Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione III bis, sentenza n. 6350/2008

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Sezione III bis)

composto dai Sigg.ri Magistrati:

Saverio CORASANITI - Presidente

Paolo RESTAINO - Consigliere, Relatore

Francesco ARZILLO - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

(Numero 6530/2008)

sul ricorso n. 17338/95 proposto da A. e B., rappresentati e difesi dall’Avv. Massimiliano Fazi con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Roma, Via Cola di Rienzo n. 149;

CONTRO

il Ministero della Pubblica Istruzione, in persona del Ministro p.t., il Provveditorato agli Studi di Roma, l’Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato "Luigi Calamatta" di Civitavecchia in persona del Preside p.t., tutti rappresentati e difesi dalla Avvocatura Generale dello Stato;

per ottenere

il compenso sostitutivo per ferie maturate e non godute.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti l’atto di costituzione in giudizio del Ministero P.I., del Provveditore agli Studi di Roma e dell’Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato "Luigi Calamatta" di Civitavecchia e le memorie prodotte dagli stessi a sostegno della propria difesa.

Visti gli atti tutti della causa;

Udito alla pubblica udienza del 22 maggio 2008 il Relatore Consigliere Paolo RESTAINO e uditi, altresì, l’Avv. M. Fazi per i ricorrenti e l’Avv. dello Stato Bacosi per le amministrazioni resistenti;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

I ricorrenti, che hanno prestato servizio in qualità di docenti supplenti temporanei incaricati dal Provveditorato agli Studi di Roma, durante l’anno scolastico 1993-94 presso l’I.T.C. "A. Petrocchi" di Palombara Sabina dall’1.1.1994 al 30.6.1994 e presso l’I.P.S.I.A. "L. Calamatta" di Civitavecchia dal 22.10.1994 al 31.12.1994, chiedono il riconoscimento del loro diritto a percepire il compenso sostitutivo di ferie non godute.

Premettono che durante il servizio prestato nel corso dell’anno 1994 gli stessi hanno maturato delle giornate di ferie non godute per un numero di ventidue giorni.

Rappresentano che nel dicembre 1994 avanzavano, presso la segreteria dell’IPSIA "Calamatta", richiesta di pagamento delle predette giornate di ferie maturate e non godute e che con decreto in data 23.12.94 prot. 1565/A, il Preside dell’IPSIA "Calamatta" rendeva loro noto, nel febbraio del 1995, che erano stati collocati d’ufficio in congedo ordinario per i periodi dal 23 al 31.12.94 e dal 2 al 7.1.95 mentre delle residue giornate di ferie, anch’esse non godute, pari a 6 giorni, veniva disposta la relativa liquidazione.

Evidenziato che con istanza del 23/2/1995 rivolta al Provveditorato agli Studi di Roma ed al Preside dell’IPSIA "Calamatta", invocavano l’intervento della stessa superiore Autorità scolastica per ottenere il riconoscimento del proprio diritto alla corresponsione del compenso sostitutivo delle ferie, riferiscono che con nota del 17.7.95 prot. n. 766, inviata al Preside dell’IPSIA "Calamatta", il Provveditore agli Studi di Roma esprimeva parere favorevole all’accoglimento delle richieste avanzate dai ricorrenti.

Essendo protrattasi la inerzia del Preside dell’IPSIA "Calamatta" che non aveva più effettuato alcuna comunicazione in merito, i ricorrenti con racc.ta del 4.10.95 invitavano lo stesso Preside, ai sensi degli artt. 23 T.U. n. 3/1957 e 328 c.p., così come novellato dalla L. 86/90 ad assumere ("ex lege" 241/90) un formale provvedimento che desse esito alla loro richiesta di pagamento delle ferie maturate e non godute sino a che con lettera datata 30.9.95 pervenuta in data 9.10.95 il Preside dell’IPSIA "Calamatta" comunicava ai ricorrenti che il Provveditorato agli Studi di Roma aveva riconosciuto il diritto alla corresponsione del compenso "de quo" e che pertanto l’amministrazione dell’IPSIA "Calamatta" avrebbe provveduto al suo pagamento.

Al contrario, come rappresentano gli istanti, con nota del 13.10.95 n. 5010/A16 il Preside dell’IPSIA "Calamatta" comunicava che non avrebbe più provveduto (e tanto nonostante il riconoscimento del diritto dei ricorrenti da parte del Provveditorato agli Studi di Roma) al pagamento delle ferie maturate, per le ragioni indicate nella stessa nota.

Deducono in diritto:

I) Violazione del D.P.R. 23.8.88 n. 395 – D.P.R. 23.8.88 n. 399 – art. 3 e 97 Costituzione.

Richiamati gli articoli 4 comma 2 – del D.P.R. 23.8.88 n. 395 [1] e 25 comma 2° D.P.R. 23.8.88n. 399 [2] che dispongono che il congedo ordinario debba essere fruito solo a domanda, rilevano gli stessi che non hanno mai presentato domanda in tale senso, nè tanto meno hanno goduto del relativo periodo di ferie poiché durante lo stesso periodo sono rimasti spontaneamente, a completa disposizione dell’Istituto anche durante l’intervallo di sospensione delle attività didattiche.

Richiamano anche la Circolare n. 216 del 16.6.1989 del Ministero della Pubblica Istruzione che ha chiarito che il "compenso sostitutivo per ferie non godute" spettante al personale docente supplente temporaneo deve essere liquidato al termine dell’anno solare, nonché la nota del Ministero della Pubblica Istruzione del 29.4.92 IV prot. 13018 che ha precisato che il congedo deve essere corrisposto anche ai docenti supplenti che sono in servizio durante le vacanze natalizie del medesimo anno solare e che non può essere loro imposto di fruire durante tali vacanze del congedo ordinario per un numero di giorni corrispondenti al congedo "de quo" se non su domanda.

Sulla base di obbiettiva interpretazione dei D.P.R. 395/88 e 399/88, dei principi generali del diritto, e dell’art. 3 della Costituzione, ritengono i ricorrenti doversi considerato dagli stessi acquisito "ex lege" il diritto a ottenere il compenso sostitutivo delle ferie maturate e non godute, tenuto conto che la privazione di tale compenso per il personale docente supplente verificherebbe situazioni di ingiustificate disparità di trattamento tra dipendenti pubblici, in spregio al principio costituzionale dell’"imparzialità dell’amministrazione" di cui all’art. 97 Cost..

II) Eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erronea applicazione della norma di diritto. Contraddittorietà e carenza di motivazione.

Riferiscono la configurazione di un vizio di eccesso di potere alla arbitraria equiparazione dello "status" del personale docente con incarico temporaneo annuale con quello proprio del personale di ruolo, ed alla conseguente illegittima applicazione, operata dal Preside dell’IPSIA "Calamatta" di Civitavecchia, delle norme disciplinanti il rapporto di impiego di quest’ultimi.

Rilevano anche la esistenza di profili di contraddittorietà tra le due note del Preside dell’IPSIA "Calamatta" poiché in quella del 30.9.95, in armonia con il parere espresso dal provveditorato agli Studi Roma , si comunicava la correspondibilità del compenso mentre, con la successiva del 13.10.95, genericamente motivata con richiamo ad una sentenza del Consiglio di Stato, il relativo pagamento è stato invece negato, senza alcuna effettiva ed adeguatamente puntuale motivazione.

Concludono gli istanti chiedendo la emissione, da parte di questo Tribunale, di una pronuncia dichiarativa del loro diritto alla corresponsione, per il periodo indicato, del compenso sostitutivo per le ferie maturate e non godute durante l’anno 1994 oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze, contenente anche statuizione ordinativa del pagamento delle spettanze riconosciute.

Il contraddittorio è stato istituito nei confronti del Ministero della P.I., del Provveditore agli Studi di Roma e dell’Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato "Luigi Calamatta" di Civitavecchia che, costituitisi tutti in giudizio tramite l’Avvocatura Generale dello Stato, sostengono la infondatezza della pretesa dei ricorrenti di ottenere il compenso sostitutivo per ferie il cui mancato godimento sarebbe dipeso dalla mancata adesione dei docenti all’invito ad inoltrare la richiesta per la fruizione delle ferie e concludono chiedendo la reiezione del ricorso.

Alla udienza del 22 maggio 2008 il ricorso è passato in decisione.

DIRITTO

La pretesa che i ricorrenti, docenti supplenti incaricati durante l’anno scolastico 1993-94, intendono far valere con il ricorso dagli stessi proposto attiene alla corresponsione del compenso sostitutivo di ferie maturate per il servizio svolto, e non godute.

La spettanza dello stesso compenso sostitutivo in moneta era stata riconosciuta con nota n. 766 del 17/7/95 dal Provveditore agli Studi (intervenuto a seguito di rimostranza degli interessati avverso il decreto del Preside dell’Istituto del 23/12/1994 che aveva invece disposto il collocamento di ufficio in congedo ordinario).

Lo stesso Preside, che in primo tempo aveva ritenuto di aderire a corrispondere agli stessi docenti i compensi sostitutivi delle ferie non godute, ha invece da ultimo reso noto con lettera in data 13/10/1995 n. 5010/A16 di prot. diretta p.c. anche agli interessati, che questi ultimi erano stati invitati a inoltrare richiesta all’Istituto per la fruizione delle ferie maturate. Per tale ragione essendo dipeso il mancato godimento dalla volontà degli interessati che alla stessa richiesta non avevano dato esito, si rendeva opinabile la correspondibilità agli stessi dei compensi sostitutivi conseguenti al mancato godimento delle ferie solo ove non determinato dalla volontà dell’interessato.

Benché con la stessa nota chiarificativa del Preside era stato appositamente reinteressato il Provveditore agli Studi per la riconsiderazione, di quanto prima espresso dalla stessa Autorità scolastica, ed anche se non risulta agli atti di causa la emissione di alcun riscontro alla nuova richiesta del Preside al Provveditore, il Collegio ritiene non necessario, anche atteso il lungo decorso del tempo trattandosi di una vicenda risalente all’anno 1994, disporre incombenti istruttori essendo risolvibile la controversia, investente diritti soggettivi di natura economica, sulla base di tutti gli elementi direttamente conoscibili nella presente sede di giurisdizione esclusiva sugli stessi diritti.

All’uopo va immediatamente evidenziata la irrilevanza della circostanza che i ricorrenti non avrebbero aderito ad invito del Preside a inoltrare richiesta per la usufruizione delle ferie, da ultimo opposta invece dallo stesso Preside quale motivo ostativo per la riconoscibilità del compenso sostitutivo.

Al riguardo la giurisprudenza amministrativa ha precipuamente chiarito che, essendo le ferie un diritto irrinunciabile, dalla irrinunciabilità allo stesso diritto deriva che, nel caso di mancata richiesta del dipendente, le ferie vanno disposte d’ufficio (cfr. C.d.S. Sez. V, 30/6/1998 n. 985).

Tanto precisato si rende necessario tuttavia illustrare la vicenda relativa ai periodi di ferie non goduti dai docenti supplenti incaricati nell’anno 1994, attuali ricorrenti.

Gli stessi già dal dicembre del 1994 avevano chiesto direttamente il pagamento del compenso per il mancato godimento di 22 giornate di ferie già maturate, con domanda rivolta al Dirigente scolastico dell’IPSIA "L. Calamatta" di Civitavecchia, come riferisce anche la difesa della P.I. nella sua memoria.

Il Preside dello stesso Istituto sul rilievo che entro la data del 31/12/1994 non era stata avanzata dagli interessati alcuna richiesta all’Amministrazione del congedo ordinario che gli stessi avevano maturato per 22 giorni per il servizio prestato nell’anno 1994, con decreto del 23/12/1994 disponeva il collocamento di ufficio in congedo ordinario nelle giornate dal 24 al 31/12/1994 e dal 2 al 7/1/1995 per un totale di 12 giornate mentre per le residue 10 giornate di ferie non godute ha disposto per 4 giorni la loro usufruizione durante le vacanze pasquali e la liquidazione, ai sensi delle vigenti disposizioni, delle residue 5 giornate.

In disparte la questione di una sottostante revoca del decreto del Preside del 23/12/1994 dopo la comunicazione del Provveditore riconoscitiva del diritto dei ricorrenti al compenso sostitutivo, questione non ancora "in toto" definita stante la esistenza di ulteriori carteggi tra il Preside ed il Provveditorato, va rilevato che del collocamento di ufficio dei ricorrenti in congedo ordinario non può tenersi comunque conto atteso che lo stesso collocamento in congedo d’autorità nella parte interessante le giornate di ferie sino al 7/1/1995 disposto dal Preside in data 23/12/1994, è stato comunicato agli interessati solo nel febbraio del 1995, circostanza tale ultima espressamente rappresentata dai ricorrenti e non smentita dall’Amministrazione scolastica costituitasi in giudizio con articolata memoria difensiva.

Devesi perciò ritenere che le giornate indicate nel Decreto del Provveditore del 23/12/1994 come relative al collocamento in congedo ordinario di ufficio sino al 7/1/1995 non sono state mai dai ricorrenti godute come effettivi giorni del congedo ordinario di cui lo stesso decreto del Preside aveva riconosciuto l’avvenuta maturazione. Infatti altre giornate di ferie indicate nello stesso decreto, si riferiscono a 4 giorni successivamente fruibili durante le vacanze pasquali.

Non avendo perciò i ricorrenti usufruito delle ferie entro l’anno al quale erano riferite, avrebbe dovuto trovare applicazione per le giornate di ferie effettivamente mai godute dai ricorrenti la normativa di cui all’art. 4 del D.P.R. n. 395/1988 che prevede la usufruibilità del congedo ordinario non goduto entro il primo semestre dell’anno successivo o al massimo, ricorrendo determinate circostanze, nel secondo semestre dello stesso successivo anno.

Poichè, come noto, il congedo ordinario non può mai essere fruito in giornate imposte esclusivamente dall’interessato, l’Amministrazione avrebbe dovuto, previa preventiva comunicazione agli aventi diritto, collocarli, anche di ufficio, in congedo ordinario in periodi utili dei semestri successivi all’anno cui si riferiva la maturazione del relativo diritto.

Solo ove gli interessati non avessero aderito a tale collocamento in congedo entro i semestri successivi che in ogni caso doveva essere loro assegnato prima dell’effettivo godimento, il rifiuto degli interessati avrebbe determinato la definitiva perdita del diritto a ricevere, per equivalente, i compensi sostitutivi tramite monetizzazione.

Non risulta che tale procedimento sia stato posto in essere dall’Amministrazione presso cui i ricorrenti hanno prestato servizio sicchè per quelle sole giornate in cui risulti che gli stessi non hanno usufruito del congedo ordinario per l’anno 1994 senza essere stati neanche assegnati, con apposito preavviso, per la fruizione nei successivi utili semestri, deve ritenersi maturato per gli stessi il diritto alla corresponsione del compenso sostitutivo delle ferie non godute.

Il ricorso va in tali termini accolto restando a carico dell’Amministrazione la individuazione delle effettive giornate e del numero complessivo delle stesse in cui i ricorrenti non hanno mai goduto delle ferie maturate per l’attività di insegnamento svolta nel 1994 per le quali sole giornate di ferie, come individuate, dovranno essere corrisposti i compensi sostitutivi conseguenti al loro mancato godimento.

Le somme relative agli stessi compensi sostitutivi dovranno essere maggiorate degli importi relativi alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali da computarsi con l’osservanza delle relative vigenti regole di calcolo e con decorrenza dalla data di insorgenza del diritto dei ricorrenti a ricevere in moneta il compenso equivalente alle ferie non godute, coincidente con la scadenza del periodo ultimo consentito all’Amministrazione per il collocamento in ferie anche d’autorità in periodi successivi all’anno di maturazione delle stesse ferie.

Quanto alle spese relative al presente giudizio si ravvisa la esistenza di motivi giustificati della loro compensazione tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Sezione III bis) accoglie il ricorso indicato in epigrafe nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla Autorità amministrativa.

Così deciso nella Camera di Consiglio del 22/5/2008 con la partecipazione dei Magistrati elencati in epigrafe.

Il Presidente Saverio Corasaniti

Il Consigliere est. Paolo Restaino

Depositata in Segreteria il 2 luglio 2008