LA CIRCOLARE N. 1/2011 DELL’INAIL: LA RIVALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI ECONOMICHE
PREMESSA
Sulla base dei decreti ministeriali del 21 luglio 2010, è stata approvata la rivalutazione (+0,75) delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale nel settore industriale, agricolo, medici radiologi e tecnici sanitari di radiologia autonomi a decorrere dal 1° luglio 2010. Di conseguenza, con la circolare 1/2011 l’Inail aggiorna i valori delle prestazioni a partire dalla suddetta data. La circolare illustra distintamente i riferimenti retributivi per procedere alla prima liquidazione delle prestazioni, alla riliquidazione delle prestazioni in corso, nonché gli indirizzi operativi alle Unità territoriali ai fini della riliquidazione.
L’ARTICOLO 11 DEL D.LGS. 38/2000 ED IL DOPPIO MECCANISMO DI RIVALUTAZIONE
L’articolo 11 del Decreto Legislativo 38/2000 prevede che con effetto dall'anno 2000 e a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno la retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite corrisposte dall'INAIL ai mutilati e agli invalidi del lavoro relativamente a tutte le gestioni di appartenenza dei medesimi, è rivalutata annualmente, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e con il Ministro della sanità, nei casi previsti dalla normativa vigente, su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL, sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta rispetto all'anno precedente. Gli incrementi annuali, come sopra determinati, verranno riassorbiti nell'anno in cui scatterà la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento fissata all'articolo 20, commi 3 e 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, rispetto alla retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo articolo 20.
L’articolo prevede dunque un doppio meccanismo di rivalutazione. La rivalutazione operata attualmente parte dal 1° luglio 2010 ed arriva fino al 30 giugno 2011 e fa perno sulla variazione effettiva Istat verificatasi tra la retribuzione media giornaliera dell’anno 2009 rispetto a quella dell’anno 2008 e ari a 0,75%. Nel periodo di riferimento non si sono verificate le condizioni per l’applicazione del secondo meccanismo di rivalutazione.
EFFETTI PER IL SETTORE INDUSTRIALE
Nel settore industriale, la retribuzione media giornaliera per la determinazione del massimale e del minimale della retribuzione annua in caso di prima liquidazione di rendite per inabilità permanente è fissata in Euro 68,84. Ai sensi dell’articolo 116 TU 1124/1965 il calcolo per arrivare alla retribuzione minima ovvero massima è il seguente (68,84x300 -30% = 14.456,40; 68,84x300 + 30% = 26847,60). Invece per la riliquidazione delle rendite per inabilità permanente in corso al 1° luglio 2010 i coefficienti di rivalutazione delle basi retributive sono per l'anno 2008 e precedenti 1,0075, Per l’anno 2009 e 1°semestre 2010 1,0000
EFFETTI PER IL SETTORE AGRICOLO
Nel settore agricolo la retribuzione convenzionale annua per la prima liquidazione delle rendite per inabilità permanente è fissata in Euro 21.818,23 per i lavoratori subordinati a tempo determinato. I parametri retributivi massimi e minimi sono identici per i lavoratori a tempo determinato dell’agricoltura a quelli dell’industria. Per gli autonomi dell’agricoltura è pari a 14.456,40 .Per il caso di riliquidazione di rendita per inabilità permanente i coefficienti sono i seguenti:
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Lavoratori subordinati a tempo determinato |
Su retribuzione annua convenzionale |
Euro 21.818,23 |
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Lavoratori subordinati a tempo indeterminato: rendite con decorrenza dal 1° gennaio 1982 |
Su retribuzione effettiva compresa entro i limiti previsti per il settore industriale: minimo massimo |
Euro 14.456,40 Euro 26.847,60 |
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Lavoratori subordinati a tempo indeterminato: rendite con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1982 |
Su retribuzione annua convenzionale |
Euro 21.818,23 |
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Lavoratori autonomi: rendite con decorrenza anteriore al 1° giugno 1993 |
Su retribuzione annua convenzionale |
Euro 21.818,23 |
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Lavoratori autonomi: rendite con decorrenza dal 1° giugno 1993 |
Su retribuzione minimale del settore industriale |
Euro 14.456,40 |
Per l’indennità giornaliera per inabilita' temporanea assoluta in agricoltura i riferimenti retributivi sono quelli di seguito indicati:
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Lavoratori subordinati a tempo determinato |
Su retribuzione effettiva giornaliera, fatto salvo il limite minimo di |
Euro 38,96 |
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Lavoratori subordinati a tempo indeterminato |
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Lavoratori autonomi |
Su retribuzione giornaliera minima prevista per il settore industriale: |
Euro 43,79 |
Nei settori industriale e agricolo l'importo dell'assegno una tantum per i superstiti è fissato nella misura di Euro 1.907,24
EFFETTI PER I MEDICI RADIOLOGI E TECNICI SANITARI DI RADIOLOGIA
Per i medici radiologi colpiti dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, opera a decorrere dal 1° luglio 2010 la retribuzione convenzionale annua di Euro 55.168,26
Per i tecnici sanitari di radiologia medica autonomi operano per gli eventi degli anni 2009,2010 la seguenti misure retributive annue a decorrere dal 1° luglio 2010:
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24.332,24 |
x |
1,0075 |
= |
24.514,73 |
Per gli eventi degli anni precedenti vale la seguente tabella :
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Eventi anno 2005 e precedenti |
24.094,54 |
x |
1,0075 |
= |
24.275,25 |
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Eventi anno 2006 |
23.916,42 |
x |
1,0075 |
= |
24.095,79 |
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Eventi anno 2007 |
24.547,42 |
x |
1,0075 |
= |
24.731,53 |
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Eventi anno 2008 |
24.338,48 |
x |
1,0075 |
= |
24.521,02 |
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Per i medici radiologi colpiti dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, l'importo dell'assegno una tantum per i superstiti è rapportato alla retribuzione di Euro 55.168,26 secondo le seguenti percentuali:
un terzo della retribuzione per sopravvivenza del coniuge con figli aventi i requisiti;
un quarto nel caso di sopravvivenza del solo coniuge o dei soli figli aventi i requisiti;
un sesto negli altri casi.
ALTRE PRESTAZIONI
L'importo dell'assegno per assistenza personale continuativa è rivalutato nella stessa misura percentuale fissata per le rendite del settore industriale ed agricolo, ed ammonta ad Euro 475,99
Gli importi degli assegni continuativi vengono rivalutati nella stessa misura percentuale delle rendite, come di seguito indicato:
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inabilità (%) |
Settore industriale |
Settore agricolo |
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Da 50 a 59 |
Euro 267,12 |
Euro 334,58 |
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Da 60 a 79 |
Euro 374,76 |
Euro 466,87 |
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Da 80 a 89 |
Euro 695,78 |
Euro 801,50 |
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Da 90 a 100 |
Euro 1.071,93 |
Euro 1.136,12 |
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100 + a.p.c. |
Euro 1.548,57 |
Euro 1.612,13 |
Dr.ssa Silvana Toriello