VADEMECUM PER ALCUNE OPPOSIZIONI A SANZIONI AMMINISTRATIVE
Piccoli accorgimenti per una maggior tutela
(Dott.ssa Chiara Ponti)
Alcuni suggerimenti, è forse meglio definirli, al fine di una miglior tutela da apprestare al quivis de populo in balia, talvolta, della discrezionalità ed operatività sempre più marcata della PA, nell’ambito ivi circoscritto.
Un sottotitolo che si ritiene centri con chiarezza il punto cruciale della questione che si andrà ad analizzare in prosieguo. Naturalmente, si rivolge principalmente agli utenti non esperti, oltrechè a tutti coloro che sono pratici del settore, a cui semmai, sommessamente, si fornisce un’opinione in materia, dettata dalla seppur piccola e breve esperienza personale sinora maturata nel contesto di cui ci si occupa.
Il presente scritto, dunque, intende costituire un modesto vademecum in materia di opposizioni alle sempre più fioccanti sanzioni amministrative comminate per i divieti essenzialmente di sosta o fermata. In entrambi i casi, tuttavia, il conducente non può definirsi un cd “pericolo pubblico”, ovvero colui che si mette alla guida in condizioni inopportune, e di poi sorpreso in stato di ebbrezza o comunque seriamente alterato, tale da fargli ridurre notevolmente la coscienza che si impone allorchè ci si appresti a mettersi in strada. Oppure nei casi di accertato, eccessivo superamento dei limiti di velocità, causa purtroppo della maggior parte dei disastrosi, talvolta mortali, incidenti stradali. Invero, per tutte quelle violazioni concernenti divieti di sosta o fermata tutto ciò non accade. Anzi. Si tratta, infatti, di sanzioni irrogate per lo più da ausiliari del traffico in forza delle attribuzioni conferite dalla legge cd Bassanini.
Ciò premesso, si tratterà di alcuni rilevanti aspetti che, prima facie, parrebbero inutili e fuorvianti, quando invece sono meritevoli di apprezzamento e necessitano di essere tenuti ben presenti. Posto che non potrà essere analizzato tutto il sistema, per ragioni di brevità, chiarezza e sistematicità, si darà un taglio nettamene prettamente pratico e pragmatico, il più possibile organico e schematico nel suo insieme.
Da qui si prende spunto, per superare quell’empasse logico sistematico proprio di una materia così vasta dai mille aspetti, che per la sua molteplicità, non si può certo sviscerare in questa sede. Né, menchemeno, è questo l’intento che si intende perseguire.
Una volta delineate queste premesse che fungono da postille metodologiche al sistema che si prenderà testè in disamina, occorre, preliminarmente, delimitare, dunque, la materia in questione.
È pacifico che quando si argomenti in termini di contravvenzioni amministrative per violazioni al codice della strada del calibro di cui supra, ciò che di primo acchito viene in mente è la cd multa comminata dagli organi accertatori, addetti a tali incombenze.
Tuttavia, può accadere che, stante la fondatezza o meno della medesima, la stessa sorga ad origine viziata perché irrogata ingiustamente e, soprattutto, senza che l’organo accertatore ne avesse il potere. Situazione all’incirca paradossale. Eppure, accade di sovente nella prassi. Forse è uno dei casi più comuni. Allora, dunque, che fare? Sottostare pedestremente all’ingiusta e presunta violazione accertata, oppure presentare ricorso, senza adempiere al pagamento della stessa, perchè in pendenza di giudizio, donde di poi aspettare l’esito della procedura azionata?
Ora, con gli occhi di un operatore del diritto, la risposta si indirizza nel senso che segue, alla luce della prassi: di opporsi quantunque si ravvisi un seppur piccolo diritto di difesa, al fine di azionare una tutela non sempre garantita nel sistema tout court.
Naturalmente, questo non sempre risulta agevole per tutti, al chè la soluzione più semplice per il cittadino comune -presunto trasgressore- è quella di lasciar perdere, sebbene sussistano a priori, in maniera lampante, gli estremi di una infondatezza evidente della violazione comminata ex ante. Questo sistema risulta di fatto gravoso, perché implica di poi tutta una serie di incombenze gravanti direttamente sul cittadino, che convergono nella cd consulenza/assistenza legale, con tutti gli oneri che ne conseguono. Anche se, in realtà, la legge non prescrive la necessità di una vera e propria difesa tecnica in materia. Certo è che per colui il quale non è un esperto nel settore, diventa improbo e difficoltoso azionare una tutela piena dei suoi diritti.
Ed ecco che la questione inizia a dipanarsi in un senso più chiaro tale da rendere, financo, possibile un taglio più incisivo a tale contributo.
Venendo, pertanto, al centro del discorso, ciò che maggiormente preme di trattare in questa sede, circoscrivendo l’argomento così vasto e generico, concerne alcuni aspetti dai quali in astratto può sviscerarsi il complesso e cavilloso sistema.
In altri termini, partendo dalla disamina di alcune ipotesi specifiche e concrete, risulta agevole ed intuitivo il principio di diritto che regola la materia, da assumere quale linea guida nel caso in cui ci si trovi dinanzi ad una sanzione amministrativa comminata non giustamente, poiché irrogata in circostanze di tempo e di luogo, invero, inesistenti, tali da rendere la contravvenzione medesima ingiustificata.
Ci si riferisce, come in principio in enunciato, a tutte quelle contravvenzioni, per così dire minori, asseritamente commesse nei casi di divieti di sosta et similia.
Non si andrà, dunque, a trattare altro genere di sanzioni, ad exemplum quelle previste in materia di eccesso di velocità con relative sanzioni accessorie di cui all’art 142 cds. La casistica, infatti, è talmente ampia e specifica caso per caso, che risulterebbe difficile fornire una sorta di prontuario generico ed astratto, di facile comprensione, nonchè applicabile al caso concreto. Diversamente, si verrebbe a creare confusione, asistematicità, rendendo tale contributo magari banale o semplicistico, dispersivo, fuorviante e confusionale poco utile a chicchessia interessato alla materia.
Venendo, ora, ai risvolti pratici della questione, risulta determinante porre in luce le circostanze che possono verificarsi nei casi di specie di in volta in volta segnalati.
Nella fattispecie, prima di tutto, una volta che viene notificato un verbale di contravvenzione occorre verificare i termini della notifica. Se questi sono stati rispettati secondo le prescrizioni di legge, oppure in caso contrario decorsi i famosi 150 gg, si dovrà eccepire preliminarmente la decadenza degli stessi, che va ad inficiare la validità della sanzione medesima. Un’accortezza. Trattandosi di un verbale meccanizzato gli ultimi riportano anche la data di stampa dello stesso, a cui poco dopo segue la notifica vera e propria con la quale si porta a conoscenza il destinatario, nonchè proprietario della sussistenza di una sanzione a proprio carico.
Quindi, di primo impatto, si dovranno valutare i vizi cd formali del verbale de quo. Di poi, una volta accertati pregiudizialmente, si andrà nel merito della sanzione irrogata.
Orbene, per ciò che in questa sede interessa, occorre prendere in disamina la dicitura dell’articolo violato. A questo punto, laddove vi siano gli estremi o si ravvisino irregolarità di palmare evidenza è opportuno ricorrere tempestivamente all’autorità adita prefettizia o giurisdizionale del GdP, nel termine prescritto a pena di decadenza dalla legge, dei notori 60 giorni. La scelta a chi proporre ricorso, potrebbe risultare ardua. Nel senso che sussistono delle violazioni per le quali è conveniente opporsi preferibilmente al GdP piuttosto che al Prefetto. Si tratta di piccoli “accorgimenti del mestiere” volti ad ottenere in contraddittorio tra le parti una discussione nel merito. Anche perché non è utile e conveniente, in taluni casi, percorrere la strada prima prefettizia e di poi se del caso giurisdizionale, a fronte dell’ emissione di un’ordinanza ingiunzione che ingiunge, per l’appunto, di pagare notoriamente nel doppio importo in allora irrogato. Dovendo poi proporre nuova opposizione al GdP., con tutti gli oneri ed i rischi del caso. Infatti, spesso accade che dinanzi al GdP non si possa più di tanto discutere nel merito della sanzione in principio comminata.
Si capisce, orbene, che la conseguenza e nella maggior parte delle volte, la conferma dell’ordinanza prefettizia, la quale talvolta, ancorchè richiesto, non viene nemmeno ridotta al minimo edittale. Salvo le circostanze in cui l’ordinanza de qua sia viziata nonché nulla perché emessa oltre i termini perentori dei 210 gg o notificata oltre i 150 gg dalla data di emissione. Nonostante la copiosa giurisprudenza di merito e quella autorevole di legittimità ritengano una palese irregolarità del dispositivo, in quanto motivato apoditticamente ovvero immotivato.
Ecco che si consiglia in taluni casi di presentare direttamente il ricorso al GdP potendolo discutere sin da subito nel merito relativamente alla sussistenza e fondatezza della sanzione comminata.
A tal proposito, anche se non può dirsi certezza assoluta, allorchè ci si trovi dinanzi ad un verbale emesso per violazione del comune divieto di sosta o fermata ai sensi degli artt 7 o 158 cds, non da un agente della polizia municipale, ma da un GTT o chi per esso, è consigliabile nonché preferibile ricorrere direttamente al GdP, in virtù della mancata competenza del medesimo nell’ accertare violazioni che sconfinino dalle cd strisce blu. Quindi, per tutte quelle violazioni in materia di sosta fuori dalle zone a pagamento, di cui gli stessi ausiliari sono titolari di concessione, e quind’anche per l’ attraversamento pedonale, o davanti ad un passo carraio, se non anche dinanzi ai cassonetti ovvero su marciapiede, si asserisce una pressoché assoluta incompetenza del potere accertatore.
Ed a nulla rileva che in molteplici scritti difensivi il Comune coinvolto, magari, si difenda in punto di interpretazione estensiva analogica in forza della L Bassanini. Invero, infatti, una recente sentenza della Cassazione si è espressa in senso contrario, stabilendo chiaramente che l’interpretazione dell’art 117 commi 131 e 132, stante le controversie in materia e gli orientamenti dibattuti e contrastanti, debba ritenersi restrittiva. Pertanto, i GTT non sono legittimati a comminare sanzioni, incondizionatamente e senza limiti, al di fuori delle sole aree in cui possono operare, perché competenti, oltreché esercenti la loro attività lavorativa.
Volgendo, ordunque, alla conclusione, una riflessione sorge spontanea, atteso che il buon comportamento ed il rispetto dei cartelli stradali debba essere osservato in linea generale, tuttavia, non mancano circostanze per le quali non si possa fare altrimenti. Ma allora quali rimedi adoperare, quali garanzie fornire o comunque pretendere? Sic et simpliciter, si pensi anche al solo caso delle zone a pagamento che ormai nelle grandi città sono pressoché ovunque, perché considerate centri storici. Sul punto, infatti è di palmare evidenza la considerazione secondo cui non sia accettabile, oltreché in palese violazione dell’art 7 comma 8, che le grandi città ormai siano rese tutte a pagamento e non vengano previste zone gratuite nell’aree, anche solo limitrofe, di minor congestionamento del traffico.
Pertanto, in virtù delle prospettive de iure condendo, è auspicabile che l’orientamento prevalente su cui negli ultimi tempi si trincerano i Comuni e ad essi si conformano i giudici di pace, venga pianpiano scardinato, addivenendosi ad una tendenza in favor del cittadino, più garantista, nel seppur rispetto delle regole di sicurezza e di circolazione stradale, a livello codicistico ed in tal senso, con ragionevolezza, imposte.
DR.SSA CHIARA PONTI