N. 14883/2010 REG.SEN.

N. 16674/2000 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA



sul ricorso numero di registro generale 16674 del 2000, proposto da: vari ricorrenti;

contro

INPDAP - Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica (ex gestione ENPAS), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Francesca Granata, con domicilio eletto presso l’Ufficio Legale Inpdap in Roma, via C. Beccaria, 29;

per il riconoscimento

del diritto alla riliquidazione del trattamento di quiescenza e della indennità di buonuscita con l’inclusione nella base pensionabile – con relativa maggiorazione del 18% ex art. 16 l. 177/1076 – dell’assegno funzionale previsto dall’art. 1, comma 9, L. 468/1987 nella misura di cui all’art. 4 della legge n. 231/1990.



Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’INPDAP;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 maggio 2010 il Cons. Maria Luisa De Leoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:



FATTO

I ricorrenti, tutti appartenenti all’Arma dei Carabinieri, cessati dal servizio, rivendicano il loro diritto alla riliquidazione del trattamento di quiescenza e della indennità di buonuscita con l’inclusione nella base pensionabile – con relativa maggiorazione del 18% ex art. 16 l. 177/1076 – dell’assegno funzionale previsto dall’art.1, comma 9, della legge n. 468/1987 nella misura di cui all’art. 4 l. 231/1990.

Gli stessi lamentano che l’Amministrazione in sede di liquidazione della indennità di buonuscita e di determinazione del trattamento pensionistico abbia omesso di computare l’assegno funzionale previsto dall’art.1, comma 9, L. 468/1987 nella misura di cui all’art. 4 l. 231/1990, con la relativa maggiorazione del 18% ex art. 16 della legge n. 177 del 1976.

Deducono la violazione della legge n. 177 del 1976 e della legge n. 468 del 1987, nonché della legge n. 231 del 1990.

Sostengono che l’assegno funzionale presenta la stessa natura degli altri assegni che la legge prevede come computabili nella base pensionabile e fa parte integrante dello stipendio a nulla rilevando che l’assegno di cui si discute non sia compreso tra quelli indicati dal richiamato art. 16 della legge n. 177 del 1976, in quanto introdotto successivamente con la legge n. 468 del 1987.

Infatti, il comma 9 del menzionato art. 1 della legge n. 468/1987 dispone che l’assegno funzionale si aggiunge alla retribuzione individuale di anzianità, facendo parte di tale voce retributiva e, quindi, rientra nel novero degli importi che contribuiscono alla formazione della base pensionabile. Ciò viene confermato dal fatto che l’assegno in questione è stato previsto contestualmente al riconoscimento dei benefici economici concessi agli Ufficiali, quale parziale omogeneizzazione stipendiale con le altre Forze di Polizia e che hanno effetto anche sulla 13^ mensilità.

Concludono per l’accoglimento del ricorso, con ogni consequenziale statuizione in ordine alle spese ed onorari di giudizio.

L’INPDAP si è costituito in giudizio ed eccepisce, preliminarmente, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo relativamente alla domanda volta alla riliquidazione del trattamento pensionistico; nel merito conclude per l’infondatezza del ricorso.

Alla pubblica udienza del 20 maggio 2010 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è in parte inammissibile per difetto di giurisdizione ed in parte infondato.

Deve, infatti essere accolta l’eccezione in tal senso sollevata dalla amministrazione resistente, relativamente alla domanda volta alla riliquidazione del trattamento pensionistico.

I ricorrenti, pacificamente in posizione di quiescenza, hanno introdotto azione di accertamento in ordine al diritto alla riliquidazione del trattamento di quiescenza, in relazione non già a vicenda involgente il rapporto di impiego nella fase del servizio attivo, ma collegata allo status rivestito dai ricorrenti medesimi, che dunque non può essere considerato quale sviluppo del precedente periodo di servizio attivo.

Ritiene, pertanto, il Collegio che il giudice competente nella introdotta controversia sia il giudice contabile, in quanto, ai sensi dell’art. 62, R.D. 1214/1934, la giurisdizione della Corte dei Conti in materia pensionistica riguarda tutte le questioni concernenti propriamente il diritto a pensione, rimanendo escluse, invece, le questioni relative al rapporto di pubblico impiego, che si riflettono sul successivo collocamento a riposo.

Lo spartiacque della competenza del giudice amministrativo va ricercato, dunque, nella pretesa azionata, che rimane salva ove quest’ultima riguardi provvedimenti della Amministrazione di appartenenza, che seppure possano indirettamente influire nella determinazione della pensione, attengono pur sempre ad una fase, ancorché conclusiva, del rapporto di lavoro.

Diversamente, rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice contabile le controversie che concernono con immediatezza, anche nella misura, il modificarsi del diritto a pensione, con riferimento tanto alla liquidazione del trattamento pensionistico, quanto a quelle relative alla determinazione della base pensionabile. (c.fr. Cons. di Stato, VI Sez., 10 aprile 2002, n. 1958; CGARS, 4 luglio 2005, n. 418).

Nel caso in esame, per quanto sopra ampiamente esposto, la domanda azionata non attiene ad una fase procedimentale prodromica quella concernente il diritto al pensionamento dei ricorrenti, ma attiene al computo del trattamento pensionistico tout court, nel quale va compresa anche la questione relativa ad eventuali elementi integrativi ed accessori dello stesso trattamento, involgendo la questione il contenuto e l’ammontare del diritto a pensione. (c. fr. Cass. civ., SS.UU., 25 marzo 2005, n. 6404; 5 giugno 2006, n. 13167)

Alla stregua delle superiori considerazioni, è pure assoggettata alla giurisdizione della Corte dei Conti la questione involgente la pretesa dei ricorrenti, in posizione di quiescenza, a beneficiare di miglioramenti economici, quale presupposto immediato per la determinazione dello stesso quantum del trattamento pensionistico.

Per le ragioni che precedono, per questa parte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, in quanto riservato alla cognizione della Corte dei Conti, davanti alla quale il processo può essere proseguito con le modalità ed i termini di cui all’art. 59 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

Per quanto concerne la domanda volta alla rideterminazione del trattamento di buonuscita, in ragione della maggiorazione del 18% ex art. 16 l. 177/1076 dell’assegno funzionale previsto dall’art.1, comma 9, della legge n. 468/1987 nella misura di cui all’art. 4 l. 231/1990, si osserva che, come più volte evidenziato in giurisprudenza, la natura retributiva di un emolumento, quale che sia la sua rilevanza ai fini del trattamento di pensione, non costituisce, da sola, elemento sufficiente per inferirne anche la cumulabilità ai fini dell’indennità di buonuscita (tra le tante, Cons. Stato, Sez. VI, 13.1.1999, n. 16).

Ed infatti, nell’attuale sistema, esiste un nesso sinallagmatico tra la contribuzione e la prestazione previdenziale, nel senso che questa non può essere garantita senza quella; dunque, la composizione dell’indennità di buonuscita è connessa all’ampiezza della base retributiva e la struttura della stessa è riservata alla valutazione del legislatore.

Consegue che l’assegno funzionale, stante la sua specifica funzione, non può essere riconosciuto ai fini della riliquidazione dell’indennità di buonuscita stante il carattere tassativo della elencazione degli elementi utili ai fini del relativo calcolo contenuta nell’art. 53, comma 1, d.P.R. n. 1092 del 1973.

Detta norma, come modificata dall’art. 16 della legge 29 aprile 1976, n, 177, infatti, sancisce che la base pensionabile è costituita dall’ultimo stipendio o dall’ultima paga e dagli assegni o indennità pensionabili espressamente indicati, integralmente percepiti, e viene aumentata del 18 per cento.

Nella elencazione degli emolumenti che devono essere assoggettati all’aumento del 18% ai fini della determinazione della base pensionabile non figura l’assegno funzionale, in quanto avente natura di assegno accessorio e non stipendiale (Corte dei conti, Sez. Giur.Reg. Basilicata, sent. n. 325 del 16.7.2002)

Può richiamarsi, a questo proposito, l’indirizzo giurisprudenziale che ha affermato che per stabilire l’idoneità di un certo compenso a far parte della base contributiva dell’indennità di buonuscita non rileva il carattere sostanziale dello stesso (natura retributiva o meno), ma il dato formale, vale a dire il regime impresso dalla legge a ciascun emolumento, onde va esclusa la computabilità dell’assegno funzionale previsto a favore degli appartenenti alle Forze Armate, dall’art. 1, comma 9, d.l. 16 settembre 1987, n. 379, conv. nella legge n. 468 del 1987, dalla base contributiva ai fini della liquidazione dell’indennità di buonuscita, poiché esso non risulta contemplato nell’elencazione tassativa delle indennità di cui all’art. 53, primo comma, del d.P.R. n. 1092 del 1973 (Corte dei conti, Reg. Sicilia, sez. giurisdiz., 8.7.2009, n. 1728).

Né può ritenersi che ciò contrasti con gli artt. 3 e 36 della Costituzione, poiché il principio di adeguatezza della retribuzione non implica che un emolumento, sebbene pensionabile, debba necessariamente essere incluso nel trattamento di fine servizio.

Per questa parte, il ricorso deve essere respinto.

In relazione alla natura del contenzioso può disporsi la compensazione integrale delle spese di giudizio tra le parti costituite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione III ter, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così decide:

in parte lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito e dichiara la giurisdizione della Corte dei Conti, davanti alla quale il processo può essere proseguito con le modalità e i termini di cui all’art. 59 della legge 18 giugno 2009, n. 69;

in parte lo respinge.

Compensa le spese di giudizio tra le parti costituite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2010 con l'intervento dei Magistrati:

Italo Riggio, Presidente

Maria Luisa De Leoni, Consigliere, Estensore

Rosa Perna, Primo Referendario



DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 03/06/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO