe provveduto al
suo pagamento.
Al
contrario, come rappresentano gli istanti, con nota del
13.10.95 n. 5010/A16 il Preside dell’IPSIA "Calamatta"
comunicava che non avrebbe più provveduto (e tanto
nonostante il riconoscimento del diritto dei ricorrenti da
parte del Provveditorato agli Studi di Roma) al pagamento delle
ferie maturate, per le ragioni indicate nella stessa nota.
Deducono
in diritto:
I)
Violazione del D.P.R. 23.8.88 n. 395 – D.P.R. 23.8.88 n.
399 – art. 3 e 97 Costituzione.
Richiamati gli
articoli 4 comma 2 – del D.P.R. 23.8.88 n. 395 [1]
e 25 comma 2° D.P.R. 23.8.88n. 399 [2]
che dispongono che il congedo ordinario debba essere fruito
solo a domanda, rilevano gli stessi che non hanno mai
presentato domanda in tale senso, nè tanto meno hanno
goduto del relativo periodo di ferie poiché durante lo
stesso periodo sono rimasti spontaneamente, a completa
disposizione dell’Istituto anche durante l’intervallo
di sospensione delle attività didattiche.
Richiamano
anche la Circolare n. 216 del 16.6.1989 del Ministero della
Pubblica Istruzione che ha chiarito che il "compenso
sostitutivo per ferie non godute" spettante al personale
docente supplente temporaneo deve essere liquidato al termine
dell’anno solare, nonché la nota del Ministero
della Pubblica Istruzione del 29.4.92 IV prot. 13018 che ha
precisato che il congedo deve essere corrisposto anche ai
docenti supplenti che sono in servizio durante le vacanze
natalizie del medesimo anno solare e che non può essere
loro imposto di fruire durante tali vacanze del congedo
ordinario per un numero di giorni corrispondenti al congedo "de
quo" se non su domanda.
Sulla
base di obbiettiva interpretazione dei D.P.R. 395/88 e 399/88,
dei principi generali del diritto, e dell’art. 3 della
Costituzione, ritengono i ricorrenti doversi considerato dagli
stessi acquisito "ex lege" il diritto a ottenere il
compenso sostitutivo delle ferie maturate e non godute, tenuto
conto che la privazione di tale compenso per il personale
docente supplente verificherebbe situazioni di ingiustificate
disparità di trattamento tra dipendenti pubblici, in
spregio al principio costituzionale dell’"imparzialità
dell’amministrazione" di cui all’art. 97
Cost..
II)
Eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erronea
applicazione della norma di diritto. Contraddittorietà e
carenza di motivazione.
Riferiscono
la configurazione di un vizio di eccesso di potere alla
arbitraria equiparazione dello "status" del personale
docente con incarico temporaneo annuale con quello proprio del
personale di ruolo, ed alla conseguente illegittima
applicazione, operata dal Preside dell’IPSIA "Calamatta"
di Civitavecchia, delle norme disciplinanti il rapporto di
impiego di quest’ultimi.
Rilevano
anche la esistenza di profili di contraddittorietà tra
le due note del Preside dell’IPSIA "Calamatta"
poiché in quella del 30.9.95, in armonia con il parere
espresso dal provveditorato agli Studi Roma , si comunicava la
correspondibilità del compenso mentre, con la successiva
del 13.10.95, genericamente motivata con richiamo ad una
sentenza del Consiglio di Stato, il relativo pagamento è
stato invece negato, senza alcuna effettiva ed adeguatamente
puntuale motivazione.
Concludono
gli istanti chiedendo la emissione, da parte di questo
Tribunale, di una pronuncia dichiarativa del loro diritto alla
corresponsione, per il periodo indicato, del compenso
sostitutivo per le ferie maturate e non godute durante l’anno
1994 oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria
dalle singole scadenze, contenente anche statuizione ordinativa
del pagamento delle spettanze riconosciute.
Il
contraddittorio è stato istituito nei confronti del
Ministero della P.I., del Provveditore agli Studi di Roma e
dell’Istituto Professionale di Stato per l’Industria
e l’Artigianato "Luigi Calamatta" di
Civitavecchia che, costituitisi tutti in giudizio tramite
l’Avvocatura Generale dello Stato, sostengono la
infondatezza della pretesa dei ricorrenti di ottenere il
compenso sostitutivo per ferie il cui mancato godimento sarebbe
dipeso dalla mancata adesione dei docenti all’invito ad
inoltrare la richiesta per la fruizione delle ferie e
concludono chiedendo la reiezione del ricorso.
Alla
udienza del 22 maggio 2008 il ricorso è passato in
decisione.
DIRITTO
La
pretesa che i ricorrenti, docenti supplenti incaricati durante
l’anno scolastico 1993-94, intendono far valere con il
ricorso dagli stessi proposto attiene alla corresponsione del
compenso sostitutivo di ferie maturate per il servizio svolto,
e non godute.
La
spettanza dello stesso compenso sostitutivo in moneta era stata
riconosciuta con nota n. 766 del 17/7/95 dal Provveditore agli
Studi (intervenuto a seguito di rimostranza degli interessati
avverso il decreto del Preside dell’Istituto del
23/12/1994 che aveva invece disposto il collocamento di ufficio
in congedo ordinario).
Lo
stesso Preside, che in primo tempo aveva ritenuto di aderire a
corrispondere agli stessi docenti i compensi sostitutivi delle
ferie non godute, ha invece da ultimo reso noto con lettera in
data 13/10/1995 n. 5010/A16 di prot. diretta p.c. anche agli
interessati, che questi ultimi erano stati invitati a inoltrare
richiesta all’Istituto per la fruizione delle ferie
maturate. Per tale ragione essendo dipeso il mancato godimento
dalla volontà degli interessati che alla stessa
richiesta non avevano dato esito, si rendeva opinabile la
correspondibilità agli stessi dei compensi sostitutivi
conseguenti al mancato godimento delle ferie solo ove non
determinato dalla volontà dell’interessato.
Benché
con la stessa nota chiarificativa del Preside era stato
appositamente reinteressato il Provveditore agli Studi per la
riconsiderazione, di quanto prima espresso dalla stessa
Autorità scolastica, ed anche se non risulta agli atti
di causa la emissione di alcun riscontro alla nuova richiesta
del Preside al Provveditore, il Collegio ritiene non
necessario, anche atteso il lungo decorso del tempo trattandosi
di una vicenda risalente all’anno 1994, disporre
incombenti istruttori essendo risolvibile la controversia,
investente diritti soggettivi di natura economica, sulla base
di tutti gli elementi direttamente conoscibili nella presente
sede di giurisdizione esclusiva sugli stessi diritti.
All’uopo
va immediatamente evidenziata la irrilevanza della circostanza
che i ricorrenti non avrebbero aderito ad invito del Preside a
inoltrare richiesta per la usufruizione delle ferie, da ultimo
opposta invece dallo stesso Preside quale motivo ostativo per
la riconoscibilità del compenso sostitutivo.
Al
riguardo la giurisprudenza amministrativa ha precipuamente
chiarito che, essendo le ferie un diritto irrinunciabile, dalla
irrinunciabilità allo stesso diritto deriva che, nel
caso di mancata richiesta del dipendente, le ferie vanno
disposte d’ufficio (cfr. C.d.S. Sez. V, 30/6/1998 n.
985).
Tanto
precisato si rende necessario tuttavia illustrare la vicenda
relativa ai periodi di ferie non goduti dai docenti supplenti
incaricati nell’anno 1994, attuali ricorrenti.
Gli
stessi già dal dicembre del 1994 avevano chiesto
direttamente il pagamento del compenso per il mancato godimento
di 22 giornate di ferie già maturate, con domanda
rivolta al Dirigente scolastico dell’IPSIA "L.
Calamatta" di Civitavecchia, come riferisce anche la
difesa della P.I. nella sua memoria.
Il
Preside dello stesso Istituto sul rilievo che entro la data del
31/12/1994 non era stata avanzata dagli interessati alcuna
richiesta all’Amministrazione del congedo ordinario che
gli stessi avevano maturato per 22 giorni per il servizio
prestato nell’anno 1994, con decreto del 23/12/1994
disponeva il collocamento di ufficio in congedo ordinario nelle
giornate dal 24 al 31/12/1994 e dal 2 al 7/1/1995 per un totale
di 12 giornate mentre per le residue 10 giornate di ferie non
godute ha disposto per 4 giorni la loro usufruizione durante le
vacanze pasquali e la liquidazione, ai sensi delle vigenti
disposizioni, delle residue 5 giornate.
In
disparte la questione di una sottostante revoca del decreto del
Preside del 23/12/1994 dopo la comunicazione del Provveditore
riconoscitiva del diritto dei ricorrenti al compenso
sostitutivo, questione non ancora "in toto" definita
stante la esistenza di ulteriori carteggi tra il Preside ed il
Provveditorato, va rilevato che del collocamento di ufficio dei
ricorrenti in congedo ordinario non può tenersi comunque
conto atteso che lo stesso collocamento in congedo d’autorità
nella parte interessante le giornate di ferie sino al 7/1/1995
disposto dal Preside in data 23/12/1994, è stato
comunicato agli interessati solo nel febbraio del 1995,
circostanza tale ultima espressamente rappresentata dai
ricorrenti e non smentita dall’Amministrazione scolastica
costituitasi in giudizio con articolata memoria difensiva.
Devesi
perciò ritenere che le giornate indicate nel Decreto del
Provveditore del 23/12/1994 come relative al collocamento in
congedo ordinario di ufficio sino al 7/1/1995 non sono state
mai dai ricorrenti godute come effettivi giorni del congedo
ordinario di cui lo stesso decreto del Preside aveva
riconosciuto l’avvenuta maturazione. Infatti altre
giornate di ferie indicate nello stesso decreto, si riferiscono
a 4 giorni successivamente fruibili durante le vacanze
pasquali.
Non
avendo perciò i ricorrenti usufruito delle ferie entro
l’anno al quale erano riferite, avrebbe dovuto trovare
applicazione per le giornate di ferie effettivamente mai godute
dai ricorrenti la normativa di cui all’art. 4 del D.P.R.
n. 395/1988 che prevede la usufruibilità del congedo
ordinario non goduto entro il primo semestre dell’anno
successivo o al massimo, ricorrendo determinate circostanze,
nel secondo semestre dello stesso successivo anno.
Poichè,
come noto, il congedo ordinario non può mai essere
fruito in giornate imposte esclusivamente dall’interessato,
l’Amministrazione avrebbe dovuto, previa preventiva
comunicazione agli aventi diritto, collocarli, anche di
ufficio, in congedo ordinario in periodi utili dei semestri
successivi all’anno cui si riferiva la maturazione del
relativo diritto.
Solo
ove gli interessati non avessero aderito a tale collocamento in
congedo entro i semestri successivi che in ogni caso doveva
essere loro assegnato prima dell’effettivo godimento, il
rifiuto degli interessati avrebbe determinato la definitiva
perdita del diritto a ricevere, per equivalente, i compensi
sostitutivi tramite monetizzazione.
Non
risulta che tale procedimento sia stato posto in essere
dall’Amministrazione presso cui i ricorrenti hanno
prestato servizio sicchè per quelle sole giornate in cui
risulti che gli stessi non hanno usufruito del congedo
ordinario per l’anno 1994 senza essere stati neanche
assegnati, con apposito preavviso, per la fruizione nei
successivi utili semestri, deve ritenersi maturato per gli
stessi il diritto alla corresponsione del compenso sostitutivo
delle ferie non godute.
Il
ricorso va in tali termini accolto restando a carico
dell’Amministrazione la individuazione delle effettive
giornate e del numero complessivo delle stesse in cui i
ricorrenti non hanno mai goduto delle ferie maturate per
l’attività di insegnamento svolta nel 1994 per le
quali sole giornate di ferie, come individuate, dovranno essere
corrisposti i compensi sostitutivi conseguenti al loro mancato
godimento.
Le
somme relative agli stessi compensi sostitutivi dovranno essere
maggiorate degli importi relativi alla rivalutazione monetaria
e agli interessi legali da computarsi con l’osservanza
delle relative vigenti regole di calcolo e con decorrenza dalla
data di insorgenza del diritto dei ricorrenti a ricevere in
moneta il compenso equivalente alle ferie non godute,
coincidente con la scadenza del periodo ultimo consentito
all’Amministrazione per il collocamento in ferie anche
d’autorità in periodi successivi all’anno di
maturazione delle stesse ferie.
Quanto
alle spese relative al presente giudizio si ravvisa la
esistenza di motivi giustificati della loro compensazione tra
le parti.
P.Q.M.
Il
Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Sezione III bis)
accoglie il ricorso indicato in epigrafe nei sensi e per gli
effetti di cui in motivazione.
Spese
compensate.
Ordina
che la presente sentenza sia eseguita dalla Autorità
amministrativa.
Così
deciso nella Camera di Consiglio del 22/5/2008 con la
partecipazione dei Magistrati elencati in epigrafe.
Il
Presidente Saverio Corasaniti
Il
Consigliere est. Paolo Restaino
Depositata
in Segreteria il 2 luglio 2008
|