Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio
Sezione III quater
Sentenza 12 novembre 2007, n. 11124
FATTO E DIRITTO
Con ricorso notificato il 23 febbraio 1998 e
depositato il 10 marzo successivo Maria B. ha impugnato il silenzio
dell'Amministrazione in ordine alla sua istanza diffida a stipulare
il contratto a tempo indeterminato come insegnante di scuola
elementare, a seguito del superamento del concorso magistrale indetto
con d.m. 20 ottobre 1994.
Premesso di essere stata invitata
presso il Provveditorato agli studi di Roma per il giorno 15
settembre 1997 per la stipula del contratto, e di avere in quella
sede rinunciato con atto scritto al contratto stesso, ma di avere il
giorno successivo inoltrato revoca della rinuncia alla stessa
amministrazione, la ricorrente deduce i seguenti profili di
illegittimità del comportamento dell'Amministrazione
scolastica:
1) violazione delle norme e dei principi sulla
formazione del rapporto di pubblico impiego, sul carattere negoziale
e sull'essenziale funzione dell'incontro effettivo delle volontà:
non sono stati forniti alla ricorrente, prima della stipula, gli
elementi costitutivi del rapporto;
2) violazione del d.lgs. n.
29/1993, del d.l. 16 aprile 1994, n. 297 e del d.P.R. 9 maggio 1994,
n. 487 e degli artt. 14 c.c.n.l. 3 marzo 1995 e 18 c.c.n.l. 4 agosto
1995, dell'art. 97 Cost.; eccesso di potere per sviamento,
contraddittorietà e carenza di motivazione: il giorno della
convocazione non è stato sottoposto alla ricorrente il
contratto da stipulare; non è ammissibile una rinuncia
preventiva; non risulta una presa d'atto della rinuncia intervenuta
prima della revoca;
3) violazione del diritto soggettivo alla
stipula del contratto: esso doveva prevalere su un evidente errore,
prontamente corretto;
4) errata qualificazione della
dichiarazione di rinuncia: la rinuncia o la decadenza hanno come
necessario presupposto l'atto di nomina, che qui non vi è
stato;
5) difetto di motivazione: l'Amministrazione non ha
motivato le ragioni in base alle quali non ha accolto l'istanza della
ricorrente.
L'istanza cautelare risulta accolta "ai fini
del riesame" che però non risulta vi sia
stato.
Costituitasi l'insegnante L., ha affermato di non avere
interesse alla causa in quanto in caso di accoglimento del ricorso
non sarebbe lei a perdere il posto bensì l'insegnante Loredana
S., ultima degli immessi in ruolo.
Costituitasi
l'Amministrazione, ha affermato che la ricorrente doveva considerarsi
decaduta per non aver assunto servizio nei termini; che non risultano
provate le affermazioni relative alle presunte omissioni
dell'Amministrazione, peraltro implicitamente smentite dal contenuto
dell'istanza di revoca della rinuncia; che i termini per produrre
documentazione e prendere servizio hanno come presupposto la stipula
del contratto; che non si può ravvisare alcun errore
scusabile; che la rinuncia non era revocabile perché
coinvolgeva interessi di terzi ed interessi pubblici; che la rinuncia
configura una dichiarazione di carenza d'interesse alla nomina.
Con
memoria predisposta per l'udienza di discussione la ricorrente ha
ribadito tesi e difese.
Tanto premesso, il Collegio ritiene
che il ricorso non possa essere accolto.
Non è
contestato tra le parti che la ricorrente, il giorno della
convocazione per la stipula del contratto come insegnante elementare
a tempo indeterminato, a seguito di superamento di concorso pubblico,
abbia esplicitamente e per iscritto rinunciato alla sottoscrizione
del contratto ed alla nomina; né risultano provati
comportamenti dell'amministrazione che abbiano tratto in inganno la
ricorrente stessa; ipotesi peraltro poco verosimile considerato che
le perplessità della ricorrente erano giustificate dal fatto
di essere già impiegata presso le Ferrovie dello
Stato.
Risulta altresì dalla documentazione in atti che
nella stessa giornata vennero convocate numerose altre insegnanti,
tra le quali la controinteressata intimata, che seguiva
immediatamente in graduatoria la ricorrente, ed immessa in ruolo a
seguito di accettazione della nomina.
Pertanto deve ritenersi
che, in relazione alla procedura utilizzata dal Provveditorato agli
Studi, la posizione alla quale rinunciò la ricorrente venne
immediatamente utilizzata, nella stessa giornata, per la nomina in
ruolo di altra insegnante.
Quella posizione pertanto non
poteva ritenersi più disponibile quando la ricorrente ha fatto
pervenire la revoca della sua rinuncia.
La fattispecie è
quindi equivalente a quella in cui la revoca pervenga quando
l'amministrazione ha già accettato la rinuncia stessa e che,
secondo la giurisprudenza, non può più avere alcuna
efficacia (C.d.S., sez. V, 17 marzo 1998, n. 303).
Inoltre non
può omettersi di considerare la prevalenza dell'interesse
pubblico ad una corretta, tempestiva e certa procedura di nomina
degli insegnanti vincitori di concorso, rispetto a comportamenti
perplessi di privati.
Considerata la particolarità
della fattispecie, sussistono giusti motivi per compensare tra le
parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio,
sezione terza quater respinge il ricorso in epigrafe.
Spese
compensate
Ordina che la presente sentenza sia eseguita
dall'autorità Amministrativa.