Il reato di stalking alla luce della recente giurisprudenza di Rocchina Staiano (Avv e prof. a contratto, Un. di Teramo).

 

1. Stalking ed art. 612bis c.p..

Il fenomeno c.d. dello «stalking» (derivante dal verbo inglese to stalk, che possiamo tradurre in italiano come inseguire, pedinare, fare la posta) configura quell'insieme di «comportamenti ripetuti ed intrusivi di sorveglianza e controllo, di ricerca di contatto e comunicazione nei confronti di una vittima che risulta infastidita e/o preoccupata da tali attenzioni e comportamenti non graditi», per usare la definizione datane nello studio «Sindrome del molestatore assillante (stalking): una rassegna», condotto dal professor Paolo Curci e dal dottor Gian Maria Galeazzi del dipartimento di patologia neuropsicosensoriale dell'Università di Modena e Reggio Emilia.

Di fronte a un fenomeno quale lo stalking, letteralmente capace di distruggere la vita della vittima designata, anche il mondo giuridico ha dovuto affrontare specificamente tale problema.

La giurisprudenza nordamericana è stata la prima a dare una definizione giuridica del fenomeno dello stalking e a porvi un rimedio. Nel 1994 tutti gli Stati degli USA avevano approvato una legislazione anti-stalking: a essere punito è colui che, secondo una formula che si rinviene nella maggior parte delle leggi dei vari Stati, pone in essere un intenzionale, malevolo e persistente comportamento consistente nel seguire o nel molestare un'altra persona.

Anche il Canada ha una normativa, contenuta nel Criminal Code of Canada, che definisce il delitto di molestia criminale (criminal harassment), che si concretizza nel molestare intenzionalmente o imprudentemente un'altra persona in ciascuno di questi modi:

1) seguendo o comunicando direttamente o indirettamente con quella persona o con suoi conoscenti;

2) sorvegliando i luoghi dove quella persona o un suo conoscente risiede, lavora o si trova a essere;

3) mettendo in atto condotte minacciose di qualsiasi tipo dirette a quella persona o ai suoi familiari, tali da indurre la persona stessa a temere ragionevolmente per la sua sicurezza.

Nel Regno Unito, al fine di affrontare in modo più preciso della precedente legislazione i comportamenti di stalking, è stato adottato il Protection from Harassment Act del 1997. Esso prevede che la persona non deve attuare una condotta che sa o dovrebbe sapere essere causa di molestia a un'altra. Se una persona ragionevole in possesso delle medesime informazioni pensa che la condotta dell'imputato corrisponde a molestia, ciò significa che il crimine è stato commesso.

In Italia, un primo tentativo di inserire nel codice penale una fattispecie di reato volta a sanzionare i fenomeni di stalking è stato effettuato dalla Commissione Giustizia della Camera dei deputati nella scorsa legislatura. Infatti, il 15 gennaio 2008, la Commissione ha approvato in sede referente un testo unificato delle proposte di legge A.C. 1249-ter ed abb., recante disposizioni volte a contrastare le molestie insistenti e le discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale. Il testo unificato traeva origine dallo stralcio delle disposizioni volte a contrastare il fenomeno delle molestie assillanti e delle discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale, originariamente contenute nelle proposte di legge A.C. 1249 ed abb., in materia di potenziamento della lotta contro la violenza sessuale. Nello specifico, l'art. 1 del testo unificato novellava il codice penale inserendovi l'art. 612 bis, "Atti persecutori".

La nuova disposizione penale era volta a sanzionare con la reclusione da 6 mesi a 4 anni chiunque, reiteratamente, minaccia o molesta qualcuno in modo tale da infliggergli una sofferenza psichica, ovvero un fondato timore per l'incolumità propria o di una persona ad esso legata da relazione affettiva, ovvero arrecandogli un apprezzabile pregiudizio alle abitudini di vita.

La pena della reclusione:

- veniva aumentata in misura discrezionale dal giudice se il comportamento persecutorio sopra descritto era commesso da persona legata da stabile relazione affettiva;

- veniva aumentata fino alla metà - e si prevedeva la procedibilità d'ufficio - se il reato viene commesso contro un minore, ovvero se ricorreva una delle aggravanti previste dall'art. 339 c.p..

Tramite la novella dell’art. 577 c.p. veniva poi prevista la pena dell'ergastolo nei confronti dell'autore degli atti persecutori, ove, in conseguenza dei medesimi, fosse derivata la morte della vittima.

In merito alle procedure, il testo unificato prevedeva che la persona soggetta ad "atti persecutori" potesse richiedere al questore l'adozione di un provvedimento a carattere preventivo (avviso orale) con il quale l'autore dei citati comportamenti molesti veniva invitato a tenere una condotta conforme alla legge; qualora, nonostante il citato avviso orale, la persona avvisata avesse persistito nel comportamento persecutorio, si procedeva d'ufficio in ordine al citato reato (art. 2 del Testo unificato).

Inoltre, il successivo art. 3 del testo unificato novellava il codice di procedura penale per consentire l'applicabilità di taluni istituti processuali anche nel corso delle indagini su detto reato. Si prevedeva, quindi, la possibilità di disporre intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche; di acquisire, mediante incidente probatorio, la testimonianza di minori di sedici anni, anche al di fuori dei casi in presenza dei quali l'articolo 392 c.p.p. consente il ricorso a tale istituto; di effettuare, in dibattimento l'esame del minore vittima del reato mediante l'uso di un vetro specchio, unitamente ad un impianto citofonico; di disporre giudizialmente il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, già previsto in relazione ad altri reati dall'artico 282-bis c.p.p. (Allontanamento dalla casa familiare).

L’esame del provvedimento non ha avuto seguito per l’interruzione anticipata della legislatura.

Grazie all’attuale legislazione, gli artt. da 7 a 12 del D. L. 23 febbraio 2009, n. 11, coordinato con la legge di conversione 23 aprile 2009, n. 38, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonchè in tema di atti persecutori, introducono, nell’ordinamento italiano, il delitto di “atti persecutori” (art. 612bis c.p.) e, conseguentemente, apporta modifiche al codice di procedura penale e detta disposizioni a sostegno delle vittime del reato.

 

 

2. Definizione di stalking.

L’art. 7 della L. n. 38 del 2009, come si è già detto, introduce nel codice penale, tra i delitti contro la libertà morale, il nuovo art. 612-bis, recante il delitto di "Atti persecutori", collocato dopo l’art. 612 c.p. che definisce il delitto di minaccia. L'art. 612 bis c.p., dal canto suo, prevede senza dubbio un reato di evento ((Trib. Napoli, sez. IV, 30 giugno 2009, in www.dirittoeprocesso.com), poiché postula che la condotta di molestia o minaccia produca nella persona offesa, a seconda dei casi, "un perdurante e grave stato di ansia o di paura", oppure "un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva", oppure infine che sia tale da costringerla "ad alterare le proprie abitudini di vita".

Per aversi la fattispecie delittuosa di stalking è necessario, in primo luogo, il ripetersi della condotta: gli atti e comportamenti volti alla minaccia o alla molestia devono essere reiterati.

Inoltre, i comportamenti devono essere intenzionali e finalizzati alla molestia.

Occorre, altresì, che i suddetti comportamenti abbiano l'effetto di provocare disagi psichici, timore per la propria incolumità e quella delle persone care, pregiudizio alle abitudini di vita.

Sulla base di questi presupposti, la giurisprudenza configura la condotta di atti persecutori, c.d.  stalking tramite molestie nel comportamento di chi reiteratamente telefoni alla persona offesa presso il luogo di lavoro trasmettendo messaggi dal contenuto ingiurioso e con riferimenti espliciti alla vita sessuale, così cagionandole un grave e perdurante stato di ansia (Trib. Milano, 5 settembre 2009, in Corr. Mer., 2009, n. 11, p. 1108); oppure di chi con condotte reiterate, osserva con fare minaccioso e segue ossessivamente presso il luogo di lavoro la ex coniuge (in attesa di sentenza di separazione), ingenerando in lei un perdurante e grave stato d'ansia e costringendola ad alterare le proprie abitudini di vita e, in particolare, a doversi guardare continuamente alle spalle, per paura di aggressioni, durante la propria attività lavorativa (nella specie, di addetta alle pulizie presso un centro commerciale: Trib. Milano, 31 marzo 2009, in Corr. Mer., 2009, n. 6, p. 648).

Dunque, il reato di atti persecutori si sostanzia in condotte reiterate che ingenerano un fondato timore da parte della vittima di un male più grave, pur senza arrivare ad integrare i reati di lesioni o maltrattamenti; di conseguenza, le singole condotte di appostamento, continue telefonate, minacce e aggressioni fisiche alla vettura non possono non essere lette come "atti persecutori" tali da ingenerare nelle vittime uno stato di continua paura per sé stesse e da doversi continuamente "guardare alle spalle" così modificando le proprie normali abitudini di vita (Trib. Bari, 6 aprile 2009, in Corr. Mer., 2009, 7, 768 nota di Agnino).

Si osserva, quindi, che la norma delinea due condotte alternative che sono rispettivamente quelle di minaccia e molestia: si tratta di concetti noti e largamente impiegati nel nostro ordinamento penale, che a tali condotte dedica (tra l'altro) due autonome fattispecie che sono, come è noto, quelle di cui agli artt. 612 e 660 c.p. (Trib. Reggio Emilia, Uff. Giud. Ind. Prel., 12 marzo 2009, in www.dirittoeprocesso.com).

 

 

3. Il reato di stalking e gli aggravanti.

L’art. 612bis, primo comma, punisce con la reclusione da 6 mesi a 4 anni - salvo che il fatto costituisca più grave reato - chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.

I commi 2 e 3, dell’articolo in esame prevedono alcune aggravanti. In particolare, ai sensi del comma 2, la pena è aumentata , se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato ovvero da persona che sia stata legata da relazione affettiva con la persona offesa. In tal caso, la pena viene aumentata fino a un terzo, ai sensi dell'art. 64, primo comma, c.p..

In relazione al concetto di "relazione affettiva", si ricorda che la I Commissione, nel parere espresso nella seduta dell’11 dicembre scorso sull’AC 1440, ha formulato un’osservazione circa l'opportunità di definire il più oggettivamente possibile cosa si intenda per «persona che sia o sia stata legata da relazione affettiva con la persona offesa».

Invece, il comma 3, del nuovo art. 612-bis c.p., disciplina che la pena sia aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore; a danno di una donna in stato di gravidanza; con armi o da persona travisata a danno di una persona con disabilità di cui all'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Va precisato che ai sensi dell'art. 3 della legge 104/1992, è persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione. Da ciò si desume che la condizione soggettiva di persona handicappata che determina l'applicabilità delle disposizioni di favore previste dalla L. 104/1992, non si identifica con lo stato invalidante che dà titolo alla corresponsione delle prestazioni assistenziali e previdenziali, quali la pensione di invalidità e l'indennità di accompagnamento, ma presuppone una situazione più complessa, caratterizzata dalla compresenza di patologie o di altri fattori idonei a menomare le condizioni di vita del soggetto (Tar Puglia Lecce, Sez. I, 18 novembre 1997, n. 633, in Trib. Amm. Reg., 1998, I, p. 339).

Infatti, sul punto, va precisato che, a seguito della sentenza della Corte cost. n. 50 del 1990, con la quale è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 5 della legge n. 482 del 1968, nella parte in cui non considera, ai fini della legge stessa, invalidi civili anche gli affetti da minorazione psichica, i quali abbiano una capacità lavorativa che ne consente il proficuo impiego in mansioni compatibili, nonchè a seguito e della legge n. 104 del 1992, che, all'art. 3, considera persona handicappata anche quella che presenta una minorazione psichica o sensoriale, oltre che fisica, riconoscendo che la stessa ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore, e, all'art. 19, rende applicabili le disposizioni di cui alla legge n. 482 del 1968 a coloro che, affetti da minorazione psichica, abbiano una capacità lavorativa che ne consente l'impiego in mansioni compatibili, è intervenuta una assoluta equiparazione fra il soggetto che è affetto da invalidità fisica e quello che è affetto da invalidità psichica, con la conseguenza che anche per quest'ultimo valevano, prima della loro abrogazione, le regole relative alla iscrizione nelle speciali liste del collocamento obbligatorio e identica disciplina era dettata in materia di elargizione delle provvidenze patrimoniali (Cass. civ., Sez. lav., 9 dicembre 2002, n.17530, in Arch. Civ., 2003, p. 1089).

Infine, un'altra aggravante è prevista dall'art. 8 della L. 38/2009, ai sensi del quale la pena è aumentata se il fatto è commesso da soggetto già ammonito dal questore ai sensi del medesimo articolo 8.